Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3303/2020
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3303/2020 promossa da:
Parte 3 Parte 1 Parte_2 Parte 4 Pt 5
' Parte 6
[...] ' Parte Parte_8 Parte 9 '
IN PROPRIO E QUALE GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ Parte 10 '
con il patrocinio dell'avv.to PELLEGRINO SULLA MINORE Parte 11
TOMMASO e dell'avv.to PELLEGRINO;
ATTORI
contro
'in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv.to PUCILLO CARMELO VICENTE;
CONVENUTA CP 2 con il patrocinio dell'avv. to PEDARRA GIUSEPPE;
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 28 ottobre 2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione del 18/06/2020 gli attori, originariamente a ministero dell'avv. Vincenzo
Marinelli, convenivano in giudizio CP 2 Controparte 3 e la Controparte 1
898.200,00, a titolo di risarcimento dei danni "diretti e/o riflessi" lamentati a seguito delle macrolesioni riportate dal loro asserito congiunto, Signor Persona 1 (identificato in italia come Parte 12 , in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi sulla SP 95 nel territorio di
Cerignola il giorno 31/10/2018 alle ore 19:35 circa. Premettevano gli attori di essere rispettivamente genitori, fratelli e sorelle del Signor Parte 12 e, sulla scorta di tale allegazione, agivano per il risarcimento di quanto innanzi indicato.
Con comparsa di risposta del 20/10/2020 si costituiva in giudizio la CP 1 , eccependo preliminarmente il difetto di ius postulandi in capo all'avv. Vincenzo Marinelli, il difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso da lato attivo in capo agli attori e l'infondatezza nell'an e nel quantum delle avverse domande.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co, c.p.c., le parti provvedevano al deposito delle relative memorie.
Con comparsa di risposta del 27/01/2021 si costituiva in giudizio CP 2 insistendo nel '
rigetto della domanda.
Il Giudice, ritenuta la fondatezza dell'eccezione sollevata da di difetto di ius CP_1
postulandi in capo all'avv. Vincenzo Marinelli, con ordinanza del 22/07/2021 dichiarava la nullità della relativa procura, assegnando termine perentorio ex art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione sino al 31/10/2021.
In data 29/10/2021 si costituivano nuovamente in giudizio gli attori a ministero dei nuovi difensori avv.ti Agostino e Tommaso Pellegrino e, all'esito della successiva udienza del 08/11/2021, il
Tribunale rigettava tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti, nonché, in particolare, la “CTU richiesta da parte attrice, volta alla comparazione del "dna" di uno degli attori con quello del
Signor Parte 12 essendo volta al superamento dell'onere probatorio incombente sugli attori e, comunque, esplorativa, in assenza di documentazione attestante la sussistenza del legale di parentela con il soggetto leso"; per l'effetto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 28/10/2024, il Giudice si riservava per la decisione, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e repliche.
***
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso dal lato attivo in capo agli attori in virtù del consolidato principio della “ragione più liquida” che, come noto, consente al Giudice di discostarsi dall'ordine logico delle questioni da trattare previsto dall'art. 276 c.p.c. ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile anche
- al fine di ottenere in tempi ragionevoli una decisione nel merito, trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 Cost. (ex multis
Cass. Civ. n. 26242-3/2014).
A riguardo, gli attori, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale del 11.12.2024, hanno depositato nuovi documenti, volti, sempre secondo la prospettazione attorea, a dimostrare la
"legitimatio ad causam". Inoltre, nella medesima comparsa conclusionale, gli attori hanno invocato l'art. 182 c.p.c., chiedendo eventualmente di essere rimessi in termini per procedere alla legalizzazione della documentazione prodotta.
Orbene, alla luce di tali deduzioni, occorre procedere ad alcune precisazioni che attengono alla distinzione fra legittimazione attiva, da un lato, e titolarità del rapporto dedotto in giudizio, dall'altro.
La legittimatio ad causam, nella duplice veste della legittimazione ad agire e della legittimazione a contraddire, costituisce una condizione dell'azione, il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda, dovendo in tal caso il processo arrestarsi ad una pronuncia di rito.
La legittimazione ad agire o a resistere in giudizio sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia: perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi rispettivamente con il soggetto che è indicato come titolare del diritto fatto valere in giudizio e con il soggetto che nella domanda è affermato come soggetto passivo oppure violatore del diritto azionato. Attiene, invece, al merito della controversia l'eccezione con la quale il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, che costituisce un elemento costitutivo della domanda e che, quindi, in base ai principi generali sulla distribuzione dell'onus probandi, l'attore ha l'onere di allegare e provare (cfr. Cass., Sez. un., 2951/2016; Cass.
39528/2021).
Per riconoscere la legittimazione ad un soggetto è sufficiente, quindi, che costui si attribuisca la titolarità del diritto fatto valere, prescindendo dell'effettiva titolarità, in concreto, del rapporto dedotto in causa, che si riferisce invece al merito della causa (Cass. 11284/2010); qualora, invece, già dalla prospettazione dell'attore risultasse l'inesistenza, in capo al medesimo attore, del diritto da lui azionato in giudizio, la domanda stessa dovrà essere dichiarata inammissibile (Cass. SS.UU.
577/2008) per mancanza di legittimazione (attiva) ad agire. In sostanza, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Più precisamente, come argomentato dalla Suprema Corte, “La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda". Conseguentemente, come precisato dalla Corte, le due questioni innanzi indicate seguono due regimi giuridici differenti. Infatti, la legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, ovvero rilevata dal Giudice d'ufficio, poiché
"una causa non può certo definirsi con una pronuncia che riconosca un diritto a chi, sulla scorta della sua stessa prospettazione della domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cfr.
Cass., Sez. un., 2951/2016). Viceversa, l'effettiva titolarità del rapporto giuridico controverso attiene al merito della domanda e, dunque, alla sua fondatezza, dovendo in effetti accertarsi se il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume esserne intestatario;
come tale, è questione che deve essere necessariamente provata da chi invoca il diritto fatto valere in giudizio, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie previste dal codice di rito.
Nel caso di specie, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione emerge inequivocabilmente che gli attori, individuati nell'atto introduttivo come soggetti attivi del rapporto dedotto in giudizio, hanno agito qualificandosi come genitori, fratelli, sorelle, coniuge e figlia di Persona 1 Tali
elementi sono sufficienti per riconoscere la legittimazione attiva in capo agli attori.
In realtà, nel caso in esame, non si pone una questione di legittimazione processuale, ma una questione di merito attenente alla titolarità in capo agli stessi attori del preteso diritto di ottenere il risarcimento del danno.
Ed infatti, la Controparte_4 sin dalla comparsa di risposta, ha contestato la sussistenza della titolarità del diritto controverso in capo agli istanti, evidenziando la carenza di valida documentazione avente valore giuridico nel nostro ordinamento in grado di dimostrare la effettiva esistenza del riferito rapporto parentale tra il Signor Persona 1 e gli istanti.
Pertanto, poiché, come sopra precisato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, la carenza di valida documentazione a supporto della effettiva sussistenza del diritto vantato in capo a chi agisce non è questione risolvibile mediante il ricorso all'art. 182 c.p.c. (peraltro applicato dal Giudice con ordinanza del 22.07.2021 in riferimento alla carenza di ius postulandi), essendo tale rimedio esperibile solo per sopperire a carenze meramente formali riguardanti la costituzione delle parti, ovvero attinenti l'assenza di procura al difensore e/o profili formali di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione, ma non certo per colmare lacune probatorie involgenti la prova della sussistenza del diritto sostanziale.
Nel caso di specie, gli attori sono venuti meno all'onere probatorio sugli stessi incombente.
La documentazione allegata dagli attori, tempestivamente contestata, è inidonea a provare il rapporto parentale tra gli odierni rappresentati ed il sig. Parte 13
Gli attori, tutti residenti nella Repubblica del Gambia, si sono infatti qualificati come genitori, fratelli e sorelle del Signor Persona 1 a loro dire erroneamente denominato Parte 12 al momento dell'ingresso di quest'ultimo in Italia. A supporto dell'asserito legame parentale hanno depositato la copia del certificato di famiglia e di matrimonio ovvero la “situazione integrale di famiglia" presuntivamente rilasciati a nome di " Persona 1 dalla Repubblica del Gambia. 66
Tale documentazione, tuttavia, non può esplicare effetti di sorta nel nostro ordinamento giuridico.
Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere, a cui possono parificarsi quelli di provenienza notarile, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico consolari italiane all'estero ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n° 445/2000 comma 2, ovvero secondo modalità particolari per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253/1966.
Nel caso di specie, la Repubblica del Gambia non rientra tra gli Stati aderenti alla citata
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, né ha siglato accordi bilaterali a riguardo con lo Stato
Italiano.
Pertanto, gli attori avrebbero dovuto procedere alla indispensabile legalizzazione dei documenti esibiti. Come noto, infatti, l'istituto della legalizzazione di documenti (Sezione VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa) ha la funzione di attribuire validità al documento secondo la legge italiana, allo scopo di verificare che l'atto sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese straniero in cui è stato formato e che sia stato rilasciato da parte dell'ufficio competente.
L'atto di legalizzazione, quindi, non costituisce una mera formalità, ma serve a provare l'esistenza del documento straniero nel momento in cui questo diventa rilevante per l'ordinamento italiano, attestando ufficialmente: a) la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto; b)
l'autenticità della sua firma.
A mente dell'art. 33 del DPR 445/00 le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero le quali devono indicare il nome e il cognome di colui la cui firma va legalizzata;
inoltre, il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio. I documenti da legalizzare, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla loro traduzione in lingua italiana, certificata come conforme al testo straniero, ad opera della competente Autorità diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale accreditato dal Consolato italiano del Paese d'origine, o di stabile residenza del cittadino straniero.
Nulla di tutto ciò è stato provato dagli attori nel termine delle preclusioni processuali;
gli stessi, nonostante la specifica eccezione formulata sul punto dalla CP 1 sin dall'atto introduttivo de lgiudizio, non hanno prodotto e/o richiesto alcunché. Al riguardo, si precisa che la documentazione allegata alla comparsa conclusionale non può che considerarsi inammissibile, in quanto prodotta ben oltre i termini fissati per le preclusioni processuali.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo criteri di cui a DM
n.55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda, secondo parametri minimi, per la bassa complessità delle questioni trattate e la risoluzione della controversia secondo la ragione più liquida, per ciascuna delle fasi qui (esclusa la fase istruttoria nella specie non tenutasi), oltre rimborso forfetario spese generali, ex art.2 co.2 DM n.55 citato ed accessori (IVA,
CPA) come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda;
per l'effetto, condanna gli attori alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
-
', che liquida, per ciascuna parte convenuta, in € 7.831,00 per compenso e da CP_2
professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Foggia, in data 30/01/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Elena de Tura