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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 203/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ALBANESE SILVIO, con elezione di domicilio in VIALE COSSETTI n. 10,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to NACCI GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIALE
GRIGOLETTI n. 14, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in AQ BE (Albania) il 02/04/2002,
trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
02/10/2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
, nato a [...] il [...];
[...]
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in AQ BE (ALB) in data 02.04.2002 tra la SI.ra il SI. e successivamente trascritto nel registro Parte_2 Parte_3
degli atti di matrimonio del Comune di Pordenone anno 2016, parte 2, serie C,
numero 8 in applicazione della Legge n. 9062 del 8.5.2003 Codice della famiglia (Modificata con la legge n. 134/2015 del 5.12.2015), art. 125 e ss.;
2. Il figlio , ancora minorenne, è affidato in modo condiviso ad entrambi Per_2
i genitori, con residenza e collocazione presso la casa coniugale unitamente alla madre. Anche il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, manterrà la residenza presso la casa coniugale Per_1
unitamente alla madre;
3. Le decisioni di maggior interesse ed importanza per il figlio , inerenti Per_2
all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni dello stesso. I genitori eserciteranno,
invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé il figlio;
4. In ragione dell'età, delle abitudini di vita, degli impegni di studio,
considerato che i rapporti con entrambi i genitori sono solidi e strutturati, il figlio ancora minorenne , come pure , maggiorenne ma non Per_2 Per_1
ancora economicamente autosufficiente, potranno autonomamente decidere,
concertandolo con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi,
curando che detti tempi siano equamente suddivisi con entrambi;
5. L'abitazione familiare sita a Pordenone, Via Interna n. 40/B rimarrà
assegnata alla SI.ra , che provvederà a intestare a suo nome le Parte_2
2 relative utenze. Il SI. lascerà l'abitazione coniugale entro e non oltre il Pt_2
15.01.25. Fino a quel momento tutte le spese condominiali relative alla conduzione, maturate fino al 20.10.24 rimarranno a carico dei coniugi, mentre le successive a tale data rimarranno in capo al marito fino a quando questi non lascerà la casa coniugale, ovvero il 15.01.25, dopo quella data esse saranno in capo alla moglie. Le spese condominiali relative alla proprietà rimarranno in capo alle parti giusta metà, fino a quando l'abitazione non sarà alienata a terzi;
6. I coniugi concordano fin d'ora di alienare a terzi e al prezzo di mercato la casa coniugale ripartendo giusta metà il prezzo ricavato dalla vendita, con tempi e modalità da concordare;
7. Da quando il marito lascerà l'abitazione coniugale, e fino a quando non disporrà di soluzione abitativa idonea ad ospitarvi i figli, corrisponderà alla moglie € 200,00 mensili a titolo di mantenimento degli stessi. Dopo di che, i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli, se e nella misura in cui costoro permarranno a vivere per pari tempo con ciascun genitore. Per
mantenimento diretto si intende che ciascun genitore provvederà ai bisogni primari (vitto e alloggio) dei figli per il tempo in cui li avrà presso di sè,
mentre le spese di abbigliamento, e ogni altra ordinaria necessaria agli stessi sarà ripartita al 50% tra le parti;
8. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli come da Protocollo d'Intesa tra Avvocati e
Magistrati del Tribunale di Pordenone del 22.02.2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (doc. 9 – Protocollo d'Intesa).
9. I conteggi di dare/avere tra i genitori, in relazione alle spese straordinarie sostenute per i figli, verranno calcolati mensilmente, sulla base di idonea documentazione attestante la spesa e necessaria ai fini della detrazione fiscale
(che sarà consegnata in copia all'altro genitore), con pagamento del saldo al genitore che risulterà creditore entro la fine del mese successivo.
3 10. Le parti concordano che l'Assegno Unico ed Universale per i figli, per come previsto dalla L. 46/2021 del 1.04.21 sia percepito dalla SI.ra Pt_2
mentre le eventuali detrazioni / deduzioni fiscali saranno ripartite al 50
[...]
% tra i genitori.
11. Il SI. trasferirà la proprietà dell'autovettura Ford Focus, Parte_3
targata EH 299 GN alla SI.ra a titolo gratuito. Parte_2
Detto trasferimento di bene mobile registrato è funzionale al raggiungimento del presente accordo di divorzio dei coniugi, pertanto se ne chiede l'esenzione dalla relativa tassazione;
12. Con la sottoscrizione del presente atto di divorzio, e nel rispetto delle condizioni di cui al presente ricorso, più nulla i coniugi avranno a pretender l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alla conseguente azione giudiziale.
13. Disporre che la SI.ra riacquisti il cognome da nubile, Parte_2
ovvero Per_3
14. Le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute dai coniugi giusta metà”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 21/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
4 Con successive note scritte depositate in data 18/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno, inoltre,
rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi, entrambi cittadini albanesi residenti in Italia, dichiarato di volersi avvalere - ai sensi dell'art. 31 della L. 218/95 - del Codice della famiglia albanese (artt. 125 e ss. Legge n. 9062/2003, modificata con la Legge n.
134/015), scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile - accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in AQ BE (Albania), in data 02/04/2002, CP_1
trascritto in Italia;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di
5 procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 8, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 203/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ALBANESE SILVIO, con elezione di domicilio in VIALE COSSETTI n. 10,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to NACCI GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIALE
GRIGOLETTI n. 14, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in AQ BE (Albania) il 02/04/2002,
trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
02/10/2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
, nato a [...] il [...];
[...]
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in AQ BE (ALB) in data 02.04.2002 tra la SI.ra il SI. e successivamente trascritto nel registro Parte_2 Parte_3
degli atti di matrimonio del Comune di Pordenone anno 2016, parte 2, serie C,
numero 8 in applicazione della Legge n. 9062 del 8.5.2003 Codice della famiglia (Modificata con la legge n. 134/2015 del 5.12.2015), art. 125 e ss.;
2. Il figlio , ancora minorenne, è affidato in modo condiviso ad entrambi Per_2
i genitori, con residenza e collocazione presso la casa coniugale unitamente alla madre. Anche il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, manterrà la residenza presso la casa coniugale Per_1
unitamente alla madre;
3. Le decisioni di maggior interesse ed importanza per il figlio , inerenti Per_2
all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni dello stesso. I genitori eserciteranno,
invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé il figlio;
4. In ragione dell'età, delle abitudini di vita, degli impegni di studio,
considerato che i rapporti con entrambi i genitori sono solidi e strutturati, il figlio ancora minorenne , come pure , maggiorenne ma non Per_2 Per_1
ancora economicamente autosufficiente, potranno autonomamente decidere,
concertandolo con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi,
curando che detti tempi siano equamente suddivisi con entrambi;
5. L'abitazione familiare sita a Pordenone, Via Interna n. 40/B rimarrà
assegnata alla SI.ra , che provvederà a intestare a suo nome le Parte_2
2 relative utenze. Il SI. lascerà l'abitazione coniugale entro e non oltre il Pt_2
15.01.25. Fino a quel momento tutte le spese condominiali relative alla conduzione, maturate fino al 20.10.24 rimarranno a carico dei coniugi, mentre le successive a tale data rimarranno in capo al marito fino a quando questi non lascerà la casa coniugale, ovvero il 15.01.25, dopo quella data esse saranno in capo alla moglie. Le spese condominiali relative alla proprietà rimarranno in capo alle parti giusta metà, fino a quando l'abitazione non sarà alienata a terzi;
6. I coniugi concordano fin d'ora di alienare a terzi e al prezzo di mercato la casa coniugale ripartendo giusta metà il prezzo ricavato dalla vendita, con tempi e modalità da concordare;
7. Da quando il marito lascerà l'abitazione coniugale, e fino a quando non disporrà di soluzione abitativa idonea ad ospitarvi i figli, corrisponderà alla moglie € 200,00 mensili a titolo di mantenimento degli stessi. Dopo di che, i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli, se e nella misura in cui costoro permarranno a vivere per pari tempo con ciascun genitore. Per
mantenimento diretto si intende che ciascun genitore provvederà ai bisogni primari (vitto e alloggio) dei figli per il tempo in cui li avrà presso di sè,
mentre le spese di abbigliamento, e ogni altra ordinaria necessaria agli stessi sarà ripartita al 50% tra le parti;
8. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli come da Protocollo d'Intesa tra Avvocati e
Magistrati del Tribunale di Pordenone del 22.02.2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (doc. 9 – Protocollo d'Intesa).
9. I conteggi di dare/avere tra i genitori, in relazione alle spese straordinarie sostenute per i figli, verranno calcolati mensilmente, sulla base di idonea documentazione attestante la spesa e necessaria ai fini della detrazione fiscale
(che sarà consegnata in copia all'altro genitore), con pagamento del saldo al genitore che risulterà creditore entro la fine del mese successivo.
3 10. Le parti concordano che l'Assegno Unico ed Universale per i figli, per come previsto dalla L. 46/2021 del 1.04.21 sia percepito dalla SI.ra Pt_2
mentre le eventuali detrazioni / deduzioni fiscali saranno ripartite al 50
[...]
% tra i genitori.
11. Il SI. trasferirà la proprietà dell'autovettura Ford Focus, Parte_3
targata EH 299 GN alla SI.ra a titolo gratuito. Parte_2
Detto trasferimento di bene mobile registrato è funzionale al raggiungimento del presente accordo di divorzio dei coniugi, pertanto se ne chiede l'esenzione dalla relativa tassazione;
12. Con la sottoscrizione del presente atto di divorzio, e nel rispetto delle condizioni di cui al presente ricorso, più nulla i coniugi avranno a pretender l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alla conseguente azione giudiziale.
13. Disporre che la SI.ra riacquisti il cognome da nubile, Parte_2
ovvero Per_3
14. Le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute dai coniugi giusta metà”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 21/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
4 Con successive note scritte depositate in data 18/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno, inoltre,
rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi, entrambi cittadini albanesi residenti in Italia, dichiarato di volersi avvalere - ai sensi dell'art. 31 della L. 218/95 - del Codice della famiglia albanese (artt. 125 e ss. Legge n. 9062/2003, modificata con la Legge n.
134/015), scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile - accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in AQ BE (Albania), in data 02/04/2002, CP_1
trascritto in Italia;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di
5 procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 8, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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