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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 45749/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 13 febbraio
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 17 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45749/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. I. Sposito Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del – Funzionario ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- resistente –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha chiesto a questo
Tribunale di accertare il proprio diritto al riconoscimento ed alla correlativa attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio di 6 punti per il titolo di servizio civile assimilato al servizio militare da lei espletato non in costanza di nomina in luogo di quello di 0,60 riconosciutole dal resistente. CP_1
Il resistente si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
L'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021, contenente “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.”, stabilisce che il “Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val
d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
Istituzioni scolastiche e culturali
Italiane all'estero; Istituzioni convittuali;
per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50”.
La medesima Tabella prevede poi per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno: per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 060 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05”.
Nell'allegato A al medesimo D. M. n. 50/2021, nella parte relativa alle
“AVVERTENZE” è precisato che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
In applicazione della normativa secondaria descritta, nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio militare di leva ed il servizio civile assimilato prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali), mentre il servizio militare obbligatorio ed il servizio civile assimilato prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato presso l'amministrazione scolastica).
Si ritiene che la disciplina sopra descritta, posta dal D. M. n. 50/2021 (richiamato nel D. M. n. 9256 del 18.3.2021), non sia in contrasto con la normativa primaria contenuta negli artt. 569 comma 3 e 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (T. U. in materia di istruzione), nell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e nell'art. 52 Cost. L'art. 569 del D. Lgs. 297 del 1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” (analogo per il personale docente all'art. 485 del D. Lgs. 297 del
1994) statuisce che “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1); “il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà” (comma 2); “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (comma 3).
Questa disposizione riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA immesso in ruolo e disciplina i casi e criteri di valutabilità del servizio pregresso svolto ai fini della anzianità. Statuisce che il periodo di leva obbligatorio espletato
(dal personale di ruolo) è valido a tutti gli effetti, ossia va considerato come servizio effettivo. Si riferisce al servizio di leva prestato dal personale di ruolo e quindi in costanza di rapporto di impiego scolastico.
L'art. 2050 del Codice Ordinamento Militare (C.O.M.), riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il successivo comma 3 statuisce “Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione
e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
L'art. 2050 cit. disciplina la valutabilità del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e impone di considerarlo con lo stesso punteggio previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (comma 1). Se poi il servizio di leva è prestato in pendenza di rapporto di lavoro, il periodo di tempo trascorso come militare di leva “è da considerarsi a tutti gli effetti”, sia ai fini della ammissibilità sia della valutazione dei titoli (comma 2). Sulla interpretazione dell'art. 2050 cit. si è pronunciata la S.C. con la ordinanza n.
5679 del 2020 (poi confermata da successive ordinanze n. 15127 del 2021, n.
15467 del 2021 e n. 41894 del 2021).
La S.C. con la pronuncia citata non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento.
Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le Graduatorie per le
Supplenze “G.P.S.” e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio
2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
La S.C. ha quindi concluso che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d. lgs. n.
66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2020 cit.).
La S.C. ha quindi chiarito che l'art. 2050, sulla valutazione del servizio militare obbligatorio, riguarda anche le graduatorie ad esaurimento per l'accesso ai ruoli;
che il periodo di leva obbligatorio (e il servizio civile sostitutivo) è sempre utilmente valutabile e precisamente va valutato in misura non inferiore di quanto previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici. La S.C. ha quindi ritenuto illegittima la disciplina di fonte regolamentare che, per le graduatorie del personale docente, prevede la valutazione del solo servizio militare prestato in costanza di nomina, per il quale spetta lo stesso punteggio assegnato per il servizio di insegnamento (2 punti per ciascun mese, fino ad un massimo di n. 12 punti per ciascun anno scolastico).
Si ritiene che la disciplina relativa alla valutazione del servizio militare nelle
Graduatorie di Istituto per il personale ATA, posta dal D. M. n. 50/2021, sia conforme ai principi normativi e giurisprudenziali appena descritti.
Il D. M. 50/2021 cit. prevede in ogni caso la valutazione del servizio militare obbligatorio, prestato in costanza di nomina e no.
La tabella dei punteggi, che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi altro ente pubblico. Dunque, per il servizio militate espletato durante il rapporto di impiego scolastico, assegna lo stesso punteggio che spetterebbe qualora il servizio scolastico fosse effettivamente prestato (ossia 6 punti per ciascun anno scolastico); ciò allo scopo di tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari. Se invece il militare non è assegnatario di alcuna nomina, il servizio militare prestato è equiparato a qualsiasi altro impiego presso la pubblica amministrazione (con assegnazione di 0,6 punti per ogni anno scolastico), come richiesto dall'art. 2050 comma 1 C.O.M. cit.
Solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro (art. 52 Cost.) del docente/A.T.A. deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della
Nazione.
Non può dirsi invece illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in esame. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del D.
Lgs. n. 66 del 2010, commi 1 e 2.
Il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto di impiego scolastico il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa eseguita presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale. Non si pone un contrasto con la normativa richiamata dal ricorrente perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio (così
Consiglio di Stato n. 2743 del 2020 e n. 11602 del 2022).
L'art. 52 della Costituzione, secondo cui il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge e “il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, giustifica la assegnazione, al militare chiamato a svolgere la leva obbligatoria in costanza di nomina, del medesimo punteggio previsto per il servizio nella scuola. Infatti il militare, pur non avendo effettivamente lavorato presso una istituzione scolastica, è equiparato a chi vi ha lavorato e la fictio iuris è dettata dalla necessità di non pregiudicare la sua posizione di lavoro.
Non si ritiene che l'art. 52 cit. e l'art. 3 della Cost. impongano di trattare allo stesso modo (mediante attribuzione del punteggio previsto per il servizio prestato presso la scuola, ossia nella specie di n. 6 punti per anno) colui che ha svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego scolastico. Il semplice possesso del titolo di studio utile per l'iscrizione nelle graduatorie, durante l'espletamento del servizio di leva obbligatorio, non integra di per sé un pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino.
La ricorrente peraltro non ha dedotto che, all'epoca del servizio civile espletato, era già inserita nelle graduatorie in esame o in altre graduatorie cui l'amministrazione scolastica attinge per l'assegnazione di incarichi di lavoro (a tempo determinato o indeterminato).
Non risulta quindi dimostrato che la ricorrente, quando ha svolto il servizio civile assimilato, avrebbe potuto effettivamente e in concreto essere destinatario di incarichi di lavoro presso la scuola, cui ha dovuto rinunciare.
Il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione impone di trattare allo stesso modo situazioni uguali e di differenziare fattispecie tra loro distinte. Nella specie si ritiene che non sia equivalente la situazione di colui che deve rinunciare al rapporto di lavoro presso la scuola per adempiere all'obbligo di leva rispetto a chi è chiamato ad espletare il servizio militare senza avere alcun rapporto di impiego scolastico in corso.
Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 569 co. 3 e 485 comma 7 del D.
Lgs. 297/1994, art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 e art. 52 Cost., si ritiene che siano legittime le previsioni di rango secondario del D. M. n. 50 del 3.3.2021 e del D. M.
n. 9256 del 18.3.2021, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale A.T.A., del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro e differenziano, assegnando il minor punteggio di n. 0,6 punti, per il servizio militare prestato non in costanza di impiego scolastico.
In conclusione, va richiamata la recentissima sentenza della Corte di Cassazione
n. 22429/2024, la quale, inserendosi nel solco delle pronunce precedenti, statuisce che: “la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per
i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con
l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare
o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio
l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto
2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato
a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del
2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.”.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le oscillazioni giurisprudenziali esistenti in subiecta materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nel caso di specie. DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 17 febbraio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 13 febbraio
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 17 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45749/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. I. Sposito Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del – Funzionario ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- resistente –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha chiesto a questo
Tribunale di accertare il proprio diritto al riconoscimento ed alla correlativa attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio di 6 punti per il titolo di servizio civile assimilato al servizio militare da lei espletato non in costanza di nomina in luogo di quello di 0,60 riconosciutole dal resistente. CP_1
Il resistente si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
L'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021, contenente “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.”, stabilisce che il “Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val
d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
Istituzioni scolastiche e culturali
Italiane all'estero; Istituzioni convittuali;
per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50”.
La medesima Tabella prevede poi per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno: per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 060 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05”.
Nell'allegato A al medesimo D. M. n. 50/2021, nella parte relativa alle
“AVVERTENZE” è precisato che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
In applicazione della normativa secondaria descritta, nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio militare di leva ed il servizio civile assimilato prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali), mentre il servizio militare obbligatorio ed il servizio civile assimilato prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato presso l'amministrazione scolastica).
Si ritiene che la disciplina sopra descritta, posta dal D. M. n. 50/2021 (richiamato nel D. M. n. 9256 del 18.3.2021), non sia in contrasto con la normativa primaria contenuta negli artt. 569 comma 3 e 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (T. U. in materia di istruzione), nell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e nell'art. 52 Cost. L'art. 569 del D. Lgs. 297 del 1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” (analogo per il personale docente all'art. 485 del D. Lgs. 297 del
1994) statuisce che “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1); “il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà” (comma 2); “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (comma 3).
Questa disposizione riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA immesso in ruolo e disciplina i casi e criteri di valutabilità del servizio pregresso svolto ai fini della anzianità. Statuisce che il periodo di leva obbligatorio espletato
(dal personale di ruolo) è valido a tutti gli effetti, ossia va considerato come servizio effettivo. Si riferisce al servizio di leva prestato dal personale di ruolo e quindi in costanza di rapporto di impiego scolastico.
L'art. 2050 del Codice Ordinamento Militare (C.O.M.), riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il successivo comma 3 statuisce “Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione
e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
L'art. 2050 cit. disciplina la valutabilità del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e impone di considerarlo con lo stesso punteggio previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (comma 1). Se poi il servizio di leva è prestato in pendenza di rapporto di lavoro, il periodo di tempo trascorso come militare di leva “è da considerarsi a tutti gli effetti”, sia ai fini della ammissibilità sia della valutazione dei titoli (comma 2). Sulla interpretazione dell'art. 2050 cit. si è pronunciata la S.C. con la ordinanza n.
5679 del 2020 (poi confermata da successive ordinanze n. 15127 del 2021, n.
15467 del 2021 e n. 41894 del 2021).
La S.C. con la pronuncia citata non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento.
Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le Graduatorie per le
Supplenze “G.P.S.” e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio
2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
La S.C. ha quindi concluso che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d. lgs. n.
66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2020 cit.).
La S.C. ha quindi chiarito che l'art. 2050, sulla valutazione del servizio militare obbligatorio, riguarda anche le graduatorie ad esaurimento per l'accesso ai ruoli;
che il periodo di leva obbligatorio (e il servizio civile sostitutivo) è sempre utilmente valutabile e precisamente va valutato in misura non inferiore di quanto previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici. La S.C. ha quindi ritenuto illegittima la disciplina di fonte regolamentare che, per le graduatorie del personale docente, prevede la valutazione del solo servizio militare prestato in costanza di nomina, per il quale spetta lo stesso punteggio assegnato per il servizio di insegnamento (2 punti per ciascun mese, fino ad un massimo di n. 12 punti per ciascun anno scolastico).
Si ritiene che la disciplina relativa alla valutazione del servizio militare nelle
Graduatorie di Istituto per il personale ATA, posta dal D. M. n. 50/2021, sia conforme ai principi normativi e giurisprudenziali appena descritti.
Il D. M. 50/2021 cit. prevede in ogni caso la valutazione del servizio militare obbligatorio, prestato in costanza di nomina e no.
La tabella dei punteggi, che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi altro ente pubblico. Dunque, per il servizio militate espletato durante il rapporto di impiego scolastico, assegna lo stesso punteggio che spetterebbe qualora il servizio scolastico fosse effettivamente prestato (ossia 6 punti per ciascun anno scolastico); ciò allo scopo di tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari. Se invece il militare non è assegnatario di alcuna nomina, il servizio militare prestato è equiparato a qualsiasi altro impiego presso la pubblica amministrazione (con assegnazione di 0,6 punti per ogni anno scolastico), come richiesto dall'art. 2050 comma 1 C.O.M. cit.
Solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro (art. 52 Cost.) del docente/A.T.A. deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della
Nazione.
Non può dirsi invece illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in esame. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del D.
Lgs. n. 66 del 2010, commi 1 e 2.
Il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto di impiego scolastico il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa eseguita presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale. Non si pone un contrasto con la normativa richiamata dal ricorrente perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio (così
Consiglio di Stato n. 2743 del 2020 e n. 11602 del 2022).
L'art. 52 della Costituzione, secondo cui il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge e “il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, giustifica la assegnazione, al militare chiamato a svolgere la leva obbligatoria in costanza di nomina, del medesimo punteggio previsto per il servizio nella scuola. Infatti il militare, pur non avendo effettivamente lavorato presso una istituzione scolastica, è equiparato a chi vi ha lavorato e la fictio iuris è dettata dalla necessità di non pregiudicare la sua posizione di lavoro.
Non si ritiene che l'art. 52 cit. e l'art. 3 della Cost. impongano di trattare allo stesso modo (mediante attribuzione del punteggio previsto per il servizio prestato presso la scuola, ossia nella specie di n. 6 punti per anno) colui che ha svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego scolastico. Il semplice possesso del titolo di studio utile per l'iscrizione nelle graduatorie, durante l'espletamento del servizio di leva obbligatorio, non integra di per sé un pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino.
La ricorrente peraltro non ha dedotto che, all'epoca del servizio civile espletato, era già inserita nelle graduatorie in esame o in altre graduatorie cui l'amministrazione scolastica attinge per l'assegnazione di incarichi di lavoro (a tempo determinato o indeterminato).
Non risulta quindi dimostrato che la ricorrente, quando ha svolto il servizio civile assimilato, avrebbe potuto effettivamente e in concreto essere destinatario di incarichi di lavoro presso la scuola, cui ha dovuto rinunciare.
Il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione impone di trattare allo stesso modo situazioni uguali e di differenziare fattispecie tra loro distinte. Nella specie si ritiene che non sia equivalente la situazione di colui che deve rinunciare al rapporto di lavoro presso la scuola per adempiere all'obbligo di leva rispetto a chi è chiamato ad espletare il servizio militare senza avere alcun rapporto di impiego scolastico in corso.
Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 569 co. 3 e 485 comma 7 del D.
Lgs. 297/1994, art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 e art. 52 Cost., si ritiene che siano legittime le previsioni di rango secondario del D. M. n. 50 del 3.3.2021 e del D. M.
n. 9256 del 18.3.2021, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale A.T.A., del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro e differenziano, assegnando il minor punteggio di n. 0,6 punti, per il servizio militare prestato non in costanza di impiego scolastico.
In conclusione, va richiamata la recentissima sentenza della Corte di Cassazione
n. 22429/2024, la quale, inserendosi nel solco delle pronunce precedenti, statuisce che: “la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per
i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con
l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare
o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio
l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto
2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato
a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del
2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.”.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le oscillazioni giurisprudenziali esistenti in subiecta materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nel caso di specie. DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 17 febbraio 2025
IL GIUDICE