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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/05/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16 2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 03.03.2025 ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura Parte_1
a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, vista l'integrazione presentata, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
la parte ricorrente, attualmente dipendente, non esercita attività di impresa (o come socio illimitatamente responsabile) da oltre un anno, sicché non è
1 assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 755 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 15 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso e che ha attestato la presenza di attivo distribuibile ai creditori;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
174;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore il dott. , già OCC;
Persona_1
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(se tenuti) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (se non vi abbia già provveduto);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
2 (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i presupposti;
Pesaro, il 29.04.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16 2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 03.03.2025 ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura Parte_1
a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, vista l'integrazione presentata, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
la parte ricorrente, attualmente dipendente, non esercita attività di impresa (o come socio illimitatamente responsabile) da oltre un anno, sicché non è
1 assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 755 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 15 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso e che ha attestato la presenza di attivo distribuibile ai creditori;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
174;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore il dott. , già OCC;
Persona_1
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(se tenuti) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (se non vi abbia già provveduto);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
2 (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i presupposti;
Pesaro, il 29.04.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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