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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/09/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2489/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 2489/2024 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 23.12.2024 da:
nato a [...], il [...] e residente a Parte_1 (PT), Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, C.F.
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Sensi C.F._1
), ed elettivamente domiciliato nel suo C.F._2 studio Terme (PT), Via Cosimini n. 31/2, giusta procura in atti;
Contro
nata a Montecatini Terme (PT) in [...] Controparte_1
Buggiano (PT), Via Campolungo n. 2, C.F.
rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Innocenti C.F._3 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio Piazza XX Settembre n. 21, giusta procura in atti;
e Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024, il sig. Parte_1 chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio regolate dalla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 618/2011, emessa in data 28.04.2011 e depositata in data 25.07.2011, all'esito del procedimento civile R.G. n. 3002/2010 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la sig.ra ed in particolare la Controparte_1 revoca dell'assegno di mantenimento del figlio fissato in ON sentenza nella misura di euro 250 mensili. Deduceva invero il ricorrente a fondamento del ricorso, che il figlio, ormai divenuto maggiorenne, aveva altresì raggiunto la completa indipendenza economica, avendo principiato un'ordinaria attività di imprenditore individuale in quanto titolare di propria partita IVA.
1 In tale prospettiva, chiedeva che il Tribunale di Pistoia, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali dedotte, volesse accogliere l'istanza di modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata tra lo stesso e l'ex coniuge Parte_1 CP
, disponendo in revoca dell'as
[...] mantenimento previsto in favore del figlio nella misura ON di € 250,00, con effetto a partire dalla dat domanda e con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa depositata in data 04.03.2025, si costituiva in giudizio la sig.ra contestando le deduzioni in fatto di Controparte_1 controparte, e chiedendo nel merito respingersi il ricorso , in quanto infondato, nonché, in via preliminare, chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, e, per l'effetto, adottare tutti i conseguenti provvedimenti di ragione e di legge;
con vittoria di spese e compensi di causa. Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 09.04.2025 sostenendo le rispettive ragioni, e prospettando in fatto una opposta rappresentazione della situazione economica propria del figlio;
in particolare sostenendo parte Per_1 resistente l'assenza di una raggiunta indipendenza economica del figlio non risultando produttiva di reddito l'attività di cui alla partita IVA, in realtà aperta a nome del ragazzo per consentire alla resistente di portare avanti l'attività di bar tabaccheria da lei in realtà svolta ed intestata formalmente la figlio al fine di garantirgli un futuro. All'esito dell'udienza, emergendo la necessità di esperire accertamenti, veniva disposta l'audizione del figlio delle parti, al ON contempo invitato a fornire documentazione relativa ria situazione economico, lavorativa e finanziaria . All'udienza del 14.05.2025 si procedeva all'audizione di ON il quale dichiarava quanto segue: Sono attualmente privo di attività lavorativa;
purtroppo per varie vicissitudini le possibilità di lavoro non sono andate bene. Ho lavorato prima per alcuni mesi presso il distributore quale presidiante, poi però ho dovuto smettere perché sono partito per il calcio che era la mia aspirazione principale per la cui attività la squadra avrebbe dovuto pagarmi , ma il fallimento della società sportiva mi ha fatto perdere questa possibilità; Adr Giudice, risponde: Da lì papà mi trovò un lavoro da ON bagnino ma n avevo la preparazione necessaria nella sostanza, e quindi ho preferito non proseguire in questo tipo di impegno. Ho provato poi anche a lavorare come carrozziere nella carrozzeria del compagno di mia madre, ma non era un lavoro adatto a me. Ho cercato quindi di tornare nel settore dello sport in modo da trovare un lavoro in quell'ambito, sia contattando dei procuratori tramite mia madre, sia facendo dei concorsi tra cui quello in Polizia a cui vorrei partecipare;
si tratta però di cose in corso , che non hanno ancora prodotto i loro frutti. Adr Giudice, risponde: ho fatto l'istituto economico – ON sociale Don Bosco a Montecatini Terme. Ho conseguito la maturità. Adr Giudice, risponde: nel calcio sono un attaccante e ON ho giocato in eccellenza e promozione, e mi hanno sempre detto che 2 avrei le possibilità per lavorare in questo settore e forse fino ad ora , essendo più piccolo, non ho sfruttato adeguatamente questa opportunità perché sono stato distratto da altre cose e compagnie sbagliate. All'esito dell'audizione veniva acquista la documentazione dallo stesso fornita riguardante la situazione economica, caratterizzata dall'assenza di reddito stabile, avendo questi percepito un reddito esclusivamente per un limitato periodo per l'attività lavorativa svolta in particolare nell'anno 2023 presso il distributore di cui riferiva, e per la quale percepiva degli emolumenti comprovati dai documenti versati in atti , per la verità percepiti solo fino a febbraio circa, da parte della società SMAF. Venina, quindi, fissava l'udienza del 18.06.2025 in prosecuzione, sostituita dal deposito di note scritte, perché le parti, preso atto degli esiti dell'audizione e delle acquisizioni documentali, provvedessero a rassegnare le eventuali rispettive conclusioni. Con note scritte in sostituzione di udienza, parte ricorrente insisteva per la revoca dell'obbligo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a far data dalla domanda giudiziale , mentre parte resistente confermava le già rassegnate conclusioni. Lette le note scritte depositate dalle parti e d acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 2. 2.1 In rito deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della sig.ra nei cui confronti viene versato, sulla base delle condizioni CP isposte in sentenza, l'assegno per il mantenimento del figlio , con la stessa convivente in quanto genitore Per_1 domicil Né incide sulla legittimazione passiva della resistente la circostanza che il figlio abbia nelle more raggiunto la maggiore età, posto Per_1 che il mant di quest'ultimo costituisce obbligo precipuo dei genitori, provvedendovi la madre direttamente ed il padre tramite versamento di assegno mensile al genitore domiciliatario con il quale il ragazzo convive.
2.2 Il ricorso va nel merito respinto. Merita premettere che i l procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio presuppone necessariamente la sopravvenienza di circostanze nuove, che siano di per sé idonee a determinare una revisione delle condizioni a suo tempo disposte in sentenza nei termini richiesti dal ricorrente, a carico del quale è pertanto posto il relativo onere probatorio. Al ricorrente spetterà pertanto documentare le variate condizioni fattuali, ritenute tali da giustificare il mutamento delle condizioni fissate in sede di divorzio. Nel caso di specie, la circostanza nuova nella prospettazione del ricorrente sarebbe rappresentata dalla sopravvenuta indipendenza economica del figlio , che costituirebbe la condizione Per_1 presupposto della necessità di modificare le condizioni del divorzio e di revocare in particolare il proprio obbligo di versare l'assegno di mantenimento all'ex coniuge per la contribuzione pro quota al
3 mantenimento della prole comune ossia del figlio con la madre Per_1 convivente. Tale circostanza non risulta comprovata in atti. Non costituisce invero prova adeguata della circostanza dedotta il mero fatto che il figlio risulti titolare di partita IVA, laddove di fatto lo stesso non ha comunque percepito alcun reddito, se non quello limitato e temporaneo collegato, non allo svolgimento di attività imprenditoriale, che in realtà lo stes so non svolge (trattandosi dell'attività portata avanti dalla madre), bensì solo ad un tentativo di lavoro presso un distributore durato un tempo limitato e venuto meno . La sig.ra in sede di udienza, affermava infatti che il figlio CP si era dovuto intestare l'attività di tabaccheria per ON tessa perdesse la gestione del relativo patentino, così sostenendo l'attività di bar di cui la sig.ra è titolare e che CP rappresenta la fonte di reddito per la d cui provvede a mantenere anche il figlio con lei convivente . Dall'istruttoria è d'altra parte emerso che divenuto da ON poco maggiorenne (e pertanto non un quas ale potrebbe legittimamente pretendersi, in presenza di occasioni lavorative concrete, la rapida e definitiva autonomizzazione economica), non risulta in realtà avere alcun lavoro che lo renda attualmente autosufficiente dal punto di vista economico, non avendo alcuna occupazione lavorativa stabile produttiva di adeguato reddito, ed essendo il ragazzo ancora alla ricerca di un impiego compatibile con le proprie aspirazioni nel mondo dello sport e/o comunque con il percorso scolastico svolto. I tentativi, pur dal medesimo effettuati, di intraprendere percorsi lavorativi di vario tipo non sono invero andati a buon fine, per ragioni legate a vicende non dipendenti dalla sua volontà (quanto all'esperienza calcistica), ovvero alla non adeguatezza dei lavori propostigli (da parte del compagno dalla madre o dallo stesso ricorrente), per i quali ultimi non si sentiva adeguato, fuoriuscendo gli stessi dalle proprie aspirazioni e dalla propria formazione. Né la circostanza che svolgesse al momento ON dell'introduzione del ricorso ativa presso la SMAF, può ritenersi dirimente ai fini della prova dell'indipendenza economica dello stesso: si è trattato di una attività -come chiarito dal ragazzo durante l'audizione- che si è conclusa all'inizio dell'anno 2025 e che ha prodotto limitatissimi redditi di cui alla documentazione acquisita in atti, certamente non indicativi di una conseguita autonomia economica giustificante il venir meno del dovere di mantenimento a carico dei genitori. Il quadro emerso non consente di ritenere dunque sussistente la dedotta sopravvenuta autonomia economica del figlio che sola potrebbe giustificare una revoca, a modifica delle condizioni di divorzio, dell'assegno versato dal ricorrente all'ex coniuge quale contributo pro quota per il mantenimento del figlio. Infatti, l'obbligo di mantenimento dei genitori, di concorrere tra loro al mantenimento dei figli, non cessa, ipso facto, con il loro raggiungimento della maggiore età, ma permane fino al conseguimento della loro indipendenza economica. D'altra parte, nel caso di specie, non risulta neppure provato che il figlio sia venuto meno al proprio dovere di autoresponsabilità. 4 E' infatti pacifico che, in forza dei doveri di autoresponsabilità che incombono sulla prole, non si può pretendere la protrazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori oltre ragionevoli limiti di tempo e di durata;
tale obbligo di mantenimento si giustifica , invero, nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di formazione, che tenga conto sì delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio, ma anche del dovere dello stesso di ricercare un lavoro , contemperando fra loro le proprie aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro. In tale prospettiva spetta quindi al giudice del merito, non solo verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica del figlio maggiorenne, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombe sullo stesso , ma altresì modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità . Resta comunque in ogni caso fermo in tema di onere probatorio che, in caso di domanda di revoca da parte del genitore obbligato, questi sia tenuto a provare, nella prospettiva considerata, in caso di non auto sufficienza economica del figlio, quantomeno che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso . Anche da tale punto di vista, considerata la giovanissima età del figlio ed i tentativi da questi già effettuati di intraprendere esperienze lavorative (non andate giustificatamente a buon fine) , deve ritenersi del tutto inidonea ed insufficiente a comprovare la presunta inerzia o il rifiuto ingiustificato del ragazzo di trovar e un lavoro, la circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale il figlio avrebbe rifiutato il lavoro da bagnino da lui proposto, tanto più a fronte delle ragioni esposte dal ragazzo in proposito in sede di audizione, ossia la mancanza di adeguata reale formazione per una attività di notevole responsabilità. Le peculiarità del caso concreto emerse portano d'altra parte a valutare come del tutto proporzionata la necessità di una permanente protezione del ragazzo, il cui mantenimento non può che allo stato restare a carico dei genitori, secondo le condizioni stabile nella sentenza di divorzio, nel pieno rispetto di un principio di proporzionalità nel bilanciamento delle esigenze contrapposte di tutela della prole, rispetto alla quale incombe ai genitori il dovere di mantenimento, e autoresponsabilità da parte della stessa nel rendersi indipendente in termini e tempi ragionevoli. Nel caso di specie, del resto la situazione emersa (ossia l'assenza di autonomia economico finanziaria del figlio) appare del tutto fisiologica dal un punto di vista della società attuale, considerata la giovanissima età del figlio, il conseguimento da parte dello stesso di un diploma di maturità nell'ambito di un progetto formativo ed educativo da sviluppare e completare nel mondo del lavoro, l'aspirazione, non meramente astratta e fantasiosa, del ragazzo di poter eventualmente lavorare nel mondo del calcio, oltre alla buona volontà da questi manifestata nell'accettare comunque di sperimentare nel frattempo lavoretti vari in settori diversi, anche al di fuori di un proprio percorso e progetto educativo o delle proprie aspirazioni e inclinazioni;
tutti indici peculiari di una situazione non caratterizzabile in termini di inerzia o di mancanza di volontà, o di rifiuto di autonomizzarsi, capace 5 di giustificare, in un'ottica di bilanciamento di interessi, il venir meno di un dovere primario del genitori di mantenere la propria prole anche se maggiorenne fin tanto che non abbia la capacità economico finanziaria autonoma, che non può certamente essere pretesa d a un semplice maturato dell'età di diciannove/vent'anni, con aspirazioni e prospettive ancora da realizzare nell'ambito di legittime aspettative lavorative confacenti con le proprie inclinazioni e il proprio percorso educativo/formativo. La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento deve esser pertanto respinta in assegna dei presupposti legittimanti una modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia, tenuto conto del minimo grado di complessità della causa, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti. Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 02.09.2025
Il Presidente
Stefano Billet
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 2489/2024 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 23.12.2024 da:
nato a [...], il [...] e residente a Parte_1 (PT), Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, C.F.
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Sensi C.F._1
), ed elettivamente domiciliato nel suo C.F._2 studio Terme (PT), Via Cosimini n. 31/2, giusta procura in atti;
Contro
nata a Montecatini Terme (PT) in [...] Controparte_1
Buggiano (PT), Via Campolungo n. 2, C.F.
rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Innocenti C.F._3 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio Piazza XX Settembre n. 21, giusta procura in atti;
e Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024, il sig. Parte_1 chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio regolate dalla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 618/2011, emessa in data 28.04.2011 e depositata in data 25.07.2011, all'esito del procedimento civile R.G. n. 3002/2010 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la sig.ra ed in particolare la Controparte_1 revoca dell'assegno di mantenimento del figlio fissato in ON sentenza nella misura di euro 250 mensili. Deduceva invero il ricorrente a fondamento del ricorso, che il figlio, ormai divenuto maggiorenne, aveva altresì raggiunto la completa indipendenza economica, avendo principiato un'ordinaria attività di imprenditore individuale in quanto titolare di propria partita IVA.
1 In tale prospettiva, chiedeva che il Tribunale di Pistoia, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali dedotte, volesse accogliere l'istanza di modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata tra lo stesso e l'ex coniuge Parte_1 CP
, disponendo in revoca dell'as
[...] mantenimento previsto in favore del figlio nella misura ON di € 250,00, con effetto a partire dalla dat domanda e con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa depositata in data 04.03.2025, si costituiva in giudizio la sig.ra contestando le deduzioni in fatto di Controparte_1 controparte, e chiedendo nel merito respingersi il ricorso , in quanto infondato, nonché, in via preliminare, chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, e, per l'effetto, adottare tutti i conseguenti provvedimenti di ragione e di legge;
con vittoria di spese e compensi di causa. Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 09.04.2025 sostenendo le rispettive ragioni, e prospettando in fatto una opposta rappresentazione della situazione economica propria del figlio;
in particolare sostenendo parte Per_1 resistente l'assenza di una raggiunta indipendenza economica del figlio non risultando produttiva di reddito l'attività di cui alla partita IVA, in realtà aperta a nome del ragazzo per consentire alla resistente di portare avanti l'attività di bar tabaccheria da lei in realtà svolta ed intestata formalmente la figlio al fine di garantirgli un futuro. All'esito dell'udienza, emergendo la necessità di esperire accertamenti, veniva disposta l'audizione del figlio delle parti, al ON contempo invitato a fornire documentazione relativa ria situazione economico, lavorativa e finanziaria . All'udienza del 14.05.2025 si procedeva all'audizione di ON il quale dichiarava quanto segue: Sono attualmente privo di attività lavorativa;
purtroppo per varie vicissitudini le possibilità di lavoro non sono andate bene. Ho lavorato prima per alcuni mesi presso il distributore quale presidiante, poi però ho dovuto smettere perché sono partito per il calcio che era la mia aspirazione principale per la cui attività la squadra avrebbe dovuto pagarmi , ma il fallimento della società sportiva mi ha fatto perdere questa possibilità; Adr Giudice, risponde: Da lì papà mi trovò un lavoro da ON bagnino ma n avevo la preparazione necessaria nella sostanza, e quindi ho preferito non proseguire in questo tipo di impegno. Ho provato poi anche a lavorare come carrozziere nella carrozzeria del compagno di mia madre, ma non era un lavoro adatto a me. Ho cercato quindi di tornare nel settore dello sport in modo da trovare un lavoro in quell'ambito, sia contattando dei procuratori tramite mia madre, sia facendo dei concorsi tra cui quello in Polizia a cui vorrei partecipare;
si tratta però di cose in corso , che non hanno ancora prodotto i loro frutti. Adr Giudice, risponde: ho fatto l'istituto economico – ON sociale Don Bosco a Montecatini Terme. Ho conseguito la maturità. Adr Giudice, risponde: nel calcio sono un attaccante e ON ho giocato in eccellenza e promozione, e mi hanno sempre detto che 2 avrei le possibilità per lavorare in questo settore e forse fino ad ora , essendo più piccolo, non ho sfruttato adeguatamente questa opportunità perché sono stato distratto da altre cose e compagnie sbagliate. All'esito dell'audizione veniva acquista la documentazione dallo stesso fornita riguardante la situazione economica, caratterizzata dall'assenza di reddito stabile, avendo questi percepito un reddito esclusivamente per un limitato periodo per l'attività lavorativa svolta in particolare nell'anno 2023 presso il distributore di cui riferiva, e per la quale percepiva degli emolumenti comprovati dai documenti versati in atti , per la verità percepiti solo fino a febbraio circa, da parte della società SMAF. Venina, quindi, fissava l'udienza del 18.06.2025 in prosecuzione, sostituita dal deposito di note scritte, perché le parti, preso atto degli esiti dell'audizione e delle acquisizioni documentali, provvedessero a rassegnare le eventuali rispettive conclusioni. Con note scritte in sostituzione di udienza, parte ricorrente insisteva per la revoca dell'obbligo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a far data dalla domanda giudiziale , mentre parte resistente confermava le già rassegnate conclusioni. Lette le note scritte depositate dalle parti e d acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 2. 2.1 In rito deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della sig.ra nei cui confronti viene versato, sulla base delle condizioni CP isposte in sentenza, l'assegno per il mantenimento del figlio , con la stessa convivente in quanto genitore Per_1 domicil Né incide sulla legittimazione passiva della resistente la circostanza che il figlio abbia nelle more raggiunto la maggiore età, posto Per_1 che il mant di quest'ultimo costituisce obbligo precipuo dei genitori, provvedendovi la madre direttamente ed il padre tramite versamento di assegno mensile al genitore domiciliatario con il quale il ragazzo convive.
2.2 Il ricorso va nel merito respinto. Merita premettere che i l procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio presuppone necessariamente la sopravvenienza di circostanze nuove, che siano di per sé idonee a determinare una revisione delle condizioni a suo tempo disposte in sentenza nei termini richiesti dal ricorrente, a carico del quale è pertanto posto il relativo onere probatorio. Al ricorrente spetterà pertanto documentare le variate condizioni fattuali, ritenute tali da giustificare il mutamento delle condizioni fissate in sede di divorzio. Nel caso di specie, la circostanza nuova nella prospettazione del ricorrente sarebbe rappresentata dalla sopravvenuta indipendenza economica del figlio , che costituirebbe la condizione Per_1 presupposto della necessità di modificare le condizioni del divorzio e di revocare in particolare il proprio obbligo di versare l'assegno di mantenimento all'ex coniuge per la contribuzione pro quota al
3 mantenimento della prole comune ossia del figlio con la madre Per_1 convivente. Tale circostanza non risulta comprovata in atti. Non costituisce invero prova adeguata della circostanza dedotta il mero fatto che il figlio risulti titolare di partita IVA, laddove di fatto lo stesso non ha comunque percepito alcun reddito, se non quello limitato e temporaneo collegato, non allo svolgimento di attività imprenditoriale, che in realtà lo stes so non svolge (trattandosi dell'attività portata avanti dalla madre), bensì solo ad un tentativo di lavoro presso un distributore durato un tempo limitato e venuto meno . La sig.ra in sede di udienza, affermava infatti che il figlio CP si era dovuto intestare l'attività di tabaccheria per ON tessa perdesse la gestione del relativo patentino, così sostenendo l'attività di bar di cui la sig.ra è titolare e che CP rappresenta la fonte di reddito per la d cui provvede a mantenere anche il figlio con lei convivente . Dall'istruttoria è d'altra parte emerso che divenuto da ON poco maggiorenne (e pertanto non un quas ale potrebbe legittimamente pretendersi, in presenza di occasioni lavorative concrete, la rapida e definitiva autonomizzazione economica), non risulta in realtà avere alcun lavoro che lo renda attualmente autosufficiente dal punto di vista economico, non avendo alcuna occupazione lavorativa stabile produttiva di adeguato reddito, ed essendo il ragazzo ancora alla ricerca di un impiego compatibile con le proprie aspirazioni nel mondo dello sport e/o comunque con il percorso scolastico svolto. I tentativi, pur dal medesimo effettuati, di intraprendere percorsi lavorativi di vario tipo non sono invero andati a buon fine, per ragioni legate a vicende non dipendenti dalla sua volontà (quanto all'esperienza calcistica), ovvero alla non adeguatezza dei lavori propostigli (da parte del compagno dalla madre o dallo stesso ricorrente), per i quali ultimi non si sentiva adeguato, fuoriuscendo gli stessi dalle proprie aspirazioni e dalla propria formazione. Né la circostanza che svolgesse al momento ON dell'introduzione del ricorso ativa presso la SMAF, può ritenersi dirimente ai fini della prova dell'indipendenza economica dello stesso: si è trattato di una attività -come chiarito dal ragazzo durante l'audizione- che si è conclusa all'inizio dell'anno 2025 e che ha prodotto limitatissimi redditi di cui alla documentazione acquisita in atti, certamente non indicativi di una conseguita autonomia economica giustificante il venir meno del dovere di mantenimento a carico dei genitori. Il quadro emerso non consente di ritenere dunque sussistente la dedotta sopravvenuta autonomia economica del figlio che sola potrebbe giustificare una revoca, a modifica delle condizioni di divorzio, dell'assegno versato dal ricorrente all'ex coniuge quale contributo pro quota per il mantenimento del figlio. Infatti, l'obbligo di mantenimento dei genitori, di concorrere tra loro al mantenimento dei figli, non cessa, ipso facto, con il loro raggiungimento della maggiore età, ma permane fino al conseguimento della loro indipendenza economica. D'altra parte, nel caso di specie, non risulta neppure provato che il figlio sia venuto meno al proprio dovere di autoresponsabilità. 4 E' infatti pacifico che, in forza dei doveri di autoresponsabilità che incombono sulla prole, non si può pretendere la protrazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori oltre ragionevoli limiti di tempo e di durata;
tale obbligo di mantenimento si giustifica , invero, nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di formazione, che tenga conto sì delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio, ma anche del dovere dello stesso di ricercare un lavoro , contemperando fra loro le proprie aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro. In tale prospettiva spetta quindi al giudice del merito, non solo verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica del figlio maggiorenne, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombe sullo stesso , ma altresì modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità . Resta comunque in ogni caso fermo in tema di onere probatorio che, in caso di domanda di revoca da parte del genitore obbligato, questi sia tenuto a provare, nella prospettiva considerata, in caso di non auto sufficienza economica del figlio, quantomeno che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso . Anche da tale punto di vista, considerata la giovanissima età del figlio ed i tentativi da questi già effettuati di intraprendere esperienze lavorative (non andate giustificatamente a buon fine) , deve ritenersi del tutto inidonea ed insufficiente a comprovare la presunta inerzia o il rifiuto ingiustificato del ragazzo di trovar e un lavoro, la circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale il figlio avrebbe rifiutato il lavoro da bagnino da lui proposto, tanto più a fronte delle ragioni esposte dal ragazzo in proposito in sede di audizione, ossia la mancanza di adeguata reale formazione per una attività di notevole responsabilità. Le peculiarità del caso concreto emerse portano d'altra parte a valutare come del tutto proporzionata la necessità di una permanente protezione del ragazzo, il cui mantenimento non può che allo stato restare a carico dei genitori, secondo le condizioni stabile nella sentenza di divorzio, nel pieno rispetto di un principio di proporzionalità nel bilanciamento delle esigenze contrapposte di tutela della prole, rispetto alla quale incombe ai genitori il dovere di mantenimento, e autoresponsabilità da parte della stessa nel rendersi indipendente in termini e tempi ragionevoli. Nel caso di specie, del resto la situazione emersa (ossia l'assenza di autonomia economico finanziaria del figlio) appare del tutto fisiologica dal un punto di vista della società attuale, considerata la giovanissima età del figlio, il conseguimento da parte dello stesso di un diploma di maturità nell'ambito di un progetto formativo ed educativo da sviluppare e completare nel mondo del lavoro, l'aspirazione, non meramente astratta e fantasiosa, del ragazzo di poter eventualmente lavorare nel mondo del calcio, oltre alla buona volontà da questi manifestata nell'accettare comunque di sperimentare nel frattempo lavoretti vari in settori diversi, anche al di fuori di un proprio percorso e progetto educativo o delle proprie aspirazioni e inclinazioni;
tutti indici peculiari di una situazione non caratterizzabile in termini di inerzia o di mancanza di volontà, o di rifiuto di autonomizzarsi, capace 5 di giustificare, in un'ottica di bilanciamento di interessi, il venir meno di un dovere primario del genitori di mantenere la propria prole anche se maggiorenne fin tanto che non abbia la capacità economico finanziaria autonoma, che non può certamente essere pretesa d a un semplice maturato dell'età di diciannove/vent'anni, con aspirazioni e prospettive ancora da realizzare nell'ambito di legittime aspettative lavorative confacenti con le proprie inclinazioni e il proprio percorso educativo/formativo. La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento deve esser pertanto respinta in assegna dei presupposti legittimanti una modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia, tenuto conto del minimo grado di complessità della causa, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti. Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 02.09.2025
Il Presidente
Stefano Billet
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