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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/10/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 2632/2025 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Roberta RUGGERI
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Carlo Rinaldo ALQUATI ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio sono nate l'11/08/2014 a Genova la figlia e il 04/07/2019 a Cremona la Per_1 figlia Per_2
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 22/07/2025, le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista e al contributo per il mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 19/09/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da concorde richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) affidamento delle figlie minori e a entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocazione delle stesse presso l'abitazione della madre, la quale si obbliga a lasciare la casa familiare entro il 28.02.2026 e a trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie;
2) i beni mobili, arredi, suppellettili presenti nella casa familiare saranno suddivisi tra le parti giusta la metà come da separato elenco;
3) i ricorrenti si impegnano a recarsi da un Notaio per il definitivo trasferimento del 50 % della casa familiare ai fini della risoluzione della crisi di coppia, obbligandosi la sig.ra ad alienare al sig. Parte_1
che, a sua volta, si obbliga ad acquistare, la propria Controparte_1 quota del 50% dell'immobile sito in Cremona Via Rosario n. 8 al prezzo di € 36.000,00 (trentaseimila/00) ed accollarsi le rate del mutuo residuo gravante sull'immobile a far tempo dall'atto notarile che dovrà essere redatto entro il termine del 28.02.2026. Il pagamento della somma indicata alla sig.ra dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: Pt_1
- € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di caparra confirmatoria da versarsi entro il 15.10.2025;
- € 26.000,00 (ventiseimila/00) a saldo da versarsi contestualmente alla stipulazione del rogito notarile;
4) il sig. , entro 5 giorni dal deposito del presente Controparte_1 ricorso, si obbliga a presentare al Questore di Cremona domanda per poter trasferire il proprio domicilio presso la sede della Caserma
AR in Cremona, Via Massarotti 58, impegnandosi a non rientrare nella casa familiare sino a quando non sarà formalizzato l'atto di compravendita di cui al punto. Ciò per consentire alla sig.ra di Pt_1 reperire altro alloggio ove potersi trasferire con le figlie;
5) sino al momento in cui il sig. coabiterà con la sig.ra CP_1
le parti si impegnano a versare sul conto corrente cointestato la Pt_1 somma di euro 400,00 ciascuno al fine di poter pagare, esclusivamente, le rate del mutuo e le spese comuni relative alla casa (es. utenze, vitto..) nonché tutte le spese relative alle figlie;
6) dal momento in cui il sig. avrà lasciato la casa familiare e CP_1 trasferito il proprio domicilio, lo stesso preleverà il 50% del conto corrente cointestato impegnandosi a non utilizzare il rapporto bancario in alcun modo e a versarvi tempestivamente prima della scadenza della rata (giorno 27 di ogni mese) la somma pari al 50 % della rata mensile del mutuo;
7) dal momento in cui il sig. avrà lasciato la casa familiare e CP_1 trasferito in caserma il proprio domicilio, la sig.ra si obbliga al Pt_1 pagamento delle utenze domestiche (mentre quelle del periodo di coabitazione precedente rimangono a carico delle parti nella misura del
50 %); 8) dal momento in cui il sig. avrà lasciato la casa familiare e CP_1 trasferito in caserma il proprio domicilio potrà, previo accordo con la sig.ra vedere e frequentare le minori, un giorno alla settimana e Pt_1
a week end alterni il sabato o la domenica, presso la casa familiare, non essendo consentito al padre far accedere le figlie all'interno della
Caserma;
9) le rate del mutuo acceso con la Banca Credit Agricole e contratto dalle parti sulla casa familiare, saranno corrisposte, sino al momento della stipulazione dell'atto di compravendita, dal sig. Controparte_1
e dalla sig.ra giusta la metà. Successivamente, con il Parte_1 trasferimento della quota di proprietà da parte della sig.ra al sig. Pt_1
, quest'ultimo si accollerà, con effetto liberatorio, il CP_1 pagamento dell'intero mutuo residuo;
10) il sig. si impegna, altresì, a collaborare Controparte_1 fattivamente con la sig.ra partecipando alle operazioni di Pt_1 trasloco della stessa e delle figlie;
11) ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in modo disgiunto quando le figlie saranno con ciascuno di loro;
i poteri di straordinaria amministrazione rimangono invece assegnati ad entrambi i genitori congiuntamente.
I genitori dovranno, inoltre, confrontarsi e concordare ogni scelta relativa all'educazione, all'istruzione e alle scelte medico/sanitarie delle figlie, avendo come fine il superiore interesse delle stesse;
12) il padre, divenuto proprietario esclusivo della casa familiare, potrà vedere e tenere con sé le figlie e ogni qualvolta lo Per_1 Per_2 desideri, previo accordo con la sig.ra e, comunque, a fine Pt_1 settimana alterni il sabato o la domenica nonché un giorno durante la settimana con pernotto, compatibilmente con i propri turni lavorativi, salvo diverso accordo tra i genitori;
13) durante le vacanze natalizie, le figlie rimarranno con i genitori a periodi alterni compatibilmente con i turni lavorativi del padre, con la precisazione che le figlie trascorreranno il giorno della Vigilia con il genitore con il quale non trascorreranno il Natale, ad anni alterni.
Altrettanto per il periodo pasquale, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo sempre compatibilmente con i turni lavorativi del padre.
Durante le vacanze estive, le figlie, a decorrere dall'anno 2026, trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanza di due settimane anche non consecutive che andrà concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. In difetto di diverso accordo tra i genitori, anche i giorni relativi alle ricorrenze personali delle figlie verranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza;
14) i genitori si impegnano a comunicarsi ogni spostamento delle figlie che avvenga fuori Cremona e a garantire sempre la sicurezza delle stesse confrontandosi reciprocamente;
15) il sig. verserà alla signora , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 05 di ogni mese, e dal momento in cui avrà lasciato la casa familiare per trasferirsi in Caserma o altrove, mediante bonifico bancario, la somma di euro 280,00 mensili (€ 140,00 per ciascuna figlia),
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e Per_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_2
Dal momento in cui il sig. avrà estinto il prestito per CP_1
l'acquisto dell'autovettura, il medesimo provvederà a versare, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di € 300,00
(trecento/00) (€ 150,00 per ciascuna figlia), fino a quando le minori non diventeranno economicamente autosufficienti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno di mantenimento è stato concordato tra le parti nell' importo sopra indicato in ragione del fatto che la signora Parte_1 percepirà per intero l'assegno unico universale per entrambe le figlie, oggi di € 569,00, nonché godrà per intero di tutti i benefici di legge attualmente esistenti o in futuro equivalenti (bonus vari).
L'indennità di frequenza della figlia continuerà ad essere Per_2 accreditata sul conto corrente a firma di entrambi i genitori ed il relativo importo verrà utilizzato esclusivamente per le spese scolastiche, mediche e per le sole esigenze straordinarie della minore Per_2
16) ciascun genitore si obbliga a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie secondo il seguente schema di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Cremona;
dette spese saranno corrisposte al genitore che le anticipa entro 7 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente con IBAN indicato nella richiesta.
Spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
17) i genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
18) i genitori si obbligano a non far frequentare alle figlie eventuali futuri partner a meno che non si tratti di relazioni stabili e durature e comunque con gradualità e nel rispetto delle esigenze delle minori;
19) i genitori si impegnano a non pubblicare sui social le fotografie o le immagini delle minori salvo consenso di entrambi;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 10/10/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 2632/2025 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Roberta RUGGERI
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Carlo Rinaldo ALQUATI ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio sono nate l'11/08/2014 a Genova la figlia e il 04/07/2019 a Cremona la Per_1 figlia Per_2
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 22/07/2025, le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista e al contributo per il mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 19/09/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da concorde richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) affidamento delle figlie minori e a entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocazione delle stesse presso l'abitazione della madre, la quale si obbliga a lasciare la casa familiare entro il 28.02.2026 e a trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie;
2) i beni mobili, arredi, suppellettili presenti nella casa familiare saranno suddivisi tra le parti giusta la metà come da separato elenco;
3) i ricorrenti si impegnano a recarsi da un Notaio per il definitivo trasferimento del 50 % della casa familiare ai fini della risoluzione della crisi di coppia, obbligandosi la sig.ra ad alienare al sig. Parte_1
che, a sua volta, si obbliga ad acquistare, la propria Controparte_1 quota del 50% dell'immobile sito in Cremona Via Rosario n. 8 al prezzo di € 36.000,00 (trentaseimila/00) ed accollarsi le rate del mutuo residuo gravante sull'immobile a far tempo dall'atto notarile che dovrà essere redatto entro il termine del 28.02.2026. Il pagamento della somma indicata alla sig.ra dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: Pt_1
- € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di caparra confirmatoria da versarsi entro il 15.10.2025;
- € 26.000,00 (ventiseimila/00) a saldo da versarsi contestualmente alla stipulazione del rogito notarile;
4) il sig. , entro 5 giorni dal deposito del presente Controparte_1 ricorso, si obbliga a presentare al Questore di Cremona domanda per poter trasferire il proprio domicilio presso la sede della Caserma
AR in Cremona, Via Massarotti 58, impegnandosi a non rientrare nella casa familiare sino a quando non sarà formalizzato l'atto di compravendita di cui al punto. Ciò per consentire alla sig.ra di Pt_1 reperire altro alloggio ove potersi trasferire con le figlie;
5) sino al momento in cui il sig. coabiterà con la sig.ra CP_1
le parti si impegnano a versare sul conto corrente cointestato la Pt_1 somma di euro 400,00 ciascuno al fine di poter pagare, esclusivamente, le rate del mutuo e le spese comuni relative alla casa (es. utenze, vitto..) nonché tutte le spese relative alle figlie;
6) dal momento in cui il sig. avrà lasciato la casa familiare e CP_1 trasferito il proprio domicilio, lo stesso preleverà il 50% del conto corrente cointestato impegnandosi a non utilizzare il rapporto bancario in alcun modo e a versarvi tempestivamente prima della scadenza della rata (giorno 27 di ogni mese) la somma pari al 50 % della rata mensile del mutuo;
7) dal momento in cui il sig. avrà lasciato la casa familiare e CP_1 trasferito in caserma il proprio domicilio, la sig.ra si obbliga al Pt_1 pagamento delle utenze domestiche (mentre quelle del periodo di coabitazione precedente rimangono a carico delle parti nella misura del
50 %); 8) dal momento in cui il sig. avrà lasciato la casa familiare e CP_1 trasferito in caserma il proprio domicilio potrà, previo accordo con la sig.ra vedere e frequentare le minori, un giorno alla settimana e Pt_1
a week end alterni il sabato o la domenica, presso la casa familiare, non essendo consentito al padre far accedere le figlie all'interno della
Caserma;
9) le rate del mutuo acceso con la Banca Credit Agricole e contratto dalle parti sulla casa familiare, saranno corrisposte, sino al momento della stipulazione dell'atto di compravendita, dal sig. Controparte_1
e dalla sig.ra giusta la metà. Successivamente, con il Parte_1 trasferimento della quota di proprietà da parte della sig.ra al sig. Pt_1
, quest'ultimo si accollerà, con effetto liberatorio, il CP_1 pagamento dell'intero mutuo residuo;
10) il sig. si impegna, altresì, a collaborare Controparte_1 fattivamente con la sig.ra partecipando alle operazioni di Pt_1 trasloco della stessa e delle figlie;
11) ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in modo disgiunto quando le figlie saranno con ciascuno di loro;
i poteri di straordinaria amministrazione rimangono invece assegnati ad entrambi i genitori congiuntamente.
I genitori dovranno, inoltre, confrontarsi e concordare ogni scelta relativa all'educazione, all'istruzione e alle scelte medico/sanitarie delle figlie, avendo come fine il superiore interesse delle stesse;
12) il padre, divenuto proprietario esclusivo della casa familiare, potrà vedere e tenere con sé le figlie e ogni qualvolta lo Per_1 Per_2 desideri, previo accordo con la sig.ra e, comunque, a fine Pt_1 settimana alterni il sabato o la domenica nonché un giorno durante la settimana con pernotto, compatibilmente con i propri turni lavorativi, salvo diverso accordo tra i genitori;
13) durante le vacanze natalizie, le figlie rimarranno con i genitori a periodi alterni compatibilmente con i turni lavorativi del padre, con la precisazione che le figlie trascorreranno il giorno della Vigilia con il genitore con il quale non trascorreranno il Natale, ad anni alterni.
Altrettanto per il periodo pasquale, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo sempre compatibilmente con i turni lavorativi del padre.
Durante le vacanze estive, le figlie, a decorrere dall'anno 2026, trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanza di due settimane anche non consecutive che andrà concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. In difetto di diverso accordo tra i genitori, anche i giorni relativi alle ricorrenze personali delle figlie verranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza;
14) i genitori si impegnano a comunicarsi ogni spostamento delle figlie che avvenga fuori Cremona e a garantire sempre la sicurezza delle stesse confrontandosi reciprocamente;
15) il sig. verserà alla signora , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 05 di ogni mese, e dal momento in cui avrà lasciato la casa familiare per trasferirsi in Caserma o altrove, mediante bonifico bancario, la somma di euro 280,00 mensili (€ 140,00 per ciascuna figlia),
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e Per_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_2
Dal momento in cui il sig. avrà estinto il prestito per CP_1
l'acquisto dell'autovettura, il medesimo provvederà a versare, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di € 300,00
(trecento/00) (€ 150,00 per ciascuna figlia), fino a quando le minori non diventeranno economicamente autosufficienti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno di mantenimento è stato concordato tra le parti nell' importo sopra indicato in ragione del fatto che la signora Parte_1 percepirà per intero l'assegno unico universale per entrambe le figlie, oggi di € 569,00, nonché godrà per intero di tutti i benefici di legge attualmente esistenti o in futuro equivalenti (bonus vari).
L'indennità di frequenza della figlia continuerà ad essere Per_2 accreditata sul conto corrente a firma di entrambi i genitori ed il relativo importo verrà utilizzato esclusivamente per le spese scolastiche, mediche e per le sole esigenze straordinarie della minore Per_2
16) ciascun genitore si obbliga a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie secondo il seguente schema di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Cremona;
dette spese saranno corrisposte al genitore che le anticipa entro 7 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente con IBAN indicato nella richiesta.
Spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
17) i genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
18) i genitori si obbligano a non far frequentare alle figlie eventuali futuri partner a meno che non si tratti di relazioni stabili e durature e comunque con gradualità e nel rispetto delle esigenze delle minori;
19) i genitori si impegnano a non pubblicare sui social le fotografie o le immagini delle minori salvo consenso di entrambi;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 10/10/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria