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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/07/2024, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3130/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3130/2017 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PIETRO CONGIATU P.IVA_1
OPPONENTE contro
e per essa quale mandataria col patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2
MARCELLO FRAU, poi degli avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CP_3
LUCIANA CIPOLLA ed altri
[...]
OPPOSTA
e per essa quale mandataria la con il Controparte_4 CP_5 patrocinio dell'avv. MARCO SECHI
INTERVENUTA
Oggetto: rapporti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Il Tribunale Ill.mo, previa revoca del decreto opposto, dichiari: 1)previa declaratoria di illegittima applicazione da parte di di tassi usurari ed ultralegali con CP_6 CP_1 violazione del tasso soglia previsto per le specifiche operazioni, di interessi anatocistici, di capitalizzazione non autorizzata, di commissioni e spese non dovute per effetto della nullità delle relative clausole, nonché di addebiti non dovuti anche in base ai contratti sottoscritti, nonché dell'abuso commesso dalla banca per l'apertura del conto 9634, per i motivi tutti indicati nell'espositiva che precede, nulla essere dovuto da e alla richiedente per i titoli di cui Parte_2 Parte_1
è causa;
2) all'esito della consulenza tecnica che verrà espletata in giudizio al fine di accertare le violazioni di cui al punto che precede, condannarsi , in persona del legale rappresentante, CP_1
a restituire a la somma di € 62.317,83 ovvero quella veriore accertanda, maggiore Parte_2
o minore, indebitamente pagata, oltre interessi al tasso legale dalla data del 30.6.2015 alla data del giudizio, nonché gli interessi nella misura di cui al D.L.vo 231/2002 dalla data della domanda al saldo;
3)In via istruttoria ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: -la misura effettiva dei pagina 1 di 7 tassi di interesse applicati da banca nei rapporti con in relazione a tutti i CP_1 Parte_2 rapporti citati nell'atto di citazione in opposizione (ivi incluso il conto 3927 finale) per tutta la loro Parte durata, previo esame degli estratti dei conti prodotti in giudizio da e/o da;
se vi sia stato CP_1
o meno superamento del tasso soglia di cui alla L. 1996 n° 108 o di qualsivoglia altra norma imperativa, includendo nel conteggio, ai fini della individuazione del tasso soglia, ogni altra remunerazione collegata alla erogazione del credito, spese di stipula, istruttoria, perizia, assicurazioni, interessi legali o di mora, e commissioni bancarie;
se vi sia stata la violazione dei tassi e delle norme antiusura, sia in fase di pattuizione, sia in fase di applicazione, anche per effetto della applicazione di interessi ultralegali ed anatocismo e indebita capitalizzazione trimestrale, anche considerati gli addebiti per commissioni massimo scoperto ed altre spese non dovute;
quale sarebbe stato il dare-avere tra le parti laddove la banca avesse operato la compensazione di legge –ex art. 1853 c.c. tra i saldi dei conti n° 9634 e n° 9384 fin dal 18.6.2013, momento di apertura del conto n° 9634; -procedendo alla contabilizzazione previa applicazione ai conti correnti c.d. 'misti' (es. conto corrente ordinario e anticipo fatture) del tasso applicabile all'operazione meno onerosa per il debitore, ovvero sulla base del
TAEG medio delle due tipologie di credito;
-in ogni caso escludendo ogni addebito effettuato per commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza delle percentuali, o del criterio e delle condizioni per la sua applicazione, nonché per mancanza di espressa pattuizione;
-nello specifico, per quanto attiene al conto corrente n° 401275189, aperto in data 17.12.2009, denominato Flat-Flexicredito rimborso mensile imprese, sostitutivo del conto n° 3927 finale -contratto di finanziamento con piano di ammortamento “alla francese”-, valutarsi altresì la indebita richiesta di interessi di fatto anatocistici per la applicazione di interessi ulteriori su un finanziamento che già contabilizzava i relativi interessi di ammortamento;
all'esito di tali accertamenti, determinare la misura delle somme dovute dalla opposta a Parte
a chiusura dei conti, maggiorate di interessi fino alla data della domanda. In tutti i casi: con vittoria di spese ed onorari”
PER : In via preliminare: 1) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex CP_1 adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
Nel merito, in via principale: 2) confermare il decreto opposto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dagli opponenti perché infondate in fatto ed in diritto;
3) rigettare le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle eccezioni degli opponenti, condannare gli stessi, in solido, al pagamento in favore della cessionaria del credito Controparte_4 delle somme dovute comprensive di capitale, interessi maturati e maturandi fino al saldo e
[...] rivalutazione;
In via istruttoria: 5) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
In ogni caso: 6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”
PER : v. atto di intervento Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28 luglio 2017 e convenivano Parte_2 Parte_1 innanzi a questo tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.569/2017 Controparte_1 notificato il 19 giugno 2017, alla società quale debitrice principale ed al quale fideiussore, per Pt_1 la somma complessiva di € 155.857,56, oltre interessi e spese.
pagina 2 di 7 Esponevano gli opponenti che l'ingiunzione era stata emessa per il pagamento del saldo negativo di tre rapporti intercorsi con e precisamente del conto n. 10209384, aperto il 17 marzo 2004, CP_1 definito “ordinario clientela”, ma di fatto ordinario “misto”, avente saldo debitore alla data del 7 novembre 2016 di 60.561,52 euro;
del conto numero 102659634, aperto il 31 maggio 2013, denominato “Flat-Anticipi su fatture-imprese” con saldo passivo alla stessa data di 80.965,60 euro;
infine del conto numero 401275189, aperto il 17 dicembre 2009 e denominato “Flat-Flexicredito rimborso mensile imprese”, che alla data del 7 novembre 2016 indicava un saldo debitore di 14.139,95 euro.
Aggiungevano che sul primo conto era confluito un affidamento con apertura di credito, non formalizzato, per anticipo fatture. Difettando alcuna pattuizione scritta circa le condizioni praticate dalla banca a detti rapporti di finanziamento, non erano dovuti gli interessi, le commissioni, applicate in difetto di accordo e prive di giustificazione causale, e ogni altra spesa addebitata alla società correntista. Nessuna somma era quindi dovuta alla banca per interessi e commissioni.
Lamentavano inoltre l'applicazione di interessi usurari, da individuarsi tenendo conto, in ragione degli affidamenti operati senza determinazione di alcun interesse specifico, del tasso soglia applicabile come ottenuto dalla media fra conto ordinario e conto anticipi.
Sostenevano quindi che, decurtato il conto di tutte le poste passive non dovute alla banca perché illegittimamente addebitate alla società correntista, questa poteva vantare un saldo attivo.
Quanto al conto n.9634, “Flat Anticipi su fatture”, oltre all'applicazione di interessi usurari e commissioni non concordate, assumevano che la sua apertura, richiesta dalla stessa banca per consentire alla di far fronte al saldo apparentemente passivo del conto 9384, ea Parte_2 stata imposta e non era giustificata, stante l'assenza di causa, comportando solo un ulteriore aggravio di spese a carico di essi opponenti. Lamentavano inoltre che, come prescritto dall'art. 1853, c.c., la banca avrebbe dovuto operare la compensazione fra i saldi attivi e passivi di ciascun conto, in esito alla quale in favore della correntista sarebbe risultato un saldo positivo, per effetto della rettifica del primo CC conseguente all'eliminazione delle poste illegittimamente addebitatele.
Assumevano, in ordine al rapporto “Flat Flexicredito a rimborso mensile per imprese”, n. 5189, che era stato aperto quale mero conto di appoggio di un finanziamento di € 55.000, concesso il 19 maggio 2006 su un altro conto poi estinto, il n° 3927. Di fatto il finanziamento si presentava come un mutuo con piano di ammortamento 'alla francese' e tasso del 6,80%. Indicava un tasso effettivo annuo del 7,004%
e un TAEG pari al 14,853%, quindi nettamente superiore al tasso soglia di usura applicabile ai mutui, all'epoca pari all'8,685%.
Inoltre, la banca aveva addebitato alla società correntista gli interessi sull'intero piano di ammortamento, applicando ulteriori interessi sui ratei del prestito che già comprendevano capitale ed interessi, con evidente applicazione di anatocismo, mai concordato e autorizzato dal cliente. le aveva infine finanziato ulteriori € 33.000,00, il 13 gennaio 2010, prorogando in tal modo la CP_1 scadenza del prestito fino al 31 dicembre 2014 e addebitandole ulteriori costi non dovuti. Anche sul conto 5189 erano stati poi, secondo parte opponente, illegittimamente addebitati interessi non pagina 3 di 7 concordati, anatocistici, usurari e commissioni non dovute, con conseguente necessità di ricalcolare il saldo passivo apparente, di € 14.157,00, al netto delle poste indebite.
Assumendo quindi che, in esito al ricalcolo dei saldi di tutti i rapporti mediante applicazione dei soli interessi e spese effettivamente dovuti e legittimamente concordati, sarebbe risultato un saldo attivo in favore della correntista di 62.317,83 euro alla data del 30 giugno 2015, agivano in via riconvenzionale domandandone il pagamento e concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva tempestivamente ed eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto Controparte_1 azionato, precisando che tutti gli affidamenti erano stati revocati e che la banca aveva esercitato il recesso dai contratti di conto corrente in ragione dell'elevata esposizione debitoria di
[...]
Parte_2
Osservava come i contratti richiamati dall'opponente contenevano la specifica e chiara determinazione di tutte le condizioni praticate dalla banca, comprese quelle relative alle aperture di credito, peraltro successive al conto corrente e assoggettate alle medesime condizioni di questo. Negava, in relazione a tutti i rapporti intercorsi con l'opponente, l'applicazione o pattuizione di interessi superiori al tasso soglia e di commissioni non dovute, contestando correttezza ed attendibilità dei calcoli allegati da parte opponente e ribadendo la legittima pattuizione ed applicazione di tutti i costi a carico della correntista e mutuataria, sottolineando come a fronte del regolare invio degli estratti conto relativi ai tre rapporti bancari la società non avesse mai proposto alcuna opposizione, in tal modo approvandoli tacitamente.
Aggiungeva come per tutti i contratti fosse pattuita la reciproca e periodica capitalizzazione degli interessi, nel rispetto della normativa vigente.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio.
Nel corso del giudizio si costituiva quale cessionaria dei crediti maturati in Controparte_4 capo a e, precisando di non essere subentrata nel rapporto contrattuale, aderiva alle CP_1 eccezioni e difese formulate dalla banca opposta precisando come questa restasse unica legittimata in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte in via riconvenzionale dagli opponenti.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre
2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'opposizione è solo in parte fondata, per le seguenti considerazioni.
La banca ricorrente ha agito in sede monitoria per il pagamento dei crediti derivanti dal saldo passivo dei tre conti correnti richiamati in espositiva, stipulati con e in relazione ai quali Parte_2 aveva prestato fideiussione il . Parte_1
Le contestazioni sollevate circa la mancata o illegittima pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale, anatocistici e usurari sono generiche e infondate, salvo quanto verrà specificato sulla capitalizzazione.
La banca attrice, onerata della prova del credito, del suo ammontare e della sua esigibilità, ha depositato i contratti di conto corrente e gli estratti conto che fanno prova del relativo importo come risultante dalla contabilizzazione bancaria, non contestata, avendo gli opponenti allegato genericamente pagina 4 di 7 una serie di anomalie dei menzionati contratti bancari senza formulare specifiche e concrete contestazioni riferite alle loro singole clausole.
In particolare, il primo conto corrente, n. 9384 (all.2 banca) stipulato il 17 marzo 2004, riporta specificamente la misura dei tassi d'interesse pattuiti, l'importo delle commissioni e delle spese addebitate alla correntista e tutte le principali condizioni contrattuali. Contiene inoltre la clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca (v. art 7, nn. 1 e 2 delle condizioni contrattuali) degli interessi sia debitori che creditori, espressamente pattuita e specificamente approvata per iscritto, quindi conforme alla disciplina applicabile ratione temporis, che è quella successiva all'entrata in vigore dell'art. 120
TUB come modificato dal d.lgs. n. 342 del 4.8.1999 – avvenuta in data 19.10.1999 e comunque con efficacia dalla data di vigenza della delibera CICR 6.2.2000, ossia dal 22.4.2000. Normativa che consentiva la capitalizzazione, purché prevista con identica periodicità per gli interessi sia creditori che debitori, come appunto avvenuto nel caso di specie.
Quanto agli affidamenti accordati a in data 24 giugno 2004, che parte opponente Parte_2 assume siano stati erogati dalla banca e quindi di fatto ottenuti senza una regolamentazione delle condizioni contrattuali (v. allegati di parte opponente), deve richiamarsi la clausola sub 1 contenuta nelle relative scritture private che rimanda espressamente e chiaramente alle “norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente ed i servizi ad esso connessi, già sottoscritte dal cliente”, in difetto di espresse previsioni di segno contrario risultanti dall'apertura di credito. Il requisito della necessaria forma scritta del contratto e delle condizioni ivi previste (art. 117, TUB e 1284, co. 3°, c.c.) appare dunque adeguatamente soddisfatto per relationem, essendo all'epoca già in corso fra le parti il CC n. 9384 sul quale era confluito l'affidamento e alle cui condizioni le parti avevano espressamente rimandato nel concordare la relativa disciplina.
Valgono le medesime considerazioni in ordine al conto corrente “Flat anticipi su fatture – imprese”
n.102659634 aperto il 31 maggio 2013 (v. doc. 3 banca), anch'esso indicante, nel rispetto della necessaria stipulazione per iscritto di tutte le condizioni contrattuali, tassi d'interesse, commissioni e spese a carico della correntista, con ancor più specifica e analitica indicazione della natura e causale delle commissioni applicabili al rapporto e della relativa remunerazione, sottolineandosi al riguardo come appaia estremamente generica e non argomentata la censura degli opponenti circa la mancanza di giustificazione causale delle commissioni pattuite. L'art. 8 delle condizioni contrattuali prevede poi la reciproca capitalizzazione periodica degli interessi sia debitori che creditori.
Nessun rilievo di nullità o inefficacia appare infine fondato con riferimento al contratto n. 401275189 aperto il 17 dicembre 2009 (doc. 4 banca) che osserva pienamente la forma scritta imposta dall'art. 117
TUB anche in ordine alla misura degli interessi, della relativa, reciproca capitalizzazione, delle commissioni e spese praticate.
Anche le commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi extra fido sono da ritenersi in concreto legittime sia sotto il profilo causale, sia per la determinatezza della pattuizione. Sotto il primo profilo, non è contestata la presenza di un affidamento, sicché le predette commissioni assolvono alla loro funzione propria di remunerare la banca per la costante messa a disposizione della provvista o di far fronte a uno scoperto oltre provvista.
Quanto alla determinatezza, è sufficiente leggere le previsioni testuali dei contratti (di conto corrente e di finanziamento) in atti per desumerne l'entità percentuale della commissione e gli specifici criteri di calcolo. pagina 5 di 7 Nessuna prova è stata inoltre offerta dagli opponenti circa l'affermata violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella stipulazione del secondo contratto del 31 maggio 2013 (così apparendo interpretabili le doglianze mosse al riguardo), liberamente concluso dal legale rappresentante della società correntista nell'esercizio della sua attività professionale, dovendo escludersi che l'informazione sulle condizioni effettive dei conti correnti e dei prestiti sia stata poco chiara o carente, così come, per quanto osservato, non emergono condotte scorrette dell'istituto bancario in ordine a mancate compensazioni di crediti maturati dalla cliente, essendo tutti passivi i saldi dei conti correnti in essere fra le parti.
In definitiva, con riferimento a tutti i contratti prodotti da risultano ampiamente soddisfatti i CP_1 requisiti della necessaria determinazione e trasparenza delle condizioni applicate, previsti dall'art. 117, co. 4, 6 e 7 del TUB.
La questione di nullità derivante dall'affermata esistenza di tassi usurari è stata del tutto genericamente affermata, senza alcun concreto riscontro né riferimento oggettivo o normativo.
Peraltro, i tassi e le commissioni di tutti i contratti per cui è causa non risultano superare i tassi-soglia applicabili al momento della stipulazione del singolo rapporto, non riscontrandosi un'usura oggettiva genetica, né essendo essa riferibile ad alcuni trimestri del rapporto (non rilevando peraltro la c.d. usura sopravvenuta: al riguardo, Cass. civ. S.U. n. 24675/2017). Non è pertanto riscontrabile la nullità o l'inefficacia delle clausole contrattuali di determinazione del tasso degli interessi, non emergendo il superamento della soglia d'usura quale risultante al momento della stipula e rammentandosi come, nell'osservanza degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali in materia (S.U. sentenza n. 20 giugno
2018, n. 16303, in linea con Cass. Civ., n. 12965/2016), il raffronto debba effettuarsi fra elementi omogenei, quindi facendo riferimento ai tassi effettivi globali e non, come sostenuto da parte opponente, ai tassi annui effettivi globali (TAEG) per la relativa valutazione.
Deve anche rilevarsi, quanto alla lamentata, indebita capitalizzazione del debito maturato per il mutuo, che il piano di rimborso del prestito secondo l'ammortamento “alla francese”, ossia con rate d'importo costante che inglobano una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente non comporta, di per sé, l'applicazione di interessi anatocistici, dato che gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare (fissa e predeterminata) sono calcolati sulla sola quota di capitale, né si riscontra, in difetto di più specifiche argomentazioni, una discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato. Non vi è, infine, alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che quelli inglobati nelle rate vengono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Il fatto che a seguito del mancato pagamento dei ratei il debito rimasto insoluto da sia Pt_2 confluito sul conto corrente con conseguente applicazione degli interessi passivi non viola il divieto di anatocismo.
In mancanza di puntuali contestazioni, formulate dagli opponenti senza alcun richiamo specifico a singole clausole e mediante una mera enunciazione di principi normativi e giurisprudenziali non riferibili dal rapporto concreto, non si ravvisano dunque profili di nullità dei contratti o di singole clausole.
Deve, tuttavia, rilevarsi che a seguito dell'introduzione dell'art. 120, co. 2, del TUB, dal 1° gennaio
2014 trova nuovamente applicazione il divieto di anatocismo, non essendo stata emanata dal CICR nel corso dei rapporti dedotti in giudizio la normativa secondaria che, nel rispetto delle modalità e dei pagina 6 di 7 criteri stabiliti dalla legge, introducesse le nuove condizioni prescritte per la legittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, in deroga al divieto di cui all'art. 1283, c.c.
E' stato pertanto disposto, onerandone la banca creditrice, il ricalcolo del credito azionato al netto della capitalizzazione con decorrenza dal 1° gennaio 2014, ossia dall'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013 n.147 che aveva introdotto la modifica del TUB.
Il conteggio effettuato da mandataria della cessionaria interveniente, ha consentito il CP_5 ricalcolo delle competenze maturate per il primo conto corrente, n. 10209384, in € 57.017,58 alla data del 5 aprile 2016, per il conto corrente n. 102659634 in € 77.317,38 alla data del 23 marzo 2016 ed in €
13669,48 per il conto corrente 401275189 alla data del 31 marzo 2016, per un importo totale a debito della società correntista e del fideiussore di € 148.004,44, oltre interessi come da domanda.
Atteso che la correttezza dei criteri di computo e dei risultati del sollecitato conteggio è rimasta esente da contestazioni, deve pertanto ritenersi che il creditore opposto abbia adeguatamente assolto all'onere della prova a suo carico, con riferimento all'importo così calcolato, producendo i contratti costituenti titolo delle pretese azionate in sede monitoria, gli estratti conto e le certificazioni attestanti ex art. 50 del TUB il saldo passivo a carico del cliente, documenti sufficienti, alla stregua delle contestazioni sollevate dalla correntista e beneficiaria dei finanziamenti a dimostrare l'esistenza e la liquidità dei crediti nel presente giudizio di merito.
Entro tali limiti, dunque, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna degli opponenti al pagamento del minor importo dovuto alla cessionaria del credito, intervenuta in giudizio.
Stante la prevalente soccombenza, le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in favore della parte opposta e dell'interveniente cessionaria del credito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione,
l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.569/2017 emesso da questo tribunale il 30 maggio 2017, condannando gli opponenti e al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1 cessionaria del credito della somma di € 148.004,44, oltre interessi come da Controparte_4 domanda, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 12500,00 in favore di oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e in ulteriori € 7500,00 in favore Controparte_1 dell'interveniente, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 5 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3130/2017 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PIETRO CONGIATU P.IVA_1
OPPONENTE contro
e per essa quale mandataria col patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2
MARCELLO FRAU, poi degli avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CP_3
LUCIANA CIPOLLA ed altri
[...]
OPPOSTA
e per essa quale mandataria la con il Controparte_4 CP_5 patrocinio dell'avv. MARCO SECHI
INTERVENUTA
Oggetto: rapporti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Il Tribunale Ill.mo, previa revoca del decreto opposto, dichiari: 1)previa declaratoria di illegittima applicazione da parte di di tassi usurari ed ultralegali con CP_6 CP_1 violazione del tasso soglia previsto per le specifiche operazioni, di interessi anatocistici, di capitalizzazione non autorizzata, di commissioni e spese non dovute per effetto della nullità delle relative clausole, nonché di addebiti non dovuti anche in base ai contratti sottoscritti, nonché dell'abuso commesso dalla banca per l'apertura del conto 9634, per i motivi tutti indicati nell'espositiva che precede, nulla essere dovuto da e alla richiedente per i titoli di cui Parte_2 Parte_1
è causa;
2) all'esito della consulenza tecnica che verrà espletata in giudizio al fine di accertare le violazioni di cui al punto che precede, condannarsi , in persona del legale rappresentante, CP_1
a restituire a la somma di € 62.317,83 ovvero quella veriore accertanda, maggiore Parte_2
o minore, indebitamente pagata, oltre interessi al tasso legale dalla data del 30.6.2015 alla data del giudizio, nonché gli interessi nella misura di cui al D.L.vo 231/2002 dalla data della domanda al saldo;
3)In via istruttoria ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: -la misura effettiva dei pagina 1 di 7 tassi di interesse applicati da banca nei rapporti con in relazione a tutti i CP_1 Parte_2 rapporti citati nell'atto di citazione in opposizione (ivi incluso il conto 3927 finale) per tutta la loro Parte durata, previo esame degli estratti dei conti prodotti in giudizio da e/o da;
se vi sia stato CP_1
o meno superamento del tasso soglia di cui alla L. 1996 n° 108 o di qualsivoglia altra norma imperativa, includendo nel conteggio, ai fini della individuazione del tasso soglia, ogni altra remunerazione collegata alla erogazione del credito, spese di stipula, istruttoria, perizia, assicurazioni, interessi legali o di mora, e commissioni bancarie;
se vi sia stata la violazione dei tassi e delle norme antiusura, sia in fase di pattuizione, sia in fase di applicazione, anche per effetto della applicazione di interessi ultralegali ed anatocismo e indebita capitalizzazione trimestrale, anche considerati gli addebiti per commissioni massimo scoperto ed altre spese non dovute;
quale sarebbe stato il dare-avere tra le parti laddove la banca avesse operato la compensazione di legge –ex art. 1853 c.c. tra i saldi dei conti n° 9634 e n° 9384 fin dal 18.6.2013, momento di apertura del conto n° 9634; -procedendo alla contabilizzazione previa applicazione ai conti correnti c.d. 'misti' (es. conto corrente ordinario e anticipo fatture) del tasso applicabile all'operazione meno onerosa per il debitore, ovvero sulla base del
TAEG medio delle due tipologie di credito;
-in ogni caso escludendo ogni addebito effettuato per commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza delle percentuali, o del criterio e delle condizioni per la sua applicazione, nonché per mancanza di espressa pattuizione;
-nello specifico, per quanto attiene al conto corrente n° 401275189, aperto in data 17.12.2009, denominato Flat-Flexicredito rimborso mensile imprese, sostitutivo del conto n° 3927 finale -contratto di finanziamento con piano di ammortamento “alla francese”-, valutarsi altresì la indebita richiesta di interessi di fatto anatocistici per la applicazione di interessi ulteriori su un finanziamento che già contabilizzava i relativi interessi di ammortamento;
all'esito di tali accertamenti, determinare la misura delle somme dovute dalla opposta a Parte
a chiusura dei conti, maggiorate di interessi fino alla data della domanda. In tutti i casi: con vittoria di spese ed onorari”
PER : In via preliminare: 1) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex CP_1 adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
Nel merito, in via principale: 2) confermare il decreto opposto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dagli opponenti perché infondate in fatto ed in diritto;
3) rigettare le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle eccezioni degli opponenti, condannare gli stessi, in solido, al pagamento in favore della cessionaria del credito Controparte_4 delle somme dovute comprensive di capitale, interessi maturati e maturandi fino al saldo e
[...] rivalutazione;
In via istruttoria: 5) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
In ogni caso: 6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”
PER : v. atto di intervento Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28 luglio 2017 e convenivano Parte_2 Parte_1 innanzi a questo tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.569/2017 Controparte_1 notificato il 19 giugno 2017, alla società quale debitrice principale ed al quale fideiussore, per Pt_1 la somma complessiva di € 155.857,56, oltre interessi e spese.
pagina 2 di 7 Esponevano gli opponenti che l'ingiunzione era stata emessa per il pagamento del saldo negativo di tre rapporti intercorsi con e precisamente del conto n. 10209384, aperto il 17 marzo 2004, CP_1 definito “ordinario clientela”, ma di fatto ordinario “misto”, avente saldo debitore alla data del 7 novembre 2016 di 60.561,52 euro;
del conto numero 102659634, aperto il 31 maggio 2013, denominato “Flat-Anticipi su fatture-imprese” con saldo passivo alla stessa data di 80.965,60 euro;
infine del conto numero 401275189, aperto il 17 dicembre 2009 e denominato “Flat-Flexicredito rimborso mensile imprese”, che alla data del 7 novembre 2016 indicava un saldo debitore di 14.139,95 euro.
Aggiungevano che sul primo conto era confluito un affidamento con apertura di credito, non formalizzato, per anticipo fatture. Difettando alcuna pattuizione scritta circa le condizioni praticate dalla banca a detti rapporti di finanziamento, non erano dovuti gli interessi, le commissioni, applicate in difetto di accordo e prive di giustificazione causale, e ogni altra spesa addebitata alla società correntista. Nessuna somma era quindi dovuta alla banca per interessi e commissioni.
Lamentavano inoltre l'applicazione di interessi usurari, da individuarsi tenendo conto, in ragione degli affidamenti operati senza determinazione di alcun interesse specifico, del tasso soglia applicabile come ottenuto dalla media fra conto ordinario e conto anticipi.
Sostenevano quindi che, decurtato il conto di tutte le poste passive non dovute alla banca perché illegittimamente addebitate alla società correntista, questa poteva vantare un saldo attivo.
Quanto al conto n.9634, “Flat Anticipi su fatture”, oltre all'applicazione di interessi usurari e commissioni non concordate, assumevano che la sua apertura, richiesta dalla stessa banca per consentire alla di far fronte al saldo apparentemente passivo del conto 9384, ea Parte_2 stata imposta e non era giustificata, stante l'assenza di causa, comportando solo un ulteriore aggravio di spese a carico di essi opponenti. Lamentavano inoltre che, come prescritto dall'art. 1853, c.c., la banca avrebbe dovuto operare la compensazione fra i saldi attivi e passivi di ciascun conto, in esito alla quale in favore della correntista sarebbe risultato un saldo positivo, per effetto della rettifica del primo CC conseguente all'eliminazione delle poste illegittimamente addebitatele.
Assumevano, in ordine al rapporto “Flat Flexicredito a rimborso mensile per imprese”, n. 5189, che era stato aperto quale mero conto di appoggio di un finanziamento di € 55.000, concesso il 19 maggio 2006 su un altro conto poi estinto, il n° 3927. Di fatto il finanziamento si presentava come un mutuo con piano di ammortamento 'alla francese' e tasso del 6,80%. Indicava un tasso effettivo annuo del 7,004%
e un TAEG pari al 14,853%, quindi nettamente superiore al tasso soglia di usura applicabile ai mutui, all'epoca pari all'8,685%.
Inoltre, la banca aveva addebitato alla società correntista gli interessi sull'intero piano di ammortamento, applicando ulteriori interessi sui ratei del prestito che già comprendevano capitale ed interessi, con evidente applicazione di anatocismo, mai concordato e autorizzato dal cliente. le aveva infine finanziato ulteriori € 33.000,00, il 13 gennaio 2010, prorogando in tal modo la CP_1 scadenza del prestito fino al 31 dicembre 2014 e addebitandole ulteriori costi non dovuti. Anche sul conto 5189 erano stati poi, secondo parte opponente, illegittimamente addebitati interessi non pagina 3 di 7 concordati, anatocistici, usurari e commissioni non dovute, con conseguente necessità di ricalcolare il saldo passivo apparente, di € 14.157,00, al netto delle poste indebite.
Assumendo quindi che, in esito al ricalcolo dei saldi di tutti i rapporti mediante applicazione dei soli interessi e spese effettivamente dovuti e legittimamente concordati, sarebbe risultato un saldo attivo in favore della correntista di 62.317,83 euro alla data del 30 giugno 2015, agivano in via riconvenzionale domandandone il pagamento e concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva tempestivamente ed eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto Controparte_1 azionato, precisando che tutti gli affidamenti erano stati revocati e che la banca aveva esercitato il recesso dai contratti di conto corrente in ragione dell'elevata esposizione debitoria di
[...]
Parte_2
Osservava come i contratti richiamati dall'opponente contenevano la specifica e chiara determinazione di tutte le condizioni praticate dalla banca, comprese quelle relative alle aperture di credito, peraltro successive al conto corrente e assoggettate alle medesime condizioni di questo. Negava, in relazione a tutti i rapporti intercorsi con l'opponente, l'applicazione o pattuizione di interessi superiori al tasso soglia e di commissioni non dovute, contestando correttezza ed attendibilità dei calcoli allegati da parte opponente e ribadendo la legittima pattuizione ed applicazione di tutti i costi a carico della correntista e mutuataria, sottolineando come a fronte del regolare invio degli estratti conto relativi ai tre rapporti bancari la società non avesse mai proposto alcuna opposizione, in tal modo approvandoli tacitamente.
Aggiungeva come per tutti i contratti fosse pattuita la reciproca e periodica capitalizzazione degli interessi, nel rispetto della normativa vigente.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio.
Nel corso del giudizio si costituiva quale cessionaria dei crediti maturati in Controparte_4 capo a e, precisando di non essere subentrata nel rapporto contrattuale, aderiva alle CP_1 eccezioni e difese formulate dalla banca opposta precisando come questa restasse unica legittimata in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte in via riconvenzionale dagli opponenti.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre
2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
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L'opposizione è solo in parte fondata, per le seguenti considerazioni.
La banca ricorrente ha agito in sede monitoria per il pagamento dei crediti derivanti dal saldo passivo dei tre conti correnti richiamati in espositiva, stipulati con e in relazione ai quali Parte_2 aveva prestato fideiussione il . Parte_1
Le contestazioni sollevate circa la mancata o illegittima pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale, anatocistici e usurari sono generiche e infondate, salvo quanto verrà specificato sulla capitalizzazione.
La banca attrice, onerata della prova del credito, del suo ammontare e della sua esigibilità, ha depositato i contratti di conto corrente e gli estratti conto che fanno prova del relativo importo come risultante dalla contabilizzazione bancaria, non contestata, avendo gli opponenti allegato genericamente pagina 4 di 7 una serie di anomalie dei menzionati contratti bancari senza formulare specifiche e concrete contestazioni riferite alle loro singole clausole.
In particolare, il primo conto corrente, n. 9384 (all.2 banca) stipulato il 17 marzo 2004, riporta specificamente la misura dei tassi d'interesse pattuiti, l'importo delle commissioni e delle spese addebitate alla correntista e tutte le principali condizioni contrattuali. Contiene inoltre la clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca (v. art 7, nn. 1 e 2 delle condizioni contrattuali) degli interessi sia debitori che creditori, espressamente pattuita e specificamente approvata per iscritto, quindi conforme alla disciplina applicabile ratione temporis, che è quella successiva all'entrata in vigore dell'art. 120
TUB come modificato dal d.lgs. n. 342 del 4.8.1999 – avvenuta in data 19.10.1999 e comunque con efficacia dalla data di vigenza della delibera CICR 6.2.2000, ossia dal 22.4.2000. Normativa che consentiva la capitalizzazione, purché prevista con identica periodicità per gli interessi sia creditori che debitori, come appunto avvenuto nel caso di specie.
Quanto agli affidamenti accordati a in data 24 giugno 2004, che parte opponente Parte_2 assume siano stati erogati dalla banca e quindi di fatto ottenuti senza una regolamentazione delle condizioni contrattuali (v. allegati di parte opponente), deve richiamarsi la clausola sub 1 contenuta nelle relative scritture private che rimanda espressamente e chiaramente alle “norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente ed i servizi ad esso connessi, già sottoscritte dal cliente”, in difetto di espresse previsioni di segno contrario risultanti dall'apertura di credito. Il requisito della necessaria forma scritta del contratto e delle condizioni ivi previste (art. 117, TUB e 1284, co. 3°, c.c.) appare dunque adeguatamente soddisfatto per relationem, essendo all'epoca già in corso fra le parti il CC n. 9384 sul quale era confluito l'affidamento e alle cui condizioni le parti avevano espressamente rimandato nel concordare la relativa disciplina.
Valgono le medesime considerazioni in ordine al conto corrente “Flat anticipi su fatture – imprese”
n.102659634 aperto il 31 maggio 2013 (v. doc. 3 banca), anch'esso indicante, nel rispetto della necessaria stipulazione per iscritto di tutte le condizioni contrattuali, tassi d'interesse, commissioni e spese a carico della correntista, con ancor più specifica e analitica indicazione della natura e causale delle commissioni applicabili al rapporto e della relativa remunerazione, sottolineandosi al riguardo come appaia estremamente generica e non argomentata la censura degli opponenti circa la mancanza di giustificazione causale delle commissioni pattuite. L'art. 8 delle condizioni contrattuali prevede poi la reciproca capitalizzazione periodica degli interessi sia debitori che creditori.
Nessun rilievo di nullità o inefficacia appare infine fondato con riferimento al contratto n. 401275189 aperto il 17 dicembre 2009 (doc. 4 banca) che osserva pienamente la forma scritta imposta dall'art. 117
TUB anche in ordine alla misura degli interessi, della relativa, reciproca capitalizzazione, delle commissioni e spese praticate.
Anche le commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi extra fido sono da ritenersi in concreto legittime sia sotto il profilo causale, sia per la determinatezza della pattuizione. Sotto il primo profilo, non è contestata la presenza di un affidamento, sicché le predette commissioni assolvono alla loro funzione propria di remunerare la banca per la costante messa a disposizione della provvista o di far fronte a uno scoperto oltre provvista.
Quanto alla determinatezza, è sufficiente leggere le previsioni testuali dei contratti (di conto corrente e di finanziamento) in atti per desumerne l'entità percentuale della commissione e gli specifici criteri di calcolo. pagina 5 di 7 Nessuna prova è stata inoltre offerta dagli opponenti circa l'affermata violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella stipulazione del secondo contratto del 31 maggio 2013 (così apparendo interpretabili le doglianze mosse al riguardo), liberamente concluso dal legale rappresentante della società correntista nell'esercizio della sua attività professionale, dovendo escludersi che l'informazione sulle condizioni effettive dei conti correnti e dei prestiti sia stata poco chiara o carente, così come, per quanto osservato, non emergono condotte scorrette dell'istituto bancario in ordine a mancate compensazioni di crediti maturati dalla cliente, essendo tutti passivi i saldi dei conti correnti in essere fra le parti.
In definitiva, con riferimento a tutti i contratti prodotti da risultano ampiamente soddisfatti i CP_1 requisiti della necessaria determinazione e trasparenza delle condizioni applicate, previsti dall'art. 117, co. 4, 6 e 7 del TUB.
La questione di nullità derivante dall'affermata esistenza di tassi usurari è stata del tutto genericamente affermata, senza alcun concreto riscontro né riferimento oggettivo o normativo.
Peraltro, i tassi e le commissioni di tutti i contratti per cui è causa non risultano superare i tassi-soglia applicabili al momento della stipulazione del singolo rapporto, non riscontrandosi un'usura oggettiva genetica, né essendo essa riferibile ad alcuni trimestri del rapporto (non rilevando peraltro la c.d. usura sopravvenuta: al riguardo, Cass. civ. S.U. n. 24675/2017). Non è pertanto riscontrabile la nullità o l'inefficacia delle clausole contrattuali di determinazione del tasso degli interessi, non emergendo il superamento della soglia d'usura quale risultante al momento della stipula e rammentandosi come, nell'osservanza degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali in materia (S.U. sentenza n. 20 giugno
2018, n. 16303, in linea con Cass. Civ., n. 12965/2016), il raffronto debba effettuarsi fra elementi omogenei, quindi facendo riferimento ai tassi effettivi globali e non, come sostenuto da parte opponente, ai tassi annui effettivi globali (TAEG) per la relativa valutazione.
Deve anche rilevarsi, quanto alla lamentata, indebita capitalizzazione del debito maturato per il mutuo, che il piano di rimborso del prestito secondo l'ammortamento “alla francese”, ossia con rate d'importo costante che inglobano una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente non comporta, di per sé, l'applicazione di interessi anatocistici, dato che gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare (fissa e predeterminata) sono calcolati sulla sola quota di capitale, né si riscontra, in difetto di più specifiche argomentazioni, una discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato. Non vi è, infine, alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che quelli inglobati nelle rate vengono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Il fatto che a seguito del mancato pagamento dei ratei il debito rimasto insoluto da sia Pt_2 confluito sul conto corrente con conseguente applicazione degli interessi passivi non viola il divieto di anatocismo.
In mancanza di puntuali contestazioni, formulate dagli opponenti senza alcun richiamo specifico a singole clausole e mediante una mera enunciazione di principi normativi e giurisprudenziali non riferibili dal rapporto concreto, non si ravvisano dunque profili di nullità dei contratti o di singole clausole.
Deve, tuttavia, rilevarsi che a seguito dell'introduzione dell'art. 120, co. 2, del TUB, dal 1° gennaio
2014 trova nuovamente applicazione il divieto di anatocismo, non essendo stata emanata dal CICR nel corso dei rapporti dedotti in giudizio la normativa secondaria che, nel rispetto delle modalità e dei pagina 6 di 7 criteri stabiliti dalla legge, introducesse le nuove condizioni prescritte per la legittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, in deroga al divieto di cui all'art. 1283, c.c.
E' stato pertanto disposto, onerandone la banca creditrice, il ricalcolo del credito azionato al netto della capitalizzazione con decorrenza dal 1° gennaio 2014, ossia dall'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013 n.147 che aveva introdotto la modifica del TUB.
Il conteggio effettuato da mandataria della cessionaria interveniente, ha consentito il CP_5 ricalcolo delle competenze maturate per il primo conto corrente, n. 10209384, in € 57.017,58 alla data del 5 aprile 2016, per il conto corrente n. 102659634 in € 77.317,38 alla data del 23 marzo 2016 ed in €
13669,48 per il conto corrente 401275189 alla data del 31 marzo 2016, per un importo totale a debito della società correntista e del fideiussore di € 148.004,44, oltre interessi come da domanda.
Atteso che la correttezza dei criteri di computo e dei risultati del sollecitato conteggio è rimasta esente da contestazioni, deve pertanto ritenersi che il creditore opposto abbia adeguatamente assolto all'onere della prova a suo carico, con riferimento all'importo così calcolato, producendo i contratti costituenti titolo delle pretese azionate in sede monitoria, gli estratti conto e le certificazioni attestanti ex art. 50 del TUB il saldo passivo a carico del cliente, documenti sufficienti, alla stregua delle contestazioni sollevate dalla correntista e beneficiaria dei finanziamenti a dimostrare l'esistenza e la liquidità dei crediti nel presente giudizio di merito.
Entro tali limiti, dunque, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna degli opponenti al pagamento del minor importo dovuto alla cessionaria del credito, intervenuta in giudizio.
Stante la prevalente soccombenza, le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in favore della parte opposta e dell'interveniente cessionaria del credito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione,
l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.569/2017 emesso da questo tribunale il 30 maggio 2017, condannando gli opponenti e al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1 cessionaria del credito della somma di € 148.004,44, oltre interessi come da Controparte_4 domanda, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 12500,00 in favore di oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e in ulteriori € 7500,00 in favore Controparte_1 dell'interveniente, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 5 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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