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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 958/2024 e causa riunita r.g. 960/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
e Parte_1 CP_1 PARTE RICORRENTE e
CP_2
PARTE RESISTENTE Oggi 18/02/2025, alle ore 12:55, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per i ricorrenti, l'Avv. CAROLINA TASCA;
Per è presente l'avv. CARAVELLI ROSA, in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, CP_2 giusta delega scritta che esibisce e produce in giudizio. Il Giudice VISTI gli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. PRENDE ATTO che la causa iscritta per seconda avente r.g. n. 960/2024 è stata riunita alla presente causa iscritta per prima e dispone procedersi oltre. Il Giudice, ritenute le cause mature per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute le cause riunite riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento delle domande. Parte resistente discute le cause riunite riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande, reiterando le argomentazioni esposte nelle memorie difensive. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA (art. 281 sexies c.p.c.; art. 281 terdecies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 958/2024 e causa riunita r.g. 960/2024 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. BALESTRO SILVIA e dall'Avv. TASCA C.F._2
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procure C.F._3 in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui CP_2 P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorsi riuniti ex artt. 281undecies del Capo III-quater del C.p.c., 28 del d.lgs. n. 150/2011, 4 del d.lgs. n.
216/2003, e hanno adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 CP_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con domandando l'accertamento del diritto all'assegno per CP_2 il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69/88 conv. in L. n. 153/88 a fronte del diniego del computo nel nucleo familiare dei figli nati fuori dal matrimonio non conviventi e residenti in [...](ricorrente causa r.g. n. 958/2024) ed in Senegal (ricorrente causa r.g. n. 960/2024) e dunque la condanna di alla CP_2 corresponsione del detto assegno, per il periodo, rispettivamente, dal 05.04.2019 al 28.02.2022 (ricorrente causa r.g. n. 958/2024) e per il periodo dal 21.09.2018 al 28.02.2022 (ricorrente causa r.g. n. 960/2024), pari a, rispettivamente, complessivi € 16.762,25 (ricorrente causa r.g. n. Parte_2
958/2924) ed € 3.239,15 (ricorrente , causa r.g. n. 960/2024), oltre interessi legali dalle singole CP_1 scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A fondamento della domanda ciascun ricorrente ha allegato:
a) di essere cittadino del ER, titolare di permesso di soggiorno UE Parte_1 per soggiornanti di lungo periodo, a decorrere dal 19.06.2018 con durata illimitata;
- di essere domiciliato in Cavenago d'Adda;
1 - del seguente nucleo familiare residente in [...]: il ricorrente non è sposato con la madre
[...]
dalla quale ha avuto i figli , nata in [...] il [...], Controparte_3 Persona_1
nato in [...] il [...], nata in Persona_2 Persona_3
ER il 19.03.2009, nato in [...] il [...]; Persona_4
- dell'avere a carico il proprio nucleo familiare, che non dispone di reddito e/o di proprietà e di aver sempre provveduto interamente al sostentamento della famiglia, che non percepisce, né in ER, né in territorio italiano, di un beneficio analogo all'A.N.F.;
- di non aver percepito altro reddito se non quello di lavoro e da NASPI;
- di aver presentato domande amministrative per il riconoscimento e la corresponsione del beneficio
A.N.F. per i familiari suddetti, nelle seguenti date: - domanda di autorizzazione presentata il 20.11.2023 per il periodo dal 01.01.2019; - domanda presentata il 04.04.2024 per il periodo dal 06.05.2019 al
30.06.2019; - domanda presentata in data 28.03.2024, per il periodo dal 01.07.2019 al 26.01.2020; - domanda presentata in data 28.03.2024, per il periodo dal 09.09.2020 al 23.09.2020; - domanda presentata in data 28.03.2024, per il periodo dal 25.09.2020 al 30.06.2021; - domanda presentata in data 28.03.2024, per il periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022;
- di essersi visto rigettare le domande inoltrate ad sulla base delle seguenti motivazioni: “nucleo non CP_2 autorizzato” (v. delibera del 11.04.2024); il ricorso amministrativo presentato in data 15.10.2024 è stato CP_ rigettato da con la seguente motivazione: “per assenza del requisito necessario della filiazione da rapporto di coniugio, trattandosi di richiedente non coniugato i cui figli naturali non convivono con lo stesso perché residenti all'estero.
Si precisa che il rapporto di filiazione con il ricorrente si deduce dall'attestazione consolare estera in Italia allegata in domanda, che non contiene, però, la legalizzazione della firma da parte della secondo le norme vigenti in materia. CP_4
A seguito della suddetta respinta, le domande di Assegno Nucleo Familiare per i Dipendenti Aziende Attive e su Naspi sono state anch'esse rigettate per “Nucleo non autorizzato”. Premesso quanto sopra, si evidenzia che il ricorrente ha dichiarato in domanda e con espressa dichiarazione del 20.11.2023 (allegata alla stessa) di essere celibe, dato risultante anche dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Da quest'ultima si desume anche la non convivenza dei figli con lo stesso nel periodo per cui si richiede l'autorizzazione […] Nel caso in questione si applica la normativa di
Autorizzazione Anf valevole per il caso di familiari di cittadino extra comunitario residenti all'estero, normativa contenuta nella Circolare 95/2022 che fornisce le istruzioni amministrative in materia di assegno nucleo familiare ex legge CP_2
153/88, a seguito del recepimento della sentenza della Corte Costituzionale 67 del 11/03/2022 per i familiari residenti all'estero di lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno.
Nella suddetta Circolare si ribadisce l'applicazione della normativa in materia di Assegno nucleo familiare che si attua nei confronti degli stessi cittadini italiani o di stato convenzionato per familiari all'estero di cui al decreto legge 69/1988 così come modificato dalla legge 153/1988, il cui art. 2, parlando di componenti nucleo familiare, prevede che i figli nati fuori dal matrimonio non residenti con il richiedente non possano essere beneficiari della prestazione in questione […]”.
2 b) di essere cittadino italiano nato in [...], già titolare di permesso di soggiorno UE per CP_1 soggiornanti di lungo periodo;
- di essere domiciliato in Casalpusterlengo;
- di lavorare alle dipendenze di CP_5
- del seguente nucleo familiare residente in [...]: il ricorrente è sposato con la madre dalla CP_6 quale ha avuto i figli nata il [...] in [...], , nato il [...] in Persona_5 Persona_6
Senegal, nato il [...] in [...], nato il [...] a [...], Persona_7 Per_8 Per_9 nato il [...] a [...]; il ricorrente ha avuto da una relazione con i seguenti
[...] Per_10 figli: nato il [...] in [...], nato il [...] in [...], Persona_11 Persona_12 [...]
, nata il [...] in [...]; Per_13
- dell'avere a carico il proprio nucleo familiare, che non dispone di reddito e/o di proprietà e di aver sempre provveduto interamente al sostentamento della famiglia, che non percepisce, né in Senegal, né in territorio italiano, di un beneficio analogo all'A.N.F.;
- di non aver percepito altro reddito se non quello di lavoro e da NASPI;
- di aver presentato domande amministrative per il riconoscimento e la corresponsione del beneficio
A.N.F. per i familiari suddetti, nelle seguenti date: - domanda di autorizzazione presentata il 19.09.2023 per il periodo dal 21.09.2018 al 30.06.2019; - domanda presentata in data 19.09.2023, per il periodo dal
01.07.2019 al 30.06.2020; - domanda presentata in data 20.09.2023, per il periodo dal 01.07.2020 al
30.06.2021; - domanda presentata in data 20.09.2023, per il periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022;
- di essersi visto rigettare le domande inoltrate ad in quanto i tre figli avuti da “figli CP_2 Per_10 naturali”, non farebbero parte del nucleo familiare in quanto risulterebbero non conviventi con il ricorrente ma con l'altro genitore, dunque per “nucleo non autorizzato” (v. delibera del 22.09.2023 e successivi provvedimenti negativi per tutti i periodi per i quali è stato richiesto il beneficio); il ricorso CP_ amministrativo presentato in data 19.02.2024 è stato rigettato da con la seguente motivazione: “la domanda è stata respinta con provvedimento del 22/09/2023 per assenza del requisito necessario della filiazione da rapporto di coniugio in quanto figli naturali non conviventi con il richiedente perché residenti all'estero. Di conseguenza, sono state respinte in data 29/09/2023 per nucleo non autorizzato le domande di Anf Dip relative ai periodi dal
21/09/2018 al 28/02/2022. Da consultazione della procedura dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR) il signor risulta essere cittadino italiano dal 07/07/2022 ma nel periodo richiesto in sede di CP_1 domanda (21/09/2018-28/02/2022) era cittadino extra comunitario, titolare di permesso di lungo periodo, richiedente
l'autorizzazione al godimento degli assegni familiari per i tre figli residenti all'estero. Si applica, pertanto, nel caso di specie la normativa di Autorizzazione Anf contenuta nella Circolare 95/2022 che fornisce le istruzioni amministrative CP_2 in materia di assegno nucleo familiare ex legge 153/88, a seguito del recepimento delle sentenza della Corte Costituzionale
n. 67 del 11/03/2022 per i familiari residenti all'estero di lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno
3 di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno, la quale ribadisce l'applicazione della stessa normativa che si attua nei confronti dei cittadini italiani o di stato convenzionato per familiari all'estero di cui al decreto legge n. 69/1988 così come modificato dalla legge 153/1988. Tra i requisiti richiesti in materia rientra la composizione del nucleo familiare, comprendendo in quest'ultimo i coniugi ed i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti d'età se inabili
a proficuo lavoro nonché i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni se studenti o apprendisti nel caso di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni. Nel caso di figli naturali (ovvero figli di genitori non coniugati) è richiesta ai fini dell'Autorizzazione Anf la convivenza con il richiedente la prestazione. Nel caso specifico i tre figli del ricorrente ( , ) non sono nati in costanza di matrimonio Per_11 Persona_14 tra il sig. e la sig.ra alla quale il ricorrente è coniugato dal 21/08/1995 (come risulta da CP_1 CP_6
ANPR) e in base alla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Anf (atti di nascita e stati di famiglia) risultano essere figli di e pertanto considerati figli naturali. Per quanto esposto, si conferma la respinta del Per_10
22/09/2023 in quanto i figli , sono figli naturali del ricorrente, non Per_11 Persona_14 conviventi con lo stesso”.
Entrambi hanno concluso come sopra sinteticamente riportato, ravvisando la sussistenza di una discriminazione nella condotta dell' . Hanno altresì addotto che il rapporto di coniugio non CP_7 rappresenterebbe un requisito essenziale ai fini della sussistenza del nucleo familiare e che nessuna disposizione imporrebbe il requisito della convivenza, che varrebbe semmai quale mera presunzione di vivenza a carico e quale requisito per individuare il soggetto legittimato a richiedere il beneficio, consentendo di conseguenza l'assegno per il nucleo familiare anche in presenza di figli nati fuori dal matrimonio che non siano conviventi.
Si è costituito tempestivamente in entrambi i giudizi riuniti, chiedendo il rigetto delle domande, CP_2 contestando la composizione del nucleo familiare del richiedente e reiterando le argomentazioni esposte in sede amministrativa, ovvero che difetterebbe il requisito della filiazione da rapporto di coniugio, in entrambi i casi trattandosi di figli nati fuori dal matrimonio non conviventi con il genitore richiedente;
eccepiva la decadenza ex art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 per la presentazione del ricorso giurisdizionale;
contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto;
deduceva che il certificato di stato di famiglia rilasciato dall non specificherebbe la maternità dei figli dei ricorrenti;
sottolineava altresì che CP_8
l'assegno per il nucleo familiare rappresenterebbe una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE; contestava la natura discriminatoria del diniego dell'ente; contestava la diretta applicabilità nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE; contestava i conteggi inerenti l'importo rivendicato;
assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
4 In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del
18.02.2025.
Entrambi i ricorsi sono fondati e come tali devono essere accolti.
Con riferimento all'eccezione di decadenza annuale ex art. 47 comma 3 del d.p.r. n. 639/1970 (che rinvia all'art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989) sollevata genericamente dall' (altresì rilevabile d'ufficio CP_7 in ogni stato e grado del processo), la stessa è infondata. La disposizione rinvia alla decorrenza dei termini previsti dal comma precedente (il 2° comma), ovvero dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia CP_7 della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Infatti, risulta che i ricorsi amministrativi siano stati presentati in data 15.10.2024 (causa r.g. n. 958/2024) ed in data 19.02.2024 (causa r.g. n. 960/2024), mentre i ricorsi giurisdizionali sono stati depositati in data
19.12.2024, entro il termine annuale decorrente dalla data di presentazione delle richieste di prestazione
(20.09.2023 – 04.04.2024 per ciascun giudizio) e di autorizzazione (20.11.2023 – 19.09.2023 per ciascun giudizio): in sostanza il termine non è mai decorso ed i ricorsi giurisdizionali sono tempestivi ed impediscono il maturare della decadenza.
La soluzione è conforme a quanto a suo tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2009, n. 12718 e n. 12720), secondo cui al fine di impedire qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47.
Considerate le domande amministrative e le numerose richieste scritte presentate da entrambi i ricorrenti, CP_ nessuna prescrizione quinquennale appare decorsa e l'eccezione di è infondata in entrambi i giudizi, anche in quanto genericamente formulata.
Nel merito, l'art. 2 comma 6-bis del d.l. n. 69 del 13 marzo 1988 (convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112), nella sua perdurante vigenza)(prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 230/2021), dispone che: “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
I presupposti per l'erogazione dell'assegno sono: - la sussistenza di un rapporto di lavoro;
- il numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal richiedente l'assegno e dai familiari indicati al comma 6 dell'art. 2 cit. (debitamente documentati anche tramite una dichiarazione di responsabilità appositamente
5 compilata); - il reddito del nucleo familiare, pari all'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno nel quale viene presentata la domanda;
- l'assenza di un altro A.N.F. o di altro trattamento di famiglia.
Ciascun ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge quali emergenti dai documenti prodotti in ciascun fascicolo (v. docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 fasc. ric. r.g. n. 958/2024 e nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11, 12 fasc. ric. r.g. n. 960/2024): il documento di identità, la titolarità di permesso di soggiorno in territorio italiano, il modello 730 per i redditi di ciascuna annualità, con indicati i familiari fiscalmente a carico, le certificazioni uniche di lavoro dipendente, i documenti di attribuzione del codice fiscale per i figli e la moglie residenti in [...](v. doc. n. 2 fasc. ric., giudizio r.g. n. 958/2024, con nucleo familiare che comprende i figli
, Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
v. doc. n. 4 fasc. ric., giudizio r.g. n. 960/2024: il nucleo familiare comprende i figli ,
[...] Per_13
), il certificato di stato di famiglia dei figli e della moglie rilasciato Persona_12 Persona_11 dall' di ciascun paese, che attesta che ciascun ricorrente è l'unica fonte di sostentamento, tramite CP_8 il proprio lavoro, della famiglia, la dichiarazione consolare che attesta la composizione del nucleo familiare del ricorrente (doc. n. 2 fasc. ric. giudizio r.g. n. 958/2024, doc. n. 3 fasc. ric., giudizio r.g. n. 960/2024).
Ciascun ricorrente ha dimostrato la presentazione delle istanze amministrative volte alla percezione del beneficio.
Quanto argomentato da sulla convivenza e sui figli avuti dai ricorrenti fuori dal matrimonio non può CP_2 essere condiviso ed appare superato dalla giurisprudenza di legittimità.
È stato detto che: “nel regime posto dal d.l. 13 marzo 1988 n. 69 (conv. con modifiche nella l. n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Né è di ostacolo l'astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto,
i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall'art. 2, comma 8 bis, d.l. n. 69 del 1988, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante” (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, 07/04/2000, n. 4419; Cass. civ., Sez. lavoro, 20/12/2000, n. 15988; Cass. civ., Sez. lavoro, 12/02/2002, n. 1984).
Ed è stato altresì affermato: “l'assegno per il nucleo familiare, istituito e regolato dal D.L. n. 69 del 1988, spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, oltre ai pensionati, ed è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare oltre che, ovviamente, all'entità del reddito percepito dall'avente diritto. In applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957, che specifica la composizione del “nucleo familiare”, sono da considerare componenti dello stesso, tra gli altri, i figli naturali legalmente
6 riconosciuti che, ai sensi dell'art. 250 c.c., sono quelli riconosciuti nei modi indicati dall'art. 254 c.c. dal padre o dalla madre, anche se uniti in matrimonio con persona diversa all'epoca del concepimento. La condizione di figlio naturale riconosciuto, peraltro, per quanto qui rileva, non è assolutamente inficiata dall'assenza di inserimento nella famiglia legittima. Ebbene, la normativa sull'assegno familiare non richiede l'inserimento nell'ambito della famiglia legittima ma si limita a richiedere, ai fini del relativo riconoscimento, la condizione di figlio naturale per cui anche il soggetto coniugato e mai separato ma convivente con altra persona ha diritto alla percezione dell'assegno familiare per i figli naturali, minori, legalmente riconosciuti se prova che, essendo posti a suo carico, provvede al loro mantenimento” (Cass. civ., Sez. lavoro, 18/06/2010, n. 14783).
Nel caso di specie, premesso che il requisito della convivenza non rappresenta un fatto costitutivo per il diritto all'assegno, ciascun ricorrente ha fornito prova documentale che:
- i figli minori nati fuori dal rapporto di coniugio sono a proprio carico e provvede al mantenimento di ciascun nucleo familiare, come emerge da ciascuna attestazione consolare;
- è il solo soggetto legittimato a richiedere il beneficio, dacché l'altro genitore è residente nel paese di provenienza e non ha pacificamente rapporti di lavoro dipendente in territorio italiano;
- non sussistono in concreto rischi di duplicazione di prestazioni, a mente dell'art. 2 comma 8bis del d.l. n.
69/1988, conv. in L. n. 153/1988, che stabilisce il divieto di cumulo dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al medesimo nucleo familiare e che per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante. In sostanza, laddove per i figli naturali non conviventi dovesse prospettarsi in astratto la corresponsione di analogo beneficio per il nucleo facente capo all'altro genitore non sposato, scatterebbe automaticamente la preclusione di legge per uno dei due trattamenti riferibili al figlio.
Deve ritenersi assolto l'onere di provare la composizione del nucleo familiare e lo stato di coniuge del ricorrente con la documentazione prodotta.
In ogni caso, non vi sono ragioni obiettive (né l' le ha specificamente dedotte) per ritenere che le CP_2 certificazioni consolari prodotte in causa non siano idonee a certificare il legame familiare di ciascun ricorrente con il proprio nucleo familiare residente in [...]ed in Senegal.
Tutto ciò chiarito, occorre valutare se la limitazione della concessione del beneficio dell'assegno per il nucleo familiare ai cittadini italiani con parte del nucleo familiare residente in altro Stato non UE si ponga in contrasto con la normativa UE e se il diniego emesso dall'ente pubblico abbia connotazione discriminatoria nei confronti del ricorrente.
L'asserita discriminazione consegue al diniego di autorizzazione nel computo dei componenti del nucleo familiare ai fini della concessione dell'assegno predetto di familiari di cittadini italiani non residenti.
È noto che l'Italia ha dato attuazione in parte, a mezzo del d.lgs. n. 3/2007, alla Direttiva 2003/109/CE del
25.11.2003, in cui l'art. 1 ha sostituito l'art. 9 del D.lgs. n. 286/98, stabilendo al comma 12 lett. c) che il lungo soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale […] salvo che sia diversamente
7 disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”; e ciò con riferimento all'art. 11 comma 1 lett. d) (“parità di trattamento”) della Direttiva cit., che dispone la parità di trattamento tra lavoratori soggiornanti di lungo periodo di paesi terzi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) della Direttiva (il ricorrente nel caso in esame è cittadino italiano dal 4.12.2019, ma è stato soggiornante di lungo periodo), facoltizzando lo Stato Italiano a “limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”. È noto – oltre che evidente- che lo Stato Italiano, in sede di recepimento della direttiva, non si è avvalso di simile deroga, adottando atti espressi successivi all'entrata in vigore della Direttiva (deroga che non può ravvisarsi nell'art. 2 comma 6 bis della L.153/88, perché la scelta dello Stato Italiano avrebbe dovuto seguire la Direttiva, come detto).
Come giudicato dalla Corte di Giustizia, “occorre rilevare che dai considerando 2, 4, 6 e 12 di tale direttiva risulta che quest'ultima tende a garantire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri e, a tal fine, ad avvicinare i diritti di tali cittadini a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione, in particolare assicurando la parità di trattamento con questi ultimi in una vasta gamma di settori economici e sociali. Lo status di soggiornante di lungo periodo permette quindi alla persona cui è attribuito di godere della parità di trattamento nei settori di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/109, alle condizioni previste da tale articolo;
[…] fatta salva la deroga consentita dall'articolo 11, paragrafo
2, della direttiva 2003/109, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano”
(sentenza della Corte del 25.11.2020, causa C-303/19).
Dal tenore dell'art. 11 e dal considerando n. 12 della Direttiva 2003/109/CE è palese che “lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva”, soprattutto nel caso di specie, se lo straniero lungo soggiornante ha poi ottenuto la cittadinanza italiana ed ha parte del proprio nucleo familiare residente in territorio italiano (v. doc. n. 5 e 6 fasc. ric.).
La giurisprudenza della Corte di Giustizia da ultimo citata e la direttiva europea si applicano certamente al caso di specie, in cui si discute del computo dei familiari dello straniero lungosoggiornante (poi cittadino italiano) residenti in paesi terzi, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.
Ne consegue che l'ambito dell'art. 2 comma 6-bis subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari, con un effetto concreto di esclusione dall'erogazione del beneficio, e pertanto di disparità di trattamento.
Si impone la disapplicazione della norma interna, in virtù dell'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, il cui principio della parità di trattamento non necessita di atti normativi interni di trasposizione, trattandosi di una norma chiara, precisa e che non prevede alcuna condizione per la sua applicazione.
8 La precisione, chiarezza, assenza di condizioni si desumono dal paragrafo 1 “il soggiornante i lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda […] le prestazioni sociali, l'assistenza sociale […] ai sensi della legislazione nazionale”, così come interpretato dalla Corte di Giustizia in modo conforme ai principi comunitari in materia di parità di trattamento.
Non è d'ostacolo alla portata auto-esecutiva ed agli effetti diretti la mancata trasposizione parziale nell'ordinamento interno. La direttiva chiarisce e recepisce un principio generale ed inderogabile del diritto comunitario, quale il divieto di discriminazione, che si impone come tale agli Stati senza lasciare discrezionalità, la cui formulazione è sufficientemente precisa e chiaro ed individuabile è il contenuto precettivo della posizione di vantaggio enunciata.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quando interpreta una norma del diritto europeo, nell'esercizio della competenza attribuita dall'art. 267 T.F.U.E., “chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe potuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione della detta norma” (così C.G.U.E. sentenza 10 luglio 1980, causa
C-811/79, par. 6); “soltanto in via eccezionale la Corte di Giustizia, come ha essa stessa riconosciuto nella sentenza 8 aprile Per_1 1976 (causa 43/75, c/ , Racc. pag. 45), potrebbe essere indotta, in base ad un principio generale di certezza Per_15 del diritto, inerente all'ordinamento giuridico comunitario, e tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata per rimettere in questione tali rapporti giuridici” (C.G.U.E. sentenza 10 luglio 1980, causa
C-811/79, par. 7).
Come autorevolmente detto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel leading case “Mangold”: “è compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del principio generale di non discriminazione disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, e ciò perfino qualora il termine di recepimento della detta direttiva non sia ancora scaduto”(sentenza della Corte del 22.11.2005, C-144/04), senza considerare che il dovere di interpretazione conforme si impone agli Stati membri ed a tutti gli organi nazionali, compresi i giudici, per permettere di conseguire il risultato contemplato dalla direttiva (e sopra evidenziato), nell'ottica della leale cooperazione di cui all'art.
4.3 TUE, tanto da essere definito acquis communautaire (v. sentenza della corte del 24.6.2010, proc.
C-98/09; sentenza della corte del 24.1.2012, causa C-282/10, par. 24-25-27-37-38).
È stato anche autorevolmente sostenuto che la disapplicazione della norma interna difforme è il portato dell'effetto di esclusione della direttiva non recepita dotata di effetti diretti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il principio è sicuramente applicabile al caso oggetto di causa.
9 Il legislatore nazionale non ha emanato una norma interna avvalendosi della possibilità di derogare espressamente all'art. 11 della direttiva in esame (possibilità peraltro concessa dall'art. 11 par. 4 in tema di limitazioni alla parità di trattamento).
Nel caso di specie, la norma italiana traccia una illegittima differenziazione tra chi, cittadino italiano con determinati requisiti e familiari residenti all'estero, può accedere all'assegno per il nucleo familiare e chi, titolare di permesso di soggiorno e residente in territorio italiano con familiari residenti all'estero, non può accedervi.
La Corte di Giustizia è costante nel ritenere che destinatari dell'obbligo di rispettare il diritto comunitario e pertanto di disapplicare le norme interne difformi rispetto alla direttiva autoesecutiva, siano non solo gli Stati, ma anche i giudici nazionali e la stessa Amministrazione, anche “comunale” (v. sentenza della Corte del
22.6.1989, procedimento n. 103/88, TE CO spa c. Comune di Milano).
Ne consegue che il diniego di seppur “rispettoso di una norma di legge”, contrasta con il diritto comunitario CP_2
e con la valenza precettiva della direttiva citata (non ostandovi la parziale trasposizione) e produce una discriminazione nei confronti di ciascun ricorrente.
Secondo l'insegnamento della sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 1978, proc. C-106/77, caso
(e successivo orientamento conforme, v. C-119/05 del 18.7.2007), il giudice nazionale non deve Per_17
“chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale” delle disposizioni contrastanti della legislazione nazionale, per attivarsi nel dovere di disapplicazione della norma interna (nello stesso senso, v. Corte Costituzionale, Ord. n. 207/2013).
È del resto l'opinione enunciata dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 67 del 11.3.2022: “il principio del primato del diritto dell'Unione e l'art. 4, paragrafi 2 e 3, TUE costituiscono dunque l'architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi. Questa Corte, ha costantemente affermato tale principio, valorizzandone gli effetti propulsivi nei confronti dell'ordinamento interno. In tale sistema il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall'art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo
(sentenza n. 269 del 2017, punti 5.2 e 5.3 del Considerato;
sentenza n. 117 del 2019, punto 2 del Considerato), ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate. Nella prospettiva del primato del diritto dell'Unione, diversamente da quanto assume la Corte di cassazione, alle norme di diritto europeo contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrivono l'obbligo di parità di trattamento tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano. Si tratta di un obbligo cui corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo -rispettivamente titolare di permesso di lungo soggiorno e titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro - a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro. La tutela riconosciuta al diritto in questione
e la sua azionabilità richiamano le condizioni che la costante giurisprudenza della Corte di giustizia individua per affermare
l'efficacia diretta delle disposizioni su cui tali diritti si fondano (a partire dalla sentenza 19 novembre 1991, in cause riunite
10 C-6/90 e C-9/90, F.). Non è quindi la disciplina delle prestazioni sociali - nella specie dell'assegno per il nucleo familiare -
l'oggetto delle direttive citate. Come ha chiarito la Corte di giustizia nelle sentenze rese a seguito del duplice rinvio pregiudiziale,
l'organizzazione dei regimi di sicurezza sociale rientra tra le competenze degli Stati membri, che possono conformare e modificare il sistema delle provvidenze in coerenza con esigenze interne di sostenibilità complessiva. Le richiamate direttive si limitano a prescrivere l'obbligo di parità di trattamento, in forza della previsione di cui all'art. 79, comma 2, lettera b), TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio, in sede di procedura legislativa ordinaria, di adottare misure nel settore della
"definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro". L'intervento dell'Unione si sostanzia, dunque, nella previsione dell'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente. Si tratta di un obbligo imposto dalle direttive richiamate in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto”.
Argomenta la Corte Costituzionale, icasticamente, che: “Alla luce di quanto sin qui detto, si può affermare che le disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di giustizia incompatibili con il diritto europeo, si prestano a essere disapplicate dal giudice rimettente. […] Una situazione analoga si registra con riferimento alla disciplina dell'ANF prevista dal D.L. n. 69 del 1988, come convertito, anch'essa antecedente al recepimento della direttiva, sicché, in assenza di deroga, la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto realizza una discriminazione in contrasto con il diritto dell'Unione”.
Tutto quanto premesso, l'art. 2 comma 6-bis del decreto-legge n. 69/1988 va disapplicato nella parte in cui esclude dal nucleo familiare del richiedente l'assegno il coniuge ed i figli ed equiparati che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica.
Quanto detto è in linea con la recente pronuncia della Corte di Cassazione, che riprende le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia, sopra menzionate, per concludere: “alla luce delle due ricordate sentenze, […] deve procedere alla disapplicazione della L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6 bis, nella formulazione vigente ratione temporis, laddove subordina il diritto all'assegno per il nucleo familiare al cittadino straniero soggiornante di lungo periodo in Italia al fatto che i familiari siano parimenti residenti in Italia. L'efficacia diretta dell'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE impone la parità di trattamento riservata ai cittadini italiani, rispetto al cui nucleo familiare non è previsto l'obbligo di soggiorno in Italia dalla L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6, (v. Corte di giustizia UE, sentenza 14 marzo 2018, causa C-482/16, ove è detto che l'eliminazione della discriminazione deve essere assicurata mediante il riconoscimento alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. Il regime applicato alla categoria privilegiata costituisce il solo riferimento normativo da prendere in considerazione fino a quando il legislatore nazionale non abbia provveduto a ristabilire la parità di trattamento, e con essa la conformità del diritto interno a quello dell'Unione).”(Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/09/2022) 09-11-
2022, n. 33016).
Ciascun ricorrente, in conclusione, ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del beneficio per i periodi indicati, decorrente a ritroso dalla data del ricorso amministrativo.
11 va condannato a versare a ciascun ricorrente l'importo di complessivi € 3.239,15 e di € 16.762,25 a CP_2 titolo di assegno per il nucleo familiare (oltre interessi legali).
Gli importi, incontestati nel loro ammontare, sono così ricavato: dal modello “730”, delle annualità di cui è causa, è ricavabile il reddito di lavoro dipendente anno per anno di ciascun ricorrente (v. doc. nn. 11 e 13 fasc. ric. giudizio r.g. n. 960/2024; docc. nn. 12, 13, 15 fasc. ric., giudizio r.g. n. 958/2024).
Considerando i componenti del nucleo familiare per il periodo di cui è causa, incrociando i dati con il livello di reddito posseduto da ciascun ricorrente anno per anno, emerge che l'importo mensile corrisponde a quanto indicato nei ricorsi dei giudizi riuniti alle pagg. 11-12.
In assenza di una specifica contestazione dei conteggi di parte, e verificatane la correttezza, il Giudice non può che prenderli a riferimento.
A parte ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla refusione delle spese di lite da parte di CP_2 soccombente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria. Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di e di di percepire Parte_1 CP_1
l'Assegno per il Nucleo Familiare e per l'effetto:
o condanna al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore di ciascun ricorrente: CP_2
▪ nella misura di € 16.762,25 per il periodo non prescritto (05.04.2019 – 28.02.2022) per
, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Parte_1
▪ nella misura di € 3.239,15 per il periodo non prescritto (21.09.2018 – 28.02.2022) per CP_1
, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
[...]
- condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € 1.865,00 CP_2 per compensi, oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, avv. TASCA e avv. BALESTRO.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
12
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
e Parte_1 CP_1 PARTE RICORRENTE e
CP_2
PARTE RESISTENTE Oggi 18/02/2025, alle ore 12:55, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per i ricorrenti, l'Avv. CAROLINA TASCA;
Per è presente l'avv. CARAVELLI ROSA, in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, CP_2 giusta delega scritta che esibisce e produce in giudizio. Il Giudice VISTI gli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. PRENDE ATTO che la causa iscritta per seconda avente r.g. n. 960/2024 è stata riunita alla presente causa iscritta per prima e dispone procedersi oltre. Il Giudice, ritenute le cause mature per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute le cause riunite riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento delle domande. Parte resistente discute le cause riunite riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande, reiterando le argomentazioni esposte nelle memorie difensive. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA (art. 281 sexies c.p.c.; art. 281 terdecies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 958/2024 e causa riunita r.g. 960/2024 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. BALESTRO SILVIA e dall'Avv. TASCA C.F._2
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procure C.F._3 in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui CP_2 P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorsi riuniti ex artt. 281undecies del Capo III-quater del C.p.c., 28 del d.lgs. n. 150/2011, 4 del d.lgs. n.
216/2003, e hanno adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 CP_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con domandando l'accertamento del diritto all'assegno per CP_2 il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69/88 conv. in L. n. 153/88 a fronte del diniego del computo nel nucleo familiare dei figli nati fuori dal matrimonio non conviventi e residenti in [...](ricorrente causa r.g. n. 958/2024) ed in Senegal (ricorrente causa r.g. n. 960/2024) e dunque la condanna di alla CP_2 corresponsione del detto assegno, per il periodo, rispettivamente, dal 05.04.2019 al 28.02.2022 (ricorrente causa r.g. n. 958/2024) e per il periodo dal 21.09.2018 al 28.02.2022 (ricorrente causa r.g. n. 960/2024), pari a, rispettivamente, complessivi € 16.762,25 (ricorrente causa r.g. n. Parte_2
958/2924) ed € 3.239,15 (ricorrente , causa r.g. n. 960/2024), oltre interessi legali dalle singole CP_1 scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A fondamento della domanda ciascun ricorrente ha allegato:
a) di essere cittadino del ER, titolare di permesso di soggiorno UE Parte_1 per soggiornanti di lungo periodo, a decorrere dal 19.06.2018 con durata illimitata;
- di essere domiciliato in Cavenago d'Adda;
1 - del seguente nucleo familiare residente in [...]: il ricorrente non è sposato con la madre
[...]
dalla quale ha avuto i figli , nata in [...] il [...], Controparte_3 Persona_1
nato in [...] il [...], nata in Persona_2 Persona_3
ER il 19.03.2009, nato in [...] il [...]; Persona_4
- dell'avere a carico il proprio nucleo familiare, che non dispone di reddito e/o di proprietà e di aver sempre provveduto interamente al sostentamento della famiglia, che non percepisce, né in ER, né in territorio italiano, di un beneficio analogo all'A.N.F.;
- di non aver percepito altro reddito se non quello di lavoro e da NASPI;
- di aver presentato domande amministrative per il riconoscimento e la corresponsione del beneficio
A.N.F. per i familiari suddetti, nelle seguenti date: - domanda di autorizzazione presentata il 20.11.2023 per il periodo dal 01.01.2019; - domanda presentata il 04.04.2024 per il periodo dal 06.05.2019 al
30.06.2019; - domanda presentata in data 28.03.2024, per il periodo dal 01.07.2019 al 26.01.2020; - domanda presentata in data 28.03.2024, per il periodo dal 09.09.2020 al 23.09.2020; - domanda presentata in data 28.03.2024, per il periodo dal 25.09.2020 al 30.06.2021; - domanda presentata in data 28.03.2024, per il periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022;
- di essersi visto rigettare le domande inoltrate ad sulla base delle seguenti motivazioni: “nucleo non CP_2 autorizzato” (v. delibera del 11.04.2024); il ricorso amministrativo presentato in data 15.10.2024 è stato CP_ rigettato da con la seguente motivazione: “per assenza del requisito necessario della filiazione da rapporto di coniugio, trattandosi di richiedente non coniugato i cui figli naturali non convivono con lo stesso perché residenti all'estero.
Si precisa che il rapporto di filiazione con il ricorrente si deduce dall'attestazione consolare estera in Italia allegata in domanda, che non contiene, però, la legalizzazione della firma da parte della secondo le norme vigenti in materia. CP_4
A seguito della suddetta respinta, le domande di Assegno Nucleo Familiare per i Dipendenti Aziende Attive e su Naspi sono state anch'esse rigettate per “Nucleo non autorizzato”. Premesso quanto sopra, si evidenzia che il ricorrente ha dichiarato in domanda e con espressa dichiarazione del 20.11.2023 (allegata alla stessa) di essere celibe, dato risultante anche dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Da quest'ultima si desume anche la non convivenza dei figli con lo stesso nel periodo per cui si richiede l'autorizzazione […] Nel caso in questione si applica la normativa di
Autorizzazione Anf valevole per il caso di familiari di cittadino extra comunitario residenti all'estero, normativa contenuta nella Circolare 95/2022 che fornisce le istruzioni amministrative in materia di assegno nucleo familiare ex legge CP_2
153/88, a seguito del recepimento della sentenza della Corte Costituzionale 67 del 11/03/2022 per i familiari residenti all'estero di lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno.
Nella suddetta Circolare si ribadisce l'applicazione della normativa in materia di Assegno nucleo familiare che si attua nei confronti degli stessi cittadini italiani o di stato convenzionato per familiari all'estero di cui al decreto legge 69/1988 così come modificato dalla legge 153/1988, il cui art. 2, parlando di componenti nucleo familiare, prevede che i figli nati fuori dal matrimonio non residenti con il richiedente non possano essere beneficiari della prestazione in questione […]”.
2 b) di essere cittadino italiano nato in [...], già titolare di permesso di soggiorno UE per CP_1 soggiornanti di lungo periodo;
- di essere domiciliato in Casalpusterlengo;
- di lavorare alle dipendenze di CP_5
- del seguente nucleo familiare residente in [...]: il ricorrente è sposato con la madre dalla CP_6 quale ha avuto i figli nata il [...] in [...], , nato il [...] in Persona_5 Persona_6
Senegal, nato il [...] in [...], nato il [...] a [...], Persona_7 Per_8 Per_9 nato il [...] a [...]; il ricorrente ha avuto da una relazione con i seguenti
[...] Per_10 figli: nato il [...] in [...], nato il [...] in [...], Persona_11 Persona_12 [...]
, nata il [...] in [...]; Per_13
- dell'avere a carico il proprio nucleo familiare, che non dispone di reddito e/o di proprietà e di aver sempre provveduto interamente al sostentamento della famiglia, che non percepisce, né in Senegal, né in territorio italiano, di un beneficio analogo all'A.N.F.;
- di non aver percepito altro reddito se non quello di lavoro e da NASPI;
- di aver presentato domande amministrative per il riconoscimento e la corresponsione del beneficio
A.N.F. per i familiari suddetti, nelle seguenti date: - domanda di autorizzazione presentata il 19.09.2023 per il periodo dal 21.09.2018 al 30.06.2019; - domanda presentata in data 19.09.2023, per il periodo dal
01.07.2019 al 30.06.2020; - domanda presentata in data 20.09.2023, per il periodo dal 01.07.2020 al
30.06.2021; - domanda presentata in data 20.09.2023, per il periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022;
- di essersi visto rigettare le domande inoltrate ad in quanto i tre figli avuti da “figli CP_2 Per_10 naturali”, non farebbero parte del nucleo familiare in quanto risulterebbero non conviventi con il ricorrente ma con l'altro genitore, dunque per “nucleo non autorizzato” (v. delibera del 22.09.2023 e successivi provvedimenti negativi per tutti i periodi per i quali è stato richiesto il beneficio); il ricorso CP_ amministrativo presentato in data 19.02.2024 è stato rigettato da con la seguente motivazione: “la domanda è stata respinta con provvedimento del 22/09/2023 per assenza del requisito necessario della filiazione da rapporto di coniugio in quanto figli naturali non conviventi con il richiedente perché residenti all'estero. Di conseguenza, sono state respinte in data 29/09/2023 per nucleo non autorizzato le domande di Anf Dip relative ai periodi dal
21/09/2018 al 28/02/2022. Da consultazione della procedura dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR) il signor risulta essere cittadino italiano dal 07/07/2022 ma nel periodo richiesto in sede di CP_1 domanda (21/09/2018-28/02/2022) era cittadino extra comunitario, titolare di permesso di lungo periodo, richiedente
l'autorizzazione al godimento degli assegni familiari per i tre figli residenti all'estero. Si applica, pertanto, nel caso di specie la normativa di Autorizzazione Anf contenuta nella Circolare 95/2022 che fornisce le istruzioni amministrative CP_2 in materia di assegno nucleo familiare ex legge 153/88, a seguito del recepimento delle sentenza della Corte Costituzionale
n. 67 del 11/03/2022 per i familiari residenti all'estero di lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno
3 di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno, la quale ribadisce l'applicazione della stessa normativa che si attua nei confronti dei cittadini italiani o di stato convenzionato per familiari all'estero di cui al decreto legge n. 69/1988 così come modificato dalla legge 153/1988. Tra i requisiti richiesti in materia rientra la composizione del nucleo familiare, comprendendo in quest'ultimo i coniugi ed i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti d'età se inabili
a proficuo lavoro nonché i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni se studenti o apprendisti nel caso di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni. Nel caso di figli naturali (ovvero figli di genitori non coniugati) è richiesta ai fini dell'Autorizzazione Anf la convivenza con il richiedente la prestazione. Nel caso specifico i tre figli del ricorrente ( , ) non sono nati in costanza di matrimonio Per_11 Persona_14 tra il sig. e la sig.ra alla quale il ricorrente è coniugato dal 21/08/1995 (come risulta da CP_1 CP_6
ANPR) e in base alla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Anf (atti di nascita e stati di famiglia) risultano essere figli di e pertanto considerati figli naturali. Per quanto esposto, si conferma la respinta del Per_10
22/09/2023 in quanto i figli , sono figli naturali del ricorrente, non Per_11 Persona_14 conviventi con lo stesso”.
Entrambi hanno concluso come sopra sinteticamente riportato, ravvisando la sussistenza di una discriminazione nella condotta dell' . Hanno altresì addotto che il rapporto di coniugio non CP_7 rappresenterebbe un requisito essenziale ai fini della sussistenza del nucleo familiare e che nessuna disposizione imporrebbe il requisito della convivenza, che varrebbe semmai quale mera presunzione di vivenza a carico e quale requisito per individuare il soggetto legittimato a richiedere il beneficio, consentendo di conseguenza l'assegno per il nucleo familiare anche in presenza di figli nati fuori dal matrimonio che non siano conviventi.
Si è costituito tempestivamente in entrambi i giudizi riuniti, chiedendo il rigetto delle domande, CP_2 contestando la composizione del nucleo familiare del richiedente e reiterando le argomentazioni esposte in sede amministrativa, ovvero che difetterebbe il requisito della filiazione da rapporto di coniugio, in entrambi i casi trattandosi di figli nati fuori dal matrimonio non conviventi con il genitore richiedente;
eccepiva la decadenza ex art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 per la presentazione del ricorso giurisdizionale;
contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto;
deduceva che il certificato di stato di famiglia rilasciato dall non specificherebbe la maternità dei figli dei ricorrenti;
sottolineava altresì che CP_8
l'assegno per il nucleo familiare rappresenterebbe una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE; contestava la natura discriminatoria del diniego dell'ente; contestava la diretta applicabilità nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE; contestava i conteggi inerenti l'importo rivendicato;
assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
4 In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del
18.02.2025.
Entrambi i ricorsi sono fondati e come tali devono essere accolti.
Con riferimento all'eccezione di decadenza annuale ex art. 47 comma 3 del d.p.r. n. 639/1970 (che rinvia all'art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989) sollevata genericamente dall' (altresì rilevabile d'ufficio CP_7 in ogni stato e grado del processo), la stessa è infondata. La disposizione rinvia alla decorrenza dei termini previsti dal comma precedente (il 2° comma), ovvero dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia CP_7 della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Infatti, risulta che i ricorsi amministrativi siano stati presentati in data 15.10.2024 (causa r.g. n. 958/2024) ed in data 19.02.2024 (causa r.g. n. 960/2024), mentre i ricorsi giurisdizionali sono stati depositati in data
19.12.2024, entro il termine annuale decorrente dalla data di presentazione delle richieste di prestazione
(20.09.2023 – 04.04.2024 per ciascun giudizio) e di autorizzazione (20.11.2023 – 19.09.2023 per ciascun giudizio): in sostanza il termine non è mai decorso ed i ricorsi giurisdizionali sono tempestivi ed impediscono il maturare della decadenza.
La soluzione è conforme a quanto a suo tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2009, n. 12718 e n. 12720), secondo cui al fine di impedire qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47.
Considerate le domande amministrative e le numerose richieste scritte presentate da entrambi i ricorrenti, CP_ nessuna prescrizione quinquennale appare decorsa e l'eccezione di è infondata in entrambi i giudizi, anche in quanto genericamente formulata.
Nel merito, l'art. 2 comma 6-bis del d.l. n. 69 del 13 marzo 1988 (convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112), nella sua perdurante vigenza)(prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 230/2021), dispone che: “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
I presupposti per l'erogazione dell'assegno sono: - la sussistenza di un rapporto di lavoro;
- il numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal richiedente l'assegno e dai familiari indicati al comma 6 dell'art. 2 cit. (debitamente documentati anche tramite una dichiarazione di responsabilità appositamente
5 compilata); - il reddito del nucleo familiare, pari all'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno nel quale viene presentata la domanda;
- l'assenza di un altro A.N.F. o di altro trattamento di famiglia.
Ciascun ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge quali emergenti dai documenti prodotti in ciascun fascicolo (v. docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 fasc. ric. r.g. n. 958/2024 e nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11, 12 fasc. ric. r.g. n. 960/2024): il documento di identità, la titolarità di permesso di soggiorno in territorio italiano, il modello 730 per i redditi di ciascuna annualità, con indicati i familiari fiscalmente a carico, le certificazioni uniche di lavoro dipendente, i documenti di attribuzione del codice fiscale per i figli e la moglie residenti in [...](v. doc. n. 2 fasc. ric., giudizio r.g. n. 958/2024, con nucleo familiare che comprende i figli
, Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
v. doc. n. 4 fasc. ric., giudizio r.g. n. 960/2024: il nucleo familiare comprende i figli ,
[...] Per_13
), il certificato di stato di famiglia dei figli e della moglie rilasciato Persona_12 Persona_11 dall' di ciascun paese, che attesta che ciascun ricorrente è l'unica fonte di sostentamento, tramite CP_8 il proprio lavoro, della famiglia, la dichiarazione consolare che attesta la composizione del nucleo familiare del ricorrente (doc. n. 2 fasc. ric. giudizio r.g. n. 958/2024, doc. n. 3 fasc. ric., giudizio r.g. n. 960/2024).
Ciascun ricorrente ha dimostrato la presentazione delle istanze amministrative volte alla percezione del beneficio.
Quanto argomentato da sulla convivenza e sui figli avuti dai ricorrenti fuori dal matrimonio non può CP_2 essere condiviso ed appare superato dalla giurisprudenza di legittimità.
È stato detto che: “nel regime posto dal d.l. 13 marzo 1988 n. 69 (conv. con modifiche nella l. n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Né è di ostacolo l'astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto,
i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall'art. 2, comma 8 bis, d.l. n. 69 del 1988, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante” (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, 07/04/2000, n. 4419; Cass. civ., Sez. lavoro, 20/12/2000, n. 15988; Cass. civ., Sez. lavoro, 12/02/2002, n. 1984).
Ed è stato altresì affermato: “l'assegno per il nucleo familiare, istituito e regolato dal D.L. n. 69 del 1988, spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, oltre ai pensionati, ed è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare oltre che, ovviamente, all'entità del reddito percepito dall'avente diritto. In applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957, che specifica la composizione del “nucleo familiare”, sono da considerare componenti dello stesso, tra gli altri, i figli naturali legalmente
6 riconosciuti che, ai sensi dell'art. 250 c.c., sono quelli riconosciuti nei modi indicati dall'art. 254 c.c. dal padre o dalla madre, anche se uniti in matrimonio con persona diversa all'epoca del concepimento. La condizione di figlio naturale riconosciuto, peraltro, per quanto qui rileva, non è assolutamente inficiata dall'assenza di inserimento nella famiglia legittima. Ebbene, la normativa sull'assegno familiare non richiede l'inserimento nell'ambito della famiglia legittima ma si limita a richiedere, ai fini del relativo riconoscimento, la condizione di figlio naturale per cui anche il soggetto coniugato e mai separato ma convivente con altra persona ha diritto alla percezione dell'assegno familiare per i figli naturali, minori, legalmente riconosciuti se prova che, essendo posti a suo carico, provvede al loro mantenimento” (Cass. civ., Sez. lavoro, 18/06/2010, n. 14783).
Nel caso di specie, premesso che il requisito della convivenza non rappresenta un fatto costitutivo per il diritto all'assegno, ciascun ricorrente ha fornito prova documentale che:
- i figli minori nati fuori dal rapporto di coniugio sono a proprio carico e provvede al mantenimento di ciascun nucleo familiare, come emerge da ciascuna attestazione consolare;
- è il solo soggetto legittimato a richiedere il beneficio, dacché l'altro genitore è residente nel paese di provenienza e non ha pacificamente rapporti di lavoro dipendente in territorio italiano;
- non sussistono in concreto rischi di duplicazione di prestazioni, a mente dell'art. 2 comma 8bis del d.l. n.
69/1988, conv. in L. n. 153/1988, che stabilisce il divieto di cumulo dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al medesimo nucleo familiare e che per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante. In sostanza, laddove per i figli naturali non conviventi dovesse prospettarsi in astratto la corresponsione di analogo beneficio per il nucleo facente capo all'altro genitore non sposato, scatterebbe automaticamente la preclusione di legge per uno dei due trattamenti riferibili al figlio.
Deve ritenersi assolto l'onere di provare la composizione del nucleo familiare e lo stato di coniuge del ricorrente con la documentazione prodotta.
In ogni caso, non vi sono ragioni obiettive (né l' le ha specificamente dedotte) per ritenere che le CP_2 certificazioni consolari prodotte in causa non siano idonee a certificare il legame familiare di ciascun ricorrente con il proprio nucleo familiare residente in [...]ed in Senegal.
Tutto ciò chiarito, occorre valutare se la limitazione della concessione del beneficio dell'assegno per il nucleo familiare ai cittadini italiani con parte del nucleo familiare residente in altro Stato non UE si ponga in contrasto con la normativa UE e se il diniego emesso dall'ente pubblico abbia connotazione discriminatoria nei confronti del ricorrente.
L'asserita discriminazione consegue al diniego di autorizzazione nel computo dei componenti del nucleo familiare ai fini della concessione dell'assegno predetto di familiari di cittadini italiani non residenti.
È noto che l'Italia ha dato attuazione in parte, a mezzo del d.lgs. n. 3/2007, alla Direttiva 2003/109/CE del
25.11.2003, in cui l'art. 1 ha sostituito l'art. 9 del D.lgs. n. 286/98, stabilendo al comma 12 lett. c) che il lungo soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale […] salvo che sia diversamente
7 disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”; e ciò con riferimento all'art. 11 comma 1 lett. d) (“parità di trattamento”) della Direttiva cit., che dispone la parità di trattamento tra lavoratori soggiornanti di lungo periodo di paesi terzi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) della Direttiva (il ricorrente nel caso in esame è cittadino italiano dal 4.12.2019, ma è stato soggiornante di lungo periodo), facoltizzando lo Stato Italiano a “limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”. È noto – oltre che evidente- che lo Stato Italiano, in sede di recepimento della direttiva, non si è avvalso di simile deroga, adottando atti espressi successivi all'entrata in vigore della Direttiva (deroga che non può ravvisarsi nell'art. 2 comma 6 bis della L.153/88, perché la scelta dello Stato Italiano avrebbe dovuto seguire la Direttiva, come detto).
Come giudicato dalla Corte di Giustizia, “occorre rilevare che dai considerando 2, 4, 6 e 12 di tale direttiva risulta che quest'ultima tende a garantire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri e, a tal fine, ad avvicinare i diritti di tali cittadini a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione, in particolare assicurando la parità di trattamento con questi ultimi in una vasta gamma di settori economici e sociali. Lo status di soggiornante di lungo periodo permette quindi alla persona cui è attribuito di godere della parità di trattamento nei settori di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/109, alle condizioni previste da tale articolo;
[…] fatta salva la deroga consentita dall'articolo 11, paragrafo
2, della direttiva 2003/109, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano”
(sentenza della Corte del 25.11.2020, causa C-303/19).
Dal tenore dell'art. 11 e dal considerando n. 12 della Direttiva 2003/109/CE è palese che “lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva”, soprattutto nel caso di specie, se lo straniero lungo soggiornante ha poi ottenuto la cittadinanza italiana ed ha parte del proprio nucleo familiare residente in territorio italiano (v. doc. n. 5 e 6 fasc. ric.).
La giurisprudenza della Corte di Giustizia da ultimo citata e la direttiva europea si applicano certamente al caso di specie, in cui si discute del computo dei familiari dello straniero lungosoggiornante (poi cittadino italiano) residenti in paesi terzi, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.
Ne consegue che l'ambito dell'art. 2 comma 6-bis subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari, con un effetto concreto di esclusione dall'erogazione del beneficio, e pertanto di disparità di trattamento.
Si impone la disapplicazione della norma interna, in virtù dell'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, il cui principio della parità di trattamento non necessita di atti normativi interni di trasposizione, trattandosi di una norma chiara, precisa e che non prevede alcuna condizione per la sua applicazione.
8 La precisione, chiarezza, assenza di condizioni si desumono dal paragrafo 1 “il soggiornante i lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda […] le prestazioni sociali, l'assistenza sociale […] ai sensi della legislazione nazionale”, così come interpretato dalla Corte di Giustizia in modo conforme ai principi comunitari in materia di parità di trattamento.
Non è d'ostacolo alla portata auto-esecutiva ed agli effetti diretti la mancata trasposizione parziale nell'ordinamento interno. La direttiva chiarisce e recepisce un principio generale ed inderogabile del diritto comunitario, quale il divieto di discriminazione, che si impone come tale agli Stati senza lasciare discrezionalità, la cui formulazione è sufficientemente precisa e chiaro ed individuabile è il contenuto precettivo della posizione di vantaggio enunciata.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quando interpreta una norma del diritto europeo, nell'esercizio della competenza attribuita dall'art. 267 T.F.U.E., “chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe potuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione della detta norma” (così C.G.U.E. sentenza 10 luglio 1980, causa
C-811/79, par. 6); “soltanto in via eccezionale la Corte di Giustizia, come ha essa stessa riconosciuto nella sentenza 8 aprile Per_1 1976 (causa 43/75, c/ , Racc. pag. 45), potrebbe essere indotta, in base ad un principio generale di certezza Per_15 del diritto, inerente all'ordinamento giuridico comunitario, e tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata per rimettere in questione tali rapporti giuridici” (C.G.U.E. sentenza 10 luglio 1980, causa
C-811/79, par. 7).
Come autorevolmente detto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel leading case “Mangold”: “è compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del principio generale di non discriminazione disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, e ciò perfino qualora il termine di recepimento della detta direttiva non sia ancora scaduto”(sentenza della Corte del 22.11.2005, C-144/04), senza considerare che il dovere di interpretazione conforme si impone agli Stati membri ed a tutti gli organi nazionali, compresi i giudici, per permettere di conseguire il risultato contemplato dalla direttiva (e sopra evidenziato), nell'ottica della leale cooperazione di cui all'art.
4.3 TUE, tanto da essere definito acquis communautaire (v. sentenza della corte del 24.6.2010, proc.
C-98/09; sentenza della corte del 24.1.2012, causa C-282/10, par. 24-25-27-37-38).
È stato anche autorevolmente sostenuto che la disapplicazione della norma interna difforme è il portato dell'effetto di esclusione della direttiva non recepita dotata di effetti diretti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il principio è sicuramente applicabile al caso oggetto di causa.
9 Il legislatore nazionale non ha emanato una norma interna avvalendosi della possibilità di derogare espressamente all'art. 11 della direttiva in esame (possibilità peraltro concessa dall'art. 11 par. 4 in tema di limitazioni alla parità di trattamento).
Nel caso di specie, la norma italiana traccia una illegittima differenziazione tra chi, cittadino italiano con determinati requisiti e familiari residenti all'estero, può accedere all'assegno per il nucleo familiare e chi, titolare di permesso di soggiorno e residente in territorio italiano con familiari residenti all'estero, non può accedervi.
La Corte di Giustizia è costante nel ritenere che destinatari dell'obbligo di rispettare il diritto comunitario e pertanto di disapplicare le norme interne difformi rispetto alla direttiva autoesecutiva, siano non solo gli Stati, ma anche i giudici nazionali e la stessa Amministrazione, anche “comunale” (v. sentenza della Corte del
22.6.1989, procedimento n. 103/88, TE CO spa c. Comune di Milano).
Ne consegue che il diniego di seppur “rispettoso di una norma di legge”, contrasta con il diritto comunitario CP_2
e con la valenza precettiva della direttiva citata (non ostandovi la parziale trasposizione) e produce una discriminazione nei confronti di ciascun ricorrente.
Secondo l'insegnamento della sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 1978, proc. C-106/77, caso
(e successivo orientamento conforme, v. C-119/05 del 18.7.2007), il giudice nazionale non deve Per_17
“chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale” delle disposizioni contrastanti della legislazione nazionale, per attivarsi nel dovere di disapplicazione della norma interna (nello stesso senso, v. Corte Costituzionale, Ord. n. 207/2013).
È del resto l'opinione enunciata dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 67 del 11.3.2022: “il principio del primato del diritto dell'Unione e l'art. 4, paragrafi 2 e 3, TUE costituiscono dunque l'architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi. Questa Corte, ha costantemente affermato tale principio, valorizzandone gli effetti propulsivi nei confronti dell'ordinamento interno. In tale sistema il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall'art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo
(sentenza n. 269 del 2017, punti 5.2 e 5.3 del Considerato;
sentenza n. 117 del 2019, punto 2 del Considerato), ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate. Nella prospettiva del primato del diritto dell'Unione, diversamente da quanto assume la Corte di cassazione, alle norme di diritto europeo contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrivono l'obbligo di parità di trattamento tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano. Si tratta di un obbligo cui corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo -rispettivamente titolare di permesso di lungo soggiorno e titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro - a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro. La tutela riconosciuta al diritto in questione
e la sua azionabilità richiamano le condizioni che la costante giurisprudenza della Corte di giustizia individua per affermare
l'efficacia diretta delle disposizioni su cui tali diritti si fondano (a partire dalla sentenza 19 novembre 1991, in cause riunite
10 C-6/90 e C-9/90, F.). Non è quindi la disciplina delle prestazioni sociali - nella specie dell'assegno per il nucleo familiare -
l'oggetto delle direttive citate. Come ha chiarito la Corte di giustizia nelle sentenze rese a seguito del duplice rinvio pregiudiziale,
l'organizzazione dei regimi di sicurezza sociale rientra tra le competenze degli Stati membri, che possono conformare e modificare il sistema delle provvidenze in coerenza con esigenze interne di sostenibilità complessiva. Le richiamate direttive si limitano a prescrivere l'obbligo di parità di trattamento, in forza della previsione di cui all'art. 79, comma 2, lettera b), TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio, in sede di procedura legislativa ordinaria, di adottare misure nel settore della
"definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro". L'intervento dell'Unione si sostanzia, dunque, nella previsione dell'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente. Si tratta di un obbligo imposto dalle direttive richiamate in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto”.
Argomenta la Corte Costituzionale, icasticamente, che: “Alla luce di quanto sin qui detto, si può affermare che le disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di giustizia incompatibili con il diritto europeo, si prestano a essere disapplicate dal giudice rimettente. […] Una situazione analoga si registra con riferimento alla disciplina dell'ANF prevista dal D.L. n. 69 del 1988, come convertito, anch'essa antecedente al recepimento della direttiva, sicché, in assenza di deroga, la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto realizza una discriminazione in contrasto con il diritto dell'Unione”.
Tutto quanto premesso, l'art. 2 comma 6-bis del decreto-legge n. 69/1988 va disapplicato nella parte in cui esclude dal nucleo familiare del richiedente l'assegno il coniuge ed i figli ed equiparati che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica.
Quanto detto è in linea con la recente pronuncia della Corte di Cassazione, che riprende le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia, sopra menzionate, per concludere: “alla luce delle due ricordate sentenze, […] deve procedere alla disapplicazione della L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6 bis, nella formulazione vigente ratione temporis, laddove subordina il diritto all'assegno per il nucleo familiare al cittadino straniero soggiornante di lungo periodo in Italia al fatto che i familiari siano parimenti residenti in Italia. L'efficacia diretta dell'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE impone la parità di trattamento riservata ai cittadini italiani, rispetto al cui nucleo familiare non è previsto l'obbligo di soggiorno in Italia dalla L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6, (v. Corte di giustizia UE, sentenza 14 marzo 2018, causa C-482/16, ove è detto che l'eliminazione della discriminazione deve essere assicurata mediante il riconoscimento alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. Il regime applicato alla categoria privilegiata costituisce il solo riferimento normativo da prendere in considerazione fino a quando il legislatore nazionale non abbia provveduto a ristabilire la parità di trattamento, e con essa la conformità del diritto interno a quello dell'Unione).”(Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/09/2022) 09-11-
2022, n. 33016).
Ciascun ricorrente, in conclusione, ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del beneficio per i periodi indicati, decorrente a ritroso dalla data del ricorso amministrativo.
11 va condannato a versare a ciascun ricorrente l'importo di complessivi € 3.239,15 e di € 16.762,25 a CP_2 titolo di assegno per il nucleo familiare (oltre interessi legali).
Gli importi, incontestati nel loro ammontare, sono così ricavato: dal modello “730”, delle annualità di cui è causa, è ricavabile il reddito di lavoro dipendente anno per anno di ciascun ricorrente (v. doc. nn. 11 e 13 fasc. ric. giudizio r.g. n. 960/2024; docc. nn. 12, 13, 15 fasc. ric., giudizio r.g. n. 958/2024).
Considerando i componenti del nucleo familiare per il periodo di cui è causa, incrociando i dati con il livello di reddito posseduto da ciascun ricorrente anno per anno, emerge che l'importo mensile corrisponde a quanto indicato nei ricorsi dei giudizi riuniti alle pagg. 11-12.
In assenza di una specifica contestazione dei conteggi di parte, e verificatane la correttezza, il Giudice non può che prenderli a riferimento.
A parte ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla refusione delle spese di lite da parte di CP_2 soccombente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria. Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di e di di percepire Parte_1 CP_1
l'Assegno per il Nucleo Familiare e per l'effetto:
o condanna al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore di ciascun ricorrente: CP_2
▪ nella misura di € 16.762,25 per il periodo non prescritto (05.04.2019 – 28.02.2022) per
, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Parte_1
▪ nella misura di € 3.239,15 per il periodo non prescritto (21.09.2018 – 28.02.2022) per CP_1
, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
[...]
- condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € 1.865,00 CP_2 per compensi, oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, avv. TASCA e avv. BALESTRO.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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