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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. AR MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 867/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
CINZIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIFONI ANNA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 05.08.1989 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Aprilia, al n. 79, parte II A, anno 1989, contratto in Aprilia tra la ricorrente Sig.ra ed il resistente Sig. - Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna Parte_1 CP_1 ricorrente alla corresponsione, a titolo di mantenimento, da parte del resistente Sig. di un CP_1 assegno divorzile da determinarsi in complessivi € 1.200,00 mensili, oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici istat, da versarsi ogni giorno 5 del mese via via corrente alle coordinate bancarie che saranno fornite dalla ricorrente;
- Accertare e confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione consensuale, ovvero nello specifico il mantenimento diretto dei figli maggiorenni esclusivamente in capo al Sig. e, avuto riguardo alla ex casa coniugale, cointestata tra i CP_1 coniugi, disporre, in caso di futura ed ipotetica vendita e/o locazione, che vengano riconosciuti gli eventuali proventi secondo la seguente distribuzione: 2/3 in favore del Sig. e 1/3 in favore della CP_1
Sig.ra - Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Pt_1
Per il resistente: “
1. chiede la revoca della ordinanza non ammissiva delle prove orali ed insiste nella richiesta di audizione della signora sul capitolo “e” della memoria istruttoria ex art Testimone_1
183 VI comma c.p.c. n 2 depositata in atti, giustificata dalla circostanza che detto elemento avrebbe provato ciò che non è emerso in sede confessoria nell'interrogatorio formale reso dalla la Pt_1 quale ha negato di ricevere compensi per la quota dei 2/8 di sua spettanza sui beni ereditari alla stessa pervenuti.
2. ribadisce il parziale deposito a cura della dei documenti richiesti con Pt_1 provvedimento del 13.2.2023 ed all'uopo, al fine di poter esaustivamente analizzare la posizione economico patrimoniale reddituale e personale della ricorrente, al fine di poter meglio precisare le conclusioni, chiede disporsi adeguamento della documentazione di cui sopra con differimento della udienza fissata.
3. Denegate le due richieste sopra esposte, nel richiamare ogni deduzione, eccezione, allegazione e produzione, tenuto conto delle emergenze di cui agli estratti conto e libretto postale riferibili alla e della circostanza che il signor convive con il figlio affetto da disabilità Pt_1 CP_1 al 46% e continua ad assolvere in forma unilaterale il rateo di cui al mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà con la ricorrente ( con una capitalizzazione di cui beneficia anche quest'ultima), rilevata la vetustà della documentazione depositata in atti, non attualizzata, precisa le conclusioni chiedendo al Tribunale adito, contrariis reiectis, di voler revocare ogni forma di contribuzione economica a carico dell'odierno comparente ed in favore della controparte ovvero in subordine, , ridurre l'assegno divorzile vigente in favore di quest'ultima ad euro 300,00 mensili”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe hanno contratto matrimonio in Aprilia il 5.8.1989, trascritto nei
Registri dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia, Anno 1989, Parte II, Serie
A, n. 79.
Dal matrimonio sono nati due figli, (n. 30.7.1990) e (n. 14.9.1993). Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione parziale n. 1494/2017, pubblicata il 9.5.2017. Nell'ambito del procedimento di separazione, in data 3.6.2019 raggiungevano un accordo, le cui condizioni venivano recepite dal Tribunale con sentenza n. 1319/2019, pubblicata in data 10.7.2019.
Con ricorso depositato in data 1.2.2021 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987. Il resistente si è costituito formulando le proprie domande e non opponendosi alla pronuncia di divorzio.
All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori, ponendo a carico del un assegno di mantenimento per la CP_1 ex coniuge di € 900,00 mensili, ed ha disposto il passaggio alla fase istruttoria. L'ordinanza presidenziale è stata reclamata da parte resistente e la Corte d'Appello di Roma ha riformato il provvedimento confermando le condizioni della separazione.
Le parti si sono costituite integrando le proprie difese.
Il G.I. ha concesso i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle memorie istruttorie, le istanze probatorie sono state parzialmente accolte con ammissione dell'interrogatorio formale di parte ricorrente.
All'udienza del 4.5.2022 il G.I. ha rimesso al Collegio la decisione sullo status.
Con sentenza n. 1018/2022 pubblicata in data 16.5.2022 questo Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha rimesso la causa in istruttoria.
All'esito dell'interrogatorio formale della ricorrente, è stata disposta una integrazione della documentazione attestante le rispettive situazioni reddituali.
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.5.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Essendosi il Tribunale già pronunciato con sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le domande su cui è chiamato a pronunciarsi il Collegio hanno ad oggetto unicamente la richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
Quanto infatti ai figli, ormai peraltro ultra trentenni (sebbene al figlio sia stata certificata una Per_1 invalidità al 46%), la ricorrente chiede la conferma delle condizioni di separazione con mantenimento diretto degli stessi in capo al padre, mentre quest'ultimo nulla chiede al riguardo. Per tale ragione, devono trovare confermare le condizioni di separazione.
La domanda della ricorrente avente ad oggetto i proventi di una “futura ed ipotetica vendita e/o locazione” della casa coniugale è invece inammissibile, atteso il divieto del simultaneus processus.
Quanto all'assegno divorzile ex art. art. 5, comma 6, L. 898/1970 si ricorda che si tratta di istituto che ha presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento, il quale invece è previsto e disciplinato dall'art. 156 c.c. (v. in particolare i commi 1 e 2: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”).
Detto ancor più chiaramente, dal tenore letterale delle norme sopraccitate risulta che:
- in sede di separazione è sufficiente che il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri” (art. 156, comma 1, c.c.);
- in sede di divorzio è necessario che il coniuge richiedente non abbia "mezzi adeguati", o, comunque, non possa procurarseli “per ragioni obbiettive” (art. art. 5, comma 6, L. 898/1970).
La ratio della differente disciplina risiede nella circostanza che entrambi i coniugi dovrebbero aspirare, dopo la cessazione del vincolo, ad una maggiore indipendenza reciproca.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda non abbia adeguati redditi propri, a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive;
ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi” (Cass. civ., sez. I, 19.03.2004 , n. 5555).
Per quanto poi riguarda più nel dettaglio l'assegno divorzile, è stato chiarito che “ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civile, S.U., 11.07.2018, n.18287). In tale contesto – e fermo restando che deve essere escluso che le mere divergenze economico patrimoniali tra la parti possano di per sé stesse giustificare il riconoscimento in capo al richiedente del diritto all'assegno divorzile: come infatti osservato dalle stesse S.U. della Cassazione nella pronuncia più sopra richiamata, “questa valutazione, ove costituisca il fattore determinante l'an debeatur dell'assegno, non può sottrarsi a forti rischi di loclupetazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” – quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, potrà essere preso in considerazione il cosiddetto criterio assistenziale dell'assegno divorzile – anche in via esclusiva rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva) –, e ciò sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale occorre poi considerare, in via residuale, anche gli altri criteri, ossia quello compensativo-perequativo (quello compensativo impone di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, mentre quello perequativo di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente), e, infine, quello risarcitorio: in ogni caso, è onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti risulta che:
- la ricorrente, a seguito di diagnosi di carcinoma infiltrante alla mammella sinistra, dal 2020 è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, come accertato dalla Commissione Medica per l'accertamento CP_2 dell'invalidità civile. Percepisce dal 2020 un assegno pensionistico di € 286,21 per 13 mensilità ed una indennità di accompagnamento di € 520,29 per 12 mensilità, per un totale di circa € 809,00 mensili. Risulta inoltre essere contitolare per la quota di ¼ di due immobili siti in Aprilia. In sede di interrogatorio formale, ha altresì dichiarato di vivere “nello stesso stabile della mia famiglia, è la casa familiare;
ci abito io, ci abita mia madre che vive con mia sorella
e la nipotina”; di guidare una autovettura tipo Fiat Grande Punto;
di avere un unico conto Contr corrente alla stessa intestato presso la
- il resistente è un agente di commercio per la Pirelli Tyre S.p.A.. Dalla dichiarazione dei redditi
2021 risulta un reddito complessivo di circa € 72.000, pari ai ricavi di impresa (a fronte di un reddito imponibile di circa € 50.000); dalla dichiarazione dei redditi 2022 risulta un reddito complessivo di circa € 67.000, pari ai ricavi di impresa (a fronte di un reddito imponibile di circa € 30.000); dalla dichiarazione dei redditi 2023 risulta un reddito complessivo di circa €
79.000, pari ai ricavi di impresa (a fronte di un reddito imponibile di circa € 50.000). Ha a proprio carico il figlio, oggi trentacinquenne, invalido al 46 % come da certificato Per_3
, il quale è disoccupato ed è iscritto all'Ufficio di Collocamento di VE (Categorie CP_2 protette).
Orbene, alla luce di quanto sopra, occorre ribadire che in questa sede non si tratta di valutare la congruità dell'assegno di mantenimento così come determinato in sede di separazione – nel caso di specie convenuto fra le parti in € 600,00 –, bensì di verificare, innanzitutto, se sussistono i presupposti per riconoscere alla resistente il diritto a ricevere l'assegno divorzile.
Si ricorda inoltre che, secondo la Suprema Corte, può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n.
5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass. 19306/2023). Con la precisazione che se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (cfr. Cass. 1898/2024; Cass.19306/2023). Si veda anche
Cassazione civile sez. I, 21/05/2024, n.14179: “La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, si è già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all"ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità . Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno”.
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che, alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente debba essere accolta con riconoscimento alla stessa –in funzione assistenziale, attesa la dimostrata inadeguatezza dei mezzi e l'effettivo e concreto bisogno di supporto economico dell'ex coniuge più debole, non in grado di provvedere al proprio mantenimento - di un assegno divorzile la cui misura viene determinata in € 600,00. Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE, definitivamente pronunciando:
- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di a titolo CP_1 Parte_1 di assegno divorzile, della somma mensile di € 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, ciò a far data dalla presente decisione;
- rigetta le ulteriori domande;
- spese di lite compensate.
VE, così deciso nella Camera di Consiglio del 21/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL BR AR MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. AR MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 867/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
CINZIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIFONI ANNA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 05.08.1989 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Aprilia, al n. 79, parte II A, anno 1989, contratto in Aprilia tra la ricorrente Sig.ra ed il resistente Sig. - Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna Parte_1 CP_1 ricorrente alla corresponsione, a titolo di mantenimento, da parte del resistente Sig. di un CP_1 assegno divorzile da determinarsi in complessivi € 1.200,00 mensili, oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici istat, da versarsi ogni giorno 5 del mese via via corrente alle coordinate bancarie che saranno fornite dalla ricorrente;
- Accertare e confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione consensuale, ovvero nello specifico il mantenimento diretto dei figli maggiorenni esclusivamente in capo al Sig. e, avuto riguardo alla ex casa coniugale, cointestata tra i CP_1 coniugi, disporre, in caso di futura ed ipotetica vendita e/o locazione, che vengano riconosciuti gli eventuali proventi secondo la seguente distribuzione: 2/3 in favore del Sig. e 1/3 in favore della CP_1
Sig.ra - Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Pt_1
Per il resistente: “
1. chiede la revoca della ordinanza non ammissiva delle prove orali ed insiste nella richiesta di audizione della signora sul capitolo “e” della memoria istruttoria ex art Testimone_1
183 VI comma c.p.c. n 2 depositata in atti, giustificata dalla circostanza che detto elemento avrebbe provato ciò che non è emerso in sede confessoria nell'interrogatorio formale reso dalla la Pt_1 quale ha negato di ricevere compensi per la quota dei 2/8 di sua spettanza sui beni ereditari alla stessa pervenuti.
2. ribadisce il parziale deposito a cura della dei documenti richiesti con Pt_1 provvedimento del 13.2.2023 ed all'uopo, al fine di poter esaustivamente analizzare la posizione economico patrimoniale reddituale e personale della ricorrente, al fine di poter meglio precisare le conclusioni, chiede disporsi adeguamento della documentazione di cui sopra con differimento della udienza fissata.
3. Denegate le due richieste sopra esposte, nel richiamare ogni deduzione, eccezione, allegazione e produzione, tenuto conto delle emergenze di cui agli estratti conto e libretto postale riferibili alla e della circostanza che il signor convive con il figlio affetto da disabilità Pt_1 CP_1 al 46% e continua ad assolvere in forma unilaterale il rateo di cui al mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà con la ricorrente ( con una capitalizzazione di cui beneficia anche quest'ultima), rilevata la vetustà della documentazione depositata in atti, non attualizzata, precisa le conclusioni chiedendo al Tribunale adito, contrariis reiectis, di voler revocare ogni forma di contribuzione economica a carico dell'odierno comparente ed in favore della controparte ovvero in subordine, , ridurre l'assegno divorzile vigente in favore di quest'ultima ad euro 300,00 mensili”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe hanno contratto matrimonio in Aprilia il 5.8.1989, trascritto nei
Registri dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia, Anno 1989, Parte II, Serie
A, n. 79.
Dal matrimonio sono nati due figli, (n. 30.7.1990) e (n. 14.9.1993). Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione parziale n. 1494/2017, pubblicata il 9.5.2017. Nell'ambito del procedimento di separazione, in data 3.6.2019 raggiungevano un accordo, le cui condizioni venivano recepite dal Tribunale con sentenza n. 1319/2019, pubblicata in data 10.7.2019.
Con ricorso depositato in data 1.2.2021 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987. Il resistente si è costituito formulando le proprie domande e non opponendosi alla pronuncia di divorzio.
All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori, ponendo a carico del un assegno di mantenimento per la CP_1 ex coniuge di € 900,00 mensili, ed ha disposto il passaggio alla fase istruttoria. L'ordinanza presidenziale è stata reclamata da parte resistente e la Corte d'Appello di Roma ha riformato il provvedimento confermando le condizioni della separazione.
Le parti si sono costituite integrando le proprie difese.
Il G.I. ha concesso i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle memorie istruttorie, le istanze probatorie sono state parzialmente accolte con ammissione dell'interrogatorio formale di parte ricorrente.
All'udienza del 4.5.2022 il G.I. ha rimesso al Collegio la decisione sullo status.
Con sentenza n. 1018/2022 pubblicata in data 16.5.2022 questo Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha rimesso la causa in istruttoria.
All'esito dell'interrogatorio formale della ricorrente, è stata disposta una integrazione della documentazione attestante le rispettive situazioni reddituali.
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.5.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Essendosi il Tribunale già pronunciato con sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le domande su cui è chiamato a pronunciarsi il Collegio hanno ad oggetto unicamente la richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
Quanto infatti ai figli, ormai peraltro ultra trentenni (sebbene al figlio sia stata certificata una Per_1 invalidità al 46%), la ricorrente chiede la conferma delle condizioni di separazione con mantenimento diretto degli stessi in capo al padre, mentre quest'ultimo nulla chiede al riguardo. Per tale ragione, devono trovare confermare le condizioni di separazione.
La domanda della ricorrente avente ad oggetto i proventi di una “futura ed ipotetica vendita e/o locazione” della casa coniugale è invece inammissibile, atteso il divieto del simultaneus processus.
Quanto all'assegno divorzile ex art. art. 5, comma 6, L. 898/1970 si ricorda che si tratta di istituto che ha presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento, il quale invece è previsto e disciplinato dall'art. 156 c.c. (v. in particolare i commi 1 e 2: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”).
Detto ancor più chiaramente, dal tenore letterale delle norme sopraccitate risulta che:
- in sede di separazione è sufficiente che il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri” (art. 156, comma 1, c.c.);
- in sede di divorzio è necessario che il coniuge richiedente non abbia "mezzi adeguati", o, comunque, non possa procurarseli “per ragioni obbiettive” (art. art. 5, comma 6, L. 898/1970).
La ratio della differente disciplina risiede nella circostanza che entrambi i coniugi dovrebbero aspirare, dopo la cessazione del vincolo, ad una maggiore indipendenza reciproca.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda non abbia adeguati redditi propri, a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive;
ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi” (Cass. civ., sez. I, 19.03.2004 , n. 5555).
Per quanto poi riguarda più nel dettaglio l'assegno divorzile, è stato chiarito che “ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civile, S.U., 11.07.2018, n.18287). In tale contesto – e fermo restando che deve essere escluso che le mere divergenze economico patrimoniali tra la parti possano di per sé stesse giustificare il riconoscimento in capo al richiedente del diritto all'assegno divorzile: come infatti osservato dalle stesse S.U. della Cassazione nella pronuncia più sopra richiamata, “questa valutazione, ove costituisca il fattore determinante l'an debeatur dell'assegno, non può sottrarsi a forti rischi di loclupetazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” – quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, potrà essere preso in considerazione il cosiddetto criterio assistenziale dell'assegno divorzile – anche in via esclusiva rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva) –, e ciò sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale occorre poi considerare, in via residuale, anche gli altri criteri, ossia quello compensativo-perequativo (quello compensativo impone di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, mentre quello perequativo di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente), e, infine, quello risarcitorio: in ogni caso, è onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti risulta che:
- la ricorrente, a seguito di diagnosi di carcinoma infiltrante alla mammella sinistra, dal 2020 è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, come accertato dalla Commissione Medica per l'accertamento CP_2 dell'invalidità civile. Percepisce dal 2020 un assegno pensionistico di € 286,21 per 13 mensilità ed una indennità di accompagnamento di € 520,29 per 12 mensilità, per un totale di circa € 809,00 mensili. Risulta inoltre essere contitolare per la quota di ¼ di due immobili siti in Aprilia. In sede di interrogatorio formale, ha altresì dichiarato di vivere “nello stesso stabile della mia famiglia, è la casa familiare;
ci abito io, ci abita mia madre che vive con mia sorella
e la nipotina”; di guidare una autovettura tipo Fiat Grande Punto;
di avere un unico conto Contr corrente alla stessa intestato presso la
- il resistente è un agente di commercio per la Pirelli Tyre S.p.A.. Dalla dichiarazione dei redditi
2021 risulta un reddito complessivo di circa € 72.000, pari ai ricavi di impresa (a fronte di un reddito imponibile di circa € 50.000); dalla dichiarazione dei redditi 2022 risulta un reddito complessivo di circa € 67.000, pari ai ricavi di impresa (a fronte di un reddito imponibile di circa € 30.000); dalla dichiarazione dei redditi 2023 risulta un reddito complessivo di circa €
79.000, pari ai ricavi di impresa (a fronte di un reddito imponibile di circa € 50.000). Ha a proprio carico il figlio, oggi trentacinquenne, invalido al 46 % come da certificato Per_3
, il quale è disoccupato ed è iscritto all'Ufficio di Collocamento di VE (Categorie CP_2 protette).
Orbene, alla luce di quanto sopra, occorre ribadire che in questa sede non si tratta di valutare la congruità dell'assegno di mantenimento così come determinato in sede di separazione – nel caso di specie convenuto fra le parti in € 600,00 –, bensì di verificare, innanzitutto, se sussistono i presupposti per riconoscere alla resistente il diritto a ricevere l'assegno divorzile.
Si ricorda inoltre che, secondo la Suprema Corte, può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n.
5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass. 19306/2023). Con la precisazione che se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (cfr. Cass. 1898/2024; Cass.19306/2023). Si veda anche
Cassazione civile sez. I, 21/05/2024, n.14179: “La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, si è già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all"ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità . Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno”.
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che, alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente debba essere accolta con riconoscimento alla stessa –in funzione assistenziale, attesa la dimostrata inadeguatezza dei mezzi e l'effettivo e concreto bisogno di supporto economico dell'ex coniuge più debole, non in grado di provvedere al proprio mantenimento - di un assegno divorzile la cui misura viene determinata in € 600,00. Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE, definitivamente pronunciando:
- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di a titolo CP_1 Parte_1 di assegno divorzile, della somma mensile di € 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, ciò a far data dalla presente decisione;
- rigetta le ulteriori domande;
- spese di lite compensate.
VE, così deciso nella Camera di Consiglio del 21/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL BR AR MA