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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura Ferri, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Capezzano Pianore (LU) via dei
Carpentieri n.10, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Natascia Controparte_1 C.F._2
Carignani, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Lucca (LU), via Benedetto
Cairoli n. 61, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (come da proposta conciliativa del Giudice e precisata dalle parti nel verbale di udienza del 15.1.2025): pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1- Affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con CP_2 collocazione prevalente presso la madre;
2- la frequentazione di con i genitori si svolgerà secondo il CP_2 calendario già in essere tra le parti e pertanto trascorrerà presso il padre il mercoledì dalle ore 19 CP_2 alle ore 22.30 e a fine settimana alternati dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 22.00; trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i giorni 25 e 26 dicembre, e 1 e 6 gennaio, mentre i genitori concorderanno di anno in anno i giorni 24 e 31 dicembre;
alternerà fra i genitori i giorni di Pasqua e
Pasquetta; infine trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio;
3- ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento di per i tempi in cui si trova presso ciascuno;
4-il padre verserà alla madre €350 Per_1 mensili a titolo di mantenimento di entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre CP_2 rivalutazione annuale ISTAT;
la somma di €350 mensili a titolo di mantenimento per è da intendersi CP_2 comprensiva delle spese per il centro estivo e delle spese per le ripetizioni del minore 5- spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, al 50%;
6- rinuncia ad ogni altra reciproca domanda;
7- l'assegno unico sarà percepito dalla madre;
8- spese di lite compensate”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19.7.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in IO (LU) il 31.7.2004 con CP_1
in regime di separazione dei beni e precisato che dall'unione coniugale sono nati due
[...]
figli, (6.9.2006), divenuta maggiorenne in corso di causa ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, e (27.10.2012). Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con decreto n. CP_2
914/2023 del 8.5.2023, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Ha chiesto, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, domandando, altresì: la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a proprio carico per la LI , stante Per_1 il collocamento stabile di quest'ultima presso di sé, e la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite dalla resistente dall'ottobre 2022 fino alla data di deposito del ricorso;
di porre un assegno mensile di €300 a carico della resistente per il mantenimento della LI , Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
di porre a proprio carico un assegno di €250 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
di revocare la percezione da CP_2 parte della resistente dell'indennità di accompagnamento per la LI e di disporre la Per_1
percezione della suddetta indennità in proprio favore;
di disporre la ripartizione dell'assegno unico al
50% tra i coniugi.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio, ma ha Controparte_1
domandato: di porre a carico del ricorrente un assegno mensile di €400, a titolo di mantenimento per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
di confermare a carico del ricorrente l'assegno CP_2 mensile di €300 a titolo di mantenimento per la LI , oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_1
di confermare la percezione dell'indennità di accompagnamento da parte di , stante la Per_1
maggiore età; di attribuire il 100% dell'assegno unico in proprio favore;
di rigettare le domande di restituzione.
Nelle more dell'udienza fissata innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente del Collegio, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., insistendo nelle conclusioni già rassegante.
All'udienza del 15.1.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, le parti si sono conciliate ex art. 473bis.21 c.p.c., rassegnando le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe. La causa, dopo la discussione orale delle parti e la precisazione delle conclusioni come riportate in epigrafe, è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data
8.5.2023, il Tribunale di Lucca ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 28.4.2023 tenuta in modalità cartolare, sicché alla data del deposito del ricorso (19.7.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IO (LU) il 31.7.2004 da , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
TA (LU) il 22.9.1975,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004 al n. 37 parte 2 serie A,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura Ferri, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Capezzano Pianore (LU) via dei
Carpentieri n.10, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Natascia Controparte_1 C.F._2
Carignani, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Lucca (LU), via Benedetto
Cairoli n. 61, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (come da proposta conciliativa del Giudice e precisata dalle parti nel verbale di udienza del 15.1.2025): pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1- Affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con CP_2 collocazione prevalente presso la madre;
2- la frequentazione di con i genitori si svolgerà secondo il CP_2 calendario già in essere tra le parti e pertanto trascorrerà presso il padre il mercoledì dalle ore 19 CP_2 alle ore 22.30 e a fine settimana alternati dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 22.00; trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i giorni 25 e 26 dicembre, e 1 e 6 gennaio, mentre i genitori concorderanno di anno in anno i giorni 24 e 31 dicembre;
alternerà fra i genitori i giorni di Pasqua e
Pasquetta; infine trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio;
3- ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento di per i tempi in cui si trova presso ciascuno;
4-il padre verserà alla madre €350 Per_1 mensili a titolo di mantenimento di entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre CP_2 rivalutazione annuale ISTAT;
la somma di €350 mensili a titolo di mantenimento per è da intendersi CP_2 comprensiva delle spese per il centro estivo e delle spese per le ripetizioni del minore 5- spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, al 50%;
6- rinuncia ad ogni altra reciproca domanda;
7- l'assegno unico sarà percepito dalla madre;
8- spese di lite compensate”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19.7.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in IO (LU) il 31.7.2004 con CP_1
in regime di separazione dei beni e precisato che dall'unione coniugale sono nati due
[...]
figli, (6.9.2006), divenuta maggiorenne in corso di causa ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, e (27.10.2012). Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con decreto n. CP_2
914/2023 del 8.5.2023, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Ha chiesto, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, domandando, altresì: la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a proprio carico per la LI , stante Per_1 il collocamento stabile di quest'ultima presso di sé, e la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite dalla resistente dall'ottobre 2022 fino alla data di deposito del ricorso;
di porre un assegno mensile di €300 a carico della resistente per il mantenimento della LI , Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
di porre a proprio carico un assegno di €250 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
di revocare la percezione da CP_2 parte della resistente dell'indennità di accompagnamento per la LI e di disporre la Per_1
percezione della suddetta indennità in proprio favore;
di disporre la ripartizione dell'assegno unico al
50% tra i coniugi.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio, ma ha Controparte_1
domandato: di porre a carico del ricorrente un assegno mensile di €400, a titolo di mantenimento per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
di confermare a carico del ricorrente l'assegno CP_2 mensile di €300 a titolo di mantenimento per la LI , oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_1
di confermare la percezione dell'indennità di accompagnamento da parte di , stante la Per_1
maggiore età; di attribuire il 100% dell'assegno unico in proprio favore;
di rigettare le domande di restituzione.
Nelle more dell'udienza fissata innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente del Collegio, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., insistendo nelle conclusioni già rassegante.
All'udienza del 15.1.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, le parti si sono conciliate ex art. 473bis.21 c.p.c., rassegnando le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe. La causa, dopo la discussione orale delle parti e la precisazione delle conclusioni come riportate in epigrafe, è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data
8.5.2023, il Tribunale di Lucca ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 28.4.2023 tenuta in modalità cartolare, sicché alla data del deposito del ricorso (19.7.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IO (LU) il 31.7.2004 da , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
TA (LU) il 22.9.1975,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004 al n. 37 parte 2 serie A,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli