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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/10/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 138/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
22/10/2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 138/2022, avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
, nato a [...] il 06.07. 1970, elettivamente domiciliato Parte_1 in RE MA, alla via G. Grossi 71 presso lo studio dell'avv. Ugo Massimilla che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA in persona del l.r.p.t., elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Cetraro (CS) Via Lungo Aron I Traversa n. 30, presso lo studio dell'avvocato
EN IA, che lo rappresenta e difende come in atti RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 21.01.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver lavorato presso il , dal 01.11.20 15 al 30.11.2018 e si essere Controparte_1 stato assunto con la qualifica di Commesso e addetto al carico, scarico e facchinaggio;
che il contratto di assunzione prevedeva un tempo indeterminato, parziale di tipo orizzontale di 24 ore settimanali con turni di 4 ore giornaliere (ore 9.00 13.00) dal lunedì al venerdì e che la retribuzione pattuita era quella stabilita per le tariffe retributive del personale del CCNL per il TERZIARIO
CONFCOMMERCIO, 4 livello;
di aver tuttavia sempre svolto, in luogo delle quattro ore contrattualizzate, almeno cinque ore giornaliere, per tutta la durata del rapporto di lavoro;
in particolare, di aver lavorato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13 e dalle 15 alle 19,30
e il sabato dalle 8.00 alle 13 per un totale di 51,50 ore settimanali a fronte delle 20 contrattualizzate;
che, inoltre, ha svolto mansioni diverse quali trasferte e consegne fuori sede, nello specifico presso
Sala Consilina, passando per AS.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto accertarsi lo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro dal 01.11.2015 al 30.11.2018 con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13 e dalle 15 alle 19,30, e il sabato dalle 8.00 alle 13 per un totale di 51,50 ore settimanali, a fronte delle
20 contrattualizzate;
conseguentemente, in considerazione degli artt. 36 Cost., 2099 c.c. e del Ccnl
IO e terziario FC , condannare il datore di lavoro
[...]
”, al pagamento della somma di euro 55.730,49, di cui euro 46.204,59 per Controparte_1 differenze retributive a decorrere dall'assunzione ed euro 6.693,12 per l'indennità di trasferta per i viaggi settimanali effettuati da RE MA (sede dell'azienda) a Sala Consilina AS oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento del
Trattamento di fine rapporto conseguentemente condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma euro 2.832,78 per differenza maturata del trattamento di fine rapporto, ovvero della somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, a titolo di T.F.R. oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva il ora Controparte_1 Controparte_1
eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per mancata indicazione di petitum e causa
[...] petendi, e l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa creditoria, nonché l'assoluta infondatezza del ricorso, in quanto il rapporto intercorso con si è svolto secondo le modalità Parte_1 pattuite nel contratto e conseguentemente correttamente retribuito.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
A seguito di istruttoria orale, la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta.
§ 2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità del ricorso per l'asserita violazione dell'art. 414 c.p.c. Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n.
3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord.
1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930,
Cass. lav. 29.1.99, n. 817).
La nullità deve dunque essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento.
Ciò nonostante, non può sottacersi la contraddittorietà intrinseca delle allegazioni attoree in ordine all'orario di lavoro come pattuito (20 ore o 24 ore distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana) ed effettivamente svolto (almeno 5 ore giornaliere o 8 ore giornaliere), che peraltro non trovano riscontro nei conteggi proposti, che computano invece 9 ore e mezza al giorno, con conseguente genericità delle deduzioni del ricorrente sul punto.
§ 3. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Infatti, dall'istruttoria svolta non è emersa la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti di orario pattuiti con il datore di lavoro, atteso che le circostanze di orario riferite sono compatibili con la ricostruzione fattuale di parte resistente e nessuno dei testi ha potuto dichiarare alcunché in ordine all'orario di lavoro svolto (cfr. verbale udienza 25.09.2024).
Infatti, il teste conoscente del ricorrente e per alcuni anni cliente della società Testimone_1 resistente, ha riferito di aver visto lavorare il ricorrente nel colorificio del resistente nel periodo tra il
2015 ed il 2018, in quanto vi si recava all'incirca una o due volte alla settimana, a volte di mattina e a volte di pomeriggio e talvolta anche di sabato. In ordine agli orari di lavoro del ricorrente ha così riferito: “Non so dire quale fosse il suo orario di lavoro, ma come ho detto, l'ho sempre visto lavorare di pomeriggio e talvolta di sabato mattina.”
ADR: “qualche volta è capitato che lo chiamassi anche di mattina per prenotare i colori e qualche volta abbiamo preso il caffè insieme”.
Ebbene, la testimonianza resa da non comprova lo svolgimento di un orario di Testimone_1 lavoro continuativo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30, e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 per un totale di 51,50 ore settimanali, da parte del ricorrente, dal momento che ha visto all'interno del in brevi momenti, allorquando vi si recava per Parte_1 CP_1 acquistare delle vernici una o due volte alla settimana, come da lui stesso riferito.
Anche il teste , dipendente di una carrozzeria con sede in Paola e cliente della Testimone_2 società resistente, ha dichiarato di non conoscere l'orario di lavoro del ricorrente.
§ 4. Quanto ai presunti viaggi settimanali per consegnare merci a Sala Consilina e AS, dedotti dal ricorrente, va anzitutto specificato che, sebbene nel corpo del ricorso dette circostanze siano inizialmente descritte quale elemento indicativo dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, tuttavia nelle conclusioni dell'atto esse vengono poste a fondamento della richiesta di corresponsione di una somma di euro 6.693,12 per indennità di trasferta.
In ordine a tale questione, parte ricorrente non ha dedotto specificamente alcunché, limitandosi ad indicare la cadenza settimanale di tali trasferte verso “Sala Consilina, passando per AS”
(cfr. ricorso introduttivo), senza fornire altri dettagli in ordine alla durata dei viaggi, all'orario in cui essi si svolgevano, al tipo di consegne da effettuare, al mezzo utilizzato, al/ai cliente/i da rifornire, di talché la genericità delle deduzioni attoree sul punto ha inficiato l'ammissibilità del corrispondente capo di prova articolato in ricorso, che infatti non è stato ammesso dal GL.
Ad ogni modo il teste , dipendente di una con sede in Paola, sul Testimone_2 Parte_2 punto ha così riferito: “Di solito il ricorrente veniva per le consegne all'incirca una volta alla settimana, indifferentemente di mattina o di pomeriggio. Gli ordini li effettuava il titolare della
RR sig. ed il suo referente era sempre il ricorrente. Spesso capitava che Persona_1 avessimo contatti telefonici per la gestione degli ordinativi e ci interfacciavamo sempre con il ricorrente, che fosse di mattina o di pomeriggio. Noi lavoravamo anche di sabato, e ricordo che talvolta abbiamo ricevuto consegne di vernici da parte del ricorrente anche in tale giornata.”.
Anche il teste , dunque, ha personalmente visto lavorare il ricorrente in modo saltuario, Tes_2 mentre le dichiarazioni fornite in ordine alle consegne da questi effettuate sono inconferenti rispetto alla domanda attorea, posto che la sede della è in Paola e non invece in Sala Consilina o Parte_2
AS e, in ogni caso, riferite a circostanze occasionali e prive di precisi riferimenti temporali.
Infine, in merito alla questione delle trasferte, parte resistente ha dedotto e provato che le consegne effettuate dalla società a Sala Consilina sono state solo 6, peraltro circoscritte al biennio 2017-2018
(cfr. all. fatture fascicolo resistente).
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la domanda va rigettata in quanto infondata per carenza di allegazioni e di prove.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 52.001,00 – 260.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Parte_1 del ora Controparte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €6.699,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 138/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
22/10/2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 138/2022, avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
, nato a [...] il 06.07. 1970, elettivamente domiciliato Parte_1 in RE MA, alla via G. Grossi 71 presso lo studio dell'avv. Ugo Massimilla che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA in persona del l.r.p.t., elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Cetraro (CS) Via Lungo Aron I Traversa n. 30, presso lo studio dell'avvocato
EN IA, che lo rappresenta e difende come in atti RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 21.01.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver lavorato presso il , dal 01.11.20 15 al 30.11.2018 e si essere Controparte_1 stato assunto con la qualifica di Commesso e addetto al carico, scarico e facchinaggio;
che il contratto di assunzione prevedeva un tempo indeterminato, parziale di tipo orizzontale di 24 ore settimanali con turni di 4 ore giornaliere (ore 9.00 13.00) dal lunedì al venerdì e che la retribuzione pattuita era quella stabilita per le tariffe retributive del personale del CCNL per il TERZIARIO
CONFCOMMERCIO, 4 livello;
di aver tuttavia sempre svolto, in luogo delle quattro ore contrattualizzate, almeno cinque ore giornaliere, per tutta la durata del rapporto di lavoro;
in particolare, di aver lavorato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13 e dalle 15 alle 19,30
e il sabato dalle 8.00 alle 13 per un totale di 51,50 ore settimanali a fronte delle 20 contrattualizzate;
che, inoltre, ha svolto mansioni diverse quali trasferte e consegne fuori sede, nello specifico presso
Sala Consilina, passando per AS.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto accertarsi lo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro dal 01.11.2015 al 30.11.2018 con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13 e dalle 15 alle 19,30, e il sabato dalle 8.00 alle 13 per un totale di 51,50 ore settimanali, a fronte delle
20 contrattualizzate;
conseguentemente, in considerazione degli artt. 36 Cost., 2099 c.c. e del Ccnl
IO e terziario FC , condannare il datore di lavoro
[...]
”, al pagamento della somma di euro 55.730,49, di cui euro 46.204,59 per Controparte_1 differenze retributive a decorrere dall'assunzione ed euro 6.693,12 per l'indennità di trasferta per i viaggi settimanali effettuati da RE MA (sede dell'azienda) a Sala Consilina AS oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento del
Trattamento di fine rapporto conseguentemente condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma euro 2.832,78 per differenza maturata del trattamento di fine rapporto, ovvero della somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, a titolo di T.F.R. oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva il ora Controparte_1 Controparte_1
eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per mancata indicazione di petitum e causa
[...] petendi, e l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa creditoria, nonché l'assoluta infondatezza del ricorso, in quanto il rapporto intercorso con si è svolto secondo le modalità Parte_1 pattuite nel contratto e conseguentemente correttamente retribuito.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
A seguito di istruttoria orale, la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta.
§ 2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità del ricorso per l'asserita violazione dell'art. 414 c.p.c. Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n.
3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord.
1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930,
Cass. lav. 29.1.99, n. 817).
La nullità deve dunque essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento.
Ciò nonostante, non può sottacersi la contraddittorietà intrinseca delle allegazioni attoree in ordine all'orario di lavoro come pattuito (20 ore o 24 ore distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana) ed effettivamente svolto (almeno 5 ore giornaliere o 8 ore giornaliere), che peraltro non trovano riscontro nei conteggi proposti, che computano invece 9 ore e mezza al giorno, con conseguente genericità delle deduzioni del ricorrente sul punto.
§ 3. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Infatti, dall'istruttoria svolta non è emersa la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti di orario pattuiti con il datore di lavoro, atteso che le circostanze di orario riferite sono compatibili con la ricostruzione fattuale di parte resistente e nessuno dei testi ha potuto dichiarare alcunché in ordine all'orario di lavoro svolto (cfr. verbale udienza 25.09.2024).
Infatti, il teste conoscente del ricorrente e per alcuni anni cliente della società Testimone_1 resistente, ha riferito di aver visto lavorare il ricorrente nel colorificio del resistente nel periodo tra il
2015 ed il 2018, in quanto vi si recava all'incirca una o due volte alla settimana, a volte di mattina e a volte di pomeriggio e talvolta anche di sabato. In ordine agli orari di lavoro del ricorrente ha così riferito: “Non so dire quale fosse il suo orario di lavoro, ma come ho detto, l'ho sempre visto lavorare di pomeriggio e talvolta di sabato mattina.”
ADR: “qualche volta è capitato che lo chiamassi anche di mattina per prenotare i colori e qualche volta abbiamo preso il caffè insieme”.
Ebbene, la testimonianza resa da non comprova lo svolgimento di un orario di Testimone_1 lavoro continuativo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30, e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 per un totale di 51,50 ore settimanali, da parte del ricorrente, dal momento che ha visto all'interno del in brevi momenti, allorquando vi si recava per Parte_1 CP_1 acquistare delle vernici una o due volte alla settimana, come da lui stesso riferito.
Anche il teste , dipendente di una carrozzeria con sede in Paola e cliente della Testimone_2 società resistente, ha dichiarato di non conoscere l'orario di lavoro del ricorrente.
§ 4. Quanto ai presunti viaggi settimanali per consegnare merci a Sala Consilina e AS, dedotti dal ricorrente, va anzitutto specificato che, sebbene nel corpo del ricorso dette circostanze siano inizialmente descritte quale elemento indicativo dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, tuttavia nelle conclusioni dell'atto esse vengono poste a fondamento della richiesta di corresponsione di una somma di euro 6.693,12 per indennità di trasferta.
In ordine a tale questione, parte ricorrente non ha dedotto specificamente alcunché, limitandosi ad indicare la cadenza settimanale di tali trasferte verso “Sala Consilina, passando per AS”
(cfr. ricorso introduttivo), senza fornire altri dettagli in ordine alla durata dei viaggi, all'orario in cui essi si svolgevano, al tipo di consegne da effettuare, al mezzo utilizzato, al/ai cliente/i da rifornire, di talché la genericità delle deduzioni attoree sul punto ha inficiato l'ammissibilità del corrispondente capo di prova articolato in ricorso, che infatti non è stato ammesso dal GL.
Ad ogni modo il teste , dipendente di una con sede in Paola, sul Testimone_2 Parte_2 punto ha così riferito: “Di solito il ricorrente veniva per le consegne all'incirca una volta alla settimana, indifferentemente di mattina o di pomeriggio. Gli ordini li effettuava il titolare della
RR sig. ed il suo referente era sempre il ricorrente. Spesso capitava che Persona_1 avessimo contatti telefonici per la gestione degli ordinativi e ci interfacciavamo sempre con il ricorrente, che fosse di mattina o di pomeriggio. Noi lavoravamo anche di sabato, e ricordo che talvolta abbiamo ricevuto consegne di vernici da parte del ricorrente anche in tale giornata.”.
Anche il teste , dunque, ha personalmente visto lavorare il ricorrente in modo saltuario, Tes_2 mentre le dichiarazioni fornite in ordine alle consegne da questi effettuate sono inconferenti rispetto alla domanda attorea, posto che la sede della è in Paola e non invece in Sala Consilina o Parte_2
AS e, in ogni caso, riferite a circostanze occasionali e prive di precisi riferimenti temporali.
Infine, in merito alla questione delle trasferte, parte resistente ha dedotto e provato che le consegne effettuate dalla società a Sala Consilina sono state solo 6, peraltro circoscritte al biennio 2017-2018
(cfr. all. fatture fascicolo resistente).
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la domanda va rigettata in quanto infondata per carenza di allegazioni e di prove.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 52.001,00 – 260.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Parte_1 del ora Controparte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €6.699,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso