TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter di cui all'art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 137/2022 R.G.A.L. e vertente tra
in persona del l.r.p.r. Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Pisani
E
Opposta CP_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Liberati e Gianluca Talenti
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 571/2021 del 10.12.2021.
2. Condanna la società in persona del l.r.p.t., a corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma di € 20.238,58 oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato
[...] dalla maturazione al soddisfo, per i titoli di cui in motivazione. pagina 1 di 8 3. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare all'opposta il residuo, liquidato in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
4. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della società opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in persona del l.r.p.t., (da qui in poi propone Parte_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 571/2021 emesso dal Tribunale di Velletri -
Sezione Lavoro- in data 10.12.2021 con cui viene ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 26.731,58, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali CP_1
e spese della procedura monitoria (€ 1.850,00), rivendicata dalla ex dipendente a saldo del credito maturato per permessi non goduti e TFR (€ 51.302,32 di cui € 23.061,78 a titolo di permessi non goduti;
€ 3.669,80 a titolo di saldo sul TFR maturato per €
28.240,54 detratti gli acconti corrisposti dal 14.07.2016 al 5.11.2018 per la somma complessiva di € 24.570,74).
Premette che il rapporto di lavoro con la signora è cessato il 21.01.2012, per cui CP_1 eccepisce la prescrizione estintiva di tutte le somme rivendicate dalla ex dipendente che si riferiscono al quinquennio precedente il ricevimento dell'unica lettera di messa in mora che ha validamente interrotto il decorso della prescrizione (11.12.2017), non potendosi ritenere idonei a tal fine né i dedotti solleciti verbali, a cui si fa riferimento nel ricorso in monitorio, né il documento n. 4 depositato dalla controparte il allegato al ricorso (che consiste in un prospetto paga asseritamente emesso il 7.02.2023). Con specifico riferimento a quest'ultimo documento, sostiene che, nel febbraio del 2013,
l'odierna opposta contattava il consulente del lavoro della società, con cui aveva intrattenuto rapporti in quanto segretaria dell'amministratore della chiedendogli Pt_1 la cortesia di effettuare una simulazione di calcolo del TFR maturato a tale data e di aggiungere al prospetto i permessi astrattamente previsti dal CCNL Autotrasporti e
Logistica con riferimento a tutti gli anni del suo rapporto di lavoro, ossia dal 1979 al
2012. Il dott. dando corso alla richiesta della lavoratrice, emetteva la busta paga di cui innanzi e la consegnava alla senza darne alcuna comunicazione alla società CP_1 datrice di lavoro. La società, quindi, non appena ha avuto conoscenza dell'esistenza del predetto cedolino paga, lo ha immediatamente annullato in quanto nulla era dovuto alla lavoratrice a titolo di permessi non goduti e residuava solo una parte del TFR che è stato poi successivamente pagato negli anni dal 2016 al 2018. Ciò premesso, eccepisce, in ogni caso, la prescrizione dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti fino a tutto il 2005
pagina 2 di 8 evidenziando che la società, fino a settembre 2011, occupava più di 15 dipendenti per cui era applicabile l'art. 18 Stat. Lav. nel testo antecedente la riforma Fornero L. 92/2012.
Con riferimento alla richiesta di pagamento del TFR, subordinatamente all'eccezione di prescrizione, sostiene che è stato integralmente corrisposto con i bonifici indicati dalla stessa controparte, di cui l'ultimo del 5.11.2018 disposto a saldo per la somma di €
4.570,54, come risulta dalle buste paghe emesse per ciascun pagamento.
Sulla base di tale premessa fattuale, chiede al Tribunale adito di dichiarare la nullità/inammissibilità/improponibilità/inefficacia o di annullare/revocare il D.I. opposto, e di accertare che non sussistono crediti in favore di . Allega CP_1 documentazione.
si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua CP_1 infondatezza in fatto e in diritto. Premette che la società ha occupato più di 15 dipendenti solo per gli anni 2009/2011, e non stabilmente fino al 2011, come è provato anche dalla circostanza che ha sempre conteggiato i permessi sulla base di 56 ore annuali, secondo quanto previsto dal CCNL Commercio (che ha regolato il rapporto di lavoro fino a luglio 2011) per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti, e non sulla base delle 72 ore annuali previste per le aziende che occupano più di 15 dipendenti.
Evidenzia, inoltre, che la società, nel mese di luglio del 2016, le ha corrisposto la somma di € 5.000,00 a titolo di acconto sul TFR, ed ha, quindi, interrotto il decorso della prescrizione, in quanto il pagamento parziale presuppone l'esistenza del debito.
L'eccezione di prescrizione è, quindi, infondata. Con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva dei permessi evidenzia che la prescrizione è decennale e non quinquennale, per cui anche tale eccezione è infondata. In sintesi, fino al 2009 considerato che l'azienda occupava meno di 15 dipendenti la prescrizione non poteva decorrere;
per il periodo successivo è stata validamente interrotta sia dalla lettera dell'11.12.2017 sia dai versamenti in acconto eseguiti nel 2016. Sostiene, infine, nel merito, che a nulla rileva la circostanza che la busta paga del 2013 sarebbe stata annullata in quanto la società avrebbe dovuto denunciarne i vizi di errore di fatto o violenza, senza contare che dagli altri prospetti paga in atti, non disconosciuti né contestati, risulta un residuo di permessi pari a 1481 ore. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti e con l'acquisizione degli atti del procedimento monitorio n. 4745/2021. Con ordinanza dell'8.11.2023 il giudice originario assegnatario del procedimento onerava le parti di produrre conteggi alternativi -aventi ad oggetto il solo credito relativo ai permessi non fruiti e non indennizzati- tenuto conto del termine di prescrizione decennale del credito de quo.
All'esito della successiva udienza cartolare del 4.07.2024, questo giudicante, preso atto pagina 3 di 8 dei conteggi alternativi depositati dalle parti, ritenuto assolutamente necessario ai fini della decisione disporre CTU contabile, conferiva incarico al Consulente del Lavoro che dava corso al deposito della relazione definitiva in data 19.01.2025. CP_2
All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. lav., 25 luglio
2011, n. 16199).
Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo, e dovendo, così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato.
Va, altresì, rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U.
13533/2001).
Nel caso in esame la società non contesta l'esistenza, la natura e la durata del Pt_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso con dal 1979 al 21.01.2012, CP_1 purtuttavia sostiene di avere corrisposto alla ex dipendente quanto alla stessa spettante e che, in ogni caso, il credito residuo eventualmente vantato dalla sia a titolo di CP_1 indennità sostitutiva dei permessi non goduti sia a titolo di TFR, è estinto per prescrizione. pagina 4 di 8 L'eccezione di prescrizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al credito rivendicato in monitorio dalla odierna opposta a titolo di indennità dei permessi non goduti osserva il giudicante che la Corte di Cassazione (Sent.
3021/2020) ha da ultimo ribadito, sia pure in relazione al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ma lo stesso vale per i permessi non goduti per identità di ratio, che il diritto è soggetto a prescrizione decennale in quanto la predetta indennità viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva sia risarcitoria e che deve ritenersi prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio. Non opera, quindi, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. per i crediti di natura retributiva, bensì quello decennale considerato che l'indennità in parola è volta a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. Diversamente, la natura retributiva della medesima indennità, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cfr. Cass. n. 11462/2012; n. 20836/2013; n.
1757/2016; n. 14559/2017). Né rileva, come precisato dalla S. Corte con la sentenza n.
13473/2018, che l'indennità è assoggettabile a contribuzione previdenziale, a norma dell'art. 12 della L. 153/1969, a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore.
Infine, con l'ordinanza n. 17643 del 20.06.2023, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Applicando i suesposti principi di diritto, ne deriva che, nel caso di specie, la prescrizione decennale decorreva dal 21.01.2012 e che è stata validamente interrotta, ai sensi dell'art. 2943 c.c., dalla diffida del 11.12.2017 comunicata il 13.12.2017 (con cui CP_1
chiedeva alla il pagamento delle competenze di fine rapporto risultanti
[...] Pt_1 dalla busta paga di gennaio 2013 ancorché successivamente disconosciuta e contestata)
pagina 5 di 8 nonché dalla notifica del D.I. opposto perfezionatasi il 13.12.2021 ed, infine, dal deposito della memoria di costituzione nel presente giudizio.
Né appare meritevole di accoglimento la prospettazione della difesa della Pt_1 secondo cui i ROL previsti dal CCNL Autotrasporti Logistica, applicato al rapporto di lavoro tra le parti da agosto 2011 alla cessazione, hanno natura e finalità diversa rispetto ai permessi previsti dall'art. 68 del CCNL Commercio, in quanto asseritamente previsti al solo scopo di retribuire il dipendente in misura piena malgrado l'esecuzione della prestazione di lavoro con orario ridotto. Si osserva, infatti, che a ben vedere si tratta di istituti con identità di ratio considerato che l'art. 9 in merito all'orario di lavoro per il personale non viaggiante prevede il diritto dei lavoratori ai permessi ROL, ossia per riduzione orario lavoro e così dispone: “In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del successivo art. 14, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso. I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo conto delle richieste del lavoratore e delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.)”.
Con riferimento, invece, al credito rivendicato dalla opposta a saldo del TFR, premesso che la prescrizione è in questo caso è quinquennale e decorre ,ai sensi dell'art. 2948 c. 5
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro, momento in cui il TFR diviene esigibile, va considerato che il decorso della prescrizione è stato interrotto, ai sensi dell'art. 2944
c.c., dal pagamento del primo acconto di € 5.000,00 netti eseguito dalla nel Pt_1 mese di luglio 2016. La norma codicistica, infatti, dispone che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Tanto chiarito e precisato, procedendo alla determinazione del quantum del credito rivendicato da in monitorio, si osserva che il CTU, all'esto delle operazioni CP_1 peritali condotte tenuto conto della documentazione in atti, conclude che: il saldo sul
TFR maturato da all'atto della cessazione del rapporto di lavoro tra le parti CP_1 risultante dalla busta paga di gennaio 2013, come detto annullata dalla viene Pt_1 indicato nella somma di € 28.240,54.
Evidenzia, quindi, che dagli ulteriori cedolini paga in atti, in relazione ai quali non è stata sollevata alcuna contestazione dei procuratori elle parti, risulta che nei mesi di luglio, ottobre e dicembre 2016; giugno e dicembre 2017; giugno 2018, la società ha corrisposto alla dipendente acconti a titolo di trattamento di fine rapporto per la somma pagina 6 di 8 complessiva di € 28.355,85 al lordo delle trattenute fiscali regolarmente corrisposte all'Erario. Ne consegue che non residua alcuna somma dovuta a saldo, purtuttavia, il CTU segnala, condivisibilmente, che, poiché il TFR è stato pagato ben oltre la maturazione del diritto, l'importo dovuto alla doveva essere annualmente/periodicamente CP_1 rivalutato applicando i coefficienti normativamente previsti, per cui la lavoratrice è rimasta creditrice della somma di € 1.678,59 relativamente al periodo dicembre 2017, peraltro non specificamente contestata dalla difesa della dopo avere ricevuto la Pt_1 bozza della relazione peritale.
Con riferimento alla somma rivendicata a titolo di permessi/ROL non fruiti in corso di rapporto previsti dai due CCNL che hanno regolato il rapporto di lavoro tra le parti, anche tenuto conto delle osservazioni alla bozza di relazione fatte pervenire dalla difesa della società opponente conclude che la lavoratrice opposta ha diritto al pagamento della somma complessiva di € 18.859,99.
In conclusione, alla luce della vicenda così come ricostruita, può dirsi definitivamente accertato che ad oggi è rimasta creditrice nei confronti della società ex CP_1 datrice di lavoro della somma di € 20.538,58.
Conseguentemente il DI n. 571/2021 del 10.12.2021 va revocato, in quanto emesso per una somma superiore al credito residuo della lavoratrice accertato nel corso del presente giudizio, e la in persona del l.r.p.t., va condannata a Parte_1 corrispondere all'ex dipendente la somma di cui innanzi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di del dovuto al saldo.
L'opposizione è, quindi, fondata nei limiti e per i motivi innanzi esposti.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che anche nella materia che ci occupa (opposizione a decreto ingiuntivo) deve tenersi conto dei principi generali che regolano il processo civile. È bene precisare, inoltre, che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione.
Secondo la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.), viene condannata al pagamento delle spese processuali a favore della controparte la parte che risulta essere perdente nel processo, per cui, in caso di soccombenza dell'opponente, nelle spese vengono ricomprese solo quelle sostenute per il giudizio di opposizione poiché quelle sostenute dal creditore (opposto) nella fase monitoria sono state già liquidate in suo pagina 7 di 8 favore nel decreto ingiuntivo.
Diversamente, nei casi in cui all'esito del giudizio di opposizione viene riconosciuto un credito inferiore rispetto a quello originariamente ingiunto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in quanto non correttamente emesso, la giurisprudenza prevalente afferma che non può aversi soluzione diversa da quella dell'accollo delle spese processuali al soggetto opponente in quanto parte comunque soccombente del giudizio di opposizione. Nonostante ciò è però escluso che questo possa esser onorato anche delle spese sostenute nella fase monitoria che, dunque, non saranno ripetibili. Solo nei casi in cui la condanna risulti di molto inferiore alla somma ingiunta le spese sono compensate, in tutto o in parte.
Nel caso in esame, considerato che il credito residuo della ammonta ad una CP_1 somma inferiore a quella portata dall'ingiunzione di pagamento, sussistono giuste ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare parzialmente le spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della società opponente.
Velletri, 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter di cui all'art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 137/2022 R.G.A.L. e vertente tra
in persona del l.r.p.r. Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Pisani
E
Opposta CP_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Liberati e Gianluca Talenti
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 571/2021 del 10.12.2021.
2. Condanna la società in persona del l.r.p.t., a corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma di € 20.238,58 oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato
[...] dalla maturazione al soddisfo, per i titoli di cui in motivazione. pagina 1 di 8 3. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare all'opposta il residuo, liquidato in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
4. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della società opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in persona del l.r.p.t., (da qui in poi propone Parte_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 571/2021 emesso dal Tribunale di Velletri -
Sezione Lavoro- in data 10.12.2021 con cui viene ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 26.731,58, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali CP_1
e spese della procedura monitoria (€ 1.850,00), rivendicata dalla ex dipendente a saldo del credito maturato per permessi non goduti e TFR (€ 51.302,32 di cui € 23.061,78 a titolo di permessi non goduti;
€ 3.669,80 a titolo di saldo sul TFR maturato per €
28.240,54 detratti gli acconti corrisposti dal 14.07.2016 al 5.11.2018 per la somma complessiva di € 24.570,74).
Premette che il rapporto di lavoro con la signora è cessato il 21.01.2012, per cui CP_1 eccepisce la prescrizione estintiva di tutte le somme rivendicate dalla ex dipendente che si riferiscono al quinquennio precedente il ricevimento dell'unica lettera di messa in mora che ha validamente interrotto il decorso della prescrizione (11.12.2017), non potendosi ritenere idonei a tal fine né i dedotti solleciti verbali, a cui si fa riferimento nel ricorso in monitorio, né il documento n. 4 depositato dalla controparte il allegato al ricorso (che consiste in un prospetto paga asseritamente emesso il 7.02.2023). Con specifico riferimento a quest'ultimo documento, sostiene che, nel febbraio del 2013,
l'odierna opposta contattava il consulente del lavoro della società, con cui aveva intrattenuto rapporti in quanto segretaria dell'amministratore della chiedendogli Pt_1 la cortesia di effettuare una simulazione di calcolo del TFR maturato a tale data e di aggiungere al prospetto i permessi astrattamente previsti dal CCNL Autotrasporti e
Logistica con riferimento a tutti gli anni del suo rapporto di lavoro, ossia dal 1979 al
2012. Il dott. dando corso alla richiesta della lavoratrice, emetteva la busta paga di cui innanzi e la consegnava alla senza darne alcuna comunicazione alla società CP_1 datrice di lavoro. La società, quindi, non appena ha avuto conoscenza dell'esistenza del predetto cedolino paga, lo ha immediatamente annullato in quanto nulla era dovuto alla lavoratrice a titolo di permessi non goduti e residuava solo una parte del TFR che è stato poi successivamente pagato negli anni dal 2016 al 2018. Ciò premesso, eccepisce, in ogni caso, la prescrizione dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti fino a tutto il 2005
pagina 2 di 8 evidenziando che la società, fino a settembre 2011, occupava più di 15 dipendenti per cui era applicabile l'art. 18 Stat. Lav. nel testo antecedente la riforma Fornero L. 92/2012.
Con riferimento alla richiesta di pagamento del TFR, subordinatamente all'eccezione di prescrizione, sostiene che è stato integralmente corrisposto con i bonifici indicati dalla stessa controparte, di cui l'ultimo del 5.11.2018 disposto a saldo per la somma di €
4.570,54, come risulta dalle buste paghe emesse per ciascun pagamento.
Sulla base di tale premessa fattuale, chiede al Tribunale adito di dichiarare la nullità/inammissibilità/improponibilità/inefficacia o di annullare/revocare il D.I. opposto, e di accertare che non sussistono crediti in favore di . Allega CP_1 documentazione.
si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua CP_1 infondatezza in fatto e in diritto. Premette che la società ha occupato più di 15 dipendenti solo per gli anni 2009/2011, e non stabilmente fino al 2011, come è provato anche dalla circostanza che ha sempre conteggiato i permessi sulla base di 56 ore annuali, secondo quanto previsto dal CCNL Commercio (che ha regolato il rapporto di lavoro fino a luglio 2011) per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti, e non sulla base delle 72 ore annuali previste per le aziende che occupano più di 15 dipendenti.
Evidenzia, inoltre, che la società, nel mese di luglio del 2016, le ha corrisposto la somma di € 5.000,00 a titolo di acconto sul TFR, ed ha, quindi, interrotto il decorso della prescrizione, in quanto il pagamento parziale presuppone l'esistenza del debito.
L'eccezione di prescrizione è, quindi, infondata. Con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva dei permessi evidenzia che la prescrizione è decennale e non quinquennale, per cui anche tale eccezione è infondata. In sintesi, fino al 2009 considerato che l'azienda occupava meno di 15 dipendenti la prescrizione non poteva decorrere;
per il periodo successivo è stata validamente interrotta sia dalla lettera dell'11.12.2017 sia dai versamenti in acconto eseguiti nel 2016. Sostiene, infine, nel merito, che a nulla rileva la circostanza che la busta paga del 2013 sarebbe stata annullata in quanto la società avrebbe dovuto denunciarne i vizi di errore di fatto o violenza, senza contare che dagli altri prospetti paga in atti, non disconosciuti né contestati, risulta un residuo di permessi pari a 1481 ore. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti e con l'acquisizione degli atti del procedimento monitorio n. 4745/2021. Con ordinanza dell'8.11.2023 il giudice originario assegnatario del procedimento onerava le parti di produrre conteggi alternativi -aventi ad oggetto il solo credito relativo ai permessi non fruiti e non indennizzati- tenuto conto del termine di prescrizione decennale del credito de quo.
All'esito della successiva udienza cartolare del 4.07.2024, questo giudicante, preso atto pagina 3 di 8 dei conteggi alternativi depositati dalle parti, ritenuto assolutamente necessario ai fini della decisione disporre CTU contabile, conferiva incarico al Consulente del Lavoro che dava corso al deposito della relazione definitiva in data 19.01.2025. CP_2
All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. lav., 25 luglio
2011, n. 16199).
Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo, e dovendo, così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato.
Va, altresì, rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U.
13533/2001).
Nel caso in esame la società non contesta l'esistenza, la natura e la durata del Pt_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso con dal 1979 al 21.01.2012, CP_1 purtuttavia sostiene di avere corrisposto alla ex dipendente quanto alla stessa spettante e che, in ogni caso, il credito residuo eventualmente vantato dalla sia a titolo di CP_1 indennità sostitutiva dei permessi non goduti sia a titolo di TFR, è estinto per prescrizione. pagina 4 di 8 L'eccezione di prescrizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al credito rivendicato in monitorio dalla odierna opposta a titolo di indennità dei permessi non goduti osserva il giudicante che la Corte di Cassazione (Sent.
3021/2020) ha da ultimo ribadito, sia pure in relazione al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ma lo stesso vale per i permessi non goduti per identità di ratio, che il diritto è soggetto a prescrizione decennale in quanto la predetta indennità viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva sia risarcitoria e che deve ritenersi prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio. Non opera, quindi, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. per i crediti di natura retributiva, bensì quello decennale considerato che l'indennità in parola è volta a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. Diversamente, la natura retributiva della medesima indennità, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cfr. Cass. n. 11462/2012; n. 20836/2013; n.
1757/2016; n. 14559/2017). Né rileva, come precisato dalla S. Corte con la sentenza n.
13473/2018, che l'indennità è assoggettabile a contribuzione previdenziale, a norma dell'art. 12 della L. 153/1969, a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore.
Infine, con l'ordinanza n. 17643 del 20.06.2023, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Applicando i suesposti principi di diritto, ne deriva che, nel caso di specie, la prescrizione decennale decorreva dal 21.01.2012 e che è stata validamente interrotta, ai sensi dell'art. 2943 c.c., dalla diffida del 11.12.2017 comunicata il 13.12.2017 (con cui CP_1
chiedeva alla il pagamento delle competenze di fine rapporto risultanti
[...] Pt_1 dalla busta paga di gennaio 2013 ancorché successivamente disconosciuta e contestata)
pagina 5 di 8 nonché dalla notifica del D.I. opposto perfezionatasi il 13.12.2021 ed, infine, dal deposito della memoria di costituzione nel presente giudizio.
Né appare meritevole di accoglimento la prospettazione della difesa della Pt_1 secondo cui i ROL previsti dal CCNL Autotrasporti Logistica, applicato al rapporto di lavoro tra le parti da agosto 2011 alla cessazione, hanno natura e finalità diversa rispetto ai permessi previsti dall'art. 68 del CCNL Commercio, in quanto asseritamente previsti al solo scopo di retribuire il dipendente in misura piena malgrado l'esecuzione della prestazione di lavoro con orario ridotto. Si osserva, infatti, che a ben vedere si tratta di istituti con identità di ratio considerato che l'art. 9 in merito all'orario di lavoro per il personale non viaggiante prevede il diritto dei lavoratori ai permessi ROL, ossia per riduzione orario lavoro e così dispone: “In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del successivo art. 14, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso. I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo conto delle richieste del lavoratore e delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.)”.
Con riferimento, invece, al credito rivendicato dalla opposta a saldo del TFR, premesso che la prescrizione è in questo caso è quinquennale e decorre ,ai sensi dell'art. 2948 c. 5
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro, momento in cui il TFR diviene esigibile, va considerato che il decorso della prescrizione è stato interrotto, ai sensi dell'art. 2944
c.c., dal pagamento del primo acconto di € 5.000,00 netti eseguito dalla nel Pt_1 mese di luglio 2016. La norma codicistica, infatti, dispone che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Tanto chiarito e precisato, procedendo alla determinazione del quantum del credito rivendicato da in monitorio, si osserva che il CTU, all'esto delle operazioni CP_1 peritali condotte tenuto conto della documentazione in atti, conclude che: il saldo sul
TFR maturato da all'atto della cessazione del rapporto di lavoro tra le parti CP_1 risultante dalla busta paga di gennaio 2013, come detto annullata dalla viene Pt_1 indicato nella somma di € 28.240,54.
Evidenzia, quindi, che dagli ulteriori cedolini paga in atti, in relazione ai quali non è stata sollevata alcuna contestazione dei procuratori elle parti, risulta che nei mesi di luglio, ottobre e dicembre 2016; giugno e dicembre 2017; giugno 2018, la società ha corrisposto alla dipendente acconti a titolo di trattamento di fine rapporto per la somma pagina 6 di 8 complessiva di € 28.355,85 al lordo delle trattenute fiscali regolarmente corrisposte all'Erario. Ne consegue che non residua alcuna somma dovuta a saldo, purtuttavia, il CTU segnala, condivisibilmente, che, poiché il TFR è stato pagato ben oltre la maturazione del diritto, l'importo dovuto alla doveva essere annualmente/periodicamente CP_1 rivalutato applicando i coefficienti normativamente previsti, per cui la lavoratrice è rimasta creditrice della somma di € 1.678,59 relativamente al periodo dicembre 2017, peraltro non specificamente contestata dalla difesa della dopo avere ricevuto la Pt_1 bozza della relazione peritale.
Con riferimento alla somma rivendicata a titolo di permessi/ROL non fruiti in corso di rapporto previsti dai due CCNL che hanno regolato il rapporto di lavoro tra le parti, anche tenuto conto delle osservazioni alla bozza di relazione fatte pervenire dalla difesa della società opponente conclude che la lavoratrice opposta ha diritto al pagamento della somma complessiva di € 18.859,99.
In conclusione, alla luce della vicenda così come ricostruita, può dirsi definitivamente accertato che ad oggi è rimasta creditrice nei confronti della società ex CP_1 datrice di lavoro della somma di € 20.538,58.
Conseguentemente il DI n. 571/2021 del 10.12.2021 va revocato, in quanto emesso per una somma superiore al credito residuo della lavoratrice accertato nel corso del presente giudizio, e la in persona del l.r.p.t., va condannata a Parte_1 corrispondere all'ex dipendente la somma di cui innanzi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di del dovuto al saldo.
L'opposizione è, quindi, fondata nei limiti e per i motivi innanzi esposti.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che anche nella materia che ci occupa (opposizione a decreto ingiuntivo) deve tenersi conto dei principi generali che regolano il processo civile. È bene precisare, inoltre, che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione.
Secondo la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.), viene condannata al pagamento delle spese processuali a favore della controparte la parte che risulta essere perdente nel processo, per cui, in caso di soccombenza dell'opponente, nelle spese vengono ricomprese solo quelle sostenute per il giudizio di opposizione poiché quelle sostenute dal creditore (opposto) nella fase monitoria sono state già liquidate in suo pagina 7 di 8 favore nel decreto ingiuntivo.
Diversamente, nei casi in cui all'esito del giudizio di opposizione viene riconosciuto un credito inferiore rispetto a quello originariamente ingiunto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in quanto non correttamente emesso, la giurisprudenza prevalente afferma che non può aversi soluzione diversa da quella dell'accollo delle spese processuali al soggetto opponente in quanto parte comunque soccombente del giudizio di opposizione. Nonostante ciò è però escluso che questo possa esser onorato anche delle spese sostenute nella fase monitoria che, dunque, non saranno ripetibili. Solo nei casi in cui la condanna risulti di molto inferiore alla somma ingiunta le spese sono compensate, in tutto o in parte.
Nel caso in esame, considerato che il credito residuo della ammonta ad una CP_1 somma inferiore a quella portata dall'ingiunzione di pagamento, sussistono giuste ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare parzialmente le spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della società opponente.
Velletri, 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8