Articolo 19 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
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Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 19.
Il Consiglio regionale e' eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.
((Il numero dei consiglieri regionali e' di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. ((Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'art. 54-ter durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972