TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato RIGHINI FABRIZIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
fa riferimento a Cass. 4144/2024 e
7845/2025; si dichiara antistatario;
Per la parte resistente compare l'avvocato CROCETTI BERNARDI ENRICO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. RIGHINI FABRIZIO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI Controparte_1
MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “- dichiare nulla o annullabile e Parte_1
comunque revocare sanzione amministrativa dell' di ordinanza CP_1 CP_1
pagina 2 di 4 ingiunzione n. OI001239171, relativa ad accertamento n.
6600.16/08/2018.0131505 del 16.08.2018 riferito all'anno 2017, notificata il CP_1
09.03.24, per i motivi di cui in premessa”
resisteva al ricorso. CP_1
La causa era trattenuta in decisione senza svolgere mezzi istruttori costituendi.
Il ricorso è fondato.
Sussiste, infatti, l'eccepita decadenza di ex art. 14 L. 689/1981. CP_1
Il periodo di riferimento contributivo è ottobre e novembre 2017.
L'ordinanza ingiunzione (di € 852,00) è del 2024.
deposita un atto di accertamento del 29.8.2018 (che già evidentemente CP_1
supererebbe il termine di 90 giorni ex art. 14) che però non risulta mai notificato al ricorrente (le uniche comunicazioni che deposita in atti si riferiscono entrambe alla CP_1
notifica dell'ordinanza-ingiunzione nel 2024).
Ne consegue la decadenza dell'azione di . CP_1
Per gli stessi motivi temporali, sussiste, inoltre la prescrizione (5 anni ex art. 24 L. n.
689/1981).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
pagina 3 di 4 Ravenna, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato RIGHINI FABRIZIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
fa riferimento a Cass. 4144/2024 e
7845/2025; si dichiara antistatario;
Per la parte resistente compare l'avvocato CROCETTI BERNARDI ENRICO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. RIGHINI FABRIZIO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI Controparte_1
MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “- dichiare nulla o annullabile e Parte_1
comunque revocare sanzione amministrativa dell' di ordinanza CP_1 CP_1
pagina 2 di 4 ingiunzione n. OI001239171, relativa ad accertamento n.
6600.16/08/2018.0131505 del 16.08.2018 riferito all'anno 2017, notificata il CP_1
09.03.24, per i motivi di cui in premessa”
resisteva al ricorso. CP_1
La causa era trattenuta in decisione senza svolgere mezzi istruttori costituendi.
Il ricorso è fondato.
Sussiste, infatti, l'eccepita decadenza di ex art. 14 L. 689/1981. CP_1
Il periodo di riferimento contributivo è ottobre e novembre 2017.
L'ordinanza ingiunzione (di € 852,00) è del 2024.
deposita un atto di accertamento del 29.8.2018 (che già evidentemente CP_1
supererebbe il termine di 90 giorni ex art. 14) che però non risulta mai notificato al ricorrente (le uniche comunicazioni che deposita in atti si riferiscono entrambe alla CP_1
notifica dell'ordinanza-ingiunzione nel 2024).
Ne consegue la decadenza dell'azione di . CP_1
Per gli stessi motivi temporali, sussiste, inoltre la prescrizione (5 anni ex art. 24 L. n.
689/1981).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
pagina 3 di 4 Ravenna, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4