Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00961/2025REG.PROV.COLL.
N. 01020/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2023, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanna Saija, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Laface, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 778/2023, resa tra le parti, il 13 febbraio 2023 e pubblicata il 10 marzo 2023, con la quale erano rigettati il ricorso per l’annullamento : - dell’ordinanza di demolizione-OMISSIS- del 3 febbraio 2012, notificata il 6 febbraio 2012 con la quale il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale ingiungeva alla Società originaria ricorrente di demolire i “ gazebo chiusi Area Nord – locale commerciale – oltre altri vani denominati 6 – 7 – 8 - 9 – …– Area Sud Struttura Sanitaria – Chiusura veranda PT mq. 23,40, P1 mq. 25, P2 mq. 25 – Copertura mq. 24,90 ” con avviso di acquisizione gratuita al patrimonio del comune in caso di inottemperanza nel termine di giorni 90;
ed il ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento: - del provvedimento prot. -OMISSIS-del 27 dicembre 2021, di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione gravata;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del 6 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. OL NI; nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La Società appellante - premesso di aver acquistato, nel 2003, un terreno sito nel comune di -OMISSIS- di complessivi mq 3.564 riportato in Catasto terreni di -OMISSIS- alle particelle -OMISSIS- ed un fabbricato destinato ad attività commerciale, consistente nel solo piano terra composto da cucina, locale pizzeria e locali accessori, con annesso parcheggio coperto e terreno pertinenziale di circa mq 430, nel catasto edilizio riportato al foglio -OMISSIS- - espone che nell’area predetta, a seguito di concessione edilizia -OMISSIS- del 23 maggio 2003 e di successive comunicazioni e autorizzazioni in variante, ha realizzato i corpi A e B di un complesso ricettivo con centro salute e struttura di riabilitazione per disabili e anziani consistenti in fabbricati a tre elevazioni fuori terra e piano seminterrato autorizzati per complessivi mc. 6.289,60.
Precisa che, dopo l'acquisto, ha provveduto, quanto alla struttura sanitaria, a realizzare le chiusure delle verande oggetto di contestazione avvalendosi delle sopravvenute disposizioni di cui alla l. reg. n. 4/2003, art. 20, comma 4, giusta comunicazione del 27 febbraio 2006, assunta al prot. -OMISSIS-, quanto al locale commerciale, alla chiusura del vano n. 7 e del gazebo n. 5 (giusta comunicazione ai sensi dell’art. 20 comma 4 della l. reg. n. 4/2003 del 31 ottobre 2003, prot. -OMISSIS-1 e previo pagamento di € 1587,00); nonché all’adeguamento delle rifiniture interne del vano n. 6, senza mutazione della sua consistenza, per il cambiamento della destinazione d’uso da parcheggio coperto a vano di supporto per lavaggio e deposito derrate (autorizzato con provvedimento -OMISSIS-del 18 febbraio 2004, prot. -OMISSIS-2, previo pagamento di € 869,50, ai sensi dell’art. 20 comma 7 della l. reg. n. 4/2003); ancora, all’applicazione nei gazebo n. 1 e n. 3 di portelloni mobili in legno e in policarbonato e alla collocazione, sull’area già pavimentata, del gazebo n. 2 di una struttura metallica del tipo usuale per fiere. In esito ai lavori eseguiti, ha ottenuto il certificato di agibilità.
Tuttavia, si duole che, con i verbali -OMISSIS- del 14 ottobre 2011 e n. 6, del 6 febbraio 2012, la Polizia municipale elevava contravvenzione, assumendo la parziale difformità alla concessione edilizia del 2003, con riferimento ai gazebo e alla chiusura delle verande. Di seguito, su tali contestazioni, era emessa l'ingiunzione di demolizione gravata.
Avverso la sentenza che ha respinto il ricorso l’appellante deduce i seguenti motivi:
1 – erroneità della sentenza per non aver ritenuto applicabile l’art. 20 della l. reg. n. 4 del 16 aprile 2003, stante la natura precaria delle strutture;
2 – erroneità anche per aver ritenuto assente la prova di quanto dedotto in primo grado circa la regolarità degli interventi;
3 – erroneità con riguardo alla necessità del titolo edilizio in ragione delle caratteristiche strutturali emergenti nelle relazioni tecniche richiamate nel provvedimento impugnato;
4 – ancora, erroneità dell’applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4 del t.u. dell’edilizia.
Inoltre, con l’atto di accertamento impugnato il Comune avrebbe illegittimamente preso possesso dell’intera area interessata dai presunti abusi senza individuare catastalmente o planimetricamente le superfici che costituiscono area di sedime.
È intervenuta ad adiuvandum La società affittuaria dell’azienda.
L’Amministrazione in appello non si è costituita.
Con dichiarazione del 6 ottobre 2025, la Società appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo che questo Consiglio adottasse le conseguenti determinazioni dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
II – Osserva il Collegio che, in considerazione della richiesta dell’appellante, deve essere dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse all’appello.
La natura soggettiva del processo implica che sia nella disponibilità della parte appellante dedurre l'esistenza della predetta causa di improcedibilità.
La Società intervenuta ad adiuvandum si trova, invece, in una posizione accessoria e dipendente rispetto a quella della ricorrente principale, odierna appellante.
III – Con riferimento alle spese del presente grado di giudizio, nulla è dovuto al Comune, che non si è costituito; rispetto alla Società intervenuta sono compensate le spese in ragione di quanto precisato al capo che precede.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità idonee ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de AN, Presidente
OL NI, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NI | NO de AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.