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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2021 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv.to LUDOVICI Parte_1 P.IVA_1
LUDOVICA e dall'Avv.to TODERO ANTONIO
ATTRICE contro
) rappresentata e difesa dall'Avv.to GRAFFIGNA CP_1 P.IVA_2
FRANCESCO
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni eventuale contraria istanza, deduzione ed eccezione, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della AR dell'importo di € 27.762,22 o il diverso importo ritenuto Pt_1
pagina 1 di 21 di giustizia oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“In via principale: rilevato il grave inadempimento di AR rigettarsi integralmente tutte Pt_1
le domande proposte nei confronti della poiché totalmente infondate in fatto ed in CP_1
diritto per tutte le motivazioni esposte, dichiarando che nulla è dovuto da ad CP_1
AR per alcun titolo, ragione o causa. In ogni caso condannare la società AR a Pt_1 Pt_1
risarcire a favore di i danni ex art. 96 cpc nella misura che verranno ritenuti di CP_1
giustizia e da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
allegando: di essere società specializzata nelle attività di rilievo e censimento architettonico ed impiantistico, attività svolte anche dalla società convenuta, dalla quale, in qualità di subappaltatrice, aveva ricevuto diversi incarichi professionale;
che, in particolare, come da proposta formulata e accettata dalla convenuta in data 24/07/2020, era stata incaricata di svolgere attività di “rilievo” per il sito dell'Ospedale Bolognini di Seriate;
che in contratto era indicato un compenso di € 0,22/mq oltre IVA per la superficie indicativa da lavorare (mq 50.000), e quindi €
11.000,00, somma che sarebbe stata proporzionalmente aumentata qualora la superficie effettiva si fosse rivelata superiore rispetto a quella stimata;
che la superficie reale oggetto dell'attività di rilievo svolta da AR nell'Ospedale Bolognini di Seriate si era rivelata pari ad 61.194 Pt_1 mq e quindi superiore a quella stimata di 11.194 mq;
che l'attività era stata correttamente svolta e ultimata in data 21/09/2020; che con comunicazione del 23.10.2020 era stato quindi sollecitato il pagamento della maggior somma dovuta in ragione della effettiva superficie oggetto di rilievo, come contrattualmente previsto ed emessa la fattura N° 78/EL del 28/09/2020 dell'importo di €
3.004.49; di aver altresì ricevuto incarico dalla convenuta nell'ottobre 2020 di svolgere attività di
“rilievo” per alcuni immobili ricompresi nella convenzione SS NA, per la quale aveva pagina 2 di 21 formulato una proposta, avente ad oggetto una superficie lorda stimata di mq 109.664, per un importo stimato pari a circa €. 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre iva, e con previsione del corrispondente adeguamento del prezzo nel caso in cui le superfici effettive fossero risultate superiori rispetto a quelle stimate, proposta accettata e controfirmata dalla convenuta in data
23.10.2020; che alcuni giorni dopo la conclusione del contratto relativo alla sola attività di rilievo per gli immobili sopra indicati, aveva richiesto ad AR anche l'esecuzione CP_1 Pt_1 dell'attività di restituzione grafica;
che con mail del 26/10/2020 AR aveva comunicato Pt_1 il costo aggiuntivo dovuto per l'ulteriore attività richiesta che, stimato su superficie su 120.000 mq, ammontava ad ulteriori € 0.30 al mq;
che esaminata l'offerta, per le vie CP_1 brevi, aveva comunicato l'accettazione della proposta aggiuntiva;
che AR aveva quindi Pt_1
provveduto alla diretta utilizzazione dei dati raccolti nell'attività di rilievo al fine di svolgere quella di restituzione, inviando in data 13.11.2020 le prime restituzioni grafiche a CP_1
che le accettava senza riserve, cui erano seguite in data 02.12.2020 ulteriori restituzioni grafiche;
che nel mese di dicembre, durante le lavorazioni, aveva ordinato per le vie brevi CP_1 ad AR la sospensione dell'attività, poi confermata con email del 21.12.2020; che lo stato di Pt_1 avanzamento delle lavorazioni di rilievo e di restituzione effettuate da AR al momento Pt_1
della comunicazione di sospensione aveva già raggiunto circa lo 80% del totale;
che AR Pt_1
[...
preso atto della richiesta di sospensione delle lavorazioni, si era resa disponibile a riprendere l'attività con un preavviso minimo, rimanendo in attesa di nuove indicazioni;
che in data 29 gennaio 2021 alle ore 13.16, con grande sorpresa, AR era stata diffidata da Pt_1 CP_1 per il tramite del proprio legale, all'immediata consegna della sola attività di rilievo entro le ore
16,00 del medesimo giorno;
che, nonostante il brevissimo termine indicato, AR alle ore Pt_1
14.52, aveva inviato tutta la documentazione richiesta all'Avv. Francesca Golinelli, che aveva effettuato la richiesta per conto di mediante il sistema telematico WE Transfert;
CP_1
che i file inoltrati tramite servizio We Transfert alla data del 3 febbraio 2021, come risultava dal report del servizio informatico, non erano stati ancora aperti;
che successivamente, in data 12 febbraio 2021, erano stati nuovamente inoltrati i file del “rilievo” e consegnata anche la
“restituzione grafica”, nonostante non ci fosse stata alcuna richiesta in merito, e sollecitato il pagamento dei conguagli contrattualmente previsti per l'attività di “rilievo” delle superfici pagina 3 di 21 ulteriori rispetto a quelle stimate per il sito di Seriate, pari ad € 3.004,49, e per i siti della
NA, pari ad € 8.229,78, nonché il pagamento per l'attività di “restituzione grafica” dei siti della NA in proporzione all'attività effettivamente svolta e consegnata sino all'interruzione, pari ad € 13.547,50 oltre iva per un totale di € 16.527,95; che l'importo ancora dovuto da ad AR ammontava dunque ad € 27.762,22, oltre interessi CP_1 Pt_1
moratori.
Ciò premesso in fatto, e dato atto di aver invitato la convenuta, con esito negativo, all'esperimento della procedura di negoziazione assistita, la società attrice concludeva chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo sopra indicato, nonché, in via preliminare, emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c.
Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata in data 1.12.2021, contestava CP_1 la ricostruzione in fatto di quanto allegato dall'attrice, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate e svolgendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni per inadempimento, a causa di errori e vizi presenti nei rilievi eseguiti dall'attrice e dei gravissimi ritardi nella consegna degli stessi.
In particolare la convenuta confermava la conclusione fra le parti dei due contratti di subappalto aventi ad oggetto, il primo, attività di rilievo di alcuni immobili nel Comune di Seriate, e, il secondo, il rilievo e il censimento di diversi immobili ricompresi nella commessa “SS
NA” (commessa conferita a dalla società Euclide, a sua volta incaricata CP_1
dalla società SIRAM SPA, aggiudicataria della Convenzione ARCA 2017, sottoscritta con la
Regione Lombardia, avente ad oggetto la parziale verifica del suo patrimonio immobiliare di diversi Enti sanitari, per il censimento di una parte del precitato patrimonio e la successiva elaborazione ed inserimento dei dati rinvenuti nell'apposito database della Regione), affermando che, diversamente da quanto previsto nell'offerta accettata, AR aveva preteso, ancor Pt_1 prima di intraprendere l'attività, la dazione di titoli (assegni) per gli importi dei corrispettivi pattuiti (rispettivamente € 11.000,00 + IVA ed € 25.000,00 + IVA); allegava che effettivamente in relazione alla seconda commessa, aveva richiesto ad AR anche un CP_1 Pt_1
preventivo per la “restituzione grafica” dei rilievi, ma, esaminata l'offerta, la stessa non era stata pagina 4 di 21 accettata, in quanto avrebbe comportato un esborso economico assolutamente esorbitante e proibitivo rispetto al compenso che l'odierna convenuta aveva pattuito con Euclide, per cui la stessa aveva provveduto direttamente, mediante proprio personale, alla restituzione grafica dei dati ad Euclide;
che i rilievi oggetto del primo contratto erano stati consegnati con alcuni giorni di ritardo rispetto ai tempi concordati, ma tutto sommato la collaborazione si era svolta in maniera piuttosto tranquilla;
che, quanto al secondo contratto, AR aveva iniziato l'attività Pt_1
di censimento e di rilievo degli immobili di SS NA a fine ottobre 2020, commettendo però, nell'immediato, diversi errori ed accumulando gravi ritardi rispetto al termine di consegna contrattualmente previsto (23.11.2020), come da contestazioni formulate dalla convenuta, mediante email;
che nel frattempo, com'è comprensibile, la committente Euclide aveva eccepito la mancata ricezione della “commessa SS NA” entro il 31.12.2020 e già agli inizi di gennaio 2021 aveva comunicato a che avrebbe proceduto all'applicazione delle CP_1
penali per i ritardi;
che a gennaio 2021 era pertanto intervenuto anche il proprio difensore, sollecitando all'attrice, con mail del 22.1.2021 l'immediato invio degli stessi rilievi già chiesti un mese prima (con mail del 16.12.2020) e non ancora consegnati e diffidando poi, con pec del
29.1.2021, alla consegna dei precitati rilievi entro e non oltre le ore 16 del giorno stesso;
che pur avendo l'attrice affermato, in atto di citazione, di aver trasmesso alla pec del difensore il predetto materiale, mediante il “sistema we transfer” il giorno stesso alle ore 14:52, nulla era mai pervenuto al difensore (non accettando, come successivamente appurato, le caselle pec, di norma, comunicazioni inviate da mail normali e/o da altri servizi o piattaforme come “we transfer”); che solo l'invio eseguito dall'attrice in data 12.2.2021, questa volta inviato a caselle di mail normale e non a caselle pec, era pervenuto correttamente, ma, tuttavia, il link ricevuto non era completamente scaricabile e comunque lo stesso conteneva solo alcuni rilievi di edifici e non di tutti quelli sollecitati, circostanze immediatamente contestate dal proprio difensore;
che le successive fatture, inviate dall'attrice nel giugno 2021, già fallite le trattative per una composizione bonaria fra le parti, erano state quindi del pari contestate, essendo stata la fatture n°72/L datata 25.5.21 di € 9.150,00 emessa per un conguaglio per mq effettivi mai riferito prima e mai concordato prima, e la fattura n°75/EL del 28.5.2021 di € 8.229,78 emessa con la dicitura
“acconto” anziché a “saldo”.
pagina 5 di 21 La convenuta contestava quindi la sussistenza dei crediti poi fatti valere dall'attrice nel presente giudizio, per complessivi € 27.762,22, ribadendo che la somma di € 11.324,00 a titolo di
Co
“conguaglio mq effettivi” riguardava attività ulteriore, mai precedentemente comunicata a e pertanto mai oggetto di verifica, di discussione e di accordo tra le parti, e la somma di €
Co 16.438,22 attività di “restituzione grafica” mai commissionata da ad AR , per cui nulla Pt_1
era da questa dovuto.
In via riconvenzionale la convenuta avanzava domanda di risarcimento dei danni subiti a causa degli inadempimenti dell'attrice, sia per mancata consegna di una parte dei rilievi commissionati, sia per la presenza di vizi e difetti nei rilievi consegnati, sia per i gravi ritardi nell'esecuzione del subappalto (che avevano causato le richieste risarcitorie avanzate dalla propria committente
Euclide, la quale aveva già promosso la causa relativa nei confronti della convenuta, avanti il
Tribunale di Mantova), danni quantificati in € 43.935,00, formulando altresì, da ultimo, domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali e CTU.
DIRITTO
Le decadenze in cui è incorsa parte convenuta
Come rilevato dal precedente G.I. parte convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, con comparsa depositata in data 1.12.2021, laddove il termine di cui all'art. 166 c.p.c. era invece scaduto in data 30.11.2021, avendo parte attrice indicato in citazione, quale data di prima udienza, il 20.12.2021, ed essendo stata l'udienza differita d'ufficio al 21.12.2021 ex art. 168 bis c. 4 c.p.c. (“Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva
…”), differimento che, come noto, a differenza del differimento disposto dal giudice istruttore ex art. 168 bis, 5 c. c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa di costituzione.
Ne consegue l'intervenuta decadenza di parte convenuta sia dalla proposizione di domande pagina 6 di 21 riconvenzionali (non più riformulata peraltro in sede di precisazione delle conclusioni), sia dalle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, quali l'eccezione di inadempimento (per vizi o difetti della prestazione ricevuta) o di ritardato adempimento (ritardo che peraltro, se accettata la prestazione e non avanzata domanda di risoluzione del contratto, potrebbe fondare eventualmente solo una domanda risarcitoria, ma non paralizzare la domanda di adempimento della controparte).
Le domande di parte attrice
Ciò premesso, va qui rilevato che la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 27.762,22 è domanda fondata su titoli diversi, corrispondendo alla somma degli importi di cui alla fattura n° 72/EL del 25/05/2021, emessa per € 8.229,78 (€
6.745,72 + IVA) con causale “Vostro dare per conguaglio mq effettivi rilevati per attività di rilievo degli immobili della NA. Ns. offerta protocollo n. AMM OF 109 ML del
23/10/2020” (doc. 14 parte attrice), della fattura n. 78/EL del 28/09/2020, emessa per € 3.004,48
(€ 2.462,69 + IVA), con causale “Vostro dare per attività di rilievo presso il presidio ospedaliero di Seriate (BG) come da ns. offerta prot. n. AMM OF 87ML del 24/07/2020” (doc. 15 parte attrice), ma in realtà, come allegato in citazione anche questa relativa a “conguaglio mq effettivi”,
e infine dell'importo di € 13.547,50 oltre iva, per un totale di € 16.527,95, richiesto a titolo di corrispettivo “per l'attività di “restituzione grafica” dei siti della NA in proporzione all'attività effettivamente svolta e consegnata sino “all'interruzione” dell'incarico, secondo l'assunto (corrispettivo per il quale non è stata emessa alcuna fattura).
E' pacifico che i due contratti sottoscritti fra le parti ed aventi ad oggetto unicamente “attività di rilievo” debbano qualificarsi come contratti di subappalto, al pari del contratto ulteriore che sarebbe stato concluso, secondo l'assunto dell'attrice, “per le vie brevi”, ossia in forma orale, avente ad oggetto anche l'attività di “restituzione grafica”.
Non contestato e documentalmente provato che per le attività di cui ai contratti sottoscritti fra le parti la convenuta committente abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo ivi previsto
(rispettivamente € 11.000,00 + IVA ed € 25.000,00 + IVA), gli importi richiesti con le fatture sopra indicate si riferiscono quindi al maggior corrispettivo che, sempre secondo l'assunto,
pagina 7 di 21 spetterebbe all'attrice per le prestazioni effettivamente rese, ulteriori (per quantità) a quelle indicate nei due contratti, mentre l'ulteriore importo di € 13.547,50 oltre iva richiesto sarebbe relativo alle prestazioni rese in forza di contratto verbale, sino all'interruzione dell'attività disposta dalla stessa committente e pari, sempre secondo l'assunto, a circa l'80% delle attività commissionate.
A fronte delle contestazioni della debitrice era quindi onere dell'attrice fornire prova sia dei titoli, che dell'esecuzione delle prestazioni di cui richiede il pagamento e del corrispettivo pattuito o dovuto.
Il contratto in data 24.07.2020 e il contratto in data 23.10.2020
Come risulta dal relativo contratto, concluso mediante accettazione di “offerta” formulata dall'attrice, sottoscritto in data 24.07.2020 (doc. 1 parte attrice), le parti si sono accordate per l'esecuzione, da parte di AR , di “rilievo e censimento architettonico e degli elementi Pt_1
tecnici” e dell'invio del materiale rilevato, attività riferita all'Ospedale Bolognini di Seriate
(Bergamo), “plesso che, come da Vostra comunicazione, risulta avere una superficie lorda pari a circa mq 50.000,00”; alla clausola “offerta economica” il corrispettivo per l'esecuzione delle suddette attività è indicato in “0,22 € mq superficie lorda oltre IVA Per un importo stimato pari ad € 11.000,00. Eventuali compensi aggiuntivi dovranno essere compensati con le stesse modalità di pagamento” (seguono le “modalità di pagamento”).
Risulta quindi dallo stesso documento contrattuale, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, che la superficie lorda di mq 50.000,00, considerata nell'offerta, era stata indicata dalla stessa committente e che il corrispettivo era stato pattuito in 0,22 € al mq, per un importo complessivo “stimato” di € 11.000,00, in quanto corrispondente al prezzo unitario moltiplicato per la superficie lorda indicata approssimativamente (“circa”) dalla committente.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo contratto, concluso con le stesse modalità (“offerta” inviata da AR , sottoscritta per accettazione da il Pt_1 CP_1
23.10.2020, doc. 3 parte attrice) ed avente ad oggetto attività di rilievo (“rilievo e censimento architettonico e degli elementi tecnici” e invio del materiale rilevato) per alcuni immobili pagina 8 di 21 ricompresi nella convenzione SS NA, espressamente individuati nell'elenco della voce
“Identificazione oggetto di fornitura”, per una superficie lorda complessiva di mq 109.664,00, con previsione dei seguenti corrispettivi: “Per il censimento impiantistico: 0,22 €/mq superficie lorda, oltre Iva;
Per il rilievo architettonico (aree difformi o sprovviste di basi architettoniche):
0,14 €/mq superficie lorda, oltre Iva;
Per il censimento impiantistico aree esterne: 0,04 €/mq, oltre Iva”, per un “importo stimato pari a circa €. 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA”, cui segue la clausola “Eventuali compensi aggiuntivi dovranno essere compensati con le stesse modalità di pagamento”.
Il fatto che nei due contratti le superfici degli immobili e delle aree oggetto di rilievo, ivi riportate fossero state indicate dalla committente è peraltro riportato espressamente nelle clausole relative ai termini di consegna, identiche nei due contratti, in cui viene specificato “le date di cui sopra sono confermate in caso di rispondenza delle superfici forniteci nonché assenza di difformità superiori al 5% della superficie di piano”.
Anche se utilizzando espressioni non chiarissime, la clausola, contenuta in entrambi i contratti secondo cui “eventuali compensi aggiuntivi saranno compensati con le stesse modalità”, non può che interpretarsi come applicazione degli stessi prezzi unitari alle eventuali maggiori quantità di superficie lorda, rispetto a quella “stimata”, oggetto dell'attività di rilievo relativo agli immobili invece esattamente individuati (“Ospedale Bolognini” nel primo contratto, immobili di cui all'elenco nel secondo contratto).
Deve quindi affermarsi che il corrispettivo spettante all'attrice deve calcolarsi, come dalla stessa sostenuto, sulla base della complessiva superficie lorda degli immobili in relazione ai quali le prestazioni sono state richieste ed effettivamente rese, non essendo necessario un successivo accordo contrattuale fra le parti.
Come contestato dalla convenuta, non risulta tuttavia che l'attrice abbia mai comunicato alla committente la maggior quantità di superficie lorda delle aree oggetto di rilievo, quantità che non
è stata specificata neppure nelle fatture emesse “a conguaglio”, in cui sono stati indicati solo gli importi complessivi.
pagina 9 di 21 Il contratto avente ad oggetto “restituzioni grafiche”
Parte attrice ha allegato che solo qualche giorno dopo la conclusione del contratto 23.10.2020
[...] aveva richiesto anche l'esecuzione dell'attività di restituzione grafica e che con mail del CP_1
26.10.2020 l'attrice aveva comunicato il costo aggiuntivo per tale attività, pari, su una superficie stimata di 120.000 mq, ad ulteriori € 0,30 al mq e indicato un tempo di “85 giorni per la restituzione” (v. doc. 4 parte attrice), “offerta” che non è stata poi formalizzata, ma che l'attrice ha allegato essere stata accettata dalla convenuta, la quale ha invece negato che sia stata conferita tale ulteriore commessa, essendo stato richiesto un corrispettivo troppo elevato.
A dimostrazione della conclusione anche del suddetto contratto l'attrice ha allegato che le prime restituzioni grafiche vennero inviate in data 13.11.2020 e un secondo invio venne effettuato in data 2.12.2020 (doc. 5 e 6 parte attrice), senza che la convenuta abbia mai contestato di non aver commissionato tale attività, ed avendone anzi, con email inviata dal proprio dipendente CP_2
in data 21.12.2020, disposto la sospensione, specificando che tale sospensione aveva ad
[...]
oggetto solo l'attività di restituzione e non l'attività di rilievo (doc.7) nonchè inviato, a mezzo del proprio legale, successive mail di sollecito, aventi ad oggetto le “restituzioni grafiche NA”.
In realtà con le mail in data 22.01.2021, 16.02.2021, 17.02.2021 e la PEC in data inviate dall'avv.
Golinelli (legale della convenuta) in data 29.01.2021 (doc. 10, 11, 13 e 14 parte convenuta), viene sollecitato/diffidato l'invio di “restituzioni grafiche dei rilievi” e di “rilievi”, che si dicono già pagati in anticipo e mancanti nel materiale trasmesso dall'attrice, e quindi sembrano avere ad oggetto i rilievi di cui ai contratti per i quali l'importo “preventivato” era stato già corrisposto, al di là delle espressioni utilizzate dal legale, il cui invio era già stato sollecitato dal dipendente di con mail del 16.12.2020 (doc. 8 parte convenuta, in cui sono indicati i CP_1 CP_2
“rilievi” non ancora trasmessi dall'attrice); con email 21.12.2020 lo stesso dipendente della convenuta, , non ha “disposto”, come affermato da parte attrice, la sospensione CP_2 dell'attività “di restituzione”; in realtà risulta che con precedente email del 18.12.2020 è stato lo pagina 10 di 21 stesso legale rappresentante di AR ( a comunicare al Pilotto: “Ciao Pt_1 Persona_1
, ho già parlato con e (legale rappresentante di CP_2 Testimone_1 Testimone_2 [...]
n.d.r.). Prima di rimettere mano alla commessa ho necessità di definire meglio i nostri CP_1
rapporti commerciali. Per ora mi è stato detto di interrompere tutte le attività. Fatemi sapere quando sarete in grado di andare avanti. Attendo vostre”, alla quale ha risposto: CP_2
“Ciao ho parlato anch'io sia con che con quello che dici è per quanto Per_1 Tes_2 CP_2
riguarda la restituzione. Nella cartella di drive, come detto nella mail del 16/12, mancano i rilievi di cui tu sei già in possesso di assegni per il pagamento degli stessi, quindi ti chiederei di caricarli” (v. doc. 7 parte attrice).
Tali elementi sono quindi insufficienti per ritenere dimostrato l'avvenuto conferimento di incarico alla società attrice, da parte del legale rappresentante della società convenuta, di esecuzione, anche, delle “attività di restituzione grafica” dei rilievi già oggetto della commessa
“NA”, nei termini di cui alla email inviata in data 26.10.2020 da a Testimone_3
;'Amministrazione- > , Email_1 Email_2
peraltro assolutamente generica rispetto a quello che avrebbe dovuto essere l'oggetto del contratto poi concluso “per le vie brevi”, riportando detta email solo nell'oggetto la dicitura
“offerta NA” e, nel testo, unicamente l'indicazione del corrispettivo unitario e delle
“tempistiche” (Ciao , sono finalmente riuscito ad analizzare la restituzione della CP_2
commessa: Ho calcolato le tempistiche su 120.000 mq Ci vorranno 85 gg lavorativi per completare la restituzione. Il costo per la stessa è pari a 0,30 €/mq Fammi sapere almeno organizzo per implementare le automazioni necessarie, per organizzare la squadra di lavoro e per formalizzarti un'offerta. Ciao Marco”).
Parte attrice ha prodotto con seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ulteriore corrispondenza fra dipendenti/collaboratori delle due società, da cui risulta che sono stati forniti ad AR le Pt_1
informazioni e i moduli necessari per svolgere tale attività, ma anche da tale corrispondenza non
è dato desumere l'effettivo oggetto del contratto (immobili e superficie lorda, per i quali avrebbero dovuto essere eseguite tali ulteriori attività), né l'accettazione del prezzo dovuto.
In particolare parte attrice ha dimesso copia di email (all. 3) inviata in data 02.11.2020 dall'Arch.
pagina 11 di 21 , di AR , al Signor ed al Signor di nella quale si Persona_2 Pt_1 Tes_1 CP_2 CP_1 afferma che “ti scrivo per riassumere quanto concordato con (l'Arch. DO) in CP_3
merito alla restituzione grafica delle attività che stiamo svolgendo per SS IN. Da quanto concordato ci occuperemo di tutta la restituzione grafica della commessa ad esclusione dell'Ospedale di Sondrio L3_001_S11 nelle modalità economiche descritte nella mail del 26
Ottobre. A tal proposito per poter procedere con le attività di restituzione ci servirebbe il master layer con tutti blocchi dwg da utilizzare oltre che le specifiche tecniche utili alla stessa.”.
Diversamente però da quanto allegato da parte attrice, , dipendente della società CP_2
convenuta, non ha risposto a tale email, ma ad email successiva, del 3.11.2020, sempre inviata da
, con la quale lo stesso ha scritto: “Buonasera, al fine di poter organizzare e Persona_2
iniziare le attività di restituzione, come già richiesto ieri, potete inviarci delle specifiche di restituzione oltre che il master layer contenente i blocchi dwg? Grazie.”, e alla quale il ha CP_2 così risposto in data 04.11.2020: ” In allegato le specifiche (master layer + elenco blocchi) e file xls il quale vi indica come popolare gli attributi dei blocchi in allegato anche il prototipo https://we.tl/t-qwkoaccetj +specifiche da seguire (sono pressapoco uguali a quelle di intercent-er)
a differenza di quanto scritto nei pdf di specifica dovrete consegnare un solo dxf per edificio e le foto devono avere 5 numeri progressivi Queste le osservazioni di SS NA …
(omissis)…”, mail che si conclude però con la seguente frase: “Per gli edifici da restituire coordinatevi con , il quale ha fatto gli edifici s12, ma chiedete conferma a lui”. CP_4
Il teste indotto da parte attrice, , fornitore di quest'ultima, ha riferito di aver Testimone_4 provveduto anche a tale attività, su incarico di AR , dichiarando: “noi iniziammo l'attività Pt_1 con ad ottobre iniziando dalla provincia di Sondrio, poi l'arch. DO ci ha CP_5 comunicato che dovevamo iniziare anche l'attività di restituzione. Sulla cartella condivisa dove caricavano i nostri rilievi potevano accedervi: , e di BL CP_2 Persona_2 Per_3 che era la mia collega che si occupava dell'invio visto che il pc era il suo. Finita l'attività di rilievo di un edificio facevamo le foto e caricavamo tutto nella cartella condivisa così che tutti potessero vedere cosa avevamo caricato. Dopo la prima settimana di lavoro l'arch. DO ci comunicò che era necessaria anche l'attività di restituzione grafica e quindi, visto che all'epoca si pagina 12 di 21 era ritornati in lock down, nel fine settimana provvedevo anche io a svolgere questa attività di restituzione. In seguito l'attivtà di restituzione non fu più caricata sulla cartella condivisa perché la mandavamo giù con visto che ci chiese questa modalità, tutto il CP_6 CP_2
lavoro eccettuato il primo edificio non fu più caricato nella cartella condivisa perché venne spedito direttamente allo studio di con We tranfert. ADR Io facevo sia i rilievi che la Pt_2
restituzione. Da lunedì a venerdì facevamo attività di rilievo e nel fine settimana facevamo l'attività di restituzione che poi non caricavamo più sulla cartella ma mandavamo direttamente ad infatti ricordo che poi alla fine mi chiese tutta la documentazione cartacea. Pt_2 CP_2
ADR Ricordo che era prassi che una volta che noi mandavamo ad il materiale con Pt_2
FE poi lo mandasse a ADR Preciso che quando eravamo in Pt_2 CP_5
trasferta la prima settimana abbiamo fatto il lavoro di rilievo di un edificio e lo abbiamo caricato sulla cartella condivisa, poi dalla seconda settimana visto che facevano noi e non più CP_5 anche l'attività di restituzione, non caricammo più il lavoro nella cartella condivisa, ma la spedimmo (rilievo+restituzione) con ad Quando poi siamo ritornati dalla CP_6 Pt_2
missione a Sondrio a studio a Guidonia. In quel momento siccome le sole foto che avevamo fatto a non andavano bene, abbiamo provveduto a caricare nella cartella condivisa anche il CP_2
lavoro che avevamo mandato con ADR Ricordo che la nostra attività di rilievo in CP_6
trasferta durò 5 settimane, e quindi siamo tornati a studio ai primi di dicembre. La prima settimana di dicembre procedemmo anche con l'invio della prima consegna delle restituzioni.
ADR ricordo che la prima consegna di ottobre fu relativa ad un primo edificio pilota che avevamo sia rilevato che fatta la restituzione per capire se come stavamo procedendo poteva andare bene. Ottenute le indicazioni da che si confrontava con che era il CP_2 Persona_2
responsabile di progetto abbia(mo) proseguito. ADR Preciso che la prima settimana di rilievi ha avuto inizio il 26 ottobre, mentre la seconda settimana di rilievi è coincisa con l'inizio del mese di novembre. In seguito alle indicazioni di date a , noi abbiamo sia con i CP_2 Persona_2
rilievi che con la restituzione di tutti gli altri edifici compresi nella commessa. Poi la settimana del 21-22-23-24 dicembre 2020 ci fu detto dall'arch. DO di fermarci con le restituzioni i rilievi erano ormai già tutti termini ancora a novembre.”
pagina 13 di 21 Il teste di parte convenuta, interrogato sulla mancata accettazione da parte di CP_2 [...] dell'offerta relativa (cap. 10 “vero che il preventivo per l'attività di “restituzione grafica” CP_1 del censimento afferente la commessa “SS NA” inviato da AR in data Pt_1
Co 26.10.2020 era troppo oneroso e provvide direttamente –con proprio personale- ad effettuare la restituzione grafica dei rilievi, come da documentazione che si rammostra (doc.6)), ha invece dichiarato: “Si è vero, lo (so) perché mi disse che il costo per la restituzione era CP_5
troppo oneroso e dovevamo farlo noi direttamente. Me lo ha detto . ADR Io ho Parte_3
seguito la restituzione grafica dei rilievi fatti da ADR I rilievi me li caricavano su una Pt_2
cartella condivisa internet. ADR. Non mi è stata consegnata la restituzione grafica perché dovevamo farla noi. Io non ricordo che mi sia mai arrivata la restituzione grafica neppure relativamente ad un singolo edificio come prova, mi consegnarono solo i rilievi e poi la restituzione grafica la feci io.”, alla stessa udienza di assunzione il teste ha confermato “che la mail è un indirizzo mail a lui riferibile. Il teste riconosce il doc. 4 Email_3
ed il doc. 7 di parte attrice.”
L'ulteriore teste di parte convenuta, , ha dichiarato: “il rilievo in campo è stato Testimone_1
fatto da mentre la restituzione grafica è stata fatta da .”; interrogato a prova Pt_2 CP_2
contraria sulla “interruzione” delle attività comunicata a dicembre 2020, ha risposto: “Che io ricordo a dicembre 2020 era già in ritardo perché il contratto prevedeva la fine lavori al Pt_2
25 novembre, quindi a dicembre erano già in ritardo. Però io mi occupavo di procacciare i clienti e fare le offerte non ho seguito la fase realizzativa. ADR viene fatto vedere al teste il doc. 5 di parte attrice depositato nella memoria n. 2 della memoria 183 c.p.c. (stampa di schermate messaggi whatsup intercorsi fra il DO e il n.d.r.) Il teste precisa che le restituzioni Tes_1
di cui si parla nelle chat sono le scansioni (restituzione) e foto degli elaborati che avevano rilevato che dovevano arrivarci ogni sera, inoltre dovevamo avere le fotografie per ogni piano divise per appartamento, piano ed edificio e questo non è mai stato fatto perché sono state prodotte tutte insieme invece che divise per appartamento-piano-edificio, inoltre mancavano 7 codici perché ogni edificio è diviso in codici: un codice un edificio. ADR Vedo i docc. 4-5-6-7
Nella mail del doc. 4 manda ad le specifiche che servivano per formulare CP_2 Pt_2
pagina 14 di 21 l'offerta con indicate le attività da dover svolgere. Ricordo che l'offerta ufficiale non fu mai fatta su carta intestata ma solo semplicemente via mail. I pagamenti precedenti sono stati fatti dalla signora (la titolare) in anticipo per i due contratti. Quando ho visto l'offerta io ho detto Parte_4
alla non era congrua e se ne è occupato il . ADR Non so se sono mai stati Parte_4 CP_2
mandati i dwg, le restituzioni che a me risultano inviate sono le scansioni in campo con le fotografie che poi servivano al per fare le restituzioni grafiche. Di queste mancano 7 CP_2
codici e quindi 7 edifici e quindi anche le foto e che da contratto dovevano essere consegnate entro il 25 novembre. ADR. Per quanto a mia conoscenza il mi ha detto che anche dopo la CP_2
scadenza del 25 novembre non sono mai arrivate le scansioni degli ultimi 7 edifici. Per quanto so io ha sollecitato (più, n.d.r.) volte la consegna di questa documentazione che non è mai CP_2
arrivata.”
A fronte di tali elementi probatori, sulla base dei quali può sicuramente affermarsi che vi furono trattative fra le parti anche per l'affidamento alla società attrice di attività di “restituzioni grafiche”, oltre che dei rilievi necessari per l'esecuzione delle stesse, e per consentire alla stessa di formulare un'offerta specifica, come espressamente richiesto dal DO nella mail del
26.10.2020, non può invece affermarsi che un contratto sia stato concluso;
qualora peraltro, se a partire da novembre 2020 i rilievi non fossero più stati inviati, perché non più necessari, svolgendo la stessa AR direttamente l'attività di “restituzione grafica”, risulta poco Pt_1
comprensibile che il abbia ripetutamente sollecitato l'invio dei soli rilievi mancanti, CP_2
anziché delle restituzioni grafiche.
Anche qualora potesse ritenersi, per il rapporto di collaborazione all'epoca sussistente fra le parti, che, come da ultimo allegato nelle memorie conclusionali da parte attrice, un contratto sia stato comunque concluso “per fatti concludenti”, ossia ritenendo la società attrice di aver comunque ricevuto l'incarico e di aver quindi inviato anche “restituzioni grafiche” in data 13.11.2020 e in data 02.12.2020, non contestate dalla convenuta, che le avrebbe quindi tacitamente accettate, una simile ricostruzione richiederebbe prova della effettiva consegna, in tali date, del materiale di cui
è stato richiesto il pagamento, prova che non è stata fornita, come rilevato dal CTU incaricato in corso di causa, CTU che verrà di seguito esaminata.
pagina 15 di 21 Ne consegue che alcun corrispettivo può riconoscersi a tale titolo all'attrice, né nella misura richiesta, né in altra misura.
Il pagamento spettante all'attrice per le prestazioni rese
Con seconda memoria istruttoria parte attrice ha dichiarato di produrre “a tacitazione di ogni questione tutti i files relativi sia ai rilievi sia alla restituzione grafica”, quale doc. 2, chiedendo di poter effettuare il deposito della suddetta documentazione, stante la dimensione dei singoli files,
“su supporto informatico in triplice copia”, con istanza depositata in data 28.04.2022, accolta dal precedente G.I. in data 29.04.2022; l'attrice ha quindi provveduto in data 3.05.2022 al deposito in cancelleria di tre chiavette USB contenente gli elaborati grafici non supportati dal PST, una delle quali ritirata dal difensore di parte convenuta in data 13.05.2022.
Il precedente G.I. ha quindi disposto CTU sui seguenti quesiti: ““Verifichi il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, eseguito ogni necessario accertamento, l'ammontare del compenso spettante alla società attrice sulla base delle lavorazioni effettivamente svolte e consegnate alla convenuta di cui vi sia prova in atti avendo a mente i contratti sottoscritti ed i preventivi prodotti
(doc. 1, 3, 4 di parte attrice) e la reale estensione delle lavorazioni eseguite per come documentate in atti utilizzando i metodi di calcolo del compenso presente nei documenti in atti (doc. 1, 3, 4 di parte attrice); restituisca altresì le tempistiche di consegna dei lavori finiti alla convenuta verificando se il materiale depositato nei supporti informatici in data 3 maggio 2022 su supporto
USB risulti effettivamente trasmesso alla parte convenuta prima della emissione delle fatture di cui si chiede il pagamento”; quesiti integrati a seguito del deposito della dichiarazione di incarico da parte del CTU nominato, ing. con richiesta di verificare altresì: “- se il Persona_4 censimento e i rilievi effettuati da AR siano stati eseguiti a regola d'arte, in espressa Pt_1
ottemperanza alle indicazioni fornite da e dalla committente principale e siano stati CP_1
consegnati completi e nelle tempistiche contrattuali previste. Se ravvisasse la mancata consegna di rilievi e/o l'esistenza di vizi, difetti in quelli consegnati, ne descriva la natura ed indichi da chi gli stessi siano stati eliminati, corretti ed integrati;
- verifichi il CTU l'effettiva sussistenza e la congruità dei mq in più asseritamente rilevata da AR e posta a parziale giustificazione Pt_1 delle ulteriori pretese creditorie avanzate dalla stessa nei confronti di . CP_1
pagina 16 di 21 Con relazione depositata in data 27.10.2023 il CTU ing. ha premesso che: “Dalla Persona_4
documentazione agli atti, in particolare dalle mail scambiate tra le parti, si evince che la documentazione relativa alla commessa NA è stata talvolta caricata su una cartella di Drive condivisa, talvolta inviata al destinatario attraverso FE. L'invio di documentazione attraverso “FE” può essere fatto verso una mail normale, non verso una PEC. L'indirizzo mail del destinatario, inserito durante l'utilizzo di FE, riceve un messaggio con il link per scaricare la documentazione: lo scarico deve avvenire entro la data riportata nel messaggio. Nel momento in cui i documenti vengono scaricati, viene inviata una mail di conferma dello scarico alla mail di chi ha fatto il FE. Come riportato sul sito di FE “i trasferimenti rimangono disponibili per 7 giorni. Raggiunta la scadenza, verranno rimossi dai nostri server”. È possibile quindi stabilire la data in cui sono stati scaricati i documenti, ma non è possibile dopo 7 giorni verificare con certezza cosa è stato effettivamente inviato. Allo scopo di accertare la documentazione consegnata e, se possibile, verificare le date di consegna, durante l'incontro del
07/07/2023, come riportato nel verbale presente nell'allegato 1, lo scrivente CTU ha chiesto al
CTP di di verificare se era possibile accedere alla cartella condivisa denominata CP_1
“Rilievi NA”. Nella PEC inviata il 13/07/2023 il CTP di ha risposto che la CP_1
cartella non era più presente. Dunque, ne consegue che non è possibile verificare con certezza la documentazione effettivamente trasmessa al destinatario.”
Il CTU ha quindi provveduto a dare risposta ai quesiti formulati, esaminando, in contraddittorio con i CTP, la documentazione presente nella chiavetta USB dimessa da parte attrice, nonché, rilevando che tale documentazione non era completa, ulteriore documentazione trasmessa, solo in sede di operazioni peritali, dal CTP di parte attrice (Le operazioni peritali sono iniziate con la misurazione delle superfici relative all'Ospedale Bolognini di Seriate, a seguito dei rilievi sia architettonici sia impiantistici, svolti da parte attrice. Nella chiavetta consegnata da AR Pt_1 nell'incontro del 22/02/2022 era presente solamente un elenco excel con elencati gli edifici e le aree misurate. Allo scopo di verificare la congruità delle misurazioni, nel verbale del 29/03/2023
è stato richiesto ad AR di inviare i file dwg e le scansioni relative ai rilievi architettonici ed Pt_1
impiantistici al CTU e al CTP di La documentazione è stata inviata in data CP_1
pagina 17 di 21 29/03/2023 e in data 14/04/2023… (omissis)… Come per la commessa di Seriate, sulla chiavetta consegnata nell'incontro del 22/02/2022 era presente solamente una parte della documentazione della commessa NA: un elenco excel con elencati gli edifici e le aree misurate, e due cartelle non esaustive contenenti una parte degli edifici terminati e una parte degli edifici incompleti, con riferimento alla restituzione grafica. Lo scrivente CTU ha riassunto la situazione della documentazione presente sulla chiavetta nel foglio excel presente in allegato 5. Come riportato nel verbale del 07/07/2023, a seguito della richiesta da parte del CTU, in data
10/07/2023 e in data 12/07/2023, il CTP di AR ha inviato la documentazione relativa alla Pt_1
commessa. Nella documentazione inviata non erano presenti le fotografie relative al Presidio
Ospedaliero di Sondrio, mentre le foto di Sondrio Ex O.P sono state inviate per data e non per edificio.”
Il CTU ha quindi provveduto, quanto ai contratti conclusi per iscritto, ed aventi ad oggetto attività di “rilievo” e restituzione dei rilievi eseguiti, a nuova misurazione delle superfici relative, “ex post”, sul presupposto, non accertabile, che tutti i rilievi relativi agli immobili ed alle aree indicate nei suddetti contratti di cui è stata offerta documentazione siano stati effettivamente trasmessi e quindi consegnati alla convenuta.
Quanto all'Ospedale Bolognini di Seriate (BG), come sopra evidenziato, la stessa convenuta ha riconosciuto che l'attività, oggetto del contratto in data 24.07.2020, è stata regolarmente completata dall'attrice, alla quale spetta quindi compenso per le maggiori quantità di superficie oggetto dei rilievi richiesti ed eseguiti, rispetto a quanto “stimato”.
Il CTU ha verificato, unitamente al CTP di parte convenuta, che il valore totale delle misurazioni degli edifici dell' è in realtà leggermente superiore al valore Parte_5
indicato dall'attrice, ovvero 61.194,06 mq, valore quest'ultimo pertanto ritenuto sicuramente congruo;
conseguentemente il compenso pattuito e dovuto avrebbe dovuto essere pari ad €
13.462,70 Iva esclusa (61.194,06 mq x 0,22 €/mq); a saldo dell'importo già corrisposto (€
11.000,00 più IVA, corrispondente a 50.000 mq x 0,22 mq) spetta quindi all'attrice l'ulteriore importo di € 2.462,69 Iva esclusa (11.194,06 mq x 0,22 € mq), corrispondente alla somma richiesta con fattura n. 78/EL del 28/09/2020, emessa per € 3.004,48 (€ 2.462,69 + IVA).
pagina 18 di 21 Dalla verifica delle aree rilevate da AR presso gli edifici compresi nella commessa Pt_1
NA, oggetto del contratto in data 23.10.2020, il CTU, con lo stesso metodo, ed escluse le superfici di immobili sui quali, secondo quanto risultante dalla stessa documentazione di parte attrice, non erano stati eseguiti rilievi (v. all. 6 perizia in atti, immobili evidenziati in rosso), il
CTU ha accertato che l'ammontare dei mq in più risulta pari a: 133.641,54 – 109.664 =
23.977,54 mq, per un valore pari a: 23.977,54 x 0,22 mq = € 5.275,06 Iva esclusa, inferiore al corrispettivo richiesto dall'attrice con fattura n° 72/EL del 25/05/2021, emessa per € 8.229,78 (€
6.745,72 + IVA).
Come rilevato dallo stesso CTU “Nella mail del 16/12/2020, quindi ben oltre la scadenza del
23/11/2020 (scadenza prevista in contratto, n.d.r.), comunicava ad AR che CP_1 Pt_1
”nella cartella NA non sono ancora stati caricati i seguenti rilievi: C.R.A. Musso, Dongo-
Via Gentile, Dongo Ex ASL, Presidio Ospedaliero Chiavenna, Comunità di Mese, Appartamento
Prata Comportaccio, Comunità di Poggiridenti”. Escludendo la Comunità di Poggiridenti, non rilevata a causa della positività al Covid di alcuni ospiti della comunità, rimangono i rilievi degli altri edifici elencati. Non è però possibile verificare con certezza se questi rilievi siano stati effettivamente inviati o meno alla convenuta”.
L'unico invio, mediante FE, riconosciuto come regolarmente ricevuto dalla società convenuta, a seguito di vari solleciti, è quello effettuato dall'attrice in data 12.02.2021, oltre a indirizzo PEC del legale della convenuta (non idoneo al recapito di file mediante FE), anche a indirizzo e mail ”, che risulta invece aver regolarmente Email_1
scaricato i file inviati, come da relativa comunicazione di consegna trasmessa da FE (v. doc. 13 parte attrice); con email in pari data il DO aveva comunicato il suddetto invio mediante Wetarnsfer di “tutto il materiale relativo all'attività in oggetto”.
In questa sede la convenuta ha tuttavia contestato che, il link ricevuto non era completamente scaricabile e comunque lo stesso conteneva solo alcuni rilievi di edifici e non di tutti quelli sollecitati, circostanza quest'ultima che era stata già immediatamente contestata dal legale della convenuta con mail del 16.2.2021 (doc.13) e pec del 17.2.2021 (doc.14).
pagina 19 di 21 Trattandosi tuttavia di obbligazione esattamente individuata e specificata nel contratto sottoscritto fra le parti, mediante indicazione dei singoli edifici e delle singole aree oggetto di rilievo, individuati ciascuno con dei codici, era onere di parte convenuta, almeno in questa sede, ai fini dell'allegato inadempimento, individuare ed indicare esattamente i “rilievi” ed “edifici” ancora mancanti.
Deve quindi concludersi che l'attività di rilievo di cui alla documentazione esaminata dal CTU e relativa al suddetto contratto, come da questi quantificata (con superficie complessiva inferiore a quella indicata dall'attrice), possa ritenersi corrispondente a quella effettivamente eseguita e consegnata, anche se in ritardo rispetto al termine previsto in contratto, trattandosi di adempimento comunque non rifiutato dall'attrice e che eventualmente, come già sopra evidenziato, per il solo ritardo, potrebbe eventualmente richiedere all'attrice il risarcimento degli eventuali danni conseguenti, ma non rifiutare il pagamento del corrispettivo dovuto.
In conclusione, spetta all'attrice, a saldo dell'attività svolta e oggetto del contratto 23.10.2020,
l'ulteriore pagamento dell'importo di € 5.275,06 oltre IVA, e quindi di complessivi € 6.435,57.
Parte convenuta deve quindi condannarsi al pagamento dell'importo ancora dovuto per le prestazioni ricevute di € 9.440,05 (€ 3.004,48 + € 6.435,57), oltre ad interessi moratori ex art. 4 c.
2 D.Lvo n. 231/02, da calcolarsi, quanto all'importo di € 3.004,48, con riferimento alla data di scadenza del pagamento risultante dalla fattura n. 78/EL del 28/09/2020 (31.10.2020) e quanto all'importo di € 6.435,57 con riferimento alla data di scadenza del pagamento risultante dalla fattura n° 72/EL del 25/05/2021 (25.05.2021).
Stante l'esito della controversia le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
A fronte della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite rispettivamente sostenute vanno compensate nella misura del 50%, con condanna di parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, del 50% delle spese da questa sostenute, percentuale che viene liquidata, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento x 50%).
pagina 20 di 21
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, per le causali di cui in motivazione, dell' importo di € 9.440,05, oltre ad interessi moratori ex art. 4
c. 2 D.Lvo n. 231/02, da calcolarsi, quanto all'importo di € 3.004,48, con riferimento alla data di scadenza del pagamento risultante dalla fattura n. 78/EL del 28/09/2020 (31.10.2020) e quanto all'importo di € 6.435,57 con riferimento alla data di scadenza del pagamento risultante dalla fattura n° 72/EL del 25/05/2021 (25.05.2021);
rigetta le ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente proposte dalle parti;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del
50%;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione del residuo 50% delle spese di lite sostenute da parte attrice, percentuale che liquida in € 272,50 per spese ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di
CTU.
Mantova, 18/01/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2021 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv.to LUDOVICI Parte_1 P.IVA_1
LUDOVICA e dall'Avv.to TODERO ANTONIO
ATTRICE contro
) rappresentata e difesa dall'Avv.to GRAFFIGNA CP_1 P.IVA_2
FRANCESCO
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni eventuale contraria istanza, deduzione ed eccezione, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della AR dell'importo di € 27.762,22 o il diverso importo ritenuto Pt_1
pagina 1 di 21 di giustizia oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“In via principale: rilevato il grave inadempimento di AR rigettarsi integralmente tutte Pt_1
le domande proposte nei confronti della poiché totalmente infondate in fatto ed in CP_1
diritto per tutte le motivazioni esposte, dichiarando che nulla è dovuto da ad CP_1
AR per alcun titolo, ragione o causa. In ogni caso condannare la società AR a Pt_1 Pt_1
risarcire a favore di i danni ex art. 96 cpc nella misura che verranno ritenuti di CP_1
giustizia e da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
allegando: di essere società specializzata nelle attività di rilievo e censimento architettonico ed impiantistico, attività svolte anche dalla società convenuta, dalla quale, in qualità di subappaltatrice, aveva ricevuto diversi incarichi professionale;
che, in particolare, come da proposta formulata e accettata dalla convenuta in data 24/07/2020, era stata incaricata di svolgere attività di “rilievo” per il sito dell'Ospedale Bolognini di Seriate;
che in contratto era indicato un compenso di € 0,22/mq oltre IVA per la superficie indicativa da lavorare (mq 50.000), e quindi €
11.000,00, somma che sarebbe stata proporzionalmente aumentata qualora la superficie effettiva si fosse rivelata superiore rispetto a quella stimata;
che la superficie reale oggetto dell'attività di rilievo svolta da AR nell'Ospedale Bolognini di Seriate si era rivelata pari ad 61.194 Pt_1 mq e quindi superiore a quella stimata di 11.194 mq;
che l'attività era stata correttamente svolta e ultimata in data 21/09/2020; che con comunicazione del 23.10.2020 era stato quindi sollecitato il pagamento della maggior somma dovuta in ragione della effettiva superficie oggetto di rilievo, come contrattualmente previsto ed emessa la fattura N° 78/EL del 28/09/2020 dell'importo di €
3.004.49; di aver altresì ricevuto incarico dalla convenuta nell'ottobre 2020 di svolgere attività di
“rilievo” per alcuni immobili ricompresi nella convenzione SS NA, per la quale aveva pagina 2 di 21 formulato una proposta, avente ad oggetto una superficie lorda stimata di mq 109.664, per un importo stimato pari a circa €. 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre iva, e con previsione del corrispondente adeguamento del prezzo nel caso in cui le superfici effettive fossero risultate superiori rispetto a quelle stimate, proposta accettata e controfirmata dalla convenuta in data
23.10.2020; che alcuni giorni dopo la conclusione del contratto relativo alla sola attività di rilievo per gli immobili sopra indicati, aveva richiesto ad AR anche l'esecuzione CP_1 Pt_1 dell'attività di restituzione grafica;
che con mail del 26/10/2020 AR aveva comunicato Pt_1 il costo aggiuntivo dovuto per l'ulteriore attività richiesta che, stimato su superficie su 120.000 mq, ammontava ad ulteriori € 0.30 al mq;
che esaminata l'offerta, per le vie CP_1 brevi, aveva comunicato l'accettazione della proposta aggiuntiva;
che AR aveva quindi Pt_1
provveduto alla diretta utilizzazione dei dati raccolti nell'attività di rilievo al fine di svolgere quella di restituzione, inviando in data 13.11.2020 le prime restituzioni grafiche a CP_1
che le accettava senza riserve, cui erano seguite in data 02.12.2020 ulteriori restituzioni grafiche;
che nel mese di dicembre, durante le lavorazioni, aveva ordinato per le vie brevi CP_1 ad AR la sospensione dell'attività, poi confermata con email del 21.12.2020; che lo stato di Pt_1 avanzamento delle lavorazioni di rilievo e di restituzione effettuate da AR al momento Pt_1
della comunicazione di sospensione aveva già raggiunto circa lo 80% del totale;
che AR Pt_1
[...
preso atto della richiesta di sospensione delle lavorazioni, si era resa disponibile a riprendere l'attività con un preavviso minimo, rimanendo in attesa di nuove indicazioni;
che in data 29 gennaio 2021 alle ore 13.16, con grande sorpresa, AR era stata diffidata da Pt_1 CP_1 per il tramite del proprio legale, all'immediata consegna della sola attività di rilievo entro le ore
16,00 del medesimo giorno;
che, nonostante il brevissimo termine indicato, AR alle ore Pt_1
14.52, aveva inviato tutta la documentazione richiesta all'Avv. Francesca Golinelli, che aveva effettuato la richiesta per conto di mediante il sistema telematico WE Transfert;
CP_1
che i file inoltrati tramite servizio We Transfert alla data del 3 febbraio 2021, come risultava dal report del servizio informatico, non erano stati ancora aperti;
che successivamente, in data 12 febbraio 2021, erano stati nuovamente inoltrati i file del “rilievo” e consegnata anche la
“restituzione grafica”, nonostante non ci fosse stata alcuna richiesta in merito, e sollecitato il pagamento dei conguagli contrattualmente previsti per l'attività di “rilievo” delle superfici pagina 3 di 21 ulteriori rispetto a quelle stimate per il sito di Seriate, pari ad € 3.004,49, e per i siti della
NA, pari ad € 8.229,78, nonché il pagamento per l'attività di “restituzione grafica” dei siti della NA in proporzione all'attività effettivamente svolta e consegnata sino all'interruzione, pari ad € 13.547,50 oltre iva per un totale di € 16.527,95; che l'importo ancora dovuto da ad AR ammontava dunque ad € 27.762,22, oltre interessi CP_1 Pt_1
moratori.
Ciò premesso in fatto, e dato atto di aver invitato la convenuta, con esito negativo, all'esperimento della procedura di negoziazione assistita, la società attrice concludeva chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo sopra indicato, nonché, in via preliminare, emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c.
Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata in data 1.12.2021, contestava CP_1 la ricostruzione in fatto di quanto allegato dall'attrice, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate e svolgendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni per inadempimento, a causa di errori e vizi presenti nei rilievi eseguiti dall'attrice e dei gravissimi ritardi nella consegna degli stessi.
In particolare la convenuta confermava la conclusione fra le parti dei due contratti di subappalto aventi ad oggetto, il primo, attività di rilievo di alcuni immobili nel Comune di Seriate, e, il secondo, il rilievo e il censimento di diversi immobili ricompresi nella commessa “SS
NA” (commessa conferita a dalla società Euclide, a sua volta incaricata CP_1
dalla società SIRAM SPA, aggiudicataria della Convenzione ARCA 2017, sottoscritta con la
Regione Lombardia, avente ad oggetto la parziale verifica del suo patrimonio immobiliare di diversi Enti sanitari, per il censimento di una parte del precitato patrimonio e la successiva elaborazione ed inserimento dei dati rinvenuti nell'apposito database della Regione), affermando che, diversamente da quanto previsto nell'offerta accettata, AR aveva preteso, ancor Pt_1 prima di intraprendere l'attività, la dazione di titoli (assegni) per gli importi dei corrispettivi pattuiti (rispettivamente € 11.000,00 + IVA ed € 25.000,00 + IVA); allegava che effettivamente in relazione alla seconda commessa, aveva richiesto ad AR anche un CP_1 Pt_1
preventivo per la “restituzione grafica” dei rilievi, ma, esaminata l'offerta, la stessa non era stata pagina 4 di 21 accettata, in quanto avrebbe comportato un esborso economico assolutamente esorbitante e proibitivo rispetto al compenso che l'odierna convenuta aveva pattuito con Euclide, per cui la stessa aveva provveduto direttamente, mediante proprio personale, alla restituzione grafica dei dati ad Euclide;
che i rilievi oggetto del primo contratto erano stati consegnati con alcuni giorni di ritardo rispetto ai tempi concordati, ma tutto sommato la collaborazione si era svolta in maniera piuttosto tranquilla;
che, quanto al secondo contratto, AR aveva iniziato l'attività Pt_1
di censimento e di rilievo degli immobili di SS NA a fine ottobre 2020, commettendo però, nell'immediato, diversi errori ed accumulando gravi ritardi rispetto al termine di consegna contrattualmente previsto (23.11.2020), come da contestazioni formulate dalla convenuta, mediante email;
che nel frattempo, com'è comprensibile, la committente Euclide aveva eccepito la mancata ricezione della “commessa SS NA” entro il 31.12.2020 e già agli inizi di gennaio 2021 aveva comunicato a che avrebbe proceduto all'applicazione delle CP_1
penali per i ritardi;
che a gennaio 2021 era pertanto intervenuto anche il proprio difensore, sollecitando all'attrice, con mail del 22.1.2021 l'immediato invio degli stessi rilievi già chiesti un mese prima (con mail del 16.12.2020) e non ancora consegnati e diffidando poi, con pec del
29.1.2021, alla consegna dei precitati rilievi entro e non oltre le ore 16 del giorno stesso;
che pur avendo l'attrice affermato, in atto di citazione, di aver trasmesso alla pec del difensore il predetto materiale, mediante il “sistema we transfer” il giorno stesso alle ore 14:52, nulla era mai pervenuto al difensore (non accettando, come successivamente appurato, le caselle pec, di norma, comunicazioni inviate da mail normali e/o da altri servizi o piattaforme come “we transfer”); che solo l'invio eseguito dall'attrice in data 12.2.2021, questa volta inviato a caselle di mail normale e non a caselle pec, era pervenuto correttamente, ma, tuttavia, il link ricevuto non era completamente scaricabile e comunque lo stesso conteneva solo alcuni rilievi di edifici e non di tutti quelli sollecitati, circostanze immediatamente contestate dal proprio difensore;
che le successive fatture, inviate dall'attrice nel giugno 2021, già fallite le trattative per una composizione bonaria fra le parti, erano state quindi del pari contestate, essendo stata la fatture n°72/L datata 25.5.21 di € 9.150,00 emessa per un conguaglio per mq effettivi mai riferito prima e mai concordato prima, e la fattura n°75/EL del 28.5.2021 di € 8.229,78 emessa con la dicitura
“acconto” anziché a “saldo”.
pagina 5 di 21 La convenuta contestava quindi la sussistenza dei crediti poi fatti valere dall'attrice nel presente giudizio, per complessivi € 27.762,22, ribadendo che la somma di € 11.324,00 a titolo di
Co
“conguaglio mq effettivi” riguardava attività ulteriore, mai precedentemente comunicata a e pertanto mai oggetto di verifica, di discussione e di accordo tra le parti, e la somma di €
Co 16.438,22 attività di “restituzione grafica” mai commissionata da ad AR , per cui nulla Pt_1
era da questa dovuto.
In via riconvenzionale la convenuta avanzava domanda di risarcimento dei danni subiti a causa degli inadempimenti dell'attrice, sia per mancata consegna di una parte dei rilievi commissionati, sia per la presenza di vizi e difetti nei rilievi consegnati, sia per i gravi ritardi nell'esecuzione del subappalto (che avevano causato le richieste risarcitorie avanzate dalla propria committente
Euclide, la quale aveva già promosso la causa relativa nei confronti della convenuta, avanti il
Tribunale di Mantova), danni quantificati in € 43.935,00, formulando altresì, da ultimo, domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali e CTU.
DIRITTO
Le decadenze in cui è incorsa parte convenuta
Come rilevato dal precedente G.I. parte convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, con comparsa depositata in data 1.12.2021, laddove il termine di cui all'art. 166 c.p.c. era invece scaduto in data 30.11.2021, avendo parte attrice indicato in citazione, quale data di prima udienza, il 20.12.2021, ed essendo stata l'udienza differita d'ufficio al 21.12.2021 ex art. 168 bis c. 4 c.p.c. (“Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva
…”), differimento che, come noto, a differenza del differimento disposto dal giudice istruttore ex art. 168 bis, 5 c. c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa di costituzione.
Ne consegue l'intervenuta decadenza di parte convenuta sia dalla proposizione di domande pagina 6 di 21 riconvenzionali (non più riformulata peraltro in sede di precisazione delle conclusioni), sia dalle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, quali l'eccezione di inadempimento (per vizi o difetti della prestazione ricevuta) o di ritardato adempimento (ritardo che peraltro, se accettata la prestazione e non avanzata domanda di risoluzione del contratto, potrebbe fondare eventualmente solo una domanda risarcitoria, ma non paralizzare la domanda di adempimento della controparte).
Le domande di parte attrice
Ciò premesso, va qui rilevato che la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 27.762,22 è domanda fondata su titoli diversi, corrispondendo alla somma degli importi di cui alla fattura n° 72/EL del 25/05/2021, emessa per € 8.229,78 (€
6.745,72 + IVA) con causale “Vostro dare per conguaglio mq effettivi rilevati per attività di rilievo degli immobili della NA. Ns. offerta protocollo n. AMM OF 109 ML del
23/10/2020” (doc. 14 parte attrice), della fattura n. 78/EL del 28/09/2020, emessa per € 3.004,48
(€ 2.462,69 + IVA), con causale “Vostro dare per attività di rilievo presso il presidio ospedaliero di Seriate (BG) come da ns. offerta prot. n. AMM OF 87ML del 24/07/2020” (doc. 15 parte attrice), ma in realtà, come allegato in citazione anche questa relativa a “conguaglio mq effettivi”,
e infine dell'importo di € 13.547,50 oltre iva, per un totale di € 16.527,95, richiesto a titolo di corrispettivo “per l'attività di “restituzione grafica” dei siti della NA in proporzione all'attività effettivamente svolta e consegnata sino “all'interruzione” dell'incarico, secondo l'assunto (corrispettivo per il quale non è stata emessa alcuna fattura).
E' pacifico che i due contratti sottoscritti fra le parti ed aventi ad oggetto unicamente “attività di rilievo” debbano qualificarsi come contratti di subappalto, al pari del contratto ulteriore che sarebbe stato concluso, secondo l'assunto dell'attrice, “per le vie brevi”, ossia in forma orale, avente ad oggetto anche l'attività di “restituzione grafica”.
Non contestato e documentalmente provato che per le attività di cui ai contratti sottoscritti fra le parti la convenuta committente abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo ivi previsto
(rispettivamente € 11.000,00 + IVA ed € 25.000,00 + IVA), gli importi richiesti con le fatture sopra indicate si riferiscono quindi al maggior corrispettivo che, sempre secondo l'assunto,
pagina 7 di 21 spetterebbe all'attrice per le prestazioni effettivamente rese, ulteriori (per quantità) a quelle indicate nei due contratti, mentre l'ulteriore importo di € 13.547,50 oltre iva richiesto sarebbe relativo alle prestazioni rese in forza di contratto verbale, sino all'interruzione dell'attività disposta dalla stessa committente e pari, sempre secondo l'assunto, a circa l'80% delle attività commissionate.
A fronte delle contestazioni della debitrice era quindi onere dell'attrice fornire prova sia dei titoli, che dell'esecuzione delle prestazioni di cui richiede il pagamento e del corrispettivo pattuito o dovuto.
Il contratto in data 24.07.2020 e il contratto in data 23.10.2020
Come risulta dal relativo contratto, concluso mediante accettazione di “offerta” formulata dall'attrice, sottoscritto in data 24.07.2020 (doc. 1 parte attrice), le parti si sono accordate per l'esecuzione, da parte di AR , di “rilievo e censimento architettonico e degli elementi Pt_1
tecnici” e dell'invio del materiale rilevato, attività riferita all'Ospedale Bolognini di Seriate
(Bergamo), “plesso che, come da Vostra comunicazione, risulta avere una superficie lorda pari a circa mq 50.000,00”; alla clausola “offerta economica” il corrispettivo per l'esecuzione delle suddette attività è indicato in “0,22 € mq superficie lorda oltre IVA Per un importo stimato pari ad € 11.000,00. Eventuali compensi aggiuntivi dovranno essere compensati con le stesse modalità di pagamento” (seguono le “modalità di pagamento”).
Risulta quindi dallo stesso documento contrattuale, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, che la superficie lorda di mq 50.000,00, considerata nell'offerta, era stata indicata dalla stessa committente e che il corrispettivo era stato pattuito in 0,22 € al mq, per un importo complessivo “stimato” di € 11.000,00, in quanto corrispondente al prezzo unitario moltiplicato per la superficie lorda indicata approssimativamente (“circa”) dalla committente.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo contratto, concluso con le stesse modalità (“offerta” inviata da AR , sottoscritta per accettazione da il Pt_1 CP_1
23.10.2020, doc. 3 parte attrice) ed avente ad oggetto attività di rilievo (“rilievo e censimento architettonico e degli elementi tecnici” e invio del materiale rilevato) per alcuni immobili pagina 8 di 21 ricompresi nella convenzione SS NA, espressamente individuati nell'elenco della voce
“Identificazione oggetto di fornitura”, per una superficie lorda complessiva di mq 109.664,00, con previsione dei seguenti corrispettivi: “Per il censimento impiantistico: 0,22 €/mq superficie lorda, oltre Iva;
Per il rilievo architettonico (aree difformi o sprovviste di basi architettoniche):
0,14 €/mq superficie lorda, oltre Iva;
Per il censimento impiantistico aree esterne: 0,04 €/mq, oltre Iva”, per un “importo stimato pari a circa €. 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA”, cui segue la clausola “Eventuali compensi aggiuntivi dovranno essere compensati con le stesse modalità di pagamento”.
Il fatto che nei due contratti le superfici degli immobili e delle aree oggetto di rilievo, ivi riportate fossero state indicate dalla committente è peraltro riportato espressamente nelle clausole relative ai termini di consegna, identiche nei due contratti, in cui viene specificato “le date di cui sopra sono confermate in caso di rispondenza delle superfici forniteci nonché assenza di difformità superiori al 5% della superficie di piano”.
Anche se utilizzando espressioni non chiarissime, la clausola, contenuta in entrambi i contratti secondo cui “eventuali compensi aggiuntivi saranno compensati con le stesse modalità”, non può che interpretarsi come applicazione degli stessi prezzi unitari alle eventuali maggiori quantità di superficie lorda, rispetto a quella “stimata”, oggetto dell'attività di rilievo relativo agli immobili invece esattamente individuati (“Ospedale Bolognini” nel primo contratto, immobili di cui all'elenco nel secondo contratto).
Deve quindi affermarsi che il corrispettivo spettante all'attrice deve calcolarsi, come dalla stessa sostenuto, sulla base della complessiva superficie lorda degli immobili in relazione ai quali le prestazioni sono state richieste ed effettivamente rese, non essendo necessario un successivo accordo contrattuale fra le parti.
Come contestato dalla convenuta, non risulta tuttavia che l'attrice abbia mai comunicato alla committente la maggior quantità di superficie lorda delle aree oggetto di rilievo, quantità che non
è stata specificata neppure nelle fatture emesse “a conguaglio”, in cui sono stati indicati solo gli importi complessivi.
pagina 9 di 21 Il contratto avente ad oggetto “restituzioni grafiche”
Parte attrice ha allegato che solo qualche giorno dopo la conclusione del contratto 23.10.2020
[...] aveva richiesto anche l'esecuzione dell'attività di restituzione grafica e che con mail del CP_1
26.10.2020 l'attrice aveva comunicato il costo aggiuntivo per tale attività, pari, su una superficie stimata di 120.000 mq, ad ulteriori € 0,30 al mq e indicato un tempo di “85 giorni per la restituzione” (v. doc. 4 parte attrice), “offerta” che non è stata poi formalizzata, ma che l'attrice ha allegato essere stata accettata dalla convenuta, la quale ha invece negato che sia stata conferita tale ulteriore commessa, essendo stato richiesto un corrispettivo troppo elevato.
A dimostrazione della conclusione anche del suddetto contratto l'attrice ha allegato che le prime restituzioni grafiche vennero inviate in data 13.11.2020 e un secondo invio venne effettuato in data 2.12.2020 (doc. 5 e 6 parte attrice), senza che la convenuta abbia mai contestato di non aver commissionato tale attività, ed avendone anzi, con email inviata dal proprio dipendente CP_2
in data 21.12.2020, disposto la sospensione, specificando che tale sospensione aveva ad
[...]
oggetto solo l'attività di restituzione e non l'attività di rilievo (doc.7) nonchè inviato, a mezzo del proprio legale, successive mail di sollecito, aventi ad oggetto le “restituzioni grafiche NA”.
In realtà con le mail in data 22.01.2021, 16.02.2021, 17.02.2021 e la PEC in data inviate dall'avv.
Golinelli (legale della convenuta) in data 29.01.2021 (doc. 10, 11, 13 e 14 parte convenuta), viene sollecitato/diffidato l'invio di “restituzioni grafiche dei rilievi” e di “rilievi”, che si dicono già pagati in anticipo e mancanti nel materiale trasmesso dall'attrice, e quindi sembrano avere ad oggetto i rilievi di cui ai contratti per i quali l'importo “preventivato” era stato già corrisposto, al di là delle espressioni utilizzate dal legale, il cui invio era già stato sollecitato dal dipendente di con mail del 16.12.2020 (doc. 8 parte convenuta, in cui sono indicati i CP_1 CP_2
“rilievi” non ancora trasmessi dall'attrice); con email 21.12.2020 lo stesso dipendente della convenuta, , non ha “disposto”, come affermato da parte attrice, la sospensione CP_2 dell'attività “di restituzione”; in realtà risulta che con precedente email del 18.12.2020 è stato lo pagina 10 di 21 stesso legale rappresentante di AR ( a comunicare al Pilotto: “Ciao Pt_1 Persona_1
, ho già parlato con e (legale rappresentante di CP_2 Testimone_1 Testimone_2 [...]
n.d.r.). Prima di rimettere mano alla commessa ho necessità di definire meglio i nostri CP_1
rapporti commerciali. Per ora mi è stato detto di interrompere tutte le attività. Fatemi sapere quando sarete in grado di andare avanti. Attendo vostre”, alla quale ha risposto: CP_2
“Ciao ho parlato anch'io sia con che con quello che dici è per quanto Per_1 Tes_2 CP_2
riguarda la restituzione. Nella cartella di drive, come detto nella mail del 16/12, mancano i rilievi di cui tu sei già in possesso di assegni per il pagamento degli stessi, quindi ti chiederei di caricarli” (v. doc. 7 parte attrice).
Tali elementi sono quindi insufficienti per ritenere dimostrato l'avvenuto conferimento di incarico alla società attrice, da parte del legale rappresentante della società convenuta, di esecuzione, anche, delle “attività di restituzione grafica” dei rilievi già oggetto della commessa
“NA”, nei termini di cui alla email inviata in data 26.10.2020 da a Testimone_3
;'Amministrazione- > , Email_1 Email_2
peraltro assolutamente generica rispetto a quello che avrebbe dovuto essere l'oggetto del contratto poi concluso “per le vie brevi”, riportando detta email solo nell'oggetto la dicitura
“offerta NA” e, nel testo, unicamente l'indicazione del corrispettivo unitario e delle
“tempistiche” (Ciao , sono finalmente riuscito ad analizzare la restituzione della CP_2
commessa: Ho calcolato le tempistiche su 120.000 mq Ci vorranno 85 gg lavorativi per completare la restituzione. Il costo per la stessa è pari a 0,30 €/mq Fammi sapere almeno organizzo per implementare le automazioni necessarie, per organizzare la squadra di lavoro e per formalizzarti un'offerta. Ciao Marco”).
Parte attrice ha prodotto con seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ulteriore corrispondenza fra dipendenti/collaboratori delle due società, da cui risulta che sono stati forniti ad AR le Pt_1
informazioni e i moduli necessari per svolgere tale attività, ma anche da tale corrispondenza non
è dato desumere l'effettivo oggetto del contratto (immobili e superficie lorda, per i quali avrebbero dovuto essere eseguite tali ulteriori attività), né l'accettazione del prezzo dovuto.
In particolare parte attrice ha dimesso copia di email (all. 3) inviata in data 02.11.2020 dall'Arch.
pagina 11 di 21 , di AR , al Signor ed al Signor di nella quale si Persona_2 Pt_1 Tes_1 CP_2 CP_1 afferma che “ti scrivo per riassumere quanto concordato con (l'Arch. DO) in CP_3
merito alla restituzione grafica delle attività che stiamo svolgendo per SS IN. Da quanto concordato ci occuperemo di tutta la restituzione grafica della commessa ad esclusione dell'Ospedale di Sondrio L3_001_S11 nelle modalità economiche descritte nella mail del 26
Ottobre. A tal proposito per poter procedere con le attività di restituzione ci servirebbe il master layer con tutti blocchi dwg da utilizzare oltre che le specifiche tecniche utili alla stessa.”.
Diversamente però da quanto allegato da parte attrice, , dipendente della società CP_2
convenuta, non ha risposto a tale email, ma ad email successiva, del 3.11.2020, sempre inviata da
, con la quale lo stesso ha scritto: “Buonasera, al fine di poter organizzare e Persona_2
iniziare le attività di restituzione, come già richiesto ieri, potete inviarci delle specifiche di restituzione oltre che il master layer contenente i blocchi dwg? Grazie.”, e alla quale il ha CP_2 così risposto in data 04.11.2020: ” In allegato le specifiche (master layer + elenco blocchi) e file xls il quale vi indica come popolare gli attributi dei blocchi in allegato anche il prototipo https://we.tl/t-qwkoaccetj +specifiche da seguire (sono pressapoco uguali a quelle di intercent-er)
a differenza di quanto scritto nei pdf di specifica dovrete consegnare un solo dxf per edificio e le foto devono avere 5 numeri progressivi Queste le osservazioni di SS NA …
(omissis)…”, mail che si conclude però con la seguente frase: “Per gli edifici da restituire coordinatevi con , il quale ha fatto gli edifici s12, ma chiedete conferma a lui”. CP_4
Il teste indotto da parte attrice, , fornitore di quest'ultima, ha riferito di aver Testimone_4 provveduto anche a tale attività, su incarico di AR , dichiarando: “noi iniziammo l'attività Pt_1 con ad ottobre iniziando dalla provincia di Sondrio, poi l'arch. DO ci ha CP_5 comunicato che dovevamo iniziare anche l'attività di restituzione. Sulla cartella condivisa dove caricavano i nostri rilievi potevano accedervi: , e di BL CP_2 Persona_2 Per_3 che era la mia collega che si occupava dell'invio visto che il pc era il suo. Finita l'attività di rilievo di un edificio facevamo le foto e caricavamo tutto nella cartella condivisa così che tutti potessero vedere cosa avevamo caricato. Dopo la prima settimana di lavoro l'arch. DO ci comunicò che era necessaria anche l'attività di restituzione grafica e quindi, visto che all'epoca si pagina 12 di 21 era ritornati in lock down, nel fine settimana provvedevo anche io a svolgere questa attività di restituzione. In seguito l'attivtà di restituzione non fu più caricata sulla cartella condivisa perché la mandavamo giù con visto che ci chiese questa modalità, tutto il CP_6 CP_2
lavoro eccettuato il primo edificio non fu più caricato nella cartella condivisa perché venne spedito direttamente allo studio di con We tranfert. ADR Io facevo sia i rilievi che la Pt_2
restituzione. Da lunedì a venerdì facevamo attività di rilievo e nel fine settimana facevamo l'attività di restituzione che poi non caricavamo più sulla cartella ma mandavamo direttamente ad infatti ricordo che poi alla fine mi chiese tutta la documentazione cartacea. Pt_2 CP_2
ADR Ricordo che era prassi che una volta che noi mandavamo ad il materiale con Pt_2
FE poi lo mandasse a ADR Preciso che quando eravamo in Pt_2 CP_5
trasferta la prima settimana abbiamo fatto il lavoro di rilievo di un edificio e lo abbiamo caricato sulla cartella condivisa, poi dalla seconda settimana visto che facevano noi e non più CP_5 anche l'attività di restituzione, non caricammo più il lavoro nella cartella condivisa, ma la spedimmo (rilievo+restituzione) con ad Quando poi siamo ritornati dalla CP_6 Pt_2
missione a Sondrio a studio a Guidonia. In quel momento siccome le sole foto che avevamo fatto a non andavano bene, abbiamo provveduto a caricare nella cartella condivisa anche il CP_2
lavoro che avevamo mandato con ADR Ricordo che la nostra attività di rilievo in CP_6
trasferta durò 5 settimane, e quindi siamo tornati a studio ai primi di dicembre. La prima settimana di dicembre procedemmo anche con l'invio della prima consegna delle restituzioni.
ADR ricordo che la prima consegna di ottobre fu relativa ad un primo edificio pilota che avevamo sia rilevato che fatta la restituzione per capire se come stavamo procedendo poteva andare bene. Ottenute le indicazioni da che si confrontava con che era il CP_2 Persona_2
responsabile di progetto abbia(mo) proseguito. ADR Preciso che la prima settimana di rilievi ha avuto inizio il 26 ottobre, mentre la seconda settimana di rilievi è coincisa con l'inizio del mese di novembre. In seguito alle indicazioni di date a , noi abbiamo sia con i CP_2 Persona_2
rilievi che con la restituzione di tutti gli altri edifici compresi nella commessa. Poi la settimana del 21-22-23-24 dicembre 2020 ci fu detto dall'arch. DO di fermarci con le restituzioni i rilievi erano ormai già tutti termini ancora a novembre.”
pagina 13 di 21 Il teste di parte convenuta, interrogato sulla mancata accettazione da parte di CP_2 [...] dell'offerta relativa (cap. 10 “vero che il preventivo per l'attività di “restituzione grafica” CP_1 del censimento afferente la commessa “SS NA” inviato da AR in data Pt_1
Co 26.10.2020 era troppo oneroso e provvide direttamente –con proprio personale- ad effettuare la restituzione grafica dei rilievi, come da documentazione che si rammostra (doc.6)), ha invece dichiarato: “Si è vero, lo (so) perché mi disse che il costo per la restituzione era CP_5
troppo oneroso e dovevamo farlo noi direttamente. Me lo ha detto . ADR Io ho Parte_3
seguito la restituzione grafica dei rilievi fatti da ADR I rilievi me li caricavano su una Pt_2
cartella condivisa internet. ADR. Non mi è stata consegnata la restituzione grafica perché dovevamo farla noi. Io non ricordo che mi sia mai arrivata la restituzione grafica neppure relativamente ad un singolo edificio come prova, mi consegnarono solo i rilievi e poi la restituzione grafica la feci io.”, alla stessa udienza di assunzione il teste ha confermato “che la mail è un indirizzo mail a lui riferibile. Il teste riconosce il doc. 4 Email_3
ed il doc. 7 di parte attrice.”
L'ulteriore teste di parte convenuta, , ha dichiarato: “il rilievo in campo è stato Testimone_1
fatto da mentre la restituzione grafica è stata fatta da .”; interrogato a prova Pt_2 CP_2
contraria sulla “interruzione” delle attività comunicata a dicembre 2020, ha risposto: “Che io ricordo a dicembre 2020 era già in ritardo perché il contratto prevedeva la fine lavori al Pt_2
25 novembre, quindi a dicembre erano già in ritardo. Però io mi occupavo di procacciare i clienti e fare le offerte non ho seguito la fase realizzativa. ADR viene fatto vedere al teste il doc. 5 di parte attrice depositato nella memoria n. 2 della memoria 183 c.p.c. (stampa di schermate messaggi whatsup intercorsi fra il DO e il n.d.r.) Il teste precisa che le restituzioni Tes_1
di cui si parla nelle chat sono le scansioni (restituzione) e foto degli elaborati che avevano rilevato che dovevano arrivarci ogni sera, inoltre dovevamo avere le fotografie per ogni piano divise per appartamento, piano ed edificio e questo non è mai stato fatto perché sono state prodotte tutte insieme invece che divise per appartamento-piano-edificio, inoltre mancavano 7 codici perché ogni edificio è diviso in codici: un codice un edificio. ADR Vedo i docc. 4-5-6-7
Nella mail del doc. 4 manda ad le specifiche che servivano per formulare CP_2 Pt_2
pagina 14 di 21 l'offerta con indicate le attività da dover svolgere. Ricordo che l'offerta ufficiale non fu mai fatta su carta intestata ma solo semplicemente via mail. I pagamenti precedenti sono stati fatti dalla signora (la titolare) in anticipo per i due contratti. Quando ho visto l'offerta io ho detto Parte_4
alla non era congrua e se ne è occupato il . ADR Non so se sono mai stati Parte_4 CP_2
mandati i dwg, le restituzioni che a me risultano inviate sono le scansioni in campo con le fotografie che poi servivano al per fare le restituzioni grafiche. Di queste mancano 7 CP_2
codici e quindi 7 edifici e quindi anche le foto e che da contratto dovevano essere consegnate entro il 25 novembre. ADR. Per quanto a mia conoscenza il mi ha detto che anche dopo la CP_2
scadenza del 25 novembre non sono mai arrivate le scansioni degli ultimi 7 edifici. Per quanto so io ha sollecitato (più, n.d.r.) volte la consegna di questa documentazione che non è mai CP_2
arrivata.”
A fronte di tali elementi probatori, sulla base dei quali può sicuramente affermarsi che vi furono trattative fra le parti anche per l'affidamento alla società attrice di attività di “restituzioni grafiche”, oltre che dei rilievi necessari per l'esecuzione delle stesse, e per consentire alla stessa di formulare un'offerta specifica, come espressamente richiesto dal DO nella mail del
26.10.2020, non può invece affermarsi che un contratto sia stato concluso;
qualora peraltro, se a partire da novembre 2020 i rilievi non fossero più stati inviati, perché non più necessari, svolgendo la stessa AR direttamente l'attività di “restituzione grafica”, risulta poco Pt_1
comprensibile che il abbia ripetutamente sollecitato l'invio dei soli rilievi mancanti, CP_2
anziché delle restituzioni grafiche.
Anche qualora potesse ritenersi, per il rapporto di collaborazione all'epoca sussistente fra le parti, che, come da ultimo allegato nelle memorie conclusionali da parte attrice, un contratto sia stato comunque concluso “per fatti concludenti”, ossia ritenendo la società attrice di aver comunque ricevuto l'incarico e di aver quindi inviato anche “restituzioni grafiche” in data 13.11.2020 e in data 02.12.2020, non contestate dalla convenuta, che le avrebbe quindi tacitamente accettate, una simile ricostruzione richiederebbe prova della effettiva consegna, in tali date, del materiale di cui
è stato richiesto il pagamento, prova che non è stata fornita, come rilevato dal CTU incaricato in corso di causa, CTU che verrà di seguito esaminata.
pagina 15 di 21 Ne consegue che alcun corrispettivo può riconoscersi a tale titolo all'attrice, né nella misura richiesta, né in altra misura.
Il pagamento spettante all'attrice per le prestazioni rese
Con seconda memoria istruttoria parte attrice ha dichiarato di produrre “a tacitazione di ogni questione tutti i files relativi sia ai rilievi sia alla restituzione grafica”, quale doc. 2, chiedendo di poter effettuare il deposito della suddetta documentazione, stante la dimensione dei singoli files,
“su supporto informatico in triplice copia”, con istanza depositata in data 28.04.2022, accolta dal precedente G.I. in data 29.04.2022; l'attrice ha quindi provveduto in data 3.05.2022 al deposito in cancelleria di tre chiavette USB contenente gli elaborati grafici non supportati dal PST, una delle quali ritirata dal difensore di parte convenuta in data 13.05.2022.
Il precedente G.I. ha quindi disposto CTU sui seguenti quesiti: ““Verifichi il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, eseguito ogni necessario accertamento, l'ammontare del compenso spettante alla società attrice sulla base delle lavorazioni effettivamente svolte e consegnate alla convenuta di cui vi sia prova in atti avendo a mente i contratti sottoscritti ed i preventivi prodotti
(doc. 1, 3, 4 di parte attrice) e la reale estensione delle lavorazioni eseguite per come documentate in atti utilizzando i metodi di calcolo del compenso presente nei documenti in atti (doc. 1, 3, 4 di parte attrice); restituisca altresì le tempistiche di consegna dei lavori finiti alla convenuta verificando se il materiale depositato nei supporti informatici in data 3 maggio 2022 su supporto
USB risulti effettivamente trasmesso alla parte convenuta prima della emissione delle fatture di cui si chiede il pagamento”; quesiti integrati a seguito del deposito della dichiarazione di incarico da parte del CTU nominato, ing. con richiesta di verificare altresì: “- se il Persona_4 censimento e i rilievi effettuati da AR siano stati eseguiti a regola d'arte, in espressa Pt_1
ottemperanza alle indicazioni fornite da e dalla committente principale e siano stati CP_1
consegnati completi e nelle tempistiche contrattuali previste. Se ravvisasse la mancata consegna di rilievi e/o l'esistenza di vizi, difetti in quelli consegnati, ne descriva la natura ed indichi da chi gli stessi siano stati eliminati, corretti ed integrati;
- verifichi il CTU l'effettiva sussistenza e la congruità dei mq in più asseritamente rilevata da AR e posta a parziale giustificazione Pt_1 delle ulteriori pretese creditorie avanzate dalla stessa nei confronti di . CP_1
pagina 16 di 21 Con relazione depositata in data 27.10.2023 il CTU ing. ha premesso che: “Dalla Persona_4
documentazione agli atti, in particolare dalle mail scambiate tra le parti, si evince che la documentazione relativa alla commessa NA è stata talvolta caricata su una cartella di Drive condivisa, talvolta inviata al destinatario attraverso FE. L'invio di documentazione attraverso “FE” può essere fatto verso una mail normale, non verso una PEC. L'indirizzo mail del destinatario, inserito durante l'utilizzo di FE, riceve un messaggio con il link per scaricare la documentazione: lo scarico deve avvenire entro la data riportata nel messaggio. Nel momento in cui i documenti vengono scaricati, viene inviata una mail di conferma dello scarico alla mail di chi ha fatto il FE. Come riportato sul sito di FE “i trasferimenti rimangono disponibili per 7 giorni. Raggiunta la scadenza, verranno rimossi dai nostri server”. È possibile quindi stabilire la data in cui sono stati scaricati i documenti, ma non è possibile dopo 7 giorni verificare con certezza cosa è stato effettivamente inviato. Allo scopo di accertare la documentazione consegnata e, se possibile, verificare le date di consegna, durante l'incontro del
07/07/2023, come riportato nel verbale presente nell'allegato 1, lo scrivente CTU ha chiesto al
CTP di di verificare se era possibile accedere alla cartella condivisa denominata CP_1
“Rilievi NA”. Nella PEC inviata il 13/07/2023 il CTP di ha risposto che la CP_1
cartella non era più presente. Dunque, ne consegue che non è possibile verificare con certezza la documentazione effettivamente trasmessa al destinatario.”
Il CTU ha quindi provveduto a dare risposta ai quesiti formulati, esaminando, in contraddittorio con i CTP, la documentazione presente nella chiavetta USB dimessa da parte attrice, nonché, rilevando che tale documentazione non era completa, ulteriore documentazione trasmessa, solo in sede di operazioni peritali, dal CTP di parte attrice (Le operazioni peritali sono iniziate con la misurazione delle superfici relative all'Ospedale Bolognini di Seriate, a seguito dei rilievi sia architettonici sia impiantistici, svolti da parte attrice. Nella chiavetta consegnata da AR Pt_1 nell'incontro del 22/02/2022 era presente solamente un elenco excel con elencati gli edifici e le aree misurate. Allo scopo di verificare la congruità delle misurazioni, nel verbale del 29/03/2023
è stato richiesto ad AR di inviare i file dwg e le scansioni relative ai rilievi architettonici ed Pt_1
impiantistici al CTU e al CTP di La documentazione è stata inviata in data CP_1
pagina 17 di 21 29/03/2023 e in data 14/04/2023… (omissis)… Come per la commessa di Seriate, sulla chiavetta consegnata nell'incontro del 22/02/2022 era presente solamente una parte della documentazione della commessa NA: un elenco excel con elencati gli edifici e le aree misurate, e due cartelle non esaustive contenenti una parte degli edifici terminati e una parte degli edifici incompleti, con riferimento alla restituzione grafica. Lo scrivente CTU ha riassunto la situazione della documentazione presente sulla chiavetta nel foglio excel presente in allegato 5. Come riportato nel verbale del 07/07/2023, a seguito della richiesta da parte del CTU, in data
10/07/2023 e in data 12/07/2023, il CTP di AR ha inviato la documentazione relativa alla Pt_1
commessa. Nella documentazione inviata non erano presenti le fotografie relative al Presidio
Ospedaliero di Sondrio, mentre le foto di Sondrio Ex O.P sono state inviate per data e non per edificio.”
Il CTU ha quindi provveduto, quanto ai contratti conclusi per iscritto, ed aventi ad oggetto attività di “rilievo” e restituzione dei rilievi eseguiti, a nuova misurazione delle superfici relative, “ex post”, sul presupposto, non accertabile, che tutti i rilievi relativi agli immobili ed alle aree indicate nei suddetti contratti di cui è stata offerta documentazione siano stati effettivamente trasmessi e quindi consegnati alla convenuta.
Quanto all'Ospedale Bolognini di Seriate (BG), come sopra evidenziato, la stessa convenuta ha riconosciuto che l'attività, oggetto del contratto in data 24.07.2020, è stata regolarmente completata dall'attrice, alla quale spetta quindi compenso per le maggiori quantità di superficie oggetto dei rilievi richiesti ed eseguiti, rispetto a quanto “stimato”.
Il CTU ha verificato, unitamente al CTP di parte convenuta, che il valore totale delle misurazioni degli edifici dell' è in realtà leggermente superiore al valore Parte_5
indicato dall'attrice, ovvero 61.194,06 mq, valore quest'ultimo pertanto ritenuto sicuramente congruo;
conseguentemente il compenso pattuito e dovuto avrebbe dovuto essere pari ad €
13.462,70 Iva esclusa (61.194,06 mq x 0,22 €/mq); a saldo dell'importo già corrisposto (€
11.000,00 più IVA, corrispondente a 50.000 mq x 0,22 mq) spetta quindi all'attrice l'ulteriore importo di € 2.462,69 Iva esclusa (11.194,06 mq x 0,22 € mq), corrispondente alla somma richiesta con fattura n. 78/EL del 28/09/2020, emessa per € 3.004,48 (€ 2.462,69 + IVA).
pagina 18 di 21 Dalla verifica delle aree rilevate da AR presso gli edifici compresi nella commessa Pt_1
NA, oggetto del contratto in data 23.10.2020, il CTU, con lo stesso metodo, ed escluse le superfici di immobili sui quali, secondo quanto risultante dalla stessa documentazione di parte attrice, non erano stati eseguiti rilievi (v. all. 6 perizia in atti, immobili evidenziati in rosso), il
CTU ha accertato che l'ammontare dei mq in più risulta pari a: 133.641,54 – 109.664 =
23.977,54 mq, per un valore pari a: 23.977,54 x 0,22 mq = € 5.275,06 Iva esclusa, inferiore al corrispettivo richiesto dall'attrice con fattura n° 72/EL del 25/05/2021, emessa per € 8.229,78 (€
6.745,72 + IVA).
Come rilevato dallo stesso CTU “Nella mail del 16/12/2020, quindi ben oltre la scadenza del
23/11/2020 (scadenza prevista in contratto, n.d.r.), comunicava ad AR che CP_1 Pt_1
”nella cartella NA non sono ancora stati caricati i seguenti rilievi: C.R.A. Musso, Dongo-
Via Gentile, Dongo Ex ASL, Presidio Ospedaliero Chiavenna, Comunità di Mese, Appartamento
Prata Comportaccio, Comunità di Poggiridenti”. Escludendo la Comunità di Poggiridenti, non rilevata a causa della positività al Covid di alcuni ospiti della comunità, rimangono i rilievi degli altri edifici elencati. Non è però possibile verificare con certezza se questi rilievi siano stati effettivamente inviati o meno alla convenuta”.
L'unico invio, mediante FE, riconosciuto come regolarmente ricevuto dalla società convenuta, a seguito di vari solleciti, è quello effettuato dall'attrice in data 12.02.2021, oltre a indirizzo PEC del legale della convenuta (non idoneo al recapito di file mediante FE), anche a indirizzo e mail ”, che risulta invece aver regolarmente Email_1
scaricato i file inviati, come da relativa comunicazione di consegna trasmessa da FE (v. doc. 13 parte attrice); con email in pari data il DO aveva comunicato il suddetto invio mediante Wetarnsfer di “tutto il materiale relativo all'attività in oggetto”.
In questa sede la convenuta ha tuttavia contestato che, il link ricevuto non era completamente scaricabile e comunque lo stesso conteneva solo alcuni rilievi di edifici e non di tutti quelli sollecitati, circostanza quest'ultima che era stata già immediatamente contestata dal legale della convenuta con mail del 16.2.2021 (doc.13) e pec del 17.2.2021 (doc.14).
pagina 19 di 21 Trattandosi tuttavia di obbligazione esattamente individuata e specificata nel contratto sottoscritto fra le parti, mediante indicazione dei singoli edifici e delle singole aree oggetto di rilievo, individuati ciascuno con dei codici, era onere di parte convenuta, almeno in questa sede, ai fini dell'allegato inadempimento, individuare ed indicare esattamente i “rilievi” ed “edifici” ancora mancanti.
Deve quindi concludersi che l'attività di rilievo di cui alla documentazione esaminata dal CTU e relativa al suddetto contratto, come da questi quantificata (con superficie complessiva inferiore a quella indicata dall'attrice), possa ritenersi corrispondente a quella effettivamente eseguita e consegnata, anche se in ritardo rispetto al termine previsto in contratto, trattandosi di adempimento comunque non rifiutato dall'attrice e che eventualmente, come già sopra evidenziato, per il solo ritardo, potrebbe eventualmente richiedere all'attrice il risarcimento degli eventuali danni conseguenti, ma non rifiutare il pagamento del corrispettivo dovuto.
In conclusione, spetta all'attrice, a saldo dell'attività svolta e oggetto del contratto 23.10.2020,
l'ulteriore pagamento dell'importo di € 5.275,06 oltre IVA, e quindi di complessivi € 6.435,57.
Parte convenuta deve quindi condannarsi al pagamento dell'importo ancora dovuto per le prestazioni ricevute di € 9.440,05 (€ 3.004,48 + € 6.435,57), oltre ad interessi moratori ex art. 4 c.
2 D.Lvo n. 231/02, da calcolarsi, quanto all'importo di € 3.004,48, con riferimento alla data di scadenza del pagamento risultante dalla fattura n. 78/EL del 28/09/2020 (31.10.2020) e quanto all'importo di € 6.435,57 con riferimento alla data di scadenza del pagamento risultante dalla fattura n° 72/EL del 25/05/2021 (25.05.2021).
Stante l'esito della controversia le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
A fronte della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite rispettivamente sostenute vanno compensate nella misura del 50%, con condanna di parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, del 50% delle spese da questa sostenute, percentuale che viene liquidata, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento x 50%).
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, per le causali di cui in motivazione, dell' importo di € 9.440,05, oltre ad interessi moratori ex art. 4
c. 2 D.Lvo n. 231/02, da calcolarsi, quanto all'importo di € 3.004,48, con riferimento alla data di scadenza del pagamento risultante dalla fattura n. 78/EL del 28/09/2020 (31.10.2020) e quanto all'importo di € 6.435,57 con riferimento alla data di scadenza del pagamento risultante dalla fattura n° 72/EL del 25/05/2021 (25.05.2021);
rigetta le ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente proposte dalle parti;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del
50%;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione del residuo 50% delle spese di lite sostenute da parte attrice, percentuale che liquida in € 272,50 per spese ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di
CTU.
Mantova, 18/01/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
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