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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1197/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA AR, Presidente
IE CO, Relatore
D'URSO AR TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 297/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Lazio E Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31
e pubblicata il 30/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210264186280000 DOGANE-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 642/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.p.a. propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 7159/31/2024, depositata il 30/05/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contribuente contro la cartella di pagamento n. 0972021026418280000 DOGANE-ALTRO 2015, contestato dall'Agenzia delle dogane e monopoli – Ufficio delle dogane di Frosinone.
2. L'appellante oppone che la cartella non sarebbe legittima in quanto l'impugnata cartella di pagamento, tendente alla riscossione coattiva di un tributo dichiarato illegittimo e soppresso, è, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, invalida per vizio proprio.
3. Si è costituita l'Agenzia delle dogane con richiesta di conferma della sentenza appellata, in quanto la cartella di pagamento può essere contestata solo per vizi propri e dunque non per far valere, eventualmente,
l'illegittimità della pretesa tributaria presupposto della cartella, secondo cui l'imposta era stata richiesta con l'avviso di pagamento 10876/RU, notificato il 05/11/2020 per l'impianto di Indirizzo_1 e con l'avviso di pagamento n. 933/RU, notificato il 27/01/2021 per l'impianto di Indirizzo_2.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società contribuente è fondato.
L'impugnata cartella di pagamento è, infatti, da ritenere, come rilevato dall'appellante, portatrice di una pretesa non dovuta poiché richiesta per la riscossione di un tributo soppresso nell'ordinamento domestico in quanto contrastante con il diritto comunitario.
La censura sollevata dalla società contribuente è, invero, rivolta a contestare la legittimità, ab imis, del prelievo attuato in forza di tributo (IRBA) rimosso dall'ordinamento mediante legge abrogativa n. 178/2020, commi 628 e 629, con effetto dal 31/12/2020 in esito al giudicato della Corte di Giustizia dell'Unione europea
(sentenza n. C-591/10, EU: C: 2012: 478, punto 25; Ordinanza 09/11/2021) che ha stabilito, nella sostanza, che qualora uno Stato membro avesse prelevato imposte in violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, i soggetti incisi avevano diritto al rimborso.
Ne discende che il ruolo è stato formato per la riscossione di un tributo soppresso nell'ordinamento domestico e contrastante con il diritto comunitario.
Più dettagliatamente, gli atti prodromici sono stati notificati alla Ricorrente_1 in data 05/11/2020 (per Giuliano di Roma) e 27/01/2021 (per Indirizzo_2).
5.1. Quanto alla notifica dell'atto impositivo in data 05/11/2020 (Indirizzo_1), si rileva che l'ultimo periodo del comma 628 della citata legge abrogativa aveva fatto “salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte”, con riferimento pertanto agli importi liquidati ai fini IRBA sino al 31 dicembre 2020. Ma risulta evidente che tale disposizione è però contraria al principio di effettività sancito dal diritto unionale, che, con i citati provvedimenti sentenza n. C-591/10, EU: C: 2012: 478, punto 25 e ordinanza 09/11/2021, ha stabilito che, qualora uno Stato membro avesse prelevato imposte in violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, i soggetti incisi avevano diritto al rimborso.
Ne discende, in applicazione del principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 1985, che è imposta al giudice nazionale la disapplicazione delle disposizioni incompatibili con essa.
In conclusione, la norma di abrogazione dell'IRBA, laddove disponeva che “sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributaria già sorte”, è contraria alle norme del diritto unionale e ai citati provvedimenti della
Corte di Giustizia UE;
donde, la disapplicazione della norma dell'ordinamento interno con diretti riflessi sulla caducazione anche della cartella impugnata riferibile all'atto impositivo del 05/11/2020. Infatti, il venir meno del presupposto normativo su cui trova fondamento il tributo si riflette anche sulla cartella che, per tale ragione, deve ritenersi affetta da vizio proprio.
5.2. Con riferimento, poi, all'atto impositivo notificato il 27/01/2021 (Indirizzo_2), rileva l'ultimo periodo del comma 628 ai sensi del quale “con riferimento agli importi liquidati ai fini IRBA sino al 31 dicembre 2020 aveva fatto “salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte”. In questo caso il ruolo propriamente riferibile a Indirizzo_2 riguarda, dunque, un'obbligazione estinta ex lege, in quanto resa liquida oltre il termine del 31/12/2020 previsto dalla legge n. 178/2020, con conseguente caducazione della pretesa tributaria anche per questa parte con diretti riflessi sulla cartella impugnata che deve ritenersi inficiata per vizio proprio in quanto essa poggia su un presupposto normativo espunto dall'ordinamento.
6. Le spese del giudizio, in ragione della complessità della questione giuridica oggetto del processo, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XVI, accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA AR, Presidente
IE CO, Relatore
D'URSO AR TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 297/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Lazio E Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31
e pubblicata il 30/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210264186280000 DOGANE-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 642/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.p.a. propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 7159/31/2024, depositata il 30/05/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contribuente contro la cartella di pagamento n. 0972021026418280000 DOGANE-ALTRO 2015, contestato dall'Agenzia delle dogane e monopoli – Ufficio delle dogane di Frosinone.
2. L'appellante oppone che la cartella non sarebbe legittima in quanto l'impugnata cartella di pagamento, tendente alla riscossione coattiva di un tributo dichiarato illegittimo e soppresso, è, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, invalida per vizio proprio.
3. Si è costituita l'Agenzia delle dogane con richiesta di conferma della sentenza appellata, in quanto la cartella di pagamento può essere contestata solo per vizi propri e dunque non per far valere, eventualmente,
l'illegittimità della pretesa tributaria presupposto della cartella, secondo cui l'imposta era stata richiesta con l'avviso di pagamento 10876/RU, notificato il 05/11/2020 per l'impianto di Indirizzo_1 e con l'avviso di pagamento n. 933/RU, notificato il 27/01/2021 per l'impianto di Indirizzo_2.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società contribuente è fondato.
L'impugnata cartella di pagamento è, infatti, da ritenere, come rilevato dall'appellante, portatrice di una pretesa non dovuta poiché richiesta per la riscossione di un tributo soppresso nell'ordinamento domestico in quanto contrastante con il diritto comunitario.
La censura sollevata dalla società contribuente è, invero, rivolta a contestare la legittimità, ab imis, del prelievo attuato in forza di tributo (IRBA) rimosso dall'ordinamento mediante legge abrogativa n. 178/2020, commi 628 e 629, con effetto dal 31/12/2020 in esito al giudicato della Corte di Giustizia dell'Unione europea
(sentenza n. C-591/10, EU: C: 2012: 478, punto 25; Ordinanza 09/11/2021) che ha stabilito, nella sostanza, che qualora uno Stato membro avesse prelevato imposte in violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, i soggetti incisi avevano diritto al rimborso.
Ne discende che il ruolo è stato formato per la riscossione di un tributo soppresso nell'ordinamento domestico e contrastante con il diritto comunitario.
Più dettagliatamente, gli atti prodromici sono stati notificati alla Ricorrente_1 in data 05/11/2020 (per Giuliano di Roma) e 27/01/2021 (per Indirizzo_2).
5.1. Quanto alla notifica dell'atto impositivo in data 05/11/2020 (Indirizzo_1), si rileva che l'ultimo periodo del comma 628 della citata legge abrogativa aveva fatto “salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte”, con riferimento pertanto agli importi liquidati ai fini IRBA sino al 31 dicembre 2020. Ma risulta evidente che tale disposizione è però contraria al principio di effettività sancito dal diritto unionale, che, con i citati provvedimenti sentenza n. C-591/10, EU: C: 2012: 478, punto 25 e ordinanza 09/11/2021, ha stabilito che, qualora uno Stato membro avesse prelevato imposte in violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, i soggetti incisi avevano diritto al rimborso.
Ne discende, in applicazione del principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 1985, che è imposta al giudice nazionale la disapplicazione delle disposizioni incompatibili con essa.
In conclusione, la norma di abrogazione dell'IRBA, laddove disponeva che “sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributaria già sorte”, è contraria alle norme del diritto unionale e ai citati provvedimenti della
Corte di Giustizia UE;
donde, la disapplicazione della norma dell'ordinamento interno con diretti riflessi sulla caducazione anche della cartella impugnata riferibile all'atto impositivo del 05/11/2020. Infatti, il venir meno del presupposto normativo su cui trova fondamento il tributo si riflette anche sulla cartella che, per tale ragione, deve ritenersi affetta da vizio proprio.
5.2. Con riferimento, poi, all'atto impositivo notificato il 27/01/2021 (Indirizzo_2), rileva l'ultimo periodo del comma 628 ai sensi del quale “con riferimento agli importi liquidati ai fini IRBA sino al 31 dicembre 2020 aveva fatto “salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte”. In questo caso il ruolo propriamente riferibile a Indirizzo_2 riguarda, dunque, un'obbligazione estinta ex lege, in quanto resa liquida oltre il termine del 31/12/2020 previsto dalla legge n. 178/2020, con conseguente caducazione della pretesa tributaria anche per questa parte con diretti riflessi sulla cartella impugnata che deve ritenersi inficiata per vizio proprio in quanto essa poggia su un presupposto normativo espunto dall'ordinamento.
6. Le spese del giudizio, in ragione della complessità della questione giuridica oggetto del processo, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XVI, accoglie l'appello. Spese compensate.