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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Giovanni Magro
all'udienza del 15.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 94 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Miceli, Nicola Parte_1
Zampieri e Giovanni Rinaldi coi quali è elettivamente domiciliata in Biella alla via G. De Marchi n. 4/A presso lo studio di quest'ultimo;
- RICORRRENTE -
E
, in persona del TE CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: riconoscimento retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL 15.3.2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8.1.2025 - docente di scuola Parte_1
dell'infanzia in servizio al momento del deposito del ricorso presso l'Istituto
Comprensivo di Albanella - esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del e di aver sottoscritto, negli anni TE
scolastici 2019/2020 e 2021/2022 ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo per un posto comune presso: l'Ist. Compr. Capaccio Paestum;
l'Ist. Compr. Controparte_3
l'Ist. Compr. ; l'Ist. Compr. S. ; l'Ist. Controparte_4 Controparte_5
Compr. Castellabate - Castellabate;
l'Ist. Compr. Vallo Lucania Novi Velia;
l'Ist.
Compr. Capaccio Capoluogo;
l'Ist. Compr. ; l'Ist. Controparte_6
Compr. e l'Ist. Compr. Albanella - senza, tuttavia, Controparte_7
aver percepito la retribuzione professionale docenti da parte del
[...]
(indennità prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001, TE
riconosciuta, sino ad oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e non anche ai docenti che svolgono, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie). Pertanto, chiedeva accertare e dichiarare il diritto a percepire la retribuzione professionali docenti
(di cui all'art. 7 CCNI del 31.08.1999) in relazione all'attività di supplenza prestata negli anni sopradetti, e per l'effetto, condannare il
[...]
al pagamento in suo favore delle relative differenze TE
retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 1.614,42 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con refusione delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il TE
, nonostante la ritualità della notifica e del decreto di fissazione di
[...]
udienza, sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va ribadito che il è Controparte_8
rimasto contumace. Anzitutto, occorre precisare che “la contumacia del
convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio
in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri
elementi, a formare il convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.3.2007, n. 7739). Invero, la contumacia del convenuto “al pari del silenzio
in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà
favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il
substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio” (Cass. civ.,
Sez. III, 11.7.2003, n. 10948).
Come chiarito dalla Suprema Corte “la mancata costituzione di una parte in
primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere
– dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data
dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa” (Cass.
civ. Sez. III, 12.7.2006 n. 15777).
La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore
(Cass. civ., Sez. III, 11.7.2003, n. 10947).
In altri termini, la contumacia del convenuto non altera lo schema probatorio,
restando comunque in capo all'attore l'onere di provare i fatti a fondamento delle proprie pretese, in ossequio all'art. 2697 c.c., secondo cui: “chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto
si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tanto chiarito in via pregiudiziale, in punto di fatto, devono ritenersi pienamente provate tutte le circostanze dedotte dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa. Invero, nel caso di specie, risulta documentalmente provato lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2019/2020 e
2021/2022 in forza della stipula di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo (si veda lo stato matricolare della ricorrente agli atti). È altresì pacifico che, in relazione a tale periodo, la ricorrente non ha percepito la cd. Retribuzione Professionale
Docenti, istituita dall'art 7 CCNL 15.3.2001 (si vedano cedolini stipendiali privi della voce RPD cod 677/001).
Per ciò che attiene la questione di diritto sottesa, del resto, la controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto o al 30 giugno) a percepire la retribuzione professionale docenti.
Tale voce retributiva è stata introdotta dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo cui: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente
per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti
didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il
miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed
educativo compensi accessori articolari in tre fasce retributive.
2. Ai compensi
di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art.
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale
docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva,
denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei
compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per
il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49,
lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 comma 1 del CCNI del 31.8.1999, indicava, in linea generale i soggetti destinatari del soppresso compenso individuale accessorio, affermando come lo stesso fosse destinato “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente,
educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al
personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b)
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale
docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su
posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data
di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno
scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale
insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Aggiungendo nei commi successivi che l'emolumento spetta “in ragione di
tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio”; “per i periodi di servizio o situazioni di
stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al
personale in ragione di 1\30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni
di stato assimilate al servizio”.
Orbene, la questione controversa riguarda il significato da attribuire al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI 31.8.1999 dal momento che le stesse statuiscono che l'emolumento in questione può essere erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi, il personale docente assunto per lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie.
Il mancato riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti anche ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie viola la Clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, secondo la quale: “per quanto riguarda le
condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il sol fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo
determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In relazione a tale clausola, la Corte di Giustizia ha affermato che: “Tale
disposizione esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a
tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. (…) il suo
contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere
invocato da un singolo ed applicato dal giudice” (Sentenza 15.4.2008, n.
268/06).
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, ) ha evidenziato che la nozione di Persona_1
ragioni oggettive “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto
che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed estratta, quale
una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento
in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che
contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto
in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se
tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. (cfr. sent. 21 marzo 2015,
Corte di Appello di Roma, n. 2488 e sent. 24 febbraio 2022, Tribunale di Parma,
n. 51). Precisando, altresì, che “i suddetti elementi, possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle
quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche
inerenti alle mansioni stesse, o eventualmente, dal perseguimento di una
legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (C-177/14, Regojo
Da.).
Ebbene nel caso di specie, il , rimasto TE
contumace, non ha addotto alcuna “ragione oggettiva” che giustificherebbe una disparità di trattamento tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, questo Giudicante ritiene il ricorso fondato e pertanto meritevole di accoglimento alla stregua dell'ordinanza della
Cassazione n. 20015/2018, che è intervenuta fissando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola,
interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma
1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed
educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e
determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo
richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio”.
L'ordinanza della Corte di Cassazione specifica, inoltre, come “una diversa
interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4, tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con le prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con
il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo
nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
In particolare, la Cassazione ha affermato che: “ (…) l'emolumento ha natura
fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della
prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017).
4. Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni
di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad
assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per
il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a
meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il suddetto principio è stato recentemente riaffermato dalla Suprema Corte, che ha ribadito che non esistono “ragioni oggettive legittimanti un trattamento
differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base
della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce
retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né
consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma
contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini
selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento
denominato “compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo
operato solo quanto alle modalità e al computo applicabili per la
corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della
norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in
vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.”
(Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293).
In ragione di tale principio di diritto, questo Giudicante ritiene che il ricorso debba essere accolto poiché la ricorrente ha svolto una prestazione lavorativa con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo o dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno al 31
agosto. Ne discende, quindi, che deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente all'erogazione della Retribuzione Professionale Docenti ai sensi dell'art. 7
CCNL comparto Scuola 15.3.2001 in relazione al servizio prestato per l'anno scolastico 2019/2020 e 2021/2022 in favore del TE
con supplenze brevi e saltuarie.
[...]
Il Tribunale condanna, pertanto, il al TE
pagamento in favore della prof.ssa della somma di € 1.614,42, Pt_1
ottenuta moltiplicando la tariffa giornaliera per il numero dei giorni lavorati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, quale somma a lei spettante a titolo di differenze retributive, in conformità al suo petitum.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art 91 c.p.c., e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della stessa (€ 1.614,42). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza chela causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettività attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 94 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da nei confronti del Parte_1 TE
, in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_2
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della Pt_1
a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL
15.3.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del
[...]
con supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici TE
2019/2020 e 2020/2021, condanna il al TE
pagamento in favore della della somma di € 1.614,42 oltre accessori Pt_1
di legge dalla data di maturazione del singolo credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il al pagamento in favore TE
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre Pt_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 15.5.2025
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
Sentenza redatta con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013
dott.ssa Ludovica Amaturo.