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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4660/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4660/2014 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
MAGISTRO MARIA PIA, giusta procura in atti;
ATTORI contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1
SUSCA GIOVANNI, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – A seguito dello svolgimento del giudizio per accertamento tecnico preventivo, e si sono rivolti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Bari onde ottenere, previo accertamento dei vizi e difetti di cui l'opera costruita e venduta risulta affetta per come già accertati in sede di A.T.P., la condanna della convenuta all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i difetti e i CP_1 vizi riscontrati o, in mancanza, al pagamento della somma necessaria a pagina 1 di 13 realizzarli, oltre che al risarcimento dei danni subiti sia in relazione agli esborsi sostenuti che al mancato godimento del bene immobile.
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno esposto che:
- con contratto preliminare sottoscritto in data 13/03/2010, la ha CP_1 promesso in vendita ai coniugi l'unità immobiliare facente Parte_3 parte del complesso residenziale in corso di costruzione, sita in Turi (BA) alla contrada Sant'Elena, al prezzo di € 250.000,00;
- nel richiamato preliminare, la società venditrice si era obbligata alla realizzazione dell'immobile promesso in vendita completamente rifinito, secondo il disciplinare tecnico allegato sotto la lettera “F” e precisamente al punto 11) opere di sistemazione esterna: cancello d'ingresso carrabile e pedonale collegato ad ogni singola unità abitativa, recinzione, impianto di illuminazione esterna e marciapiedi;
- in data 12/01/2011, i coniugi hanno acquistato dalla Persona_1 CP_1
l'immobile sopra richiamato;
[...]
- gli attori, sin dall'anno 2010, hanno lamentato e contestato alla la CP_1 mancata ed inesatta esecuzione delle opere convenute, come da capitolato e contratto;
- nello specifico, gli attori hanno contestato la mancata realizzazione del pergolato in legno sul lastrico solare, la presenza di ruggine e scolamento sul prospetto, nonché l'erronea posa in opera del parquet interno, non eseguita a regola d'arte, attesa la formazione di dislivelli tra i diversi elementi lignei adiacenti, dovuti all'eccessiva quantità di collante applicato tra i listelli;
- gli attori hanno contestato, altresì, la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla strada condominiale e di un impianto autonomo per le utenze luce e acqua;
- l'impresa non ha eliminato i vizi lamentati;
- con raccomandata A/R del 23/05/2012, i coniugi hanno Persona_1 contestato quanto sopra alla non ricevendo alcun riscontro, di talché CP_1 sono stati costretti a promuovere il procedimento per A.T.P., affinché venissero pagina 2 di 13 accertate le cause e l'entità dei danni subiti, con conseguente stima dei costi per i lavori da eseguirsi;
- l'accertamento peritale espletato in sede di A.T.P. ha confermato quanto denunciato dagli attori.
II. – Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, la convenuta, eccependo la decadenza e la prescrizione dell'azione proposta dagli attori e l'infondatezza delle pretese azionate in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
III. – Acquisito il fascicolo del procedimento di A.T.P. (n. 898/2012 R.G.
Trib. Bari Sez. dist. ) ed espletate le prove testimoniali articolate dalla Tes_1 convenuta, la causa è infine pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IV. – La domanda attorea merita le sorti del rigetto, per le ragioni di seguito indicate.
IV.1. – Giova innanzitutto evidenziare che, come emerge dalla documentazione ex actis, i coniugi hanno acquistato l'unità Persona_1 immobiliare dall'impresa CP_1
È pertanto fuori discussione che i predetti coniugi hanno stipulato con l'impresa un contratto di compravendita e non un contratto di appalto.
Ciò posto, non ha consistenza la pretesa di garanzia per difetti dell'immobile, a norma dell'art. 1667 c.c., in quanto alla andrebbe – CP_1 secondo gli attori – attribuita la qualifica di "appaltatore-venditore". Appaltatore è la parte che stipula il contratto previsto dall'art. 1655 c.c.; di fatto che l'impresa sia stata anche costruttrice dell'immobile venduto non rende evidentemente l'impresa medesima "appaltatore", nei confronti dei compratori, e "committenti" questi ultimi.
Orbene, l'azione per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spetta esclusivamente al committente e configura una responsabilità dell'appaltatore di natura contrattuale (cfr., tra le tante, Cass., n. 11450 del pagina 3 di 13 1992). È viceversa la responsabilità sancita dall'art. 1669 c.c. – responsabilità di natura extracontrattuale – operante non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, me anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente (cfr. Cass., n. 26574 del 2017).
IV.2. – Fatta questa premessa, parte attrice lamenta innanzitutto, nella citazione introduttiva del presente giudizio, la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla strada condominiale, della recinzione e dell'impianto di illuminazione, oltre che la mancata realizzazione dell'impianto di illuminazione.
Ora, nel contratto preliminare inter partes, versato in atti, la parte promittente venditrice si faceva carico di “tutti i costi di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, comprese le strade di accesso al complesso, complete di asfalto e marciapiedi, nonché opere di collegamento alle reti cittadine di acqua, fogna, luce, gas metano e linea telefonica”, impegnandosi, con scrittura privata integrativa del 14/12/2010, a stabilizzare e ad asfaltare la strada “entro e non oltre dicembre 2011” e ad eseguire le opere di installazione del cancello di entrata, munito di impianto citofonico e luci entro la data del rogito notarile.
Oggetto di contestazione è dunque un vero e proprio inadempimento a un obbligo contrattualmente assunto, avulso dall'esistenza di un vizio, presente sul bene.
Da qui l'irrilevanza del tema della decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia sollevata dalla convenuta.
Tanto chiarito, è pacifico, in quanto concordemente allegato da entrambe le parti, che le opere di urbanizzazione relative alla strada condominiale, alla recinzione ed all'impianto di illuminazione, afferente al complesso residenziale ove sorge l'immobile compravenduto per cui è causa, sono state consegnate nel mese di luglio 2013, così come ammesso dalla stessa e non contestato CP_1 dalla parte attrice.
Affermata dunque l'avvenuta ultimazione delle opere in questione prima dell'introduzione del presente procedimento, deve evidenziarsi, in ordine alla pagina 4 di 13 domanda risarcitoria avanzata in giudizio, che la parte attrice non ha puntualmente allegato né tantomeno dimostrato lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale o non patrimoniale che avrebbe concretamente ed effettivamente patito per effetto dell'altrui ritardato adempimento.
Ed invero detta domanda, genericamente basata sulle conseguenze negative asseritamente derivanti dalla ritardata ultimazione delle opere in questione è rimasta solo labialmente affermata: nessun elemento di fatto parte attrice ha specificamente dedotto, nei termini processuali all'uopo previsti, al fine di consentire una valutazione circa la sussistenza e l'entità del danno subito (e ciò tenuto conto peraltro del fatto che, per un verso, nella citazione introduttiva gli attori hanno continuato ad allegare la circostanza, non corrispondente alla realtà effettuale, così come pacificamente emerso in corso di causa, della perdurante mancata ultimazione delle opere in questione, in realtà completate prima dell'introduzione del giudizio;
per altro verso, la memoria ex art. 183 co. 6, n. 1
c.p.c. di parte attrice è stata depositata tardivamente, ovverosia in data
21/09/2015, ben oltre il termine ultimo assegnato, coincidente con il 12/09/2015, con conseguente operatività della barriera delle preclusioni assertive).
Sul punto, appare doveroso precisare che sebbene la giurisprudenza di legittimità tenda ad alleggerire l'onere probatorio per danni da mancato godimento di un immobile, resta comunque in capo a colui che richiede la tutela risarcitoria fornire la prova degli elementi essenziali della fattispecie dannosa.
Al riguardo, le allegazioni di parte attrice tempestivamente e ritualmente introdotte in giudizio appaiono assolutamente scarne e generiche. E, come noto, a tali carenze di allegazioni e di prova, non può supplire la valutazione equitativa del giudice, presupponendo che l'attore abbia, perlomeno, fornito la prova dell'an debeatur.
IV.3. – Parte attrice ha poi lamentato la mancata realizzazione del pergolato in legno sul lastrico solare.
Ciò posto, la domanda attorea è, in parte qua, generica, in quanto non precisa quale vizio giuridico e conseguente rimedio, fra quelli concessi pagina 5 di 13 dall'ordinamento, intenda esperire a fronte della circostanza di fatto sopra esposta.
In altri termini, ribadita l'applicabilità, nella specie, della disciplina del contratto di compravendita e non già dell'appalto, parte attrice non specifica se agisce per far valere un vizio del bene o una mancanza di qualità dello stesso o, ancora, più radicalmente, un inadempimento sub specie di aliud pro alio
È quindi necessario esaminare tutte e tre le ipotesi.
In primo luogo, deve escludersi che gli attori abbiano agito per far valere l'inadempimento della sub specie di aliud pro alio. Al riguardo, infatti, CP_1 parte attrice non lamenta la totale diversità del bene trasferitole rispetto a quello promesso e descritto nell'atto di compravendita. Del resto, se anche così fosse, la domanda sarebbe infondata, posto che non sussistono i presupposti dell'aliud pro alio: la lamentata mancanza del pergolato in legno, infatti, non rende il bene del tutto diverso, materialmente o giuridicamente, da quello oggetto del trasferimento.
Meno chiaro, viceversa, se fra i rimedi concessi dal legislatore all'acquirente di un bene, gli attori abbiano inteso esperire i rimedi per mancanza di una qualità del bene o quelli per la presenza di vizi.
In entrambi i casi, tuttavia, il rimedio consentito dal legislatore non è costituito dal rimborso del prezzo per la realizzazione della parte di opera mancante, come richiesto dagli attori sulla scorta delle risultanze della C.T.U. espletata in sede di A.T.P., bensì dalla riduzione del prezzo o (nel solo caso di vizi del bene) dalla risoluzione del contratto.
In altri termini, sia che si qualifichi la mancata realizzazione del pergolato come mancanza di qualità sia che la si qualifichi come vizio del bene, il legislatore non riconosce il rimedio del rimborso del costo per la realizzazione dello stesso.
La riduzione del prezzo, infatti, riconosciuta come strumento dal nostro ordinamento, è finalizzata ad adeguare il prezzo della vendita all'effettivo valore del bene così come si presenta, ossia viziato, e, quindi, detto in altri termini, finalizzata ad adeguare il prezzo della vendita al minor valore del bene in ragione del vizio che lo inficia.
pagina 6 di 13 Al riguardo, non è un fuor d'opera precisare che la tutela attribuita dal legislatore al compratore si atteggia come speciale rispetto a quella prefigurata, in generale in materia di obbligazioni, dall'art. 1218 c.c., in quanto, da un lato, il venditore risponde dei vizi a prescindere dal fatto che questi siano a lui addebitabili sotto il profilo soggettivo (a titolo di dolo o colpa), mirando la relativa disciplina a ripristinare “oggettivamente” l'equilibrio sinallagmatico alterato dal vizio del bene venduto, e, dall'altro lato, i rimedi riconosciuti al compratore nel perseguire tale fine (equilibrio oggettivo del sinallagma) sono limitati ai due soli istituti (e corrispondenti azioni) previsti dall'art.1492 c.c.
Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, rispetto alla disciplina ordinaria è esclusa dal novero dei rimedi accordati al compratore l'azione di esatto adempimento, compendiata dalla “classica”, quanto errata, richiesta di eliminazione dei vizi.
Il compratore, difatti, non ha a disposizione un'azione volta ad ottenere la sostituzione del bene viziato, ovvero la sua riparazione o, semplicemente,
l'eliminazione del vizio, salvo che il venditore abbia assunto tale specifica obbligazione (la quale, peraltro, qualora venga assunta, si porrebbe quale nuova obbligazione a carico del venditore, ulteriore ed estranea rispetto al sistema della garanzia per i vizi).
Né tale azione può essere surrogata da una domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volto ad ottenere la condanna del venditore all'eliminazione del vizio, o, surrettiziamente, per equivalente, volto ad ottenere il risarcimento dei denari necessari per eliminare i vizi.
La ratio della scelta legislativa si rinviene nella funzione della garanzia per vizi, che è, sì, quella di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dalla sussistenza del vizio del bene venduto, ma (nell'ottica dell'esigenza di garantire la certezza e speditezza dei traffici giuridici) non attraverso la realizzazione dell'esatto assetto negoziale (sinallagma) previsto in contratto (che si avrebbe, appunto, con la eliminazione del vizio), ma solo riequilibrandolo (verso il basso) mediante la diminuzione del prezzo, ossia portando in equilibrio il prezzo rispetto al concreto minor valore del bene venduto.
pagina 7 di 13 “In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante
l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - di un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. …Invece un tale rimedio, come già si è detto, non è apprestato dalla disciplina della garanzia per vizi, che attribuisce al compratore la scelta soltanto tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto. Il diritto di ottenere, in alternativa, la riparazione del bene, infatti, è riconosciuto soltanto in particolari ipotesi … garanzia di buon funzionamento ….. se il venditore è un "professionista" e il compratore un
"consumatore"” (Sezioni Unite, Sentenza n.19702 del 13/11/2012).
Oltretutto, proprio al fine di evitare fraintendimenti ed eventuali tentativi di elusione del sistema, con la stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno evidenziato che il compratore non può chiedere la condanna del venditore all'eliminazione dei vizi praticando la strada del risarcimento del danno, trattandosi di strada incompatibile con il disposto dell'art. 1494 c.c..
Peraltro, a ben vedere, la spesa per eliminare il vizio non può costituire, ontologicamente, un danno del vizio stesso.
La scelta del legislatore è evidente e può essere facilmente espressa dal seguente concetto: nel caso in cui il bene venduto si riveli viziato, il compratore che non abbia interesse al bene così come concretamente è (ossia, viziato), può senz'altro fare fronte allo squilibrio del sinallagma chiedendo la risoluzione del contratto (ovviamente, sempre che il vizio sia di tale gravità da giustificare la risoluzione); nel caso in cui, invece, il compratore non opti per la risoluzione del contratto, dovrà necessariamente tenersi il bene così come è (ossia, viziato)
pagina 8 di 13 ponendo rimedio allo squilibrio del sinallagma causato dal vizio solo attraverso la riduzione del prezzo, che dovrà essere semplicemente adeguato all'effettivo valore del bene viziato.
I principi appena spiegati consentono di censurare l'erroneo automatismo fondato sull'equiparazione del minor valore del bene viziato al costo necessario per eliminare i vizi. Ciò anche per l'ulteriore considerazione per cui, da un lato, non sempre un vizio è emendabile, e, dall'altro lato, spesso i costi da sostenere per eliminare un vizio sono assai superiori all'effettivo minor valore del bene, tanto che la relativa riparazione spesso ben può essere addirittura antieconomica, come nel caso in cui la spesa da sostenere per riparare il bene sia superiore al valore dello stesso bene esente da vizi.
Nel caso in esame, afferendo la contestazione a un profilo (la mancata realizzazione del pergolato) idoneo a incidere sul minor valore della cosa venduta, sarebbe stato consentito al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione con l'azione per la riduzione del prezzo (nella specie non esercitata), non già con l'azione di risarcimento del danno, esperibile al diverso fine di ristabilire tale rapporto con riguardo alla ridotta utilizzabilità del bene (non allegata né tanto meno dimostrata).
La circostanza che parte attrice abbia sostenuto degli esborsi per la realizzazione del pergolato ineseguito dalla convenuta è poi rimasta assertivamente affermata, non trovando rispondenza nel compendio probatorio ritualmente acquisito al giudizio.
Occorre infine evidenziare che anche l'operatività della disciplina dettata dal
Codice del Consumo, ove ritenuta applicabile, è nella specie preclusa dall'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia sollevata dalla convenuta, di cui si dirà infra.
IV.4. – Quanto alla lamentata presenza di ruggine e scolamento sul prospetto, è sufficiente l'assorbente rilievo per cui la riconducibilità di tali difetti alla sussistenza di vizi dell'immobile è stata recisamente esclusa dal C.T.U. in sede di A.T.P. (cfr. relazione di consulenza tecnica a firma del C.T.U. arch.
): l'ausiliario giudiziale è pervenuto, sul punto, a conclusioni puntuali, Per_2
pagina 9 di 13 del tutto condivisibili, in quanto formulate all'esito di un'indagine tecnica condotta in modo accurato e analitico e basata sulla diretta osservazione dello stato dei luoghi. Le conclusioni peritali, ribadite anche in sede di controdeduzioni alle osservazioni del consulente tecnico di parte, appaiono invero logicamente e congruamente motivate al termine di una verifica esente da vizi logici e metodologici, di talché alle stesse può agevolmente guardarsi come dato tecnico di riferimento per la decisione giudiziale senza necessità di motivazioni ulteriori
(cfr. in argomento Cass. ord. n. 8429/2021, Cass. ord. n. 1815/2015, Cass. n. n.
4850/2009).
IV.5. – Quanto alla erronea posa in opera del parquet interno, si osserva quanto segue.
Come anticipato, la domanda esperita dagli attori deve essere più correttamente qualificata nei termini dell'azione di garanzia prevista dalla disciplina della compravendita.
Né può ritenersi applicabile, al vizio dedotto, la disciplina di cui all'art. 1669
c.c., come pure prospettato da parte attrice.
Al riguardo, si osserva infatti che la giurisprudenza di legittimità ritiene che i
“gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. (disposizione che sancisce, secondo l'interpretazione corrente e consolidata, la responsabilità extracontrattuale del costruttore di un immobile nei confronti di chiunque sia stato danneggiato dalla rovina, dal pericolo di rovina o dai gravi difetti dello stesso e che, quindi, come accennato, è applicabile anche al rapporto tra venditore che sia anche costruttore dell'immobile e compratore) siano quelle alterazioni che incidono sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (Cass. n.84/2013; Cass., n.19868/2009; Cass., n. 21351/2005).
Ora, nel caso di specie, il C.T.U. ha accertato, in sede di istruzione preventiva (i cui esiti sono richiamati dagli attori a fondamento dell'azione esperita in giudizio), la presenza di “diversi difetti localizzati in più punti” e, segnatamente, la sussistenza di “dislivelli tra il bordo dei listoni di parquet e la pavimentazione in pietra della scala” in prossimità di quest'ultima e, nelle tre camere da letto, la mancanza, “in più punti”, di “una unione perfetta (…) tra una
pagina 10 di 13 doga e l'altra”, con conseguente percepibilità di “una discontinuità del materiale”, difetti riconducibili, ad avviso del perito, a “una posa in opera errata”.
Ciò detto, il difetto di posa in opera del parquet, che ha determinato il formarsi dei difetti riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio, rappresenta un vizio che incide indubbiamente sull'aspetto esteriore dell'immobile, ma limita il godimento del bene solo in minima parte, né appare tantomeno incidere sulla sua funzionalità ed abitabilità (date l'entità e la circoscritta portata dei difetti accertati dal perito).
Si tratta quindi di un vizio ordinario, soggetto al regime di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c..
Con riferimento a tale vizio si ritiene allora maturata la decadenza di cui all'art. 1495 c.c., tempestivamente eccepita dalla convenuta (sia in sede di costituzione nel procedimento di A.T.P. sia nel presente giudizio) – ancorché con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1667 c.c. – atteso che, a fronte della eccezione della tardività della denuncia dei vizi, gli odierni attori – pacificamente immessi nell'anticipato possesso dell'immobile, sin dal dicembre 2010 – non hanno provato né offerto di dimostrare di aver tempestivamente denunziato la sussistenza dei difetti nel termine normativamente previsto (otto giorni dalla data della scoperta, in base alla disciplina codicistica, o due mesi dalla scoperta del difetto, alla stregua del più favorevole regime previsto dal Codice del Consumo).
Come rilevato dal C.T.U., si trattava, peraltro, di difetti “evidenti” e percepibili “a occhio nudo”, con la conseguenza che il decorso del termine per la denuncia non poteva essere ulteriormente postergato all'esito degli approfondimenti tecnici.
La circostanza per cui i difetti sarebbero stati denunziati “nell'immediatezza”
è invero rimasta affatto indimostrata, così come la contestata assunzione dell'impegno all'eliminazione dei vizi da parte dell'odierna convenuta (circostanza peraltro neanche tempestivamente e ritualmente allegata in modo compiuto e insufficientemente fondata, in via esclusiva, sulle mere asserzioni della stessa parte attrice e sulle dichiarazioni de relato actoris – e dunque prive di autonomo rilievo probatorio – raccolte nel verbale di svolgimento delle operazioni peritali e pagina 11 di 13 riportate in sede testimoniale nel corso dell'istruttoria orale, dalle quali del resto non è nemmeno dato evincere, con chiarezza, se la “impresa” interpellata per la riparazione sia stata l'odierna convenuta o la diversa ditta ausiliaria esecutrice dell'opera).
Emerge, al contrario, dal compendio istruttorio, che i difetti erano già presenti al momento in cui gli odierni attori avevano preso possesso dell'immobile
(alla data del 28/12/2010), come d'altronde desumibile dalle stesse dichiarazioni contra se rese dai ricorrenti in sede di svolgimento delle operazioni peritali, mentre la prima denuncia di cui si ha prova in atti è quella tardivamente formalizzata soltanto con la lettera raccomandata del 23/05/2012, allegata al ricorso introduttivo del procedimento di A.T.P., e dal cui tenore letterale emerge peraltro la conoscenza oggettiva, in capo ai compratori, della entità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
E, al riguardo, non è superfluo ricordare che, in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa (Cass., n. 16766 del 2019). Prova che, nella specie, gli odierni attori non hanno fornito.
IV. – Conclusivamente, per le esposte ragioni, la domanda attorea va respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
V. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022 (fase studio: euro
919; fase introduttiva: euro 777; fase istruttoria: euro 1.680; fase decisionale: euro 1.701).
L'esito dell'indagine peritale espletata ante causam giustifica, ferma l'irripetibilità degli esborsi posti a carico dei ricorrenti, la compensazione delle ulteriori spese sostenute dalle parti in relazione all'accertamento tecnico preventivo (compensi difensivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 12 di 13 - RIGETTA le domande degli attori;
Parte_1 Parte_2
- CONDANNA gli attori in solido al pagamento, in favore della convenuta CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077 per compensi difensivi,
[...] oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese del procedimento di A.T.P.
Bari, 30 marzo 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4660/2014 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
MAGISTRO MARIA PIA, giusta procura in atti;
ATTORI contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1
SUSCA GIOVANNI, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – A seguito dello svolgimento del giudizio per accertamento tecnico preventivo, e si sono rivolti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Bari onde ottenere, previo accertamento dei vizi e difetti di cui l'opera costruita e venduta risulta affetta per come già accertati in sede di A.T.P., la condanna della convenuta all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i difetti e i CP_1 vizi riscontrati o, in mancanza, al pagamento della somma necessaria a pagina 1 di 13 realizzarli, oltre che al risarcimento dei danni subiti sia in relazione agli esborsi sostenuti che al mancato godimento del bene immobile.
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno esposto che:
- con contratto preliminare sottoscritto in data 13/03/2010, la ha CP_1 promesso in vendita ai coniugi l'unità immobiliare facente Parte_3 parte del complesso residenziale in corso di costruzione, sita in Turi (BA) alla contrada Sant'Elena, al prezzo di € 250.000,00;
- nel richiamato preliminare, la società venditrice si era obbligata alla realizzazione dell'immobile promesso in vendita completamente rifinito, secondo il disciplinare tecnico allegato sotto la lettera “F” e precisamente al punto 11) opere di sistemazione esterna: cancello d'ingresso carrabile e pedonale collegato ad ogni singola unità abitativa, recinzione, impianto di illuminazione esterna e marciapiedi;
- in data 12/01/2011, i coniugi hanno acquistato dalla Persona_1 CP_1
l'immobile sopra richiamato;
[...]
- gli attori, sin dall'anno 2010, hanno lamentato e contestato alla la CP_1 mancata ed inesatta esecuzione delle opere convenute, come da capitolato e contratto;
- nello specifico, gli attori hanno contestato la mancata realizzazione del pergolato in legno sul lastrico solare, la presenza di ruggine e scolamento sul prospetto, nonché l'erronea posa in opera del parquet interno, non eseguita a regola d'arte, attesa la formazione di dislivelli tra i diversi elementi lignei adiacenti, dovuti all'eccessiva quantità di collante applicato tra i listelli;
- gli attori hanno contestato, altresì, la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla strada condominiale e di un impianto autonomo per le utenze luce e acqua;
- l'impresa non ha eliminato i vizi lamentati;
- con raccomandata A/R del 23/05/2012, i coniugi hanno Persona_1 contestato quanto sopra alla non ricevendo alcun riscontro, di talché CP_1 sono stati costretti a promuovere il procedimento per A.T.P., affinché venissero pagina 2 di 13 accertate le cause e l'entità dei danni subiti, con conseguente stima dei costi per i lavori da eseguirsi;
- l'accertamento peritale espletato in sede di A.T.P. ha confermato quanto denunciato dagli attori.
II. – Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, la convenuta, eccependo la decadenza e la prescrizione dell'azione proposta dagli attori e l'infondatezza delle pretese azionate in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
III. – Acquisito il fascicolo del procedimento di A.T.P. (n. 898/2012 R.G.
Trib. Bari Sez. dist. ) ed espletate le prove testimoniali articolate dalla Tes_1 convenuta, la causa è infine pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IV. – La domanda attorea merita le sorti del rigetto, per le ragioni di seguito indicate.
IV.1. – Giova innanzitutto evidenziare che, come emerge dalla documentazione ex actis, i coniugi hanno acquistato l'unità Persona_1 immobiliare dall'impresa CP_1
È pertanto fuori discussione che i predetti coniugi hanno stipulato con l'impresa un contratto di compravendita e non un contratto di appalto.
Ciò posto, non ha consistenza la pretesa di garanzia per difetti dell'immobile, a norma dell'art. 1667 c.c., in quanto alla andrebbe – CP_1 secondo gli attori – attribuita la qualifica di "appaltatore-venditore". Appaltatore è la parte che stipula il contratto previsto dall'art. 1655 c.c.; di fatto che l'impresa sia stata anche costruttrice dell'immobile venduto non rende evidentemente l'impresa medesima "appaltatore", nei confronti dei compratori, e "committenti" questi ultimi.
Orbene, l'azione per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spetta esclusivamente al committente e configura una responsabilità dell'appaltatore di natura contrattuale (cfr., tra le tante, Cass., n. 11450 del pagina 3 di 13 1992). È viceversa la responsabilità sancita dall'art. 1669 c.c. – responsabilità di natura extracontrattuale – operante non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, me anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente (cfr. Cass., n. 26574 del 2017).
IV.2. – Fatta questa premessa, parte attrice lamenta innanzitutto, nella citazione introduttiva del presente giudizio, la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla strada condominiale, della recinzione e dell'impianto di illuminazione, oltre che la mancata realizzazione dell'impianto di illuminazione.
Ora, nel contratto preliminare inter partes, versato in atti, la parte promittente venditrice si faceva carico di “tutti i costi di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, comprese le strade di accesso al complesso, complete di asfalto e marciapiedi, nonché opere di collegamento alle reti cittadine di acqua, fogna, luce, gas metano e linea telefonica”, impegnandosi, con scrittura privata integrativa del 14/12/2010, a stabilizzare e ad asfaltare la strada “entro e non oltre dicembre 2011” e ad eseguire le opere di installazione del cancello di entrata, munito di impianto citofonico e luci entro la data del rogito notarile.
Oggetto di contestazione è dunque un vero e proprio inadempimento a un obbligo contrattualmente assunto, avulso dall'esistenza di un vizio, presente sul bene.
Da qui l'irrilevanza del tema della decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia sollevata dalla convenuta.
Tanto chiarito, è pacifico, in quanto concordemente allegato da entrambe le parti, che le opere di urbanizzazione relative alla strada condominiale, alla recinzione ed all'impianto di illuminazione, afferente al complesso residenziale ove sorge l'immobile compravenduto per cui è causa, sono state consegnate nel mese di luglio 2013, così come ammesso dalla stessa e non contestato CP_1 dalla parte attrice.
Affermata dunque l'avvenuta ultimazione delle opere in questione prima dell'introduzione del presente procedimento, deve evidenziarsi, in ordine alla pagina 4 di 13 domanda risarcitoria avanzata in giudizio, che la parte attrice non ha puntualmente allegato né tantomeno dimostrato lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale o non patrimoniale che avrebbe concretamente ed effettivamente patito per effetto dell'altrui ritardato adempimento.
Ed invero detta domanda, genericamente basata sulle conseguenze negative asseritamente derivanti dalla ritardata ultimazione delle opere in questione è rimasta solo labialmente affermata: nessun elemento di fatto parte attrice ha specificamente dedotto, nei termini processuali all'uopo previsti, al fine di consentire una valutazione circa la sussistenza e l'entità del danno subito (e ciò tenuto conto peraltro del fatto che, per un verso, nella citazione introduttiva gli attori hanno continuato ad allegare la circostanza, non corrispondente alla realtà effettuale, così come pacificamente emerso in corso di causa, della perdurante mancata ultimazione delle opere in questione, in realtà completate prima dell'introduzione del giudizio;
per altro verso, la memoria ex art. 183 co. 6, n. 1
c.p.c. di parte attrice è stata depositata tardivamente, ovverosia in data
21/09/2015, ben oltre il termine ultimo assegnato, coincidente con il 12/09/2015, con conseguente operatività della barriera delle preclusioni assertive).
Sul punto, appare doveroso precisare che sebbene la giurisprudenza di legittimità tenda ad alleggerire l'onere probatorio per danni da mancato godimento di un immobile, resta comunque in capo a colui che richiede la tutela risarcitoria fornire la prova degli elementi essenziali della fattispecie dannosa.
Al riguardo, le allegazioni di parte attrice tempestivamente e ritualmente introdotte in giudizio appaiono assolutamente scarne e generiche. E, come noto, a tali carenze di allegazioni e di prova, non può supplire la valutazione equitativa del giudice, presupponendo che l'attore abbia, perlomeno, fornito la prova dell'an debeatur.
IV.3. – Parte attrice ha poi lamentato la mancata realizzazione del pergolato in legno sul lastrico solare.
Ciò posto, la domanda attorea è, in parte qua, generica, in quanto non precisa quale vizio giuridico e conseguente rimedio, fra quelli concessi pagina 5 di 13 dall'ordinamento, intenda esperire a fronte della circostanza di fatto sopra esposta.
In altri termini, ribadita l'applicabilità, nella specie, della disciplina del contratto di compravendita e non già dell'appalto, parte attrice non specifica se agisce per far valere un vizio del bene o una mancanza di qualità dello stesso o, ancora, più radicalmente, un inadempimento sub specie di aliud pro alio
È quindi necessario esaminare tutte e tre le ipotesi.
In primo luogo, deve escludersi che gli attori abbiano agito per far valere l'inadempimento della sub specie di aliud pro alio. Al riguardo, infatti, CP_1 parte attrice non lamenta la totale diversità del bene trasferitole rispetto a quello promesso e descritto nell'atto di compravendita. Del resto, se anche così fosse, la domanda sarebbe infondata, posto che non sussistono i presupposti dell'aliud pro alio: la lamentata mancanza del pergolato in legno, infatti, non rende il bene del tutto diverso, materialmente o giuridicamente, da quello oggetto del trasferimento.
Meno chiaro, viceversa, se fra i rimedi concessi dal legislatore all'acquirente di un bene, gli attori abbiano inteso esperire i rimedi per mancanza di una qualità del bene o quelli per la presenza di vizi.
In entrambi i casi, tuttavia, il rimedio consentito dal legislatore non è costituito dal rimborso del prezzo per la realizzazione della parte di opera mancante, come richiesto dagli attori sulla scorta delle risultanze della C.T.U. espletata in sede di A.T.P., bensì dalla riduzione del prezzo o (nel solo caso di vizi del bene) dalla risoluzione del contratto.
In altri termini, sia che si qualifichi la mancata realizzazione del pergolato come mancanza di qualità sia che la si qualifichi come vizio del bene, il legislatore non riconosce il rimedio del rimborso del costo per la realizzazione dello stesso.
La riduzione del prezzo, infatti, riconosciuta come strumento dal nostro ordinamento, è finalizzata ad adeguare il prezzo della vendita all'effettivo valore del bene così come si presenta, ossia viziato, e, quindi, detto in altri termini, finalizzata ad adeguare il prezzo della vendita al minor valore del bene in ragione del vizio che lo inficia.
pagina 6 di 13 Al riguardo, non è un fuor d'opera precisare che la tutela attribuita dal legislatore al compratore si atteggia come speciale rispetto a quella prefigurata, in generale in materia di obbligazioni, dall'art. 1218 c.c., in quanto, da un lato, il venditore risponde dei vizi a prescindere dal fatto che questi siano a lui addebitabili sotto il profilo soggettivo (a titolo di dolo o colpa), mirando la relativa disciplina a ripristinare “oggettivamente” l'equilibrio sinallagmatico alterato dal vizio del bene venduto, e, dall'altro lato, i rimedi riconosciuti al compratore nel perseguire tale fine (equilibrio oggettivo del sinallagma) sono limitati ai due soli istituti (e corrispondenti azioni) previsti dall'art.1492 c.c.
Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, rispetto alla disciplina ordinaria è esclusa dal novero dei rimedi accordati al compratore l'azione di esatto adempimento, compendiata dalla “classica”, quanto errata, richiesta di eliminazione dei vizi.
Il compratore, difatti, non ha a disposizione un'azione volta ad ottenere la sostituzione del bene viziato, ovvero la sua riparazione o, semplicemente,
l'eliminazione del vizio, salvo che il venditore abbia assunto tale specifica obbligazione (la quale, peraltro, qualora venga assunta, si porrebbe quale nuova obbligazione a carico del venditore, ulteriore ed estranea rispetto al sistema della garanzia per i vizi).
Né tale azione può essere surrogata da una domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volto ad ottenere la condanna del venditore all'eliminazione del vizio, o, surrettiziamente, per equivalente, volto ad ottenere il risarcimento dei denari necessari per eliminare i vizi.
La ratio della scelta legislativa si rinviene nella funzione della garanzia per vizi, che è, sì, quella di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dalla sussistenza del vizio del bene venduto, ma (nell'ottica dell'esigenza di garantire la certezza e speditezza dei traffici giuridici) non attraverso la realizzazione dell'esatto assetto negoziale (sinallagma) previsto in contratto (che si avrebbe, appunto, con la eliminazione del vizio), ma solo riequilibrandolo (verso il basso) mediante la diminuzione del prezzo, ossia portando in equilibrio il prezzo rispetto al concreto minor valore del bene venduto.
pagina 7 di 13 “In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante
l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - di un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. …Invece un tale rimedio, come già si è detto, non è apprestato dalla disciplina della garanzia per vizi, che attribuisce al compratore la scelta soltanto tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto. Il diritto di ottenere, in alternativa, la riparazione del bene, infatti, è riconosciuto soltanto in particolari ipotesi … garanzia di buon funzionamento ….. se il venditore è un "professionista" e il compratore un
"consumatore"” (Sezioni Unite, Sentenza n.19702 del 13/11/2012).
Oltretutto, proprio al fine di evitare fraintendimenti ed eventuali tentativi di elusione del sistema, con la stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno evidenziato che il compratore non può chiedere la condanna del venditore all'eliminazione dei vizi praticando la strada del risarcimento del danno, trattandosi di strada incompatibile con il disposto dell'art. 1494 c.c..
Peraltro, a ben vedere, la spesa per eliminare il vizio non può costituire, ontologicamente, un danno del vizio stesso.
La scelta del legislatore è evidente e può essere facilmente espressa dal seguente concetto: nel caso in cui il bene venduto si riveli viziato, il compratore che non abbia interesse al bene così come concretamente è (ossia, viziato), può senz'altro fare fronte allo squilibrio del sinallagma chiedendo la risoluzione del contratto (ovviamente, sempre che il vizio sia di tale gravità da giustificare la risoluzione); nel caso in cui, invece, il compratore non opti per la risoluzione del contratto, dovrà necessariamente tenersi il bene così come è (ossia, viziato)
pagina 8 di 13 ponendo rimedio allo squilibrio del sinallagma causato dal vizio solo attraverso la riduzione del prezzo, che dovrà essere semplicemente adeguato all'effettivo valore del bene viziato.
I principi appena spiegati consentono di censurare l'erroneo automatismo fondato sull'equiparazione del minor valore del bene viziato al costo necessario per eliminare i vizi. Ciò anche per l'ulteriore considerazione per cui, da un lato, non sempre un vizio è emendabile, e, dall'altro lato, spesso i costi da sostenere per eliminare un vizio sono assai superiori all'effettivo minor valore del bene, tanto che la relativa riparazione spesso ben può essere addirittura antieconomica, come nel caso in cui la spesa da sostenere per riparare il bene sia superiore al valore dello stesso bene esente da vizi.
Nel caso in esame, afferendo la contestazione a un profilo (la mancata realizzazione del pergolato) idoneo a incidere sul minor valore della cosa venduta, sarebbe stato consentito al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione con l'azione per la riduzione del prezzo (nella specie non esercitata), non già con l'azione di risarcimento del danno, esperibile al diverso fine di ristabilire tale rapporto con riguardo alla ridotta utilizzabilità del bene (non allegata né tanto meno dimostrata).
La circostanza che parte attrice abbia sostenuto degli esborsi per la realizzazione del pergolato ineseguito dalla convenuta è poi rimasta assertivamente affermata, non trovando rispondenza nel compendio probatorio ritualmente acquisito al giudizio.
Occorre infine evidenziare che anche l'operatività della disciplina dettata dal
Codice del Consumo, ove ritenuta applicabile, è nella specie preclusa dall'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia sollevata dalla convenuta, di cui si dirà infra.
IV.4. – Quanto alla lamentata presenza di ruggine e scolamento sul prospetto, è sufficiente l'assorbente rilievo per cui la riconducibilità di tali difetti alla sussistenza di vizi dell'immobile è stata recisamente esclusa dal C.T.U. in sede di A.T.P. (cfr. relazione di consulenza tecnica a firma del C.T.U. arch.
): l'ausiliario giudiziale è pervenuto, sul punto, a conclusioni puntuali, Per_2
pagina 9 di 13 del tutto condivisibili, in quanto formulate all'esito di un'indagine tecnica condotta in modo accurato e analitico e basata sulla diretta osservazione dello stato dei luoghi. Le conclusioni peritali, ribadite anche in sede di controdeduzioni alle osservazioni del consulente tecnico di parte, appaiono invero logicamente e congruamente motivate al termine di una verifica esente da vizi logici e metodologici, di talché alle stesse può agevolmente guardarsi come dato tecnico di riferimento per la decisione giudiziale senza necessità di motivazioni ulteriori
(cfr. in argomento Cass. ord. n. 8429/2021, Cass. ord. n. 1815/2015, Cass. n. n.
4850/2009).
IV.5. – Quanto alla erronea posa in opera del parquet interno, si osserva quanto segue.
Come anticipato, la domanda esperita dagli attori deve essere più correttamente qualificata nei termini dell'azione di garanzia prevista dalla disciplina della compravendita.
Né può ritenersi applicabile, al vizio dedotto, la disciplina di cui all'art. 1669
c.c., come pure prospettato da parte attrice.
Al riguardo, si osserva infatti che la giurisprudenza di legittimità ritiene che i
“gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. (disposizione che sancisce, secondo l'interpretazione corrente e consolidata, la responsabilità extracontrattuale del costruttore di un immobile nei confronti di chiunque sia stato danneggiato dalla rovina, dal pericolo di rovina o dai gravi difetti dello stesso e che, quindi, come accennato, è applicabile anche al rapporto tra venditore che sia anche costruttore dell'immobile e compratore) siano quelle alterazioni che incidono sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (Cass. n.84/2013; Cass., n.19868/2009; Cass., n. 21351/2005).
Ora, nel caso di specie, il C.T.U. ha accertato, in sede di istruzione preventiva (i cui esiti sono richiamati dagli attori a fondamento dell'azione esperita in giudizio), la presenza di “diversi difetti localizzati in più punti” e, segnatamente, la sussistenza di “dislivelli tra il bordo dei listoni di parquet e la pavimentazione in pietra della scala” in prossimità di quest'ultima e, nelle tre camere da letto, la mancanza, “in più punti”, di “una unione perfetta (…) tra una
pagina 10 di 13 doga e l'altra”, con conseguente percepibilità di “una discontinuità del materiale”, difetti riconducibili, ad avviso del perito, a “una posa in opera errata”.
Ciò detto, il difetto di posa in opera del parquet, che ha determinato il formarsi dei difetti riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio, rappresenta un vizio che incide indubbiamente sull'aspetto esteriore dell'immobile, ma limita il godimento del bene solo in minima parte, né appare tantomeno incidere sulla sua funzionalità ed abitabilità (date l'entità e la circoscritta portata dei difetti accertati dal perito).
Si tratta quindi di un vizio ordinario, soggetto al regime di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c..
Con riferimento a tale vizio si ritiene allora maturata la decadenza di cui all'art. 1495 c.c., tempestivamente eccepita dalla convenuta (sia in sede di costituzione nel procedimento di A.T.P. sia nel presente giudizio) – ancorché con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1667 c.c. – atteso che, a fronte della eccezione della tardività della denuncia dei vizi, gli odierni attori – pacificamente immessi nell'anticipato possesso dell'immobile, sin dal dicembre 2010 – non hanno provato né offerto di dimostrare di aver tempestivamente denunziato la sussistenza dei difetti nel termine normativamente previsto (otto giorni dalla data della scoperta, in base alla disciplina codicistica, o due mesi dalla scoperta del difetto, alla stregua del più favorevole regime previsto dal Codice del Consumo).
Come rilevato dal C.T.U., si trattava, peraltro, di difetti “evidenti” e percepibili “a occhio nudo”, con la conseguenza che il decorso del termine per la denuncia non poteva essere ulteriormente postergato all'esito degli approfondimenti tecnici.
La circostanza per cui i difetti sarebbero stati denunziati “nell'immediatezza”
è invero rimasta affatto indimostrata, così come la contestata assunzione dell'impegno all'eliminazione dei vizi da parte dell'odierna convenuta (circostanza peraltro neanche tempestivamente e ritualmente allegata in modo compiuto e insufficientemente fondata, in via esclusiva, sulle mere asserzioni della stessa parte attrice e sulle dichiarazioni de relato actoris – e dunque prive di autonomo rilievo probatorio – raccolte nel verbale di svolgimento delle operazioni peritali e pagina 11 di 13 riportate in sede testimoniale nel corso dell'istruttoria orale, dalle quali del resto non è nemmeno dato evincere, con chiarezza, se la “impresa” interpellata per la riparazione sia stata l'odierna convenuta o la diversa ditta ausiliaria esecutrice dell'opera).
Emerge, al contrario, dal compendio istruttorio, che i difetti erano già presenti al momento in cui gli odierni attori avevano preso possesso dell'immobile
(alla data del 28/12/2010), come d'altronde desumibile dalle stesse dichiarazioni contra se rese dai ricorrenti in sede di svolgimento delle operazioni peritali, mentre la prima denuncia di cui si ha prova in atti è quella tardivamente formalizzata soltanto con la lettera raccomandata del 23/05/2012, allegata al ricorso introduttivo del procedimento di A.T.P., e dal cui tenore letterale emerge peraltro la conoscenza oggettiva, in capo ai compratori, della entità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
E, al riguardo, non è superfluo ricordare che, in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa (Cass., n. 16766 del 2019). Prova che, nella specie, gli odierni attori non hanno fornito.
IV. – Conclusivamente, per le esposte ragioni, la domanda attorea va respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
V. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022 (fase studio: euro
919; fase introduttiva: euro 777; fase istruttoria: euro 1.680; fase decisionale: euro 1.701).
L'esito dell'indagine peritale espletata ante causam giustifica, ferma l'irripetibilità degli esborsi posti a carico dei ricorrenti, la compensazione delle ulteriori spese sostenute dalle parti in relazione all'accertamento tecnico preventivo (compensi difensivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 12 di 13 - RIGETTA le domande degli attori;
Parte_1 Parte_2
- CONDANNA gli attori in solido al pagamento, in favore della convenuta CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077 per compensi difensivi,
[...] oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese del procedimento di A.T.P.
Bari, 30 marzo 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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