CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/12/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NE VI AL Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
CO Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 235/2022 R.G. tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ), rappresentati e difesi Parte_4 CodiceFiscale_4
dall'avv. Giuseppe Ippolito;
appellanti
e
e per essa la procuratrice (cf: Controparte_1 CP_2
), non costituita;
P.IVA_1
(cf.: ) e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_2
cf: ), rappresentata e Parte_5 P.IVA_3
difesa dall'avv. Giovanni Arena;
appellate
p.iva: ), rappr. e difesa dagli avv.ti Renata Parte_6 P.IVA_4
CA e AN GE Scarpa;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 111/2022, pubblicata il 10.1.22, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 4861/2018, col quale era stato loro Parte_4
intimato, quali fideiussori della dichiarata fallita dal Tribunale di Catania Parte_7
nel 2017, il pagamento, alla e per essa alla mandataria Controparte_1 CP_2
dell'importo di €. 42.784,89 - oltre interessi convenzionali e spese del monitorio - dovuto dalla per i seguenti titoli: Parte_7
a) €.26.318,97 a titolo di saldo debitore alla data del 26.1.2017 relativo al contratto di conto corrente affidato n. 300779871 sottoscritto il 3.5.2010;
b) €.16.465,92 quale esposizione debitoria maturata alla data del 26.1.2017 sul rapporto di mutuo chirografario n. 6718796 sottoscritto il 21.5.2010.
Il primo giudice, con riferimento ai motivi di opposizione e per quanto qui ancora di interesse, così motivava la propria decisione:
i) escludeva, anzitutto, l'eccepita decadenza, per inattività della banca, delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, evidenziando, in primo luogo, che era stata data adeguata comunicazione, tanto del recesso dal conto di corrente e dal relativo affidamento, quanto della risoluzione del contratto di mutuo chirografario, sia alla società debitrice principale, che agli opponenti nella loro qualità di fideiussori;
in secondo luogo che la banca si era attivata, seppur inutiliter, per il recupero del credito oggetto di ingiunzione;
ii) quanto al merito della pretesa, evidenziava che, tra le parti in causa, in data
25.6.2013, era intervenuto un accordo transattivo, con effetti preclusivi, col quale gli opponenti avevano rinunciato all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti oggetto del giudizio;
inoltre, anche a voler ritenere inoperante tale accordo, le eccezioni mosse dagli opponenti - concernenti l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultra legali, commissioni e spese in assenza di espressa pattuizione - oltre ad essere assolutamente generiche, risultavano sconfessate dalla documentazione in atti, che prevedeva l'espressa pattuizione delle condizioni applicate ai rapporti de quibus.
2 Avverso la sentenza proponevano appello gli opponenti, con atto di citazione notificato in data 11.2.2022 a (e per essa alla procuratrice Controparte_3
, intervenuta nel giudizio di primo grado quale Parte_5
cessionaria del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la quale, costituendosi in giudizio, si opponeva al suo accoglimento.
Era quindi disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale, tuttavia, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con atto depositato in data 29.4.2025 proponeva intervento, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., la nuova cessionaria del credito, Parte_6
All'udienza collegiale del 31.10.2025, i difensori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con rinuncia ai termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza per aver escluso l'eccepita decadenza, ex art. 1957 c.c., delle fideiussioni da essi sottoscritte.
Deducono, anzitutto, che il tribunale ha errato nel ritenere che li avesse CP_1
informati del recesso dal contratto di conto corrente affidato e della risoluzione del mutuo chirografario, di cui all'allegata raccomandata del 26.1.2015, non avendo in realtà la banca prodotto, col ricorso monitorio, le relative ricevute di spedizione, nè gli avvisi di ricevimento.
Deducono, altresì, che - diversamente da quanto sostenuto dal tribunale - non trova riscontro alcuno, negli atti depositati, che la banca, successivamente al recesso dal conto corrente affidato e alla risoluzione del mutuo, del marzo 2015, si fosse attivata per il recupero del credito.
Con il secondo ed il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto precluse, per intervenuto accordo transattivo, e comunque generiche, le eccezioni da essi formulate in merito alla mancata pattuizione degli interessi in misura ultra legale sugli importi oggetto di affidamento nel rapporto di conto corrente intrattenuto dalla con Parte_7 CP_1
3 Deducono, sotto il primo profilo, che il documento allegato dalla banca, quale allegato 15, non è un accordo transattivo ma una proposta di piano di rientro avanzata dalla debitrice, di cui non risulta l'accettazione della banca. Inoltre, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti.
Sotto altro profilo, deducono di avere, con l'atto di opposizione, tutt'altro che genericamente eccepito che il contratto di apertura del conto corrente n. 300779871 del 3.5.2010 recava una pattuizione scritta e sottoscritta del tasso di interesse debitore
(del 13,90 %) solo per lo “sconfinamento in assenza di fido”, mentre, invece, a fronte dell'affidamento originario di euro settantamila, di fatto goduto dalla società garantita dal 3.6.2010 sino al 20.11.2011, per come emergente dagli estratti conto, e non contestato, è mancata una valida pattuizione degli interessi ultra legali in concreto applicati dalla banca, nella misura del 11.90 %. Ne consegue la nullità del tasso ultralegale applicato, in assenza di convenzione, e la conseguente applicazione del saggio legale degli interessi su tali importi.
2.) Il primo motivo è infondato, con le precisazioni che seguono.
Vero è che - come esattamente eccepito in gravame - la banca ricorrente in via monitoria non ha documentato alcuna comunicazione ai fideiussori odierni appellanti concernente il recesso dal contratto di conto corrente affidato e la risoluzione del mutuo chirografario intrattenuto dalla società garantita (l'allegata raccomandata del
26.1.2015, pur ad essi apparentemente indirizzata, risultando sprovvista delle relative ricevute di spedizione e consegna), né successiva.
L'assenza di tale comunicazione, nondimeno, non determina la decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., delle fideiussioni per inattività della banca creditrice, avendo quest'ultima, all'esito dell'inadempimento del piano di rientro, inviato, a mezzo pec, in data 17.3.2015, tale comunicazione, con contestuale richiesta di pagamento dei saldi, alla debitrice principale, (per come comprovato in atti dalla relativa Parte_7
ricevuta di avvenuta consegna della pec e, del resto, riconosciuto dalla stessa parte opponente con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, pag. 4, quart'ultimo capoverso).
4 Come puntualizzato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. 3, n. 835 del 13/1/2025, ed ivi riferimenti), per impedire l'estinzione della garanzia per decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., è necessario che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, n. 11759 del
6/8/2002). Se è peraltro vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957 c.c., non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale (intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice: cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n.
3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532), è altrettanto vero che, ove il debitore, o lo stesso fideiussore - come nel caso di specie: cfr. artt. 7
e 6 dei contratti sottoscritti dagli appellati il 21.5.2010 ed il 23.9.2011 - si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al debitore o al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008,
n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ.
Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Ciò in quanto “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Poiché, nel caso in esame, la richiesta scritta di pagamento del debito è pervenuta alla debitrice principale il 17.3.2015, nel termine semestrale dalla scadenza delle obbligazioni, nessuna estinzione per decadenza delle fideiussioni è maturata.
5 2.) Il secondo ed il terzo motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi.
2.1) Va preliminarmente evidenziato che nessun motivo di impugnazione risulta proposto con riferimento al credito ingiunto attinente al mutuo chirografario, essendo i motivi qui in esame limitati all'addebito di interessi passivi ultra legali in relazione all'affidamento esistente sul rapporto di conto corrente intrattenuto dalla Parte_7
presso CP_1
2.2) Quanto al conto corrente, l'eccezione della banca (e oggi della cessionaria del credito) di “rinuncia alle contestazioni” del credito, da parte della debitrice principale e dei suoi fideiussori, per effetto del preteso “accordo transattivo” del 25.6.2013 - sulla quale il tribunale ha reso solo una motivazione apparente, non avendo, in realtà, preso posizione, né svolto alcuna specifica argomentazione - è infondata.
Il documento in questione - strutturato in forza di proposta della società correntista e dei suoi fideiussori, odierni appellanti, cui, però, ha dato pacifica CP_1
esecuzione e, dunque, avente sicura efficacia tra le parti - consiste in un piano di rientro dalle scoperture debitorie esistenti sul conto corrente n. 300779871, nonché sul fido e sul mutuo chirografario in essere presso la banca, cui accede una dichiarazione avente mera natura ricognitiva del debito: “… per un'esposizione complessiva nei vostri confronti di euro 57.846,38 importi da intendersi certi, liquidi ed esigibili per i quali ci riconosciamo ad ogni effetto debitori nei vostri confronti, ogni eccezione e riserva rimossa … con la sottoscrizione della presente rinunciamo all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti in oggetto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla banca a far data dall'accensione dei rapporti”.
Essendo detto atto diretto solo a consentire una dilazione dei pagamenti relativi alle pregresse, non modificate, obbligazioni (come reso palese dalla postilla secondo cui “la presente proposta non costituisce novazione dell'originaria obbligazione” e dalla successiva dichiarazione “in caso di mancato puntuale adempimento da parte nostra alle singole scadenze sopra indicate anche di una sola rata … voi sarete liberi
6 di procedere nei nostri confronti … per il recupero dell'importo da intendersi da quel momento liquido ed esigibile e che risulterà dovuto per capitale, interessi ed accessori come sopra quantificati …”), è pertanto da escludere sia la natura transattiva dell'atto in questione, non ravvisandosi nessuna rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, sia la natura novativa, stante l'intento delle parti di mantenere ferma l'esposizione debitoria risultante dalle scritture contabili.
Esclusa la natura transattiva, ovvero novativa dell'accordo del 25.6.2013, e correttamente qualificato tale negozio giuridico quale ricognizione del debito (cfr.
Cass. n. 15374 del 2024, n. 2855/2022), come esattamente evidenziato in gravame, i debitori sono per certo legittimati a sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali la suddetta ricognizione debitoria deriva, fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente, peraltro non essendo consentita la rinuncia ad eccezioni fondate sulla nullità del contratto, o di singole clausole, per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, non potendo il contratto assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.
2.3) Ciò precisato, va pure escluso che l'eccezione di nullità afferente all'addebito di interessi passivi ultralegali, oggetto del terzo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, fosse generica, per come pure oggetto di doglianza.
Piuttosto, l'eccezione degli opponenti poggia sul - preciso - rilievo che il contratto di apertura del conto corrente n. 300779871 del 3.5.2010, allegato dalla banca col ricorso monitorio, reca una pattuizione scritta e sottoscritta del tasso di interesse debitore (del 13,90 %) solo per lo “sconfinamento in assenza di fido”, mentre, invece, nessuna pattuizione di interessi ultralegali, così come in concreto applicati dalla banca, nella misura dell'11,90 %, risulta prevista in contratto, a fronte - in tesi - dell'affidamento originario di euro settantamila, di fatto goduto dalla società garantita dal 3.6.2010 al 20.11.2011, per come emergente dagli estratti di conto corrente.
7 2.4) E tuttavia, la censura di nullità, per difetto di pattuizione scritta, degli interessi passivi applicati sul conto corrente risulta infondata, dal momento che - seppure l'unica convenzione diretta a regolare l'apertura di credito sul conto corrente, sottoscritta dalla correntista, prodotta dalla banca, risulta datata 5.12.2011 - anche ove, in tesi, per i 19 mesi precedenti, sul conto corrente sia stata tollerata l'esistenza di un fido di fatto, come in assunto, nondimeno gli interessi applicati sulla scopertura di fatto (11.90 %), nei limiti del tasso debitore (del 13,90 %) pattuito per lo sconfinamento in assenza di fido, non possono ritenersi illegittimi, stante, comunque, la sussistenza di idonea fonte contrattuale scritta.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B. (“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”), né la necessità di applicare, neppure per il periodo dal 3.6.2010 al 4.12.2011, il tasso sostitutivo di cui alla norma citata.
3.) Per le ragioni che precedono, l'appello va, in definitiva, respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate, come in dispositivo, applicati i parametri delle vigenti tabelle allegate al DM n. 147/2022, in favore della parte appellata (limitatamente alle fasi introduttive, esclusa la fase di istruttoria/trattazione, in assenza di corrispondente attività: cfr. Cass. n. 10206 del
16/4/2021, e la fase decisoria) e della parte interveniente (limitatamente alla fase decisoria del giudizio).
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento in favore delle controparti delle spese del presente grado, che liquida, quanto a e per essa la procuratrice Controparte_3
in €.3.476,00, quanto a in Parte_5 Parte_6
€.3.470,00; per entrambe oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
8 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
CO Rao NE VI AL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NE VI AL Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
CO Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 235/2022 R.G. tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ), rappresentati e difesi Parte_4 CodiceFiscale_4
dall'avv. Giuseppe Ippolito;
appellanti
e
e per essa la procuratrice (cf: Controparte_1 CP_2
), non costituita;
P.IVA_1
(cf.: ) e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_2
cf: ), rappresentata e Parte_5 P.IVA_3
difesa dall'avv. Giovanni Arena;
appellate
p.iva: ), rappr. e difesa dagli avv.ti Renata Parte_6 P.IVA_4
CA e AN GE Scarpa;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 111/2022, pubblicata il 10.1.22, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 4861/2018, col quale era stato loro Parte_4
intimato, quali fideiussori della dichiarata fallita dal Tribunale di Catania Parte_7
nel 2017, il pagamento, alla e per essa alla mandataria Controparte_1 CP_2
dell'importo di €. 42.784,89 - oltre interessi convenzionali e spese del monitorio - dovuto dalla per i seguenti titoli: Parte_7
a) €.26.318,97 a titolo di saldo debitore alla data del 26.1.2017 relativo al contratto di conto corrente affidato n. 300779871 sottoscritto il 3.5.2010;
b) €.16.465,92 quale esposizione debitoria maturata alla data del 26.1.2017 sul rapporto di mutuo chirografario n. 6718796 sottoscritto il 21.5.2010.
Il primo giudice, con riferimento ai motivi di opposizione e per quanto qui ancora di interesse, così motivava la propria decisione:
i) escludeva, anzitutto, l'eccepita decadenza, per inattività della banca, delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, evidenziando, in primo luogo, che era stata data adeguata comunicazione, tanto del recesso dal conto di corrente e dal relativo affidamento, quanto della risoluzione del contratto di mutuo chirografario, sia alla società debitrice principale, che agli opponenti nella loro qualità di fideiussori;
in secondo luogo che la banca si era attivata, seppur inutiliter, per il recupero del credito oggetto di ingiunzione;
ii) quanto al merito della pretesa, evidenziava che, tra le parti in causa, in data
25.6.2013, era intervenuto un accordo transattivo, con effetti preclusivi, col quale gli opponenti avevano rinunciato all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti oggetto del giudizio;
inoltre, anche a voler ritenere inoperante tale accordo, le eccezioni mosse dagli opponenti - concernenti l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultra legali, commissioni e spese in assenza di espressa pattuizione - oltre ad essere assolutamente generiche, risultavano sconfessate dalla documentazione in atti, che prevedeva l'espressa pattuizione delle condizioni applicate ai rapporti de quibus.
2 Avverso la sentenza proponevano appello gli opponenti, con atto di citazione notificato in data 11.2.2022 a (e per essa alla procuratrice Controparte_3
, intervenuta nel giudizio di primo grado quale Parte_5
cessionaria del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la quale, costituendosi in giudizio, si opponeva al suo accoglimento.
Era quindi disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale, tuttavia, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con atto depositato in data 29.4.2025 proponeva intervento, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., la nuova cessionaria del credito, Parte_6
All'udienza collegiale del 31.10.2025, i difensori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con rinuncia ai termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza per aver escluso l'eccepita decadenza, ex art. 1957 c.c., delle fideiussioni da essi sottoscritte.
Deducono, anzitutto, che il tribunale ha errato nel ritenere che li avesse CP_1
informati del recesso dal contratto di conto corrente affidato e della risoluzione del mutuo chirografario, di cui all'allegata raccomandata del 26.1.2015, non avendo in realtà la banca prodotto, col ricorso monitorio, le relative ricevute di spedizione, nè gli avvisi di ricevimento.
Deducono, altresì, che - diversamente da quanto sostenuto dal tribunale - non trova riscontro alcuno, negli atti depositati, che la banca, successivamente al recesso dal conto corrente affidato e alla risoluzione del mutuo, del marzo 2015, si fosse attivata per il recupero del credito.
Con il secondo ed il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto precluse, per intervenuto accordo transattivo, e comunque generiche, le eccezioni da essi formulate in merito alla mancata pattuizione degli interessi in misura ultra legale sugli importi oggetto di affidamento nel rapporto di conto corrente intrattenuto dalla con Parte_7 CP_1
3 Deducono, sotto il primo profilo, che il documento allegato dalla banca, quale allegato 15, non è un accordo transattivo ma una proposta di piano di rientro avanzata dalla debitrice, di cui non risulta l'accettazione della banca. Inoltre, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti.
Sotto altro profilo, deducono di avere, con l'atto di opposizione, tutt'altro che genericamente eccepito che il contratto di apertura del conto corrente n. 300779871 del 3.5.2010 recava una pattuizione scritta e sottoscritta del tasso di interesse debitore
(del 13,90 %) solo per lo “sconfinamento in assenza di fido”, mentre, invece, a fronte dell'affidamento originario di euro settantamila, di fatto goduto dalla società garantita dal 3.6.2010 sino al 20.11.2011, per come emergente dagli estratti conto, e non contestato, è mancata una valida pattuizione degli interessi ultra legali in concreto applicati dalla banca, nella misura del 11.90 %. Ne consegue la nullità del tasso ultralegale applicato, in assenza di convenzione, e la conseguente applicazione del saggio legale degli interessi su tali importi.
2.) Il primo motivo è infondato, con le precisazioni che seguono.
Vero è che - come esattamente eccepito in gravame - la banca ricorrente in via monitoria non ha documentato alcuna comunicazione ai fideiussori odierni appellanti concernente il recesso dal contratto di conto corrente affidato e la risoluzione del mutuo chirografario intrattenuto dalla società garantita (l'allegata raccomandata del
26.1.2015, pur ad essi apparentemente indirizzata, risultando sprovvista delle relative ricevute di spedizione e consegna), né successiva.
L'assenza di tale comunicazione, nondimeno, non determina la decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., delle fideiussioni per inattività della banca creditrice, avendo quest'ultima, all'esito dell'inadempimento del piano di rientro, inviato, a mezzo pec, in data 17.3.2015, tale comunicazione, con contestuale richiesta di pagamento dei saldi, alla debitrice principale, (per come comprovato in atti dalla relativa Parte_7
ricevuta di avvenuta consegna della pec e, del resto, riconosciuto dalla stessa parte opponente con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, pag. 4, quart'ultimo capoverso).
4 Come puntualizzato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. 3, n. 835 del 13/1/2025, ed ivi riferimenti), per impedire l'estinzione della garanzia per decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., è necessario che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, n. 11759 del
6/8/2002). Se è peraltro vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957 c.c., non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale (intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice: cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n.
3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532), è altrettanto vero che, ove il debitore, o lo stesso fideiussore - come nel caso di specie: cfr. artt. 7
e 6 dei contratti sottoscritti dagli appellati il 21.5.2010 ed il 23.9.2011 - si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al debitore o al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008,
n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ.
Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Ciò in quanto “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Poiché, nel caso in esame, la richiesta scritta di pagamento del debito è pervenuta alla debitrice principale il 17.3.2015, nel termine semestrale dalla scadenza delle obbligazioni, nessuna estinzione per decadenza delle fideiussioni è maturata.
5 2.) Il secondo ed il terzo motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi.
2.1) Va preliminarmente evidenziato che nessun motivo di impugnazione risulta proposto con riferimento al credito ingiunto attinente al mutuo chirografario, essendo i motivi qui in esame limitati all'addebito di interessi passivi ultra legali in relazione all'affidamento esistente sul rapporto di conto corrente intrattenuto dalla Parte_7
presso CP_1
2.2) Quanto al conto corrente, l'eccezione della banca (e oggi della cessionaria del credito) di “rinuncia alle contestazioni” del credito, da parte della debitrice principale e dei suoi fideiussori, per effetto del preteso “accordo transattivo” del 25.6.2013 - sulla quale il tribunale ha reso solo una motivazione apparente, non avendo, in realtà, preso posizione, né svolto alcuna specifica argomentazione - è infondata.
Il documento in questione - strutturato in forza di proposta della società correntista e dei suoi fideiussori, odierni appellanti, cui, però, ha dato pacifica CP_1
esecuzione e, dunque, avente sicura efficacia tra le parti - consiste in un piano di rientro dalle scoperture debitorie esistenti sul conto corrente n. 300779871, nonché sul fido e sul mutuo chirografario in essere presso la banca, cui accede una dichiarazione avente mera natura ricognitiva del debito: “… per un'esposizione complessiva nei vostri confronti di euro 57.846,38 importi da intendersi certi, liquidi ed esigibili per i quali ci riconosciamo ad ogni effetto debitori nei vostri confronti, ogni eccezione e riserva rimossa … con la sottoscrizione della presente rinunciamo all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti in oggetto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla banca a far data dall'accensione dei rapporti”.
Essendo detto atto diretto solo a consentire una dilazione dei pagamenti relativi alle pregresse, non modificate, obbligazioni (come reso palese dalla postilla secondo cui “la presente proposta non costituisce novazione dell'originaria obbligazione” e dalla successiva dichiarazione “in caso di mancato puntuale adempimento da parte nostra alle singole scadenze sopra indicate anche di una sola rata … voi sarete liberi
6 di procedere nei nostri confronti … per il recupero dell'importo da intendersi da quel momento liquido ed esigibile e che risulterà dovuto per capitale, interessi ed accessori come sopra quantificati …”), è pertanto da escludere sia la natura transattiva dell'atto in questione, non ravvisandosi nessuna rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, sia la natura novativa, stante l'intento delle parti di mantenere ferma l'esposizione debitoria risultante dalle scritture contabili.
Esclusa la natura transattiva, ovvero novativa dell'accordo del 25.6.2013, e correttamente qualificato tale negozio giuridico quale ricognizione del debito (cfr.
Cass. n. 15374 del 2024, n. 2855/2022), come esattamente evidenziato in gravame, i debitori sono per certo legittimati a sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali la suddetta ricognizione debitoria deriva, fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente, peraltro non essendo consentita la rinuncia ad eccezioni fondate sulla nullità del contratto, o di singole clausole, per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, non potendo il contratto assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.
2.3) Ciò precisato, va pure escluso che l'eccezione di nullità afferente all'addebito di interessi passivi ultralegali, oggetto del terzo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, fosse generica, per come pure oggetto di doglianza.
Piuttosto, l'eccezione degli opponenti poggia sul - preciso - rilievo che il contratto di apertura del conto corrente n. 300779871 del 3.5.2010, allegato dalla banca col ricorso monitorio, reca una pattuizione scritta e sottoscritta del tasso di interesse debitore (del 13,90 %) solo per lo “sconfinamento in assenza di fido”, mentre, invece, nessuna pattuizione di interessi ultralegali, così come in concreto applicati dalla banca, nella misura dell'11,90 %, risulta prevista in contratto, a fronte - in tesi - dell'affidamento originario di euro settantamila, di fatto goduto dalla società garantita dal 3.6.2010 al 20.11.2011, per come emergente dagli estratti di conto corrente.
7 2.4) E tuttavia, la censura di nullità, per difetto di pattuizione scritta, degli interessi passivi applicati sul conto corrente risulta infondata, dal momento che - seppure l'unica convenzione diretta a regolare l'apertura di credito sul conto corrente, sottoscritta dalla correntista, prodotta dalla banca, risulta datata 5.12.2011 - anche ove, in tesi, per i 19 mesi precedenti, sul conto corrente sia stata tollerata l'esistenza di un fido di fatto, come in assunto, nondimeno gli interessi applicati sulla scopertura di fatto (11.90 %), nei limiti del tasso debitore (del 13,90 %) pattuito per lo sconfinamento in assenza di fido, non possono ritenersi illegittimi, stante, comunque, la sussistenza di idonea fonte contrattuale scritta.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B. (“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”), né la necessità di applicare, neppure per il periodo dal 3.6.2010 al 4.12.2011, il tasso sostitutivo di cui alla norma citata.
3.) Per le ragioni che precedono, l'appello va, in definitiva, respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate, come in dispositivo, applicati i parametri delle vigenti tabelle allegate al DM n. 147/2022, in favore della parte appellata (limitatamente alle fasi introduttive, esclusa la fase di istruttoria/trattazione, in assenza di corrispondente attività: cfr. Cass. n. 10206 del
16/4/2021, e la fase decisoria) e della parte interveniente (limitatamente alla fase decisoria del giudizio).
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento in favore delle controparti delle spese del presente grado, che liquida, quanto a e per essa la procuratrice Controparte_3
in €.3.476,00, quanto a in Parte_5 Parte_6
€.3.470,00; per entrambe oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
8 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
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