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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1001 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), con il patrocinio degli Avv.ti ASOLE CP_1 C.F._1
AL ( ) e AN LA ( ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro Studio in VIA KENNEDY 65/B FERMIGNANO;
APPELLANTE
contro già ( ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
MB IT ( ) e NN AL C.F._4
( ), con domicilio eletto presso lo Studio dei difensori in VIA FERRUCCIO C.F._5
LAMBORGHINI 81 MODENA-DIREZIONALE ; Controparte_4
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 20203 del 14.05.2020 del Tribunale di Bologna
oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 20203/2020 pubbl. il 14/05/2020, emessa dal Tribunale di Bologna, a definizione del procedimento civile rubricato al n. 13984/2018 del Ruolo Generale, accogliere tutte le censure in ordine alla sentenza impugnata come evidenziate nel presente atto e, previo rigetto di ogni avversaria domanda, eccezione, argomentazione, per l'effetto …nel meritoin totale riforma della sentenza di primo grado, accogliere l'appello, annullando il provvedimento gravato e per l'effetto sempre in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla
sia in ordine alla somma capitale sia in ordine agli interessi richiesti, per tutti i Controparte_2 motivi esposti in narrativa. - Nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto richiesto in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare che il credito azionato dalla Controparte_2 non è dovuto per le ragioni illustrate nella narrativa che precede, oltre che improvato in ordine all'an e al quantum per tutti i motivi meglio esposti in epigrafe. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”
Parte appellata: Nel merito, rigettare l'appello proposto da controparte e confermare la sentenza n. 20203/2020 (RG n. 13984/2018) pubblicata dal Tribunale di Bologna in data 14/05/2020. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 20203 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 14.05.2020 il
Tribunale di Bologna, pur revocando il d.i. 3597/2018, condannava al pagamento, a CP_1 favore della della minor somma di € 14.160,02 pretesa in forza del contratto di Controparte_2 finanziamento n. 2452962 del 6.09.2007 con contestuale rilascio di carta contenente un'apertura di credito, richieste dall'appellante alla CP_5
Il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione, attesa la decorrenza del periodo prescrizionale dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e considerata modalità idonea a notiziare il debitore dell'intervenuta cessione del credito la notifica del decreto ingiuntivo, confermava l'ordinanza emessa in sede di richiesta della provvisoria esecuzione del d.i., concessa per il solo capitale, stante l'assenza di contestazioni sulla quantificazione di detta posta, ed escludeva di poter riconoscere la
2 somma richiesta a titolo di interessi moratori per difetto di prova sia della data di decorrenza degli stessi che della correttezza della modalità di calcolo;
spese secondo soccombenza.
Proponeva appello censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale 1) aveva CP_1 erroneamente escluso che il periodo prescrizionale fosse già maturato alla data della notifica del d.i. attesa la decorrenza dello stesso dalla scadenza della prima rata insoluta (7.04.2008) e 2) aveva erroneamente ritenuto che il capitale richiesto dall'opposta non fosse stato contestato, visto che uno dei motivi di opposizione riguardava l'inidoneità probatoria dell'intera documentazione a corredo del d.i. ed in particolare del “foglio Excel” prodotto dall'appellata.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con Controparte_2 vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/07/2024
_____________ ____ _______________
L'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si concentra dapprima sull'errore di indirizzo commesso dall'appellata nel comunicare in data 5.01.2017 al debitore l'intervenuta cessione e prosegue poi affermando che da detto errore deriverebbe la maturazione della prescrizione che decorrerebbe dalla scadenza della prima rata insoluta (07.04.2008), atteso che non sarebbe, in questo caso, possibile conoscere la scadenza dell'ultima rata in assenza del piano di ammortamento.
Orbene, il primo giudice ha dato espressamente atto che “Il finanziamento ammontava originariamente ad Euro 10.000,00, oltre a Euro 100,00 per spese di istruttoria ed euro 237,95 quale premio assicurativo, da restituire mediante versamento di 53 rate mensili di Euro 247,27 ciascuna, con pagamento della prima rata dopo due mesi dall'erogazione, quindi con primo pagamento previsto per il mese di Novembre 2007 ed ultimo a Marzo 2012. E' bene ricordare, in generale, che quando i crediti devono essere pagati in un'unica soluzione, la prescrizione dell'intero credito decorra dalla data di scadenza del pagamento, quando invece si tratta di pagamenti da eseguire a cadenze periodiche, la prescrizione non è unica, ma diversa per ciascuna singola rata. Questa regola non trova però applicazione per i mutui e i finanziamenti che sono considerati, dalla giurisprudenza costante, come obbligazione unitaria, nonostante il pagamento avvenga a rate. La Cassazione, infatti, ha affermato che “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei
3 configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (sentenza n. 17798 del 30/08/2011). Nel caso di specie, dunque, il diritto di credito dell'opposta, in relazione al contratto di finanziamento, per cui è causa, non si è ancora prescritto non essendo ancora decorsi i dieci anni dalla scadenza di Marzo 2012. Ne consegue la totale errata indicazione della stipula contrattuale quale decorrenza iniziale del termine prescrizionale, nonché l'irrilevanza della missiva 05/01/2017. L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere respinta.”
È quindi evidente che il Tribunale è stato in grado, al contrario di quanto asserito dall'appellante, di ricostruire con esattezza le condizioni pattizie del contratto di finanziamento (debitamente allegato al ricorso monitorio doc. n. 2), riguardo alle quali, peraltro, non si rinviene in primo grado alcuna specifica contestazione da parte del e ciò determina l'infondatezza delle censure mosse CP_1 dall'appellante.
Nella seconda parte del medesimo mezzo di gravame, introduce un'eccezione del tutto nuova CP_1
e come tale inammissibile, atteso che non si rinviene nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado alcun riferimento alla pretesa mancanza del piano di ammortamento, né vi è alcuna contestazione che riguardi la ricostruzione contabile dei rapporti contenuti nei documenti 7) e 8) allegati dal ricorrente alla richiesta di ingiunzione.
I motivi di opposizione riguardavano infatti, la contestata valenza probatoria per la forma e la provenienza della documentazione allegata al fascicolo monitorio, nonché l'incertezza della composizione del credito azionato, ma non il contenuto di detti documenti, le cui poste incerte sono state, infatti, già elise in primo grado.
Il primo motivo di gravame va dunque dichiarato infondato e nella seconda parte inammissibile.
Con il secondo motivo l'appellante si duole perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non fossero state avanzate contestazioni sulle somme indicate come capitale dalla , Controparte_2 in quanto nella contestazione dell'intera documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio, ovvero la Certificazione ex art. 50 TUB (doc. nn. 7 e 8), non meglio provata in sede di opposizione ove l'opposta si è limitata a produrre un prospetto excel denominandolo precisazione del credito (doc.
n. 2) doveva ritenersi ricompresa anche detta specifica eccezione riguardante il capitale ivi indicato.
La doglianza non ha pregio.
Fra i documenti allegati al ricorso monitorio, oltre alle certificazioni ex art. 50 TUB troviamo ai nn.
2 e 2A, il contratto di finanziamento e il contratto di apertura di credito con consegna della carta revolving. In entrambi sono specificate le condizioni contrattuali, anche se la seconda pagina delle
4 condizioni generali è illeggibile e per questa ragione, condivisibilmente, il Tribunale ha reputato incerto il credito preteso per gli interessi di mora. Inoltre, dai prospetti che compongono i documenti
7 e 8 si evincono le date e gli importi delle singole rate insolute.
Alla luce della documentazione in atti, dunque, per quanto proveniente dal creditore opposto, spettava comunque all'opponente specificatamente contestare non solo la forma e la provenienza, ma anche gli importi risultanti dall'elenco delle singole rate scadute, come riassunto nel documento denominato
“precisazione del credito” (doc. n. 2 fasc. primo grado) e non aver mosso alcuna contestazione sul punto, ha legittimamente consentito al Tribunale di ritenere il capitale non contestato.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 20203/2020 del CP_1
Tribunale di Bologna;
condanna a rifondere a già le spese CP_1 Controparte_2 CP_3 di lite del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1001 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), con il patrocinio degli Avv.ti ASOLE CP_1 C.F._1
AL ( ) e AN LA ( ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro Studio in VIA KENNEDY 65/B FERMIGNANO;
APPELLANTE
contro già ( ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
MB IT ( ) e NN AL C.F._4
( ), con domicilio eletto presso lo Studio dei difensori in VIA FERRUCCIO C.F._5
LAMBORGHINI 81 MODENA-DIREZIONALE ; Controparte_4
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 20203 del 14.05.2020 del Tribunale di Bologna
oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 20203/2020 pubbl. il 14/05/2020, emessa dal Tribunale di Bologna, a definizione del procedimento civile rubricato al n. 13984/2018 del Ruolo Generale, accogliere tutte le censure in ordine alla sentenza impugnata come evidenziate nel presente atto e, previo rigetto di ogni avversaria domanda, eccezione, argomentazione, per l'effetto …nel meritoin totale riforma della sentenza di primo grado, accogliere l'appello, annullando il provvedimento gravato e per l'effetto sempre in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla
sia in ordine alla somma capitale sia in ordine agli interessi richiesti, per tutti i Controparte_2 motivi esposti in narrativa. - Nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto richiesto in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare che il credito azionato dalla Controparte_2 non è dovuto per le ragioni illustrate nella narrativa che precede, oltre che improvato in ordine all'an e al quantum per tutti i motivi meglio esposti in epigrafe. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”
Parte appellata: Nel merito, rigettare l'appello proposto da controparte e confermare la sentenza n. 20203/2020 (RG n. 13984/2018) pubblicata dal Tribunale di Bologna in data 14/05/2020. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 20203 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 14.05.2020 il
Tribunale di Bologna, pur revocando il d.i. 3597/2018, condannava al pagamento, a CP_1 favore della della minor somma di € 14.160,02 pretesa in forza del contratto di Controparte_2 finanziamento n. 2452962 del 6.09.2007 con contestuale rilascio di carta contenente un'apertura di credito, richieste dall'appellante alla CP_5
Il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione, attesa la decorrenza del periodo prescrizionale dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e considerata modalità idonea a notiziare il debitore dell'intervenuta cessione del credito la notifica del decreto ingiuntivo, confermava l'ordinanza emessa in sede di richiesta della provvisoria esecuzione del d.i., concessa per il solo capitale, stante l'assenza di contestazioni sulla quantificazione di detta posta, ed escludeva di poter riconoscere la
2 somma richiesta a titolo di interessi moratori per difetto di prova sia della data di decorrenza degli stessi che della correttezza della modalità di calcolo;
spese secondo soccombenza.
Proponeva appello censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale 1) aveva CP_1 erroneamente escluso che il periodo prescrizionale fosse già maturato alla data della notifica del d.i. attesa la decorrenza dello stesso dalla scadenza della prima rata insoluta (7.04.2008) e 2) aveva erroneamente ritenuto che il capitale richiesto dall'opposta non fosse stato contestato, visto che uno dei motivi di opposizione riguardava l'inidoneità probatoria dell'intera documentazione a corredo del d.i. ed in particolare del “foglio Excel” prodotto dall'appellata.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con Controparte_2 vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/07/2024
_____________ ____ _______________
L'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si concentra dapprima sull'errore di indirizzo commesso dall'appellata nel comunicare in data 5.01.2017 al debitore l'intervenuta cessione e prosegue poi affermando che da detto errore deriverebbe la maturazione della prescrizione che decorrerebbe dalla scadenza della prima rata insoluta (07.04.2008), atteso che non sarebbe, in questo caso, possibile conoscere la scadenza dell'ultima rata in assenza del piano di ammortamento.
Orbene, il primo giudice ha dato espressamente atto che “Il finanziamento ammontava originariamente ad Euro 10.000,00, oltre a Euro 100,00 per spese di istruttoria ed euro 237,95 quale premio assicurativo, da restituire mediante versamento di 53 rate mensili di Euro 247,27 ciascuna, con pagamento della prima rata dopo due mesi dall'erogazione, quindi con primo pagamento previsto per il mese di Novembre 2007 ed ultimo a Marzo 2012. E' bene ricordare, in generale, che quando i crediti devono essere pagati in un'unica soluzione, la prescrizione dell'intero credito decorra dalla data di scadenza del pagamento, quando invece si tratta di pagamenti da eseguire a cadenze periodiche, la prescrizione non è unica, ma diversa per ciascuna singola rata. Questa regola non trova però applicazione per i mutui e i finanziamenti che sono considerati, dalla giurisprudenza costante, come obbligazione unitaria, nonostante il pagamento avvenga a rate. La Cassazione, infatti, ha affermato che “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei
3 configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (sentenza n. 17798 del 30/08/2011). Nel caso di specie, dunque, il diritto di credito dell'opposta, in relazione al contratto di finanziamento, per cui è causa, non si è ancora prescritto non essendo ancora decorsi i dieci anni dalla scadenza di Marzo 2012. Ne consegue la totale errata indicazione della stipula contrattuale quale decorrenza iniziale del termine prescrizionale, nonché l'irrilevanza della missiva 05/01/2017. L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere respinta.”
È quindi evidente che il Tribunale è stato in grado, al contrario di quanto asserito dall'appellante, di ricostruire con esattezza le condizioni pattizie del contratto di finanziamento (debitamente allegato al ricorso monitorio doc. n. 2), riguardo alle quali, peraltro, non si rinviene in primo grado alcuna specifica contestazione da parte del e ciò determina l'infondatezza delle censure mosse CP_1 dall'appellante.
Nella seconda parte del medesimo mezzo di gravame, introduce un'eccezione del tutto nuova CP_1
e come tale inammissibile, atteso che non si rinviene nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado alcun riferimento alla pretesa mancanza del piano di ammortamento, né vi è alcuna contestazione che riguardi la ricostruzione contabile dei rapporti contenuti nei documenti 7) e 8) allegati dal ricorrente alla richiesta di ingiunzione.
I motivi di opposizione riguardavano infatti, la contestata valenza probatoria per la forma e la provenienza della documentazione allegata al fascicolo monitorio, nonché l'incertezza della composizione del credito azionato, ma non il contenuto di detti documenti, le cui poste incerte sono state, infatti, già elise in primo grado.
Il primo motivo di gravame va dunque dichiarato infondato e nella seconda parte inammissibile.
Con il secondo motivo l'appellante si duole perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non fossero state avanzate contestazioni sulle somme indicate come capitale dalla , Controparte_2 in quanto nella contestazione dell'intera documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio, ovvero la Certificazione ex art. 50 TUB (doc. nn. 7 e 8), non meglio provata in sede di opposizione ove l'opposta si è limitata a produrre un prospetto excel denominandolo precisazione del credito (doc.
n. 2) doveva ritenersi ricompresa anche detta specifica eccezione riguardante il capitale ivi indicato.
La doglianza non ha pregio.
Fra i documenti allegati al ricorso monitorio, oltre alle certificazioni ex art. 50 TUB troviamo ai nn.
2 e 2A, il contratto di finanziamento e il contratto di apertura di credito con consegna della carta revolving. In entrambi sono specificate le condizioni contrattuali, anche se la seconda pagina delle
4 condizioni generali è illeggibile e per questa ragione, condivisibilmente, il Tribunale ha reputato incerto il credito preteso per gli interessi di mora. Inoltre, dai prospetti che compongono i documenti
7 e 8 si evincono le date e gli importi delle singole rate insolute.
Alla luce della documentazione in atti, dunque, per quanto proveniente dal creditore opposto, spettava comunque all'opponente specificatamente contestare non solo la forma e la provenienza, ma anche gli importi risultanti dall'elenco delle singole rate scadute, come riassunto nel documento denominato
“precisazione del credito” (doc. n. 2 fasc. primo grado) e non aver mosso alcuna contestazione sul punto, ha legittimamente consentito al Tribunale di ritenere il capitale non contestato.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 20203/2020 del CP_1
Tribunale di Bologna;
condanna a rifondere a già le spese CP_1 Controparte_2 CP_3 di lite del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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