Ordinanza cautelare 9 settembre 2016
Sentenza 5 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 05/10/2021, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/10/2021
N. 02136/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01653/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Passoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Sant’Agostino, 24 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura e Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato al Prefetto della Provincia di Milano dalla ricorrente in data 27.02.2016 e ricevuto in data 01.03.2016, avverso il provvedimento della Questura della Provincia di Milano n. -OMISSIS- emesso in data 28.01.2016, e notificato il 04.02.2016;
- del provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data 28.01.2016, e notificato il 04.02.2016, con cui il Questore della Provincia di Milano ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. I00199168 rilasciato dalla Questura di Milano per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno Questura e Prefettura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2021 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- impugna il decreto del Questore di Milano, indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Nel contempo contesta il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato al Prefetto di Milano in data 01.03.2016, avverso il provvedimento della Questore appena richiamato.
Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, la ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, evidenziando che l’amministrazione non ha tenuto conto in modo adeguato della sua situazione complessiva e delle ragioni che l’hanno condotta a ritardare la presentazione della domanda di rinnovo.
Le censure non possono essere condivise.
- il provvedimento del Questore di Milano, cui si correla il silenzio rigetto del Prefetto di Milano, è centrato essenzialmente sul fatto che la ricorrente ha presentato l’istanza di rinnovo con un ritardo ingiustificato di 2 anni e 7 mesi;
- invero, il precedente permesso è scaduto in data 25 maggio 2012 e la domanda di rinnovo è stata presentata il 31 dicembre 2014;
- in sede procedimentale, la ricorrente ha giustificato il ritardo evidenziando di essersi trattenuta nel paese di origine a causa del decesso della sorella;
- in sede di impugnazione la ricorrente ha, invece, affermato che il ritardo è dipeso da una mera dimenticanza, dovuta alla sua scarsa conoscenza delle norme in materia di immigrazione;
- l’art. 5, comma 4, del d.lvo 1998 n. 286, prevede che “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale”;
- vero è, come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, che il termine per la presentazione della domanda di rinnovo è ordinatorio, sicché la sua violazione non determina ex se l’insussistenza dei presupposti per conservare il titolo di soggiorno, nondimeno, la rilevanza del ritardo deve essere vagliata alla luce di tutte le condizioni necessarie per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno;
- in primo luogo, va osservato che il termine previsto per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, pur non assumendo natura perentoria, sottende il fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazioni di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063);
- quindi, seppure il ritardo non può di per sé costituire idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Consiglio di Stato sez. III 21 gennaio 2013 n. 326), nondimeno, la previsione di un termine entro il quale può essere chiesto il rinnovo risponde a precise esigenze di tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, atteso che, in generale, la finalità del permesso, nonché degli oneri imposti dalla legge agli stranieri in ordine alle comunicazioni da effettuare e ai termini da rispettare, è quella di consentire all’autorità di pubblica sicurezza di verificare immediatamente la sussistenza in capo allo straniero dei requisiti per soggiornare in Italia e, nel prosieguo, di localizzarlo ai fini del riscontro della sua permanenza (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 19 settembre 2018, n. 719 e giurisprudenza ivi richiamata);
- quindi, la violazione del termine previsto per richiedere il rinnovo non consente in modo automatico di dichiarare irricevibile l’istanza comunque presentata dallo straniero, ma impone all’amministrazione di verificare la sussistenza di ragioni di forza maggiore che abbiano impedito l’osservanza del termine;
- qualora non sussistano effettive condizioni di forza maggiore, il mancato rispetto del termine giustifica il rigetto della richiesta di rinnovo, perché presentata in violazione del presupposto, di carattere temporale, previsto dalla legge per il suo accoglimento, presupposto che sottende precise esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici;
- insomma, in presenza di una domanda di rinnovo presentata dopo la scadenza del termine di legge, l’amministrazione può superare la tardività, procedendo ugualmente al rinnovo del titolo scaduto, solo se sussiste una situazione di obbiettiva difficoltà a provvedere nel termine prescritto, e se dunque il ritardo trova una valida giustificazione in cause di forza maggiore (cfr. giur cit);
- nel caso di specie, la ricorrente ha dapprima giustificato il ritardo affermando di essersi trattenuta nel paese di origine a causa del decesso della sorella, senza però produrre alcun documento idoneo a dimostrare, almeno a livello indiziario, l’effettiva sussistenza della situazione allegata, poi, in sede processuale, ha giustificato il ritardo con una mera dimenticanza;
- la contraddittorietà delle giustificazioni fornite, la mancanza di elementi che consentano di evidenziare l’effettiva sussistenza di un impedimento, la lunga durata del ritardo (protratto per 2 anni e 7 mesi) rendono ragionevole la valutazione dell’amministrazione, laddove evidenzia che il complesso degli elementi considerati palesa che, per il tempo suindicato, la ricorrente aveva perso ogni interesse a permanere in Italia, riacquistandolo solo successivamente;
- l’art. 4, comma 3, del d.l.vo 1998 n. 286 subordina l’ingresso e la permanenza in Italia alla dimostrazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno, sicché spetta all’amministrazione verificare le ragioni della richiesta di soggiornare e quindi l’interesse ad essa sotteso;
- laddove, la lunga durata del ritardo nel chiedere il rinnovo sia accompagnata dall’assenza di qualunque giustificazione idonea a palesare una ragionevole causa giustificativa ed anzi sottenda, come nel caso di specie, un’evidente contraddizione tra quanto affermato in sede procedimentale e quanto dedotto in sede processuale, risulta del tutto ragionevole la valutazione dell’amministrazione, che ha escluso l’effettiva permanenza di un interesse della ricorrente a rimanere in Italia, per un periodo protrattosi per 2 anni e 7 mesi;
- il rinnovo del titolo, nonostante un così lungo ed immotivato ritardo accompagnato dal rientro in patria, si tradurrebbe in una sostanziale elusione della disciplina che correla l’ingresso in Italia e il conseguimento del permesso al rispetto delle quote flussi;
- pertanto è condivisibile la valutazione dell’amministrazione laddove evidenzia che, nella particolare fattispecie, la ricorrente versa nella condizione di chi deve chiedere il rilascio di un permesso e non il rinnovo di un titolo scaduto;
- tali considerazioni non sono superate dalla circostanza che la ricorrente in data 1° agosto 2015 ha reperito una nuova occupazione come collaboratrice domestica, in quanto tale elemento nuovo, da un lato, conferma che solo dopo il rientro in Italia e solo dopo la presentazione della domanda di rinnovo - con il notevole ritardo più volte ricordato - la ricorrente ha riacquistato un interesse concreto e verificabile alla permanenza in Italia, dall’altro, potrà eventualmente essere posto a fondamento di una diversa domanda di rilascio di un permesso, secondo le regole ordinarie, ferme restando le valutazioni spettanti all’amministrazione in ordine alla sussistenza di tutti i relativi presupposti;
- ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato riflette una puntuale istruttoria e reca una dettagliata motivazione che consente di comprendere le ragioni della determinazione assunta, la quale, del resto, si lega a valutazioni del tutto ragionevoli ed aderenti alla peculiare situazione di fatto, con conseguente infondatezza delle censure proposte.
In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La considerazione della fattispecie complessiva, sottesa all’impugnazione proposta, consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Domenico Giordano |
IL SEGRETARIO