Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di NA, in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 29.4.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 145/2023 R.G. vertente tra c.f. con il patrocinio dell'avv. NANNIPIERI Parte_1 C.F._1
LORENZO e dell'avv. CALAMITA FRANCESCA
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t. con COroparte_1 il patrocinio dell'avv. CANETTI UMBERTO
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.1.2023, a seguito di pronuncia di incompetenza del
Tribunale di Pisa , il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della , CP_1
esercente attività di servizi logistici per enti pubblici e privati , in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato , dal 19.1.2015 fino al 1.6.2018, quando il rapporto di lavoro cessava per pensionamento.
L'istante assumeva di aver svolto prevalentemente (ma non esclusivamente) la propria attività lavorativa presso i locali dell'Aeronautica Militare - 46ma Brigata Aerea in Pisa, Via Caduti di
Kindu n. 1 con inquadramento al livello 5° del CCNL Autotrasporto, Spedizioni, Merci, Logistica e
Facchinaggio , con qualifica di facchino e orario di lavoro part-time articolato in 35 ore settimanali;
lamentava tuttavia di aver prestato , durante tutto il rapporto di lavoro, un orario spesso inferiore rispetto a quanto previsto in sede di contratto e il datore di lavoro, del tutto illegittimamente, gli aveva corrisposto una retribuzione commisurata al numero di ore effettivamente lavorate, come
Il ricorrente si doleva altresì di aver svolto mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento riconosciuto.
In particolare parte istante precisava che entrambe le circostanze erano già state oggetto di accertamento ispettivo da parte del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro del 22.12.2020, che si era concluso on addebito contributivo a carico dell' resistente e che il tentativo di CP_2
Con conciliazione espletato innanzi al competente di Livorno-Pisa non aveva avuto esito. In riferimento alle mansioni aggiungeva che era dovuto l'inquadramento in un profilo superiore in quanto, lungi da svolgere esclusivamente mansioni di facchinaggio, era stato il responsabile dell'intera unità produttiva aziendale, e cioè del gruppo di lavoratori che operavano presso i locali della 46ma Aerobrigata dell'Aeronautica Militare, con sede a Pisa, sulla base di un contratto di
CO appalto stipulato da con il Ministero della Difesa. Deduceva specificamente che per tutto il periodo lavorato, nella qualità di responsabile aziendale per la gestione dell'unità locale dell'azienda, si era occupato della proposta all'azienda dei nominativi dei lavoratori da assumere, della compilazione dei registri presenze ( statini ) di tutti i lavoratori, del controllo giornaliero delle presenze e trasmissione della documentazione all'Azienda per la predisposizione delle buste paga per cui era meritevole dell'inquadramento nel 3° livello del CCNL applicato che ricomprende il profilo di caposquadra di magazzino e ribalta che coordini più di 3 operai ovvero quello di addetto alla segreteria di funzione .
Pertanto adiva il Tribunale di NA in funzione di Giudice del lavoro riproponendo le conclusioni già rassegnate innanzi al Giudice dichiaratosi incompetente ovvero : accertare e dichiarare che il Sig. nel periodo compreso tra il 19.1.2015 e il Parte_1
1.6.2018 ha svolto mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL Logistica, Merci e Spedizione e comunque mansioni superiori al proprio livello di inquadramento;
accertare e dichiarare altresì che il Sig. durante il suddetto periodo, è stato retribuito per un numero di ore Parte_1
inferiore rispetto a quelle previste contrattualmente, per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto condannare in persona del legale COroparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondergli le conseguenti differenze a titolo retributivo o, in subordine, a titolo risarcitorio, 48.698,54, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi, o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia per effetto dell'inquadramento del ricorrente al 3° livello del CCNL ovvero, comunque, a un livello superiore rispetto a quello riconosciuto dall'azienda; accertare e dichiarare che il Sig. nel periodo Parte_1
compreso tra il 19.1.2015 e il 1.6.2018 è stato retribuito per un numero di ore inferiore rispetto a quelle previste contrattualmente, per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a COroparte_1
corrispondergli le conseguenti differenze a titolo retributivo o, in subordine, a titolo risarcitorio, e così la somma di 23.736,31, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi, o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. Vinte le spese di lite.
Si costituiva , anche nel giudizio di riassunzione , la società resistente la quale con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto delle avverse domande .
Ammessa ed espletata prova per testi il Giudice dispone CTU contabile;
all'esito acquisite le note di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. a seguito della disposta trattazione cartolare su istanza congiunta delle parti, la causa vien decisa con la presenta sentenz a.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La domanda del ricorrente attiene al riconoscimento del livello di inquadramento superiore a quello riconosciuto dalla resistente in ragione delle mansioni affidate al Pt_1
In linea generale va detto che è principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così ex plurimis
Cass. n. 2972 dell'8.2.2021 ; n. 28284/2008 che richiama Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 5942/2004;
Cass. n. 12555/1998). In altri termini il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative dettate dal CCNL.
Ai fini della individuazione del CCNL applicabile al rapporto intercorso tra le parti , stante la contestazione insorta in questa sede , ritiene il giudicante dirimente la previsione contrattuale di cui al contratto di assunzione del 16.1.2015 dalla quale si evince che le parti individuano il CCNL applicabile in quello “Facchinaggio” ovvero LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE.
Del resto trattasi del contratto che veniva applicato al anche dalla impresa cedente l'appalto Pt_1
già in essere e che la società subentrata , odierna resistente, ha applicato ai lavoratori rientranti nell'appalto. Ciò posto appare opportuno richiamare le declaratorie di classificazione del personale, rilevanti nel caso in esame, di cui al ccnl “LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE” del 2013 , versato in atti da parte ricorrente , applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro in esame, tendendo in considerazione che deve valutarsi anche il profilo professionale intermedio ( quarto livello) tra quello invocato nella domanda e quello applicato (secondo la Suprema Corte “ La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro (vedi Cass. 8862/2013; 13740/2004;
1717/2009).
Nel livello di inquadramento Quinto secondo la declaratoria del CCNL richiamato rientrano 5° i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Nel livello 4° Livello , intermedio rispetto al 3° richiesto , rientrano i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Nel livello 3° rivendicato in ricorso i lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro. Al fine di valutare in riferimento alle concrete mansioni svolte il corretto livello di inquadramento occorre richiamare in questa sede le risultanze dell'istruttoria orale espletata. CO Il teste dipendente della sino alla cessazione dell'appalto, ha riferito : Testimone_1
Sono rimasto dipendente anche della nuova appaltatrice sino al pensionamento che è avvenuto nel
COr 2021. l'appalto aveva ad oggetto carico e scarico di merce all'interno della base militare della 46esima brigata di Pisa. ADR eravamo mediamente 4-5, al massimo 7, come addetti nell'appalto. ADR l'orario di lavoro di noi addetti andava dalle 8:00 alle 16:30, con una pausa pranzo di mezz'ora, dal lunedì al venerdì. ADR il contratto di lavoro l'ho firmato a Pisa alla presenza di tuttavia il contratto fu firmato per conto dell'azienda da una persona di cui Pt_1
CO non so indicare il nome. ADR sul cantiere non ho mai visto alcuna persona della . Avevo, per le comunicazioni all'azienda, quale referente Ad esempio, lo chiamavo in caso di assenza Pt_1
per malattia o indisposizione, mi rivolgevo a lui anche per le richieste di assegni familiari e per le ferie. Anche le buste paga e il cud ci veniva consegnato da credo che a lui pervenissero Pt_1
via e-mail. ADR in ordine alle ferie, posso dire che si organizzava un turno che poi Pt_1 comunicava all'azienda. Non so dire chi fosse il responsabile che riceveva il piano ferie e dava l'assenso. ADR in ordine ai sopralluoghi anche esterni al cantiere, posso dire che si Pt_1
CO assentava dal cantiere perché diceva di dover andare a vedere lavori per conto della . ADR
CO non ricordo chi erano i responsabili della che interpellavano Preciso che io non Pt_1
uscivo dal cantiere e quindi non ho mai accompagnato in questi sopralluoghi esterni che Pt_1 riguardavano lavori non attinenti all'appalto. ADR non ho avuto, né ho controversie instaurate nei CO confronti della . ADR nulla so dire in ordine ad un accertamento dell'Ispettorato del lavoro del dicembre 2020 inerente il problema dell'indennità di mensa. ADR il pranzo veniva consumato all'interno del cantiere, a volte presso la mensa usufruendo del pasto fornito dalla caserma dietro pagamento, in tal caso io e gli altri colleghi chiedevamo il rimborso all'azienda, tale rimborso però non ci veniva versato. Altre volte portavamo il pranzo da casa. ADR i pagamenti avvenivano mediante bonifico o accredito in banca. ADR le mansioni di erano le medesime delle mie, Pt_1 cioè addetti ad attività di facchinaggio. Il era il referente dell'attività. Ad esso si Pt_1
rivolgevano anche i militari della caserma, da lui prendevo anche le direttive. Non so indicare però chi avesse riferito questi compiti da parte dell'azienda. ADR non so se anche nel precedente appalto avesse questo compito di referente. ADR io lavoro dal 1977 nell'appalto, Pt_1 Pt_1
è arrivato comunque dopo .
Il teste ,secondo teste addotto dal ricorrente , ha dichiarato ADR ho lavorato per la Tes_2
CO società per circa 3 anni, 3 anni e mezzo. Posso dire che ho cessato il rapporto 4 anni fa.
L'appalto con la società aveva una durata di 4 anni e io sono subentrato circa un anno dopo. Posso dire che ero dipendente dello , società che è subentrata alla Coop 2000, a sua volta Pt_2
CO subentrata alla . ADR io attualmente faccio il responsabile del cantiere dove la società fa manovalanza per la caserma. Tale attività di responsabile era quella che faceva all'epoca Pt_1
posso dire che io sono stato assunto da lui nel senso che fu lui a dirmi che cercavano lavoro. Ho dato la documentazione a lui per iniziare a lavorare. ADR quando è andato via posso dire Pt_1
che ho preso il suo posto e ho contattato telefonicamente quale responsabile Testimone_3 dell'azienda che però non ho mai incontrato di persona. ADR nel periodo in cui ho lavorato, presente presso la caserma vi erano circa 8/9 addetti, ci portava col mezzo di sua Pt_1 Pt_1 proprietà (un suv con cassone) all'interno della struttura presso i vari padiglioni. ADR Si lavorava dalle 8:00 alle 16:30, il venerdì con orario ridotto. ADR il foglio delle presenze lo custodiva e a fine mese lo trasmetteva alla società, nonché alla direzione della caserma che Pt_1
controfirmava questo foglio per conferma delle ore lavorate. Ciò posso dire in quanto dopo ho svolto io questi compiti. ADR in ordine alle ore lavorate, posso dire che non si faceva Pt_1
straordinario quali operai. Non so se facesse lavoro straordinario. Pt_1 CP_5
organizzava il nostro lavoro, verificava il comportamento degli operai, consegnava anche gli indumenti da lavoro, faceva da referente anche per le richieste di ferie o di malattia.ADR il turno delle ferie veniva organizzato da ADR non ho mai conosciuto né visto tale IGnora Pt_1
CO
, né tale né altro soggetto della . ADR ricevevo il Persona_1 Persona_2
pagamento con bonifico;
le buste paga venivano stampate e consegnate a me e agli altri addetti dal il quale aspettava che venissero mandate da NA. Tale attività l'ho fatto anche io per la Pt_1
CO
per gli ultimi mesi dopo il pensionamento del ricorrente. Sul capo 8 di cui al ricorso, ADR posso dire che effettivamente il faceva sopralluoghi per conto della società anche al di Pt_1
fuori della caserma. Ciò posso dire sia perché una volta mi disse che andava ai Vigili del fuoco di
Pisa, sia perché nella stanza in cui stavamo sentivo parlare al telefono con l'azienda circa Pt_1 cantieri posti nell'ambito della regione Toscana. ADR sono stato assunto con contratto a chiamata, anche se lavoravo con una certa continuità. ADR in ordine alle ferie, preciso che io facevo richiesta verbale e mi consentiva, laddove vi era un sostituto, di non andare a lavoro. Pt_1
prima di autorizzare la mia assenza per le ferie, si organizzava per la sostituzione. Non so Pt_1
se lui chiamava a NA. ADR dopo che è andato via io per circa 3 mesi ho svolto le Pt_1
mansioni di responsabile. In tale periodo non ho fatto sopralluoghi e in ogni caso poiché si era a
CO fine appalto non era reperibile agevolmente il titolare della tanto che rivendicavo differenze retributive. Preciso che io e altri dipendenti abbiamo ottenuto le nostre spettanze dopo una vertenza intrapresa presso l'Ispettorato del lavoro di Pisa. La teste addotta dalla resistente , ha dichiarato : ADR ho lavorato per 14 anni Persona_2
per la società resistente, ovvero dal 2005/2006 al 2014, anno in cui ho raggiunto il limite di pensionamento. Successivamente, sono diventata corresponsabile del coordinamento delle attività di supporto alla IG.ra , vera e propria responsabile della ditta. ADR in ordine Persona_1 all'appalto presso la caserma dell'aeronautica ricordo che io accompagnavo la per i Persona_1
sopralluoghi che si facevano all'incirca una volta a settimana/ogni 10 giorni, ciò dal gennaio 2015.
ADR gli addetti della società svolgevano opera di facchinaggio, si andava per controllare l'andamento dell'attività, per parlare con i comandanti della caserma o per portare i fogli per segnare le presenze. ADR sul luogo dell'appalto era presente tale il quale riportava agli Pt_1
altri operai, di cui non so indicare né il numero né i nomi, le direttive che venivano impartite dalla
Ad esempio, potevano riguardare le ore di straordinario da svolgere, le ore di lavoro. Persona_1
ADR posso dire che era a riferire alla le richieste dei dipendenti inerenti alle Pt_1 Persona_1
ferie, ai permessi, o richieste anche del comando della caserma. ADR le buste paga le faceva sempre la le stesse venivano poi consegnate da ai singoli dipendenti. Le buste Persona_1 Pt_1
paga venivano portate dalla al ADR non mi risulta, in quanto non ne sono a Persona_1 Pt_1
conoscenza, che effettuasse sopralluoghi presso altri cantieri. ADR il non Pt_1 Pt_1
assumeva iniziative, ma si limitava a riferire di eventuali richieste o lamentele dei comandi alla che a sua volta andava di persona in caserma per l'eventuale soluzione. ADR in ordine Persona_1
alle buste paga, ribadisco che se ne occupava la e venivano lavorate sulla base dei fogli Persona_1
di presenza prelevati direttamente dalla o a lei trasmesse via posta elettronica. ADR i Persona_1
contratti di lavoro dei dipendenti venivano firmati presso la sede della società e sottoscritti dalla
Poteva capitare che ero presente. Posso aggiungere che i lavoratori che Persona_1
sottoscrivevano erano sempre accompagnati da il quale faceva da referente per la ditta. Pt_1
Il teste addotto dalla convenuta , ha riferito : ADR sono dipendente della Testimone_4 convenuta da circa 20 anni, con mansioni di impiegato all'ufficio del personale. La mia sede di lavoro è NA. ADR io mi occupavo e mi occupo della supervisione delle buste paga del personale. Lavoro con altri due colleghi. ADR non l'ho conosciuto di persona, ma Pt_1
elaboravo le sue buste paga insieme alla IG.ra ed a mio nipote Parte_3 Testimone_4
ADR il livello di inquadramento di Balestri era quello di cui all'assunzione. In ordine all'elaborazione delle buste paga di posso dire che sulla scorta di quella della società Pt_1 cedente l'appalto noi abbiamo rispettato gli stessi patti e condizioni. Nella busta paga uscente vi era una voce “diaria” (da intendersi come trasferta); poiché il non effettuava di fatto Pt_1
trasferte in ragione del luogo della prestazione di lavoro e della sede di cui al contratto, noi abbiamo indicato la stessa voce con lo stesso importo cambiandola in “mensa”. Tale modifica non ha inciso sul trattamento fiscale della busta paga né per il lavoratore, né per l'azienda. ADR nel corso del rapporto di lavoro non ricordo che abbia sollevato contestazioni sul punto. ADR Pt_1
per quanto ricordi, tale situazione si è presentata solo per il dipendente ADR per quanto Pt_1
possa dire, tale voce veniva a compensare il fatto che il sulla base dei fogli di presenza Pt_1
che pervenivano dalla caserma, faceva ore in meno a quelle di cui al contratto. Tale importo veniva comunque a garantire il trattamento stabilito indipendentemente dall'orario effettivamente osservato. ADR posso dire che anche se faceva ore in più percepiva la stessa paga senza alcun emolumento per straordinario. ADR era mio nipote a dare le direttive al cantiere Testimone_4
di Pisa a mezzo telefono o mail. Posso dire che il ricorrente faceva da interfaccia con la società in quanto era a lui che davamo le indicazioni circa gli orari da coprire, secondo le indicazioni dell'aeronautica che pervenivano dal comando dell'aeronautica. Poi mandava il report di Pt_1
tutte le presenze dei lavoratori presso il cantiere. ADR Mio nipote non è più dipendente della società. ADR posso dire che effettivamente la era dipendente della società fino a poco Persona_1 tempo fa e girava per i vari cantieri, ma l'interfaccia per le presenze era il ricorrente. ADR il socio CO
è mia nipote in quanto figlia di presidente della;
Parte_4 Testimone_3
[...]
CO
è mio fratello. ADR non ho mai fatto l'amministratore della . Per_3
Ritiene il giudicante che le mansioni del ricorrente sono riconducibili proprio al livello
“intermedio” del 4° livello alla luce di quanto emerso dall'istruttoria. Difatti il lavoratore Pt_1 più anziano tra quelli addetti all'appalto presso la Caserma e già in forza alla impresa uscente , ha costituito un punto di riferimento sia per l'azienda con sede a NA sia per i dipendenti addetti al cantiere di Pisa. Tale compito di “referente” non implicava di certo lo svolgimento di attività amministrative che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio né l'esecuzione di riparazioni di notevole entità come rientranti nel livello Terzo che peraltro presuppone la titolarità di diploma rilasciato da Istituti tecnici o Centri professionali di cui alcuna prova è stata fornita.
Sotto altro profilo , tuttavia, il non si è limitato , come gli altri colleghi addetti al cantiere, Pt_1 ai soli compiti di facchinaggio e manutenzione che giustificano l'inquadramento nel livello Quinto, atteso che lo stesso svolgeva compiti di capo-squadra ( profilo esemplificativo rientrante nel livello
IV) e di interfaccia tra la committente ovvero i militari dell'amministrazione presenti in caserma e i responsabili della società di NA (vedi dichiarazione del teste Posso dire che il ricorrente Tes_4
faceva da interfaccia con la società in quanto era a lui che davamo le indicazioni circa gli orari da coprire, secondo le indicazioni dell'aeronautica che pervenivano dal comando dell'aeronautica.
Poi mandava il report di tutte le presenze dei lavoratori presso il cantiere). Inoltre Pt_1 dall'istruttoria è emerso che il ricorrente accompagnava gli addetti a firmare i contratti in sede di assunzione , raccoglieva i fogli di presenza , consegnava le buste paga ai dipendenti che gli venivano trasmesse via email dalla sede della società , riceveva eventuali segnalazioni in loco da parte degli ufficiali presenti nella caserma . Tali compiti giustificano l'inquadramento nel Quarto livello nel quale rientrano lavoratori che svolgono mansioni con specifica collaborazione ed attività comunque sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Ciò posto la determinazione delle differenze retributive deve essere determinata con riferimento al
IV livello in relazione all'orario di lavoro così come previsto dal contratto di assunzione (all. 2 parte ricorrente ) ovvero in relazione alle 35 ore settimanali a fronte della retribuzione effettivamente erogata in relazione al monte ore “lavorato” ; il lavoratore si è impegnato a porre a disposizione le proprie energie lavorative per il periodo previsto dal contratto e non può a lui addebitarsi , in difetto di specifica motivazione della datrice di lavoro , la conseguenza di un ridotto impegno deciso dall'azienda .
Quanto infine al “percepito” devono essere sottratte le somme mensili indicate nelle buste paga ivi comprese quelle indicate come “indennità mensa” ( pari quasi sempre a 400 euro mensili) che in realtà hanno costituito un compenso svincolato dall'effettiva fruizione della menzione e pertanto da ricomprendere nella retribuzione ordinaria;
in questo deve condividersi la valutazione operata dall'Ispettorato del Lavoro (vedi verbale del 22.12.2020) secondo cui tale indennità , in assenza dell'obbligo di pagamento del pasto ( peraltro fruito spesso presso la mensa della caserma gestita dall'Aeronautica) , serviva a compensare almeno in parte le attività demandate al quale Pt_1
“referente” dell'appalto.
Ai fini del quantum debeatur è stato affidato al CTU dr. il compito di determinare per il Per_4
periodo di lavoro dedotto ( dal 19 gennaio 2015 al 1 giugno 2018) la determinazione delle somme spettanti a titolo di retribuzione in relazione al livello Quarto riconosciuto . IL giudice ritiene di condividere il computo così come effettuato dal CTU in quanto immune da vizi logici e giuridici avendo correttamente utilizzato le Tabelle del CNNL di riferimento ed operato la detrazione delle somme percepite computate al lordo (ivi compresa quella definita come indennità di mensa ).
Devono ritenersi applicabili anche gli istituti di cui al contratto integrativo ( cd. di secondo livello) non emergendo elementi per ritenere non applicabile tale accordo ( in tema vedi Cass. 26509/2020 secondo cui i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle OO.SS. stipulanti) .
Ne consegue che spetta al ricorrente la somma di € € 18.861,82 di cui € 16.589,22 a titolo di differenze retributive ed € 2.272,60 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese alla metà mentre per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
Le spese di CTU liquidate come da separato decreto sono poste a carico delle parti in solido tra loro.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di NA, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente , relativamente al periodo tra il
19.1.2015 e il 1.6.2018 , ad essere inquadrato nel IV° livello del CCNL Logistica, Merci e
Spedizione e per l'effetto condanna la resistente in COroparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma Parte_1
complessiva di € 18.861,82 di cui € 16.589,22 a titolo di differenze retributive ed € 2.272,60 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Compensa per metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite per la restante metà che liquida in euro 2.200,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Pone a carico delle parti in solido tra loro le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
NA,29/05/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella