TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VE AP Presidente dott.ssa AE IM Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo R.G. 964/2021, promossa con ricorso depositato in data 09/02/2021, vertente tra:
, nata a [...], il [...], con l'avv. Fausto A. Controparte_1
Galeotti, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], con l'avv. Tiziana Martinelli, giusta Controparte_2 procura in atti;
resistente con l'intervento di
P.M. presso il Tribunale di Bergamo
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
pagina 1 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , con addebito a Controparte_2 quest'ultimo, avendo contratto matrimonio con rito civile in data 30/09/2015 in Castenedolo (BS) e dalla cui unione sono nate le figlie (in data 22/10/2009) e (in Persona_1 Persona_2 data 3/03/2012), domandando altresì l'affido in via condivisa delle minori con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, ampio diritto di visita del padre e l'imposizione a carico di quest'ultimo di un assegno mensile di € 600 per mantenimento ordinario di ogni figlia, oltre all'obbligo di concorrere alle spese straordinarie per le stesse.
Il signor regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status, CP_2 chiedendo a sua volta l'addebito a carico della moglie e inoltre ha chiesto, in opposizione alla coniuge,
l'assegnazione della casa coniugale e l'imposizione a carico della stessa di € 1.000 a titolo di contributo al mantenimento per sé. Con riguardo alla prole, ha aderito alla domanda in punto di affido condiviso delle figlie, ha chiesto di disporre un accertamento atto a verificare la miglior soluzione di collocamento in loro favore, ha chiesto di provvedere al mantenimento diretto delle stesse, la facoltà di visita e di frequentazione delle minori secondo il calendario già in essere presso i competenti Servizi
Sociali e si è rimesso all'apprezzamento del Tribunale in punto di spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 3/06/2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha nominato se stesso giudice istruttore e ha fissato l'udienza del 7/04/2022 per la prima comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Rigettata l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla ricorrente e assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante ctu psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare, monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 12/06/2024 la ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione e il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, riservando all'esito la decisione sulle residue istanze istruttorie.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 1584 del 18/07/2024, non definitivamente pronunciando, ha dunque dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza collegiale emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per il prosieguo.
pagina 2 di 21 L'istruttoria è pertanto proseguita mediante svolgimento di indagini della Polizia Tributaria in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale del sig. CP_2
Nelle more, visto il decreto della Coordinatrice della Prima Sezione, Dott.ssa Laura Giraldi, reso in data 5/06/2025 Presidente Vicario, col quale è stata disposta l'assegnazione in data 17/06/2025 al
Giudice relatore, dott.ssa IM, della presente causa originariamente di titolarità del Presidente del Tribunale, dott. Cesare de Sapia, collocato a riposo dal 19/03/2025, è stata fissata udienza in data
16/09/2025 e sono state sentite le parti. All'esito, il Giudice Istruttore ha fissata l'udienza cartolare del
30/09/2025, ordinando l'integrazione della documentazione reddituale del resistente. Con ordinanza del
4/10/2025, il Giudice si è riservato di riferire la causa al Collegio, previa concessione dei termini ex art
190 c.p.c.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. Questo Collegio ritiene dunque che gli elementi acquisiti attraverso la ctu, le dichiarazioni rese dalle parti, le indagini della GdF, il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti e la documentazione depositata e ammessa dal Giudice Istruttore consentano di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Tutto ciò premesso, richiamata la pronuncia di separazione personale dei coniugi, si osserva quanto segue.
1. La domanda di addebito
La moglie ha chiesto di addebitare la separazione al marito per aver determinato, con il proprio comportamento aggressivo, irascibile, possessivo, controllante e a tratti violento, il progressivo dissolvimento dell'affectio coniugalis. A fronte di tale allegazione, il resistente ha dedotto che la crisi coniugale è stata invece determinata dalla condotta tenuta dalla moglie in violazione dell'obbligo posto a carico dei coniugi di fedeltà e convivenza.
In punto di diritto deve osservarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. La Suprema Corte, al riguardo, ha infatti in più occasioni ribadito che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo pur sempre necessario accertare se tale violazione abbia assunto
“efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando pagina 3 di 21 era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (ex multis, Cass. n. 13431/2008). La pronuncia di addebito impone, pertanto, a colui che formula la relativa domanda di provare tanto l'effettiva violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto il rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 8873/2012). Tuttavia, qualora il coniuge dia atto del verificarsi di violenze fisiche, le stesse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (ex multis, Cass. civ. n. 27766/2022; Cass. civ. n. 3925/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che il rapporto di coppia, sin dall'inizio, è stato caratterizzato da tratti controllanti del marito sulla consorte, caratteristica tuttavia che è sempre stata tollerata dalla signora. Senonché a partire dall'anno 2018 la situazione ha iniziato a degenerare: il marito, specialmente nell'ultimo periodo di convivenza, avrebbe tenuto condotte aggressive e vessatorie nei confronti della coniuge, culminate con l'episodio di violenza fisica del 28/10/2019, ove la signora rientrando a casa dopo il lavoro sarebbe stata aggredita fisicamente e verbalmente CP_1 dal marito, il quale, in preda all'ira alcolica, avrebbe iniziato a offenderla e percuoterla utilizzando peraltro un cuscino per evitare - consapevolmente - di lasciare eccessive ecchimosi e, successivamente, l'avrebbe seguita nella stanza delle bambine, avrebbe sfondato la porta con un calcio e sarebbe tornato a percuoterla, facendole cadere il cellulare, e ciò davanti alle bambine, che sarebbero intervenute a difesa della madre. La ricorrente ha pertanto dedotto di essersi trasferita il giorno seguente, unitamente alle bambine, presso la casa della sua famiglia di origine a Milano, su suggerimento del Comandante della Stazione dei Carabinieri a cui si era rivolta il giorno seguente per sporgere denuncia-querela. Successivamente, ha allegato di aver proposto in data 4/11/2019 ricorso d'urgenza ex art. 736 bis c.p.c. per l'emissione di un ordine di protezione, poi consensualizzato all'udienza del 28/11/2019 ove i coniugi si impegnavano a mantenere soli contatti telefonici finalizzati pagina 4 di 21 alla gestione della prole, nonché a prendere contatti con i Servizi Sociali per la calendarizzazione delle visite.
Il sig. dal canto suo, ha escluso qualsiasi condizionamento e/o manipolazione e/o semplice CP_2 imposizione maritale, anche in ordine ai rapporti fisici, allegando stralci di conversazione da cui si evincerebbe un'intesa tra coniugi, anche sessuale, nel periodo subito antecedente all'allegato episodio del 28/10/2019. Relativamente a quest'ultimo aspetto, ha negato di aver esercitato violenza, descrivendolo come un litigio tra coniugi tra quelli che “quotidianamente caratterizzano la vita famigliare”. Ha sostenuto che la crisi coniugale sarebbe stata invece imputabile all'infedeltà della moglie, la quale, nel corso del 2019, avrebbe iniziato a mostrare interesse nei confronti di un terzo soggetto e una volta allontanatasi dalla casa coniugale nell'ottobre dello stesso anno, avrebbe intrapreso, pressocché nell'immediatezza, una convivenza more uxorio con il suddetto, tale sig.
[...]
Per_3
Venendo alla prova dei fatti ascritti, dalla documentazione in atti risulta che in data 29/10/2019 la ricorrente si è recata in Pronto Soccorso dell'ospedale Policlinico San Pietro lamentando dolore alle spalle, a livello toracico, braccio e gomito sx e agli arti inferiori a seguito di aggressione (recidiva) da persona nota e il medico ha rilevato all'esame obiettivo ecchimosi multiple a livello della spalla sx, braccio sx, gomito sx, coscia dx e sx e gamba dx e sx, con prognosi di 10 giorni e cura con antinfiammatorio (cfr. doc. 52). Quella stessa sera, la ricorrente ha sporto denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Ponte San Pietro, poi integrata in data 9/11/2019, ove ha dichiarato: (-) di essersi rivolta nel mese di giugno dello stesso anno ad un avvocato di Milano per informarsi sulla procedura di separazione senza dirlo al marito per timore della sua reazione;
(-) di aver iniziato a cercare una nuova abitazione per sé e le figlie;
(-) di averne parlato con il marito, il quale la accusava che la crisi sarebbe nata dalla di lei relazione extraconiugale;
(-) del comportamento sempre più ossessivo controllante e violento del marito, tant'è che ha dichiarato che dal mese di settembre ha iniziato a dormire sul divano per evitare rapporti sessuali con quest'ultimo; (-) infine, degli episodi di violenza fisica subita, in particolare in tre occasioni, tra cui quella della sera precedente (cfr. doc. 20 e
53).
Pare opportuno evidenziare che, anche nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, la dott.ssa Tes_1 ha riscontrato in capo al marito una scarsa tolleranza alla frustrazione ed una evidente fatica nella gestione della rabbia…un profondo rancore nei confronti della moglie, che esprime apertamente arrivando, anche in consulenza, ad assumere un atteggiamento verbalmente aggressivo nei confronti della donna… Non si attribuisce nessuna responsabilità per la situazione, che colloca, al contrario, al di fuori di sé (v. ctu pag. 21). pagina 5 di 21 Non da ultimo, deve tenersi in considerazione la sentenza penale di condanna riportata dal sig.
seppur non definitiva, pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data 18/12/2024 e confermata CP_2 anche in secondo grado dalla Corte d'Appello di Brescia in data 23/09/2025, laddove sono state accertate le condotte di maltrattamento e le lesioni perpetrate dal resistente nei confronti della coniuge
(doc. 81 ricorrente).
Sulla base degli elementi sopra esposti, che convalidano la versione della ricorrente, può ritenersi provata la condotta violenta tenuta dal marito nei confronti della moglie che fonda la richiesta di addebito della separazione al marito, indipendentemente dall'accertamento della preesistenza della crisi coniugale.
Dall'altro lato le contestazioni mosse dal marito nei confronti della moglie sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, non risultando regolarmente adempiuto l'onere probatorio gravante sul resistente, sia con riguardo alla dedotta violazione dei doveri coniugali da parte della ricorrente – apparendo le condotte contestate oltremodo generiche nello spazio e nel tempo – sia con riguardo al nesso di causalità esistente tra tali condotte e la crisi coniugale. La rilevata lacuna istruttoria non appare neppure colmabile con l'espletamento delle richieste prove orali richieste, stante l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati come correttamente rilevato dal Giudice Istruttore.
Si rileva, infine, che l'abbandono del tetto coniugale da parte della signora deve di CP_1 conseguenza essere giustificato dal clima di forte tensione e non può pertanto assurgere a motivo di addebito della separazione (Cass. n. 3426/2022).
2. La responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione della responsabilità genitoriale e dei rapporti tra i genitori e le due figlie minori, deve essere osservato quanto segue.
In via preliminare occorre premettere che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Segnatamente, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in capo ad uno dei due genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non pagina 6 di 21 rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno
2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Oltre a ciò, deve rimarcarsi che l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, e che il grave conflitto fra gli stessi non
è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012).
E invero, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in merito alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. In sostanza, ai fini del buon funzionamento del regime dell'affidamento condiviso dei figli, è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, dovendosi quindi escludere il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco. Si ritiene infatti che tale modalità di affidamento si pone in sintonia con il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a costui una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 30191/2019).
Giova ancora sottolineare come la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario discenda da una riscontrata situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore e quindi dalla accertata esistenza di comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso, tra cui la violazione dell'obbligo di mantenimento della prole e la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita dei minori
(Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il regime dell'affido condiviso non sia concretamente realizzabile – e ciò malgrado le conclusioni rese dalla ctu all'esito dell'approfondimento peritale, risalente ormai al 1/02/2024, nonché le domande sul punto convergenti delle parti – considerato quanto ampiamente riscontrato nel corso del presente giudizio circa la totale assenza di comunicazione e collaborazione tra i due genitori e visto l'atteggiamento di sfiducia che entrambe le parti continuano a nutrire nei riguardi dell'altra/o, oltre che l'atteggiamento svalutante e oppositivo del resistente nei riguardi della moglie.
Nel corso dell'istruttoria, è stata infatti disposta – su insistenza del resistente – una ctu al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e il regime di affidamento più confacente all'interesse delle minori. La relazione, depositata nel corso del 2024, ha concluso per un affidamento condiviso ad entrambi i genitori. pagina 7 di 21 Tuttavia, il comportamento posto in essere dal Sig. successivamente al deposito della perizia, CP_2
e per tutta la durata del giudizio, ha ampiamente dimostrato la sua totale inidoneità a un regime di affido condiviso, rendendo di fatto inattuabili e superate le conclusioni del CTU.
Invero, il padre ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo nei confronti della madre, palesando una totale incapacità di comunicare e di trovare accordi nell'interesse delle figlie. Del resto, anche nel corso delle operazioni peritali, la dott.ssa non ha mancato di rilevare Tes_1
l'atteggiamento di astio manifestato dal padre e i riflessi pregiudizievoli di tale attitudine conflittuale sul benessere delle minori e sul loro equilibrio emotivo e relazionale (v. ctu p. 21: “L'astio nei confronti della moglie, che non riesce a contenere nemmeno all'interno di un contesto valutativo come quello peritale, mina profondamente non solo il rapporto e la comunicazione con l'altro genitore ma anche quello con le figlie, frequentemente spettatrici della rabbia paterna verso la madre. Appare poco consapevole delle conseguenze negative di questo atteggiamento sulla sua relazione con le figlie che Per_ più sentono il padre attaccare la madre e il compagno più (in particolar modo ) si allontanano da lui. E' realmente affezionato alle figlie, che cerca di coinvolgere in diverse attività stimolanti, ma fatica a porre i loro bisogni emotivi prima dei propri di rivalsa sull'altro genitore. Egli appare così soverchiato dalle proprie emozioni da non rendersi conto dei danni che portano alle figlie, che coinvolge apertamente nel conflitto. Pertanto, per quanto nel padre si riscontrino capacità pratiche nella gestione delle figlie, è emersa una certa fatica nel sintonizzarsi con i loro stati mentali e bisogni emotivi.
Per quanto riguarda le condizioni psicofisiche delle minori, la loro prolungata esposizione al conflitto tra i genitori rappresenta l'elemento di maggiore rischio evolutivo. Entrambe sono state prima spettatrici di una separazione tra i genitori dai connotati traumatici poi di continue battaglie, Per_ rimanendo inevitabilmente triangolate nel conflitto genitoriale. appare oggi alleata con la madre, con cui si identifica fortemente, che percepisce come la vittima sofferente dei soprusi del padre, nei confronti del quale mostra una significativa disaffezione. esprime, parimenti, una Per_2 maggiore vicinanza alla madre ma assume un ruolo meno attivo, rispetto alla sorella, all'interno del conflitto genitoriale. Non emergono indicatori di una disorganizzazione del sistema di attaccamento della bambina alle figure genitoriali”)
Ciononostante, il Sig. non ha intrapreso alcun percorso volto a modificare le proprie condotte CP_2 disfunzionali.
Al contrario, si evidenzia che, secondo quanto emerso all'udienza del 16/09/2025, il padre avrebbe omesso di contribuire alle spese straordinarie per le figlie, avendo pure ammesso di non avere alcuna pagina 8 di 21 comunicazione con la madre, di aver interrotto le frequentazioni con la figlia e di non avere alcun Per_1 rapporto con la scuola (non accedendo nemmeno al registro elettronico).
Tale quadro fattuale, consolidatosi nel corso del giudizio, impone a questo Ill.mo Tribunale di esercitare i propri poteri officiosi a tutela del preminente interesse delle minori, discostandosi dalle conclusioni della CTU e disponendo un regime di affidamento esclusivo in capo alla madre.
In quest'ottica, le conclusioni rassegnate dal CTU, per quanto accurate al momento della loro elaborazione, non possono considerarsi vincolanti, specialmente quando i fatti successivi ne abbiano minato le fondamenta logiche e fattuali. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice può motivatamente disattendere le conclusioni del consulente d'ufficio, fondando la propria decisione su altre risultanze probatorie e su una valutazione complessiva del materiale di causa.
Nel caso di specie, i comportamenti posti in essere dal resistente successivamente al deposito della
CTU del 2024 costituiscono fatti sopravvenuti e decisivi che dimostrano in modo inequivocabile come un regime di affidamento condiviso sarebbe gravemente pregiudizievole per le minori.
L'affidamento condiviso, come detto, presuppone una minima capacità di dialogo e collaborazione tra i genitori, finalizzata alla realizzazione di un progetto educativo comune. Quando tale presupposto è radicalmente assente, non per un'ordinaria conflittualità, ma per la condotta ostruzionistica e aggressiva di uno dei genitori, tale regime non è concretamente attuabile, rivelandosi al contrario pregiudizievole per i figli.
In tale contesto, peraltro, la condanna penale per maltrattamenti (art. 572 c.p.), seppur non definitiva, e le allegazioni di violenza domestica non rappresentano un mero precedente storico, ma la prova di un modello comportamentale violento e prevaricatore che, come dimostrato in giudizio, non è cessato con la fine della convivenza. La legge delega per la OR CA (e ancora prima la Convenzione di
Istanbul del 2011) ha imposto di considerare specificamente gli episodi di violenza domestica ai fini della determinazione dell'affidamento, per evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria.
Inoltre, il comportamento del Sig. ammesso all'udienza del 16/09/2025 integra un CP_2 inadempimento delle responsabilità genitoriali atteso che egli ha dimostrato disinteresse per la vita scolastica delle figlie e ha omesso di versare le straordinarie. Inoltre, l'interruzione delle frequentazioni con la figlia determina l'incapacità del padre di valutare le inclinazioni della minore. Per_1
La valutazione dell'idoneità genitoriale deve infatti basarsi su elementi concreti, quali la capacità di relazione affettiva, l'attenzione, l'educazione e la disponibilità ad un assiduo rapporto.
Dal canto suo, la madre si è sempre mostrata disponibile nei confronti delle minori, accompagnandole nella loro crescita. Malgrado quanto evidenziato dalla CTU circa il fatto che le sue emozioni e preoccupazioni verso l'altro genitore tendano, anche se in modo inconsapevole, a trasmettersi alle figlie pagina 9 di 21 (in particolare a ), costituendo un ostacolo al loro accesso emotivo al padre, è stato altresì Per_1 accertato che ella sia in grado di favorire l'accesso fisico delle minori all'altro genitore, tanto che tutt'oggi mantiene con il padre rapporti regolari. Per_2
Alla luce di quanto esposto, l'affidamento condiviso si tradurrebbe in un ostacolo insormontabile alla serena gestione della vita quotidiana delle minori, costringendo la madre a una paralisi decisionale o a continui conflitti, di talché appare rispondente al concreto e attuale interesse di e di Per_1 Per_2 disporre l'affidamento esclusivo alla madre, la quale ha sempre dimostrato di essere un punto di riferimento stabile, amorevole e accudente.
Il Collegio ritiene dunque di disporre il regime di affido esclusivo delle minori in capo alla madre, restando invece fermo che le decisioni di maggiore interesse per le figlie verranno adottate da entrambi i genitori, eventualmente con il supporto di un professionista che gli stessi avranno cura di incaricare appositamente per un coordinamento genitoriale.
Deve essere quindi riconosciuto alla madre il potere di adottare autonomamente le decisioni relative alla prole in ordine all'educazione, all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dalle figlie e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche delle minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di , con correlato dovere della madre di comunicare Per_1 Per_2 al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione delle minori e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
Resta invece ferma la necessità per i genitori di assumere congiuntamente ogni decisione nell'interesse della prole minorenne in ordine alla scelta dell'istituto scolastico e all'iscrizione ai futuri cicli di studi, nonché in materia sanitaria (vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private), trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Il Tribunale auspica che il padre valuti l'opportunità di avviare un percorso di supporto individuale al fine di effettuare una più profonda comprensione delle effettive necessità delle figlie, cambiando la pagina 10 di 21 prospettiva di approccio verso la ricorrente e sviluppando la capacità di raggiungere e mantenere accordi basati sull'effettiva salvaguardia del benessere e dell'interesse di e di Per_1 Per_2
Deve essere inoltre confermato il collocamento delle minori presso la madre, stante l'assenza di qualsivoglia pregiudizio per le minori nel rapporto con il convivente della sig.ra così come CP_1 anche emerso in sede di ctu (v. p. 22: “Il convivente della madre non ricopre un ruolo attivo nel conflitto tra i genitori e non è di ostacolo alla relazione tra le minori e il padre”).
Quanto poi al diritto di visita, viste le conclusioni convergenti delle parti sul punto e la continuità rapporto tra e il padre, il Tribunale ritiene di confermare l'attuale calendario in atto in quanto Per_2 rispondente, allo stato, ai bisogni della minore e al suo diritto ad un rapporto ampio con entrambi i genitori.
Diversamente, stante l'età di e le difficoltà emerse nel rapporto con il padre, si rende opportuno Per_1 rimettere agli accordi tra i genitori la regolamentazione delle frequentazioni con il genitore non collocatario, nel rispetto della volontà e delle esigenze psico-emotive della figlia. A tale ultimo riguardo, si invitano i genitori a favorire la presa in carico psicoterapeutica di – come già Per_1 suggerito dalla ctu – al fine di consentire a quest'ultima di “rielaborare il suo rapporto con le figure genitoriali, in particolare con quella paterna, e a favorire il suo riposizionamento nel ruolo di figlia, supportando così il processo di costruzione della propria identità” (v. ctu p. 22).
3. L'assegnazione della casa familiare
Come noto, l'istituto dell'assegnazione della casa familiare è disciplinato dall'articolo 337-sexies c.c. del secondo cui “Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha costantemente ribadito che la finalità di tale provvedimento è esclusivamente quella di tutelare la prole, garantendo la conservazione dell'ambiente domestico
La Corte Costituzionale ha chiarito che l'ambiente domestico è “considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole” (Corte Cost., sentenza n. 308 del 6 agosto 2008). Pertanto,
l'assegnazione non costituisce una misura di natura economica o assistenziale a favore del coniuge più debole, ma è strettamente funzionale all'interesse dei figli a non subire un trauma derivante dall'allontanamento dal proprio habitat a seguito della crisi familiare.
Il presupposto imprescindibile per l'assegnazione è la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con uno dei genitori;
sicché, in assenza di tale presupposto, il giudice non può disporre l'assegnazione, e le questioni relative all'immobile devono essere regolate secondo le norme ordinarie sulla proprietà o sulla comunione. pagina 11 di 21 Lo stesso articolo 337sexies c.c. prevede espressamente che il diritto al godimento della casa familiare
“viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare” e la giurisprudenza ha specificato che l'allontanamento, per determinare la revoca o la decadenza dall'assegnazione deve avere carattere di stabilità.
Ora, con riguardo al caso di specie, risulta che la madre e le figlie hanno lasciato la casa familiare nel
2019, trasferendosi in un'altra abitazione in affitto. Tale allontanamento, seppur resosi necessario per interrompere la convivenza con il resistente dopo i fatti oggetto del procedimento penale sopra richiamato, si è protratto per diversi anni, assumendo inequivocabilmente il carattere della stabilità e determinando di fatto un nuovo “habitat domestico” per le figlie.
Di conseguenza, è venuta meno la stessa ratio che giustifica l'istituto dell'assegnazione: l'interesse delle figlie non è più quello di conservare l'ambiente della ex casa familiare, bensì quello di rimanere nella nuova abitazione dove la loro vita si è consolidata dal 2019.
La situazione è stata ulteriormente cristallizzata dall'ordinanza presidenziale del 2021 che, non essendo stata reclamata, ha lasciato l'uso dell'immobile al marito. L'odierna istanza di assegnazione della casa familiare risulta quindi priva dei presupposti fattuali e giuridici per la sua concessione atteso che
“l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare” (Cass. Civ., Sez. 1, n. 23501/2023) non è più la casa di proprietà del padre.
Cionondimeno, deve osservarsi che la circostanza che la madre debba sostenere un costo per l'alloggio per sé e per le figlie ha una significativa rilevanza economica: invero, il medesimo articolo 337sexies
c.c. prevede che “Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra
i genitori”, trattandosi di un'utilità suscettibile di apprezzamento economico (Cass. Civ., Sez. 1, N.
7961 del 25.03.2024).
Di conseguenza, anche la sua revoca o, come in questo caso, la sua mancata concessione a causa dell'allontanamento, rappresenta una circostanza di cui il giudice deve tenere conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento.
Pertanto, la necessità per il genitore collocatario delle figlie di dover provvedere a un'abitazione in locazione rappresenta un onere economico che incide sulle sue condizioni patrimoniali e che deve essere ponderato nella quantificazione del contributo al mantenimento dovuto dall'altro genitore, in applicazione del principio di proporzionalità ai redditi e alle sostanze di entrambi i genitori.
Diversamente, la richiesta di condannare il padre al pagamento di una quota pari a € 500 mensili per le spese di locazione (ovvero per quelle sostenute dal 2019 al 2025) non può essere accolta atteso che il pagina 12 di 21 dovere di contribuire al mantenimento dei figli, che include le esigenze abitative, si attua attraverso la corresponsione di un assegno periodico omnicomprensivo e la partecipazione alle spese straordinarie.
E infatti, le spese per l'abitazione sono considerate parte delle esigenze ordinarie dei figli e, come tali, sono coperte dall'assegno di mantenimento periodico. La quantificazione di tale assegno tiene già conto, o dovrebbe tenere conto, del fatto che il genitore collocatario deve far fronte a un canone di locazione. Pertanto, una richiesta di un “contributo affitto” separato o di un rimborso retroattivo si risolverebbe in una duplicazione di pretese, in quanto il costo dell'abitazione è un elemento che confluisce nella valutazione complessiva per la determinazione dell'assegno di mantenimento ordinario.
4. La determinazione del contributo al mantenimento delle minori
Relativamente, invece, alle ulteriori pronunce accessorie di natura patrimoniale, la ricorrente ha chiesto di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante il versamento di € 600,00 per ciascuna figlia, oltre all'obbligo di concorrere alle spese straordinarie. Ha altresì chiesto di statuire l'obbligo del sig. di contribuire alla spesa per l'abitazione in ragione di € 500,00 mensili per ciascuna CP_2 figlia, da aggiungersi all'assegno di mantenimento ordinario. Il convenuto si è opposto, insistendo per il mantenimento diretto.
Va in premessa ricordato che l'art. 337ter c.c. prevede che ciascun genitore ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato tenendo conto di una serie di parametri utili a realizzare il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Quanto agli aspetti economici, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
La signora di anni quarantasette, ha lavorato come odontoiatra e ha percepito i seguenti CP_1 redditi: per l'anno 2020 un reddito complessivo di € 43.294,00; per l'anno 2021 un reddito complessivo di € 15.043,00; per l'anno 2022 un reddito complessivo di € 15.622,00, mentre per l'anno 2023 ha riportato un reddito negativo. La stessa, all'udienza del 16/09/2025, ha dichiarato di aver dovuto pagina 13 di 21 lasciare l'attività lavorativa dopo aver contratto il virus covid-19 soffrendo ella della sindrome c.d.
“long covid” e avendo sviluppato una malattia autoimmune delle articolazioni, per le quali tuttavia non percepisce alcuna indennità.
La stessa vive in un immobile in locazione unitamente al nuovo compagno e alle figlie, per il quale ha allegato di versare un canone mensile di € 1.500,00.
Il resistente di anni settantatré, oggi in pensione, ha lavorato come odontoiatra e CP_2 psicoterapeuta e ha percepito i seguenti redditi: per l'anno 2021 un reddito complessivo di € 23.220; per l'anno 2022 un reddito complessivo di € 48.436; per l'anno 2023 reddito complessivo di € 44.236; mentre per l'anno 2024 un reddito complessivo di € 42.924.
I redditi sopra indicati sono composti in parte dalla pensione di circa €1.100 netti mensili e Con maggiormente dallo studio di odontoiatria che, per espressa ammissione dello stesso dott.
ha un volume di affari di circa € 100.000 annui (v. verbale udienza 16/09/2025), così come CP_2 risulta anche dalla documentazione contabile prodotta in atti. Egli ha altresì dichiarato di svolgere attività di psicoterapia ipnotica in Bergamo, seppur marginalmente, quasi alla stregua di un “hobby”.
Dall'indagine demandata alla Guardia di Finanza è emerso che il sig. è proprietario per 1/3 di CP_2 un'abitazione con box sita in Bergamo, via G. Suardi;
è proprietario per 2/90 di un'area urbana sita in
Bergamo, via dello Statuto;
è titolare del diritto di abitazione di un immobile con box in Bergamo, via
A. Diaz, di proprietà della ricorrente;
è proprietario per 11/36 di un immobile con box sito in Seriate, via Italia;
è proprietario per 2/18 di un terreno sito in Seriate.
In data 26/01/2023 ha stipulato un contratto di locazione, in qualità di locatore, dal valore dichiarato di
€ 9.600.
A seguito del giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, è titolare delle partecipazioni societarie nelle società immobiliari M.B.R. RL (breve MBR) e C.I.C. TU, NN, UN RL (breve
CIC), intestatarie di diversi immobili in Bergamo, Stezzano, Castione della Presolana, come da visure catastali in atti (doc.n.76,77,78,79 parte ric.).
È proprietario di un'autovettura modello FIAT Punto e di un motoveicolo modello KAWASAKI ZR
750. In data 16/11/2022 ha stipulato un finanziamento contro cessione del quinto della pensione per l'importo di € 20.640 per la durata di 96 mesi e con importo rate per € 215 a tasso di interesse fisso. Ha delega su tre conti correnti, tra cui quello intestato all'ambulatorio di impiantologia.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come “l'art. 148 cod. civ., nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detti un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, costituito pagina 14 di 21 dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma preveda un sistema più completo ed elastico di valutazione” (v. Cassazione Civile n. 25134 del 10/10/2018) che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica – ivi compreso il valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati
(Cass., 21/01/1995, n. 706; Cass., 05/10/1992, n. 10926) – e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni – in tal senso intese – dei due obbligati (Cass., 16/10/1991, n. 10901).
La stessa giurisprudenza ha altresì specificato che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, debba inoltre tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
In tale ottica, il giudice deve individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10/07/2013, n. 17089;
Cass., 22/03/2005, n. 6197).
Facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, occorre tener conto non solo delle risultanze delle dichiarazioni fiscali del resistente, bensì del suo intero patrimonio e dell'accresciuto valore delle sue partecipazioni societarie.
Inoltre, appare altrettanto necessario valorizzare – vista anche l'interruzione delle frequentazioni tra e il padre – l'apporto della ricorrente rispetto all'effettivo accudimento delle figlie, la quale si Per_1 occupa della maggior parte delle loro esigenze morali e materiali, affrontando, grazie al sostegno della propria famiglia di origine e dell'attuale compagno, stante l'assenza di ulteriori redditi facenti capo alla sig.ra le spese abitative e ogni necessità coperta dall'assegno di mantenimento mensile CP_1 riguardante gli aspetti della quotidianità, tra cui devono annoverarsi, in forza del nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo. pagina 15 di 21 Ebbene, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della notevole disparità reddituale tra le parti, valutati anche gli oneri abitativi a carico della madre in quanto non assegnataria della casa ex familiare, tenuto conto pure dei ristretti tempi di permanenza di presso il padre e l'assenza di frequentazioni tra quest'ultimo e la figlia , Per_2 Per_1 appare equo, anche in rapporto alle esigenze delle figlie minori, rideterminare il contributo al mantenimento delle figlie minori da porsi a carico del resistente nella somma complessiva di € 1.000 (€
600 per ed € 400 per , da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, determinandone la Per_1 Per_2 decorrenza a far data dalla domanda (febbraio 2021), fermo restando il 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, riportato in dispositivo.
5. Le ulteriori domande
Le ulteriori domande di parte ricorrente volte ad accertare che il resistente dalla data del 28/10/2019 e quindi in epoca antecedente al presente giudizio, non ha versato alla coniuge alcuna somma a titolo di concorso al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie ovvero per il godimento della casa di abitazione per le figlie e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle somme come individuate dalla ricorrente nei propri scritti, sono inammissibili, poiché esulano dai limiti del presente giudizio.
È, infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n.
18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386).
La domanda avanzata dal resistente di porre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento deve intendersi implicitamente rinunciata, attesa la non riproposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni.
6. Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza prevalente del signor sussistono giustificati motivi per compensare nella misura CP_2 di 1/3 le spese di lite e condannare il resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2004 come aggiornato dal
DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di bassa complessità e applicati i parametri medi per tutte le fasi del giudizio di merito (Fase di studio della controversia, valore medio: € pagina 16 di 21 919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, per un compenso totale di € 5.077,00), nella misura già calcolata di 2/3 pari a € 3.384,00, oltre oneri e accessori di legge, disponendone la distrazione integrale a favore del difensore anticipatario avv. Fausto Angelo Galeotti.
Infine, tenuto conto della soccombenza del ricorrente sulle domande relative alla prole, quest'ultimo deve essere condannato a sostenere per intero le spese di ctu, già liquidate con separato decreto del
8/02/2024, disposta su domanda di quest'ultimo.
Si ritiene che non sussistano invece i presupposti per la condanna del resistente ex art. 96 ult. co. c.p.c. atteso che tale disposizione presuppone la soccombenza totale della parte cui la condanna è richiesta, configurandosi come conseguenza automatica e officiosa della condanna alle spese. Nel caso di specie, non ricorrendo una soccombenza totale, la domanda deve essere disattesa.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, richiamata la pronuncia di separazione personale dei coniugi n. 1584 del
18/07/2024, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. addebita la responsabilità della separazione al marito ex art. 151, co. 2 c.c.;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal marito;
3. affida le figlie (n. 22/10/2009) e (n. 03/03/2012) in Persona_1 Persona_2 via esclusiva alla madre ricorrente, alla quale riconosce il potere di adottare autonomamente le decisioni relative alle figlie minori in ordine all'educazione, all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrizione di moduli quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali iscrizione a grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dalle figlie e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche delle minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico.
pagina 17 di 21 I due genitori dovranno invece assumere congiuntamente ogni altra decisione di straordinaria amministrazione inerente alla prole, sotto il profilo sanitario (quali interventi e cure mediche di rilevante entità ovvero terapie/cure dentistiche presso strutture private ), per il cambio di residenza e il rilascio di documento valido per l'espatrio, nonché per la scelta dell'istituto scolastico e l'iscrizione ai futuri cicli di studi. Resta fermo il dovere della madre affidataria di informare il padre in ordine alle scelte assunte nell'interesse delle minori per consentire al genitore non affidatario di esercitare il dovere di controllo/vigilanza.
4. dispone che le minori resteranno collocate in via prevalente presso la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo accordi diretti con la madre affidataria e nel rispetto della Per_1 condizione psico-emotiva della minore mentre starà con il genitore non collocatario Per_2 seguente calendario, tenendo conto della volontà della minore:
a. un week-end a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola, e per quanto riguarda il periodo infrasettimanale, ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento delle minori a scuola.
b. durante le vacanze scolastiche estive le figlie staranno con il padre per due settimane consecutive nel mese di agosto, alternando un anno le prime due settimane, e l'anno successivo le due ultime settimane. Durante le vacanze nel corso dell'anno scolastico, le figlie staranno con il padre con l'alternanza di seguito riportata.
c. per quanto concerne le vacanze natalizie, un anno dalle ore 10:30 del 25 dicembre fino alle ore 18:30 del 30 dicembre;
l'anno successivo dalle ore 18:30 del 30 dicembre alle ore 18:30 del 6 gennaio.
d. per quanto concerne le vacanze pasquali, un anno dall'inizio delle vacanze fino alle ore
18:30 del giorno di Pasqua;
l'anno successivo dalle 18:30 del giorno di Pasqua fino al termine delle vacanze pasquali.
e. tutte le altre festività e ponti seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_2 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 1.000 complessivi (€ 600 per
[...] Per_1 ed € 500 per ) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, somma annualmente Per_2 rivalutabile in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda, salvo quanto già versato;
6. pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico – il quale invece ricomprende, poiché riguardano gli aspetti della pagina 18 di 21 quotidianità, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di pagina 19 di 21 specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
pagina 20 di 21 La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate da decreto del 8/02/2024, a carico del resistente;
8. rigetta ogni altra domanda in quanto inammissibile;
9. compensa le spese di lite in misura di 1/3 e condanna il convenuto alla rifusione della residua parte in favore della ricorrente nella misura liquidata in Euro 3.384,00 oltre oneri e accessori dovuti per legge, con beneficio della distrazione a favore del procuratore della stessa dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
AE IM VE AP
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VE AP Presidente dott.ssa AE IM Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo R.G. 964/2021, promossa con ricorso depositato in data 09/02/2021, vertente tra:
, nata a [...], il [...], con l'avv. Fausto A. Controparte_1
Galeotti, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], con l'avv. Tiziana Martinelli, giusta Controparte_2 procura in atti;
resistente con l'intervento di
P.M. presso il Tribunale di Bergamo
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
pagina 1 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , con addebito a Controparte_2 quest'ultimo, avendo contratto matrimonio con rito civile in data 30/09/2015 in Castenedolo (BS) e dalla cui unione sono nate le figlie (in data 22/10/2009) e (in Persona_1 Persona_2 data 3/03/2012), domandando altresì l'affido in via condivisa delle minori con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, ampio diritto di visita del padre e l'imposizione a carico di quest'ultimo di un assegno mensile di € 600 per mantenimento ordinario di ogni figlia, oltre all'obbligo di concorrere alle spese straordinarie per le stesse.
Il signor regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status, CP_2 chiedendo a sua volta l'addebito a carico della moglie e inoltre ha chiesto, in opposizione alla coniuge,
l'assegnazione della casa coniugale e l'imposizione a carico della stessa di € 1.000 a titolo di contributo al mantenimento per sé. Con riguardo alla prole, ha aderito alla domanda in punto di affido condiviso delle figlie, ha chiesto di disporre un accertamento atto a verificare la miglior soluzione di collocamento in loro favore, ha chiesto di provvedere al mantenimento diretto delle stesse, la facoltà di visita e di frequentazione delle minori secondo il calendario già in essere presso i competenti Servizi
Sociali e si è rimesso all'apprezzamento del Tribunale in punto di spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 3/06/2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha nominato se stesso giudice istruttore e ha fissato l'udienza del 7/04/2022 per la prima comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Rigettata l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla ricorrente e assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante ctu psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare, monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 12/06/2024 la ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione e il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, riservando all'esito la decisione sulle residue istanze istruttorie.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 1584 del 18/07/2024, non definitivamente pronunciando, ha dunque dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza collegiale emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per il prosieguo.
pagina 2 di 21 L'istruttoria è pertanto proseguita mediante svolgimento di indagini della Polizia Tributaria in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale del sig. CP_2
Nelle more, visto il decreto della Coordinatrice della Prima Sezione, Dott.ssa Laura Giraldi, reso in data 5/06/2025 Presidente Vicario, col quale è stata disposta l'assegnazione in data 17/06/2025 al
Giudice relatore, dott.ssa IM, della presente causa originariamente di titolarità del Presidente del Tribunale, dott. Cesare de Sapia, collocato a riposo dal 19/03/2025, è stata fissata udienza in data
16/09/2025 e sono state sentite le parti. All'esito, il Giudice Istruttore ha fissata l'udienza cartolare del
30/09/2025, ordinando l'integrazione della documentazione reddituale del resistente. Con ordinanza del
4/10/2025, il Giudice si è riservato di riferire la causa al Collegio, previa concessione dei termini ex art
190 c.p.c.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. Questo Collegio ritiene dunque che gli elementi acquisiti attraverso la ctu, le dichiarazioni rese dalle parti, le indagini della GdF, il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti e la documentazione depositata e ammessa dal Giudice Istruttore consentano di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Tutto ciò premesso, richiamata la pronuncia di separazione personale dei coniugi, si osserva quanto segue.
1. La domanda di addebito
La moglie ha chiesto di addebitare la separazione al marito per aver determinato, con il proprio comportamento aggressivo, irascibile, possessivo, controllante e a tratti violento, il progressivo dissolvimento dell'affectio coniugalis. A fronte di tale allegazione, il resistente ha dedotto che la crisi coniugale è stata invece determinata dalla condotta tenuta dalla moglie in violazione dell'obbligo posto a carico dei coniugi di fedeltà e convivenza.
In punto di diritto deve osservarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. La Suprema Corte, al riguardo, ha infatti in più occasioni ribadito che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo pur sempre necessario accertare se tale violazione abbia assunto
“efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando pagina 3 di 21 era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (ex multis, Cass. n. 13431/2008). La pronuncia di addebito impone, pertanto, a colui che formula la relativa domanda di provare tanto l'effettiva violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto il rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 8873/2012). Tuttavia, qualora il coniuge dia atto del verificarsi di violenze fisiche, le stesse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (ex multis, Cass. civ. n. 27766/2022; Cass. civ. n. 3925/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che il rapporto di coppia, sin dall'inizio, è stato caratterizzato da tratti controllanti del marito sulla consorte, caratteristica tuttavia che è sempre stata tollerata dalla signora. Senonché a partire dall'anno 2018 la situazione ha iniziato a degenerare: il marito, specialmente nell'ultimo periodo di convivenza, avrebbe tenuto condotte aggressive e vessatorie nei confronti della coniuge, culminate con l'episodio di violenza fisica del 28/10/2019, ove la signora rientrando a casa dopo il lavoro sarebbe stata aggredita fisicamente e verbalmente CP_1 dal marito, il quale, in preda all'ira alcolica, avrebbe iniziato a offenderla e percuoterla utilizzando peraltro un cuscino per evitare - consapevolmente - di lasciare eccessive ecchimosi e, successivamente, l'avrebbe seguita nella stanza delle bambine, avrebbe sfondato la porta con un calcio e sarebbe tornato a percuoterla, facendole cadere il cellulare, e ciò davanti alle bambine, che sarebbero intervenute a difesa della madre. La ricorrente ha pertanto dedotto di essersi trasferita il giorno seguente, unitamente alle bambine, presso la casa della sua famiglia di origine a Milano, su suggerimento del Comandante della Stazione dei Carabinieri a cui si era rivolta il giorno seguente per sporgere denuncia-querela. Successivamente, ha allegato di aver proposto in data 4/11/2019 ricorso d'urgenza ex art. 736 bis c.p.c. per l'emissione di un ordine di protezione, poi consensualizzato all'udienza del 28/11/2019 ove i coniugi si impegnavano a mantenere soli contatti telefonici finalizzati pagina 4 di 21 alla gestione della prole, nonché a prendere contatti con i Servizi Sociali per la calendarizzazione delle visite.
Il sig. dal canto suo, ha escluso qualsiasi condizionamento e/o manipolazione e/o semplice CP_2 imposizione maritale, anche in ordine ai rapporti fisici, allegando stralci di conversazione da cui si evincerebbe un'intesa tra coniugi, anche sessuale, nel periodo subito antecedente all'allegato episodio del 28/10/2019. Relativamente a quest'ultimo aspetto, ha negato di aver esercitato violenza, descrivendolo come un litigio tra coniugi tra quelli che “quotidianamente caratterizzano la vita famigliare”. Ha sostenuto che la crisi coniugale sarebbe stata invece imputabile all'infedeltà della moglie, la quale, nel corso del 2019, avrebbe iniziato a mostrare interesse nei confronti di un terzo soggetto e una volta allontanatasi dalla casa coniugale nell'ottobre dello stesso anno, avrebbe intrapreso, pressocché nell'immediatezza, una convivenza more uxorio con il suddetto, tale sig.
[...]
Per_3
Venendo alla prova dei fatti ascritti, dalla documentazione in atti risulta che in data 29/10/2019 la ricorrente si è recata in Pronto Soccorso dell'ospedale Policlinico San Pietro lamentando dolore alle spalle, a livello toracico, braccio e gomito sx e agli arti inferiori a seguito di aggressione (recidiva) da persona nota e il medico ha rilevato all'esame obiettivo ecchimosi multiple a livello della spalla sx, braccio sx, gomito sx, coscia dx e sx e gamba dx e sx, con prognosi di 10 giorni e cura con antinfiammatorio (cfr. doc. 52). Quella stessa sera, la ricorrente ha sporto denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Ponte San Pietro, poi integrata in data 9/11/2019, ove ha dichiarato: (-) di essersi rivolta nel mese di giugno dello stesso anno ad un avvocato di Milano per informarsi sulla procedura di separazione senza dirlo al marito per timore della sua reazione;
(-) di aver iniziato a cercare una nuova abitazione per sé e le figlie;
(-) di averne parlato con il marito, il quale la accusava che la crisi sarebbe nata dalla di lei relazione extraconiugale;
(-) del comportamento sempre più ossessivo controllante e violento del marito, tant'è che ha dichiarato che dal mese di settembre ha iniziato a dormire sul divano per evitare rapporti sessuali con quest'ultimo; (-) infine, degli episodi di violenza fisica subita, in particolare in tre occasioni, tra cui quella della sera precedente (cfr. doc. 20 e
53).
Pare opportuno evidenziare che, anche nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, la dott.ssa Tes_1 ha riscontrato in capo al marito una scarsa tolleranza alla frustrazione ed una evidente fatica nella gestione della rabbia…un profondo rancore nei confronti della moglie, che esprime apertamente arrivando, anche in consulenza, ad assumere un atteggiamento verbalmente aggressivo nei confronti della donna… Non si attribuisce nessuna responsabilità per la situazione, che colloca, al contrario, al di fuori di sé (v. ctu pag. 21). pagina 5 di 21 Non da ultimo, deve tenersi in considerazione la sentenza penale di condanna riportata dal sig.
seppur non definitiva, pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data 18/12/2024 e confermata CP_2 anche in secondo grado dalla Corte d'Appello di Brescia in data 23/09/2025, laddove sono state accertate le condotte di maltrattamento e le lesioni perpetrate dal resistente nei confronti della coniuge
(doc. 81 ricorrente).
Sulla base degli elementi sopra esposti, che convalidano la versione della ricorrente, può ritenersi provata la condotta violenta tenuta dal marito nei confronti della moglie che fonda la richiesta di addebito della separazione al marito, indipendentemente dall'accertamento della preesistenza della crisi coniugale.
Dall'altro lato le contestazioni mosse dal marito nei confronti della moglie sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, non risultando regolarmente adempiuto l'onere probatorio gravante sul resistente, sia con riguardo alla dedotta violazione dei doveri coniugali da parte della ricorrente – apparendo le condotte contestate oltremodo generiche nello spazio e nel tempo – sia con riguardo al nesso di causalità esistente tra tali condotte e la crisi coniugale. La rilevata lacuna istruttoria non appare neppure colmabile con l'espletamento delle richieste prove orali richieste, stante l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati come correttamente rilevato dal Giudice Istruttore.
Si rileva, infine, che l'abbandono del tetto coniugale da parte della signora deve di CP_1 conseguenza essere giustificato dal clima di forte tensione e non può pertanto assurgere a motivo di addebito della separazione (Cass. n. 3426/2022).
2. La responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione della responsabilità genitoriale e dei rapporti tra i genitori e le due figlie minori, deve essere osservato quanto segue.
In via preliminare occorre premettere che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Segnatamente, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in capo ad uno dei due genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non pagina 6 di 21 rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno
2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Oltre a ciò, deve rimarcarsi che l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, e che il grave conflitto fra gli stessi non
è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012).
E invero, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in merito alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. In sostanza, ai fini del buon funzionamento del regime dell'affidamento condiviso dei figli, è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, dovendosi quindi escludere il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco. Si ritiene infatti che tale modalità di affidamento si pone in sintonia con il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a costui una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 30191/2019).
Giova ancora sottolineare come la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario discenda da una riscontrata situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore e quindi dalla accertata esistenza di comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso, tra cui la violazione dell'obbligo di mantenimento della prole e la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita dei minori
(Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il regime dell'affido condiviso non sia concretamente realizzabile – e ciò malgrado le conclusioni rese dalla ctu all'esito dell'approfondimento peritale, risalente ormai al 1/02/2024, nonché le domande sul punto convergenti delle parti – considerato quanto ampiamente riscontrato nel corso del presente giudizio circa la totale assenza di comunicazione e collaborazione tra i due genitori e visto l'atteggiamento di sfiducia che entrambe le parti continuano a nutrire nei riguardi dell'altra/o, oltre che l'atteggiamento svalutante e oppositivo del resistente nei riguardi della moglie.
Nel corso dell'istruttoria, è stata infatti disposta – su insistenza del resistente – una ctu al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e il regime di affidamento più confacente all'interesse delle minori. La relazione, depositata nel corso del 2024, ha concluso per un affidamento condiviso ad entrambi i genitori. pagina 7 di 21 Tuttavia, il comportamento posto in essere dal Sig. successivamente al deposito della perizia, CP_2
e per tutta la durata del giudizio, ha ampiamente dimostrato la sua totale inidoneità a un regime di affido condiviso, rendendo di fatto inattuabili e superate le conclusioni del CTU.
Invero, il padre ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo nei confronti della madre, palesando una totale incapacità di comunicare e di trovare accordi nell'interesse delle figlie. Del resto, anche nel corso delle operazioni peritali, la dott.ssa non ha mancato di rilevare Tes_1
l'atteggiamento di astio manifestato dal padre e i riflessi pregiudizievoli di tale attitudine conflittuale sul benessere delle minori e sul loro equilibrio emotivo e relazionale (v. ctu p. 21: “L'astio nei confronti della moglie, che non riesce a contenere nemmeno all'interno di un contesto valutativo come quello peritale, mina profondamente non solo il rapporto e la comunicazione con l'altro genitore ma anche quello con le figlie, frequentemente spettatrici della rabbia paterna verso la madre. Appare poco consapevole delle conseguenze negative di questo atteggiamento sulla sua relazione con le figlie che Per_ più sentono il padre attaccare la madre e il compagno più (in particolar modo ) si allontanano da lui. E' realmente affezionato alle figlie, che cerca di coinvolgere in diverse attività stimolanti, ma fatica a porre i loro bisogni emotivi prima dei propri di rivalsa sull'altro genitore. Egli appare così soverchiato dalle proprie emozioni da non rendersi conto dei danni che portano alle figlie, che coinvolge apertamente nel conflitto. Pertanto, per quanto nel padre si riscontrino capacità pratiche nella gestione delle figlie, è emersa una certa fatica nel sintonizzarsi con i loro stati mentali e bisogni emotivi.
Per quanto riguarda le condizioni psicofisiche delle minori, la loro prolungata esposizione al conflitto tra i genitori rappresenta l'elemento di maggiore rischio evolutivo. Entrambe sono state prima spettatrici di una separazione tra i genitori dai connotati traumatici poi di continue battaglie, Per_ rimanendo inevitabilmente triangolate nel conflitto genitoriale. appare oggi alleata con la madre, con cui si identifica fortemente, che percepisce come la vittima sofferente dei soprusi del padre, nei confronti del quale mostra una significativa disaffezione. esprime, parimenti, una Per_2 maggiore vicinanza alla madre ma assume un ruolo meno attivo, rispetto alla sorella, all'interno del conflitto genitoriale. Non emergono indicatori di una disorganizzazione del sistema di attaccamento della bambina alle figure genitoriali”)
Ciononostante, il Sig. non ha intrapreso alcun percorso volto a modificare le proprie condotte CP_2 disfunzionali.
Al contrario, si evidenzia che, secondo quanto emerso all'udienza del 16/09/2025, il padre avrebbe omesso di contribuire alle spese straordinarie per le figlie, avendo pure ammesso di non avere alcuna pagina 8 di 21 comunicazione con la madre, di aver interrotto le frequentazioni con la figlia e di non avere alcun Per_1 rapporto con la scuola (non accedendo nemmeno al registro elettronico).
Tale quadro fattuale, consolidatosi nel corso del giudizio, impone a questo Ill.mo Tribunale di esercitare i propri poteri officiosi a tutela del preminente interesse delle minori, discostandosi dalle conclusioni della CTU e disponendo un regime di affidamento esclusivo in capo alla madre.
In quest'ottica, le conclusioni rassegnate dal CTU, per quanto accurate al momento della loro elaborazione, non possono considerarsi vincolanti, specialmente quando i fatti successivi ne abbiano minato le fondamenta logiche e fattuali. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice può motivatamente disattendere le conclusioni del consulente d'ufficio, fondando la propria decisione su altre risultanze probatorie e su una valutazione complessiva del materiale di causa.
Nel caso di specie, i comportamenti posti in essere dal resistente successivamente al deposito della
CTU del 2024 costituiscono fatti sopravvenuti e decisivi che dimostrano in modo inequivocabile come un regime di affidamento condiviso sarebbe gravemente pregiudizievole per le minori.
L'affidamento condiviso, come detto, presuppone una minima capacità di dialogo e collaborazione tra i genitori, finalizzata alla realizzazione di un progetto educativo comune. Quando tale presupposto è radicalmente assente, non per un'ordinaria conflittualità, ma per la condotta ostruzionistica e aggressiva di uno dei genitori, tale regime non è concretamente attuabile, rivelandosi al contrario pregiudizievole per i figli.
In tale contesto, peraltro, la condanna penale per maltrattamenti (art. 572 c.p.), seppur non definitiva, e le allegazioni di violenza domestica non rappresentano un mero precedente storico, ma la prova di un modello comportamentale violento e prevaricatore che, come dimostrato in giudizio, non è cessato con la fine della convivenza. La legge delega per la OR CA (e ancora prima la Convenzione di
Istanbul del 2011) ha imposto di considerare specificamente gli episodi di violenza domestica ai fini della determinazione dell'affidamento, per evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria.
Inoltre, il comportamento del Sig. ammesso all'udienza del 16/09/2025 integra un CP_2 inadempimento delle responsabilità genitoriali atteso che egli ha dimostrato disinteresse per la vita scolastica delle figlie e ha omesso di versare le straordinarie. Inoltre, l'interruzione delle frequentazioni con la figlia determina l'incapacità del padre di valutare le inclinazioni della minore. Per_1
La valutazione dell'idoneità genitoriale deve infatti basarsi su elementi concreti, quali la capacità di relazione affettiva, l'attenzione, l'educazione e la disponibilità ad un assiduo rapporto.
Dal canto suo, la madre si è sempre mostrata disponibile nei confronti delle minori, accompagnandole nella loro crescita. Malgrado quanto evidenziato dalla CTU circa il fatto che le sue emozioni e preoccupazioni verso l'altro genitore tendano, anche se in modo inconsapevole, a trasmettersi alle figlie pagina 9 di 21 (in particolare a ), costituendo un ostacolo al loro accesso emotivo al padre, è stato altresì Per_1 accertato che ella sia in grado di favorire l'accesso fisico delle minori all'altro genitore, tanto che tutt'oggi mantiene con il padre rapporti regolari. Per_2
Alla luce di quanto esposto, l'affidamento condiviso si tradurrebbe in un ostacolo insormontabile alla serena gestione della vita quotidiana delle minori, costringendo la madre a una paralisi decisionale o a continui conflitti, di talché appare rispondente al concreto e attuale interesse di e di Per_1 Per_2 disporre l'affidamento esclusivo alla madre, la quale ha sempre dimostrato di essere un punto di riferimento stabile, amorevole e accudente.
Il Collegio ritiene dunque di disporre il regime di affido esclusivo delle minori in capo alla madre, restando invece fermo che le decisioni di maggiore interesse per le figlie verranno adottate da entrambi i genitori, eventualmente con il supporto di un professionista che gli stessi avranno cura di incaricare appositamente per un coordinamento genitoriale.
Deve essere quindi riconosciuto alla madre il potere di adottare autonomamente le decisioni relative alla prole in ordine all'educazione, all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dalle figlie e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche delle minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di , con correlato dovere della madre di comunicare Per_1 Per_2 al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione delle minori e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
Resta invece ferma la necessità per i genitori di assumere congiuntamente ogni decisione nell'interesse della prole minorenne in ordine alla scelta dell'istituto scolastico e all'iscrizione ai futuri cicli di studi, nonché in materia sanitaria (vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private), trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Il Tribunale auspica che il padre valuti l'opportunità di avviare un percorso di supporto individuale al fine di effettuare una più profonda comprensione delle effettive necessità delle figlie, cambiando la pagina 10 di 21 prospettiva di approccio verso la ricorrente e sviluppando la capacità di raggiungere e mantenere accordi basati sull'effettiva salvaguardia del benessere e dell'interesse di e di Per_1 Per_2
Deve essere inoltre confermato il collocamento delle minori presso la madre, stante l'assenza di qualsivoglia pregiudizio per le minori nel rapporto con il convivente della sig.ra così come CP_1 anche emerso in sede di ctu (v. p. 22: “Il convivente della madre non ricopre un ruolo attivo nel conflitto tra i genitori e non è di ostacolo alla relazione tra le minori e il padre”).
Quanto poi al diritto di visita, viste le conclusioni convergenti delle parti sul punto e la continuità rapporto tra e il padre, il Tribunale ritiene di confermare l'attuale calendario in atto in quanto Per_2 rispondente, allo stato, ai bisogni della minore e al suo diritto ad un rapporto ampio con entrambi i genitori.
Diversamente, stante l'età di e le difficoltà emerse nel rapporto con il padre, si rende opportuno Per_1 rimettere agli accordi tra i genitori la regolamentazione delle frequentazioni con il genitore non collocatario, nel rispetto della volontà e delle esigenze psico-emotive della figlia. A tale ultimo riguardo, si invitano i genitori a favorire la presa in carico psicoterapeutica di – come già Per_1 suggerito dalla ctu – al fine di consentire a quest'ultima di “rielaborare il suo rapporto con le figure genitoriali, in particolare con quella paterna, e a favorire il suo riposizionamento nel ruolo di figlia, supportando così il processo di costruzione della propria identità” (v. ctu p. 22).
3. L'assegnazione della casa familiare
Come noto, l'istituto dell'assegnazione della casa familiare è disciplinato dall'articolo 337-sexies c.c. del secondo cui “Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha costantemente ribadito che la finalità di tale provvedimento è esclusivamente quella di tutelare la prole, garantendo la conservazione dell'ambiente domestico
La Corte Costituzionale ha chiarito che l'ambiente domestico è “considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole” (Corte Cost., sentenza n. 308 del 6 agosto 2008). Pertanto,
l'assegnazione non costituisce una misura di natura economica o assistenziale a favore del coniuge più debole, ma è strettamente funzionale all'interesse dei figli a non subire un trauma derivante dall'allontanamento dal proprio habitat a seguito della crisi familiare.
Il presupposto imprescindibile per l'assegnazione è la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con uno dei genitori;
sicché, in assenza di tale presupposto, il giudice non può disporre l'assegnazione, e le questioni relative all'immobile devono essere regolate secondo le norme ordinarie sulla proprietà o sulla comunione. pagina 11 di 21 Lo stesso articolo 337sexies c.c. prevede espressamente che il diritto al godimento della casa familiare
“viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare” e la giurisprudenza ha specificato che l'allontanamento, per determinare la revoca o la decadenza dall'assegnazione deve avere carattere di stabilità.
Ora, con riguardo al caso di specie, risulta che la madre e le figlie hanno lasciato la casa familiare nel
2019, trasferendosi in un'altra abitazione in affitto. Tale allontanamento, seppur resosi necessario per interrompere la convivenza con il resistente dopo i fatti oggetto del procedimento penale sopra richiamato, si è protratto per diversi anni, assumendo inequivocabilmente il carattere della stabilità e determinando di fatto un nuovo “habitat domestico” per le figlie.
Di conseguenza, è venuta meno la stessa ratio che giustifica l'istituto dell'assegnazione: l'interesse delle figlie non è più quello di conservare l'ambiente della ex casa familiare, bensì quello di rimanere nella nuova abitazione dove la loro vita si è consolidata dal 2019.
La situazione è stata ulteriormente cristallizzata dall'ordinanza presidenziale del 2021 che, non essendo stata reclamata, ha lasciato l'uso dell'immobile al marito. L'odierna istanza di assegnazione della casa familiare risulta quindi priva dei presupposti fattuali e giuridici per la sua concessione atteso che
“l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare” (Cass. Civ., Sez. 1, n. 23501/2023) non è più la casa di proprietà del padre.
Cionondimeno, deve osservarsi che la circostanza che la madre debba sostenere un costo per l'alloggio per sé e per le figlie ha una significativa rilevanza economica: invero, il medesimo articolo 337sexies
c.c. prevede che “Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra
i genitori”, trattandosi di un'utilità suscettibile di apprezzamento economico (Cass. Civ., Sez. 1, N.
7961 del 25.03.2024).
Di conseguenza, anche la sua revoca o, come in questo caso, la sua mancata concessione a causa dell'allontanamento, rappresenta una circostanza di cui il giudice deve tenere conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento.
Pertanto, la necessità per il genitore collocatario delle figlie di dover provvedere a un'abitazione in locazione rappresenta un onere economico che incide sulle sue condizioni patrimoniali e che deve essere ponderato nella quantificazione del contributo al mantenimento dovuto dall'altro genitore, in applicazione del principio di proporzionalità ai redditi e alle sostanze di entrambi i genitori.
Diversamente, la richiesta di condannare il padre al pagamento di una quota pari a € 500 mensili per le spese di locazione (ovvero per quelle sostenute dal 2019 al 2025) non può essere accolta atteso che il pagina 12 di 21 dovere di contribuire al mantenimento dei figli, che include le esigenze abitative, si attua attraverso la corresponsione di un assegno periodico omnicomprensivo e la partecipazione alle spese straordinarie.
E infatti, le spese per l'abitazione sono considerate parte delle esigenze ordinarie dei figli e, come tali, sono coperte dall'assegno di mantenimento periodico. La quantificazione di tale assegno tiene già conto, o dovrebbe tenere conto, del fatto che il genitore collocatario deve far fronte a un canone di locazione. Pertanto, una richiesta di un “contributo affitto” separato o di un rimborso retroattivo si risolverebbe in una duplicazione di pretese, in quanto il costo dell'abitazione è un elemento che confluisce nella valutazione complessiva per la determinazione dell'assegno di mantenimento ordinario.
4. La determinazione del contributo al mantenimento delle minori
Relativamente, invece, alle ulteriori pronunce accessorie di natura patrimoniale, la ricorrente ha chiesto di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante il versamento di € 600,00 per ciascuna figlia, oltre all'obbligo di concorrere alle spese straordinarie. Ha altresì chiesto di statuire l'obbligo del sig. di contribuire alla spesa per l'abitazione in ragione di € 500,00 mensili per ciascuna CP_2 figlia, da aggiungersi all'assegno di mantenimento ordinario. Il convenuto si è opposto, insistendo per il mantenimento diretto.
Va in premessa ricordato che l'art. 337ter c.c. prevede che ciascun genitore ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato tenendo conto di una serie di parametri utili a realizzare il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Quanto agli aspetti economici, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
La signora di anni quarantasette, ha lavorato come odontoiatra e ha percepito i seguenti CP_1 redditi: per l'anno 2020 un reddito complessivo di € 43.294,00; per l'anno 2021 un reddito complessivo di € 15.043,00; per l'anno 2022 un reddito complessivo di € 15.622,00, mentre per l'anno 2023 ha riportato un reddito negativo. La stessa, all'udienza del 16/09/2025, ha dichiarato di aver dovuto pagina 13 di 21 lasciare l'attività lavorativa dopo aver contratto il virus covid-19 soffrendo ella della sindrome c.d.
“long covid” e avendo sviluppato una malattia autoimmune delle articolazioni, per le quali tuttavia non percepisce alcuna indennità.
La stessa vive in un immobile in locazione unitamente al nuovo compagno e alle figlie, per il quale ha allegato di versare un canone mensile di € 1.500,00.
Il resistente di anni settantatré, oggi in pensione, ha lavorato come odontoiatra e CP_2 psicoterapeuta e ha percepito i seguenti redditi: per l'anno 2021 un reddito complessivo di € 23.220; per l'anno 2022 un reddito complessivo di € 48.436; per l'anno 2023 reddito complessivo di € 44.236; mentre per l'anno 2024 un reddito complessivo di € 42.924.
I redditi sopra indicati sono composti in parte dalla pensione di circa €1.100 netti mensili e Con maggiormente dallo studio di odontoiatria che, per espressa ammissione dello stesso dott.
ha un volume di affari di circa € 100.000 annui (v. verbale udienza 16/09/2025), così come CP_2 risulta anche dalla documentazione contabile prodotta in atti. Egli ha altresì dichiarato di svolgere attività di psicoterapia ipnotica in Bergamo, seppur marginalmente, quasi alla stregua di un “hobby”.
Dall'indagine demandata alla Guardia di Finanza è emerso che il sig. è proprietario per 1/3 di CP_2 un'abitazione con box sita in Bergamo, via G. Suardi;
è proprietario per 2/90 di un'area urbana sita in
Bergamo, via dello Statuto;
è titolare del diritto di abitazione di un immobile con box in Bergamo, via
A. Diaz, di proprietà della ricorrente;
è proprietario per 11/36 di un immobile con box sito in Seriate, via Italia;
è proprietario per 2/18 di un terreno sito in Seriate.
In data 26/01/2023 ha stipulato un contratto di locazione, in qualità di locatore, dal valore dichiarato di
€ 9.600.
A seguito del giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, è titolare delle partecipazioni societarie nelle società immobiliari M.B.R. RL (breve MBR) e C.I.C. TU, NN, UN RL (breve
CIC), intestatarie di diversi immobili in Bergamo, Stezzano, Castione della Presolana, come da visure catastali in atti (doc.n.76,77,78,79 parte ric.).
È proprietario di un'autovettura modello FIAT Punto e di un motoveicolo modello KAWASAKI ZR
750. In data 16/11/2022 ha stipulato un finanziamento contro cessione del quinto della pensione per l'importo di € 20.640 per la durata di 96 mesi e con importo rate per € 215 a tasso di interesse fisso. Ha delega su tre conti correnti, tra cui quello intestato all'ambulatorio di impiantologia.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come “l'art. 148 cod. civ., nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detti un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, costituito pagina 14 di 21 dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma preveda un sistema più completo ed elastico di valutazione” (v. Cassazione Civile n. 25134 del 10/10/2018) che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica – ivi compreso il valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati
(Cass., 21/01/1995, n. 706; Cass., 05/10/1992, n. 10926) – e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni – in tal senso intese – dei due obbligati (Cass., 16/10/1991, n. 10901).
La stessa giurisprudenza ha altresì specificato che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, debba inoltre tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
In tale ottica, il giudice deve individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10/07/2013, n. 17089;
Cass., 22/03/2005, n. 6197).
Facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, occorre tener conto non solo delle risultanze delle dichiarazioni fiscali del resistente, bensì del suo intero patrimonio e dell'accresciuto valore delle sue partecipazioni societarie.
Inoltre, appare altrettanto necessario valorizzare – vista anche l'interruzione delle frequentazioni tra e il padre – l'apporto della ricorrente rispetto all'effettivo accudimento delle figlie, la quale si Per_1 occupa della maggior parte delle loro esigenze morali e materiali, affrontando, grazie al sostegno della propria famiglia di origine e dell'attuale compagno, stante l'assenza di ulteriori redditi facenti capo alla sig.ra le spese abitative e ogni necessità coperta dall'assegno di mantenimento mensile CP_1 riguardante gli aspetti della quotidianità, tra cui devono annoverarsi, in forza del nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo. pagina 15 di 21 Ebbene, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della notevole disparità reddituale tra le parti, valutati anche gli oneri abitativi a carico della madre in quanto non assegnataria della casa ex familiare, tenuto conto pure dei ristretti tempi di permanenza di presso il padre e l'assenza di frequentazioni tra quest'ultimo e la figlia , Per_2 Per_1 appare equo, anche in rapporto alle esigenze delle figlie minori, rideterminare il contributo al mantenimento delle figlie minori da porsi a carico del resistente nella somma complessiva di € 1.000 (€
600 per ed € 400 per , da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, determinandone la Per_1 Per_2 decorrenza a far data dalla domanda (febbraio 2021), fermo restando il 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, riportato in dispositivo.
5. Le ulteriori domande
Le ulteriori domande di parte ricorrente volte ad accertare che il resistente dalla data del 28/10/2019 e quindi in epoca antecedente al presente giudizio, non ha versato alla coniuge alcuna somma a titolo di concorso al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie ovvero per il godimento della casa di abitazione per le figlie e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle somme come individuate dalla ricorrente nei propri scritti, sono inammissibili, poiché esulano dai limiti del presente giudizio.
È, infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n.
18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386).
La domanda avanzata dal resistente di porre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento deve intendersi implicitamente rinunciata, attesa la non riproposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni.
6. Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza prevalente del signor sussistono giustificati motivi per compensare nella misura CP_2 di 1/3 le spese di lite e condannare il resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2004 come aggiornato dal
DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di bassa complessità e applicati i parametri medi per tutte le fasi del giudizio di merito (Fase di studio della controversia, valore medio: € pagina 16 di 21 919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, per un compenso totale di € 5.077,00), nella misura già calcolata di 2/3 pari a € 3.384,00, oltre oneri e accessori di legge, disponendone la distrazione integrale a favore del difensore anticipatario avv. Fausto Angelo Galeotti.
Infine, tenuto conto della soccombenza del ricorrente sulle domande relative alla prole, quest'ultimo deve essere condannato a sostenere per intero le spese di ctu, già liquidate con separato decreto del
8/02/2024, disposta su domanda di quest'ultimo.
Si ritiene che non sussistano invece i presupposti per la condanna del resistente ex art. 96 ult. co. c.p.c. atteso che tale disposizione presuppone la soccombenza totale della parte cui la condanna è richiesta, configurandosi come conseguenza automatica e officiosa della condanna alle spese. Nel caso di specie, non ricorrendo una soccombenza totale, la domanda deve essere disattesa.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, richiamata la pronuncia di separazione personale dei coniugi n. 1584 del
18/07/2024, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. addebita la responsabilità della separazione al marito ex art. 151, co. 2 c.c.;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal marito;
3. affida le figlie (n. 22/10/2009) e (n. 03/03/2012) in Persona_1 Persona_2 via esclusiva alla madre ricorrente, alla quale riconosce il potere di adottare autonomamente le decisioni relative alle figlie minori in ordine all'educazione, all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrizione di moduli quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali iscrizione a grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dalle figlie e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche delle minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico.
pagina 17 di 21 I due genitori dovranno invece assumere congiuntamente ogni altra decisione di straordinaria amministrazione inerente alla prole, sotto il profilo sanitario (quali interventi e cure mediche di rilevante entità ovvero terapie/cure dentistiche presso strutture private ), per il cambio di residenza e il rilascio di documento valido per l'espatrio, nonché per la scelta dell'istituto scolastico e l'iscrizione ai futuri cicli di studi. Resta fermo il dovere della madre affidataria di informare il padre in ordine alle scelte assunte nell'interesse delle minori per consentire al genitore non affidatario di esercitare il dovere di controllo/vigilanza.
4. dispone che le minori resteranno collocate in via prevalente presso la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo accordi diretti con la madre affidataria e nel rispetto della Per_1 condizione psico-emotiva della minore mentre starà con il genitore non collocatario Per_2 seguente calendario, tenendo conto della volontà della minore:
a. un week-end a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola, e per quanto riguarda il periodo infrasettimanale, ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento delle minori a scuola.
b. durante le vacanze scolastiche estive le figlie staranno con il padre per due settimane consecutive nel mese di agosto, alternando un anno le prime due settimane, e l'anno successivo le due ultime settimane. Durante le vacanze nel corso dell'anno scolastico, le figlie staranno con il padre con l'alternanza di seguito riportata.
c. per quanto concerne le vacanze natalizie, un anno dalle ore 10:30 del 25 dicembre fino alle ore 18:30 del 30 dicembre;
l'anno successivo dalle ore 18:30 del 30 dicembre alle ore 18:30 del 6 gennaio.
d. per quanto concerne le vacanze pasquali, un anno dall'inizio delle vacanze fino alle ore
18:30 del giorno di Pasqua;
l'anno successivo dalle 18:30 del giorno di Pasqua fino al termine delle vacanze pasquali.
e. tutte le altre festività e ponti seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_2 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 1.000 complessivi (€ 600 per
[...] Per_1 ed € 500 per ) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, somma annualmente Per_2 rivalutabile in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda, salvo quanto già versato;
6. pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico – il quale invece ricomprende, poiché riguardano gli aspetti della pagina 18 di 21 quotidianità, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di pagina 19 di 21 specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
pagina 20 di 21 La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate da decreto del 8/02/2024, a carico del resistente;
8. rigetta ogni altra domanda in quanto inammissibile;
9. compensa le spese di lite in misura di 1/3 e condanna il convenuto alla rifusione della residua parte in favore della ricorrente nella misura liquidata in Euro 3.384,00 oltre oneri e accessori dovuti per legge, con beneficio della distrazione a favore del procuratore della stessa dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
AE IM VE AP
pagina 21 di 21