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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Margherita Monte Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2601/2024 promossa in grado d'appello
DA
in pers. del socio accomandatario Parte_1
e l.r.p.t. (C.F. ), elettivamente domiciliato in via F. Sforza, n.15 Parte_2 P.IVA_1
Milano presso lo studio dell'avv. Campanile Massimo Nicola, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Campagna Francesco
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Largo Richini n. 2 Milano Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Cajelli Alfredo, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
In Fatto e in Diritto
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. n. 295/2024 (n. 3358/2023 R.G.) emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.02.2024.
Il Consigliere istruttore, all'udienza del 13.3.2025, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 350 terzo comma c.p.c. ha invitato le parti a precisare le conclusioni e fissato udienza in data
15.5.2025 per la discussione orale davanti al collegio ai sensi dell'art 350 bis c.p.c.
All'udienza fissata nessuno è comparso. Disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 29.5.2025 nessuno è comparso e la corte ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 1 di 2 L'art. 309 c.p.c., dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181», il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Visto l'art. 307, ultimo comma c.p.c.,secondo cui l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio, va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa RGA
n. 2601/ 24 dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Margherita Monte
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Margherita Monte Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2601/2024 promossa in grado d'appello
DA
in pers. del socio accomandatario Parte_1
e l.r.p.t. (C.F. ), elettivamente domiciliato in via F. Sforza, n.15 Parte_2 P.IVA_1
Milano presso lo studio dell'avv. Campanile Massimo Nicola, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Campagna Francesco
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Largo Richini n. 2 Milano Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Cajelli Alfredo, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
In Fatto e in Diritto
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. n. 295/2024 (n. 3358/2023 R.G.) emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.02.2024.
Il Consigliere istruttore, all'udienza del 13.3.2025, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 350 terzo comma c.p.c. ha invitato le parti a precisare le conclusioni e fissato udienza in data
15.5.2025 per la discussione orale davanti al collegio ai sensi dell'art 350 bis c.p.c.
All'udienza fissata nessuno è comparso. Disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 29.5.2025 nessuno è comparso e la corte ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 1 di 2 L'art. 309 c.p.c., dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181», il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Visto l'art. 307, ultimo comma c.p.c.,secondo cui l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio, va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa RGA
n. 2601/ 24 dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Margherita Monte
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