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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46780 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CON PLAX NEW PAC S.P.A., CF/PI: , con gli avv. GAETANI ALESSANDRO e P.IVA_1
GAETANI GABRIELLA, indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
-attore-
CONTRO
, CF/PI: con gli avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIEBELMANN ANGELA e SALVONI GIEBELMANN MICHELE, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3
Email_4
-convenuto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 18 settembre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di essere impresa operante nel settore degli imballaggi industriali in plastica, aventi capacità da 1 l a 1.000 l, prodotti con la tecnica di estrusione soffiaggio; di essersi rivolta sin dall'anno 2011 al convenuto quale fornitore di tappi personalizzati per la chiusura degli imballaggi, marchiati con il logo dell'impresa cliente dell'attore
“Fra Ber”; di avere in tale contesto pattuito una clausola di esclusiva con il convenuto, conseguente all'avvenuto pagamento degli “inserti” necessari per la produzione in serie dei tappi da parte del convenuto;
di avere riscontrato che dal 2017 il proprio cliente “Fra Ber” interruppe l'acquisto dei tappi personalizzati fino a quel momento vendutigli in uno con gli imballaggi;
di avere scoperto
1 nell'anno 2021 che, in violazione della clausola di esclusiva, il convenuto vendette direttamente al terzo “Fra Ber” i Pt_1
Su tali basi l'attore ha concluso, in citazione, perché siano dichiarati l'inadempimento del convenuto rispetto alla clausola di esclusiva e l'indebito utilizzo degli “inserti” di proprietà dell'attore nel periodo 2017-2022, con condanna al risarcimento di € 54.491,00 per mancato guadagno.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, si è difeso eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Bergamo;
l'inefficacia del patto di esclusiva, concluso a mezzo del sig. che non aveva i poteri di rappresentare il Parte_2 convenuto, patto comunque da ritenersi limitato al solo periodo di efficacia del rapporto contrattuale fra le parti, e dunque sino, al più, all'anno 2016, quando fu emessa l'ultima fattura di vendita da parte del convenuto (fattura n. 51107 del 18 febbraio 2016); l'assenza di alcun patto di limitazione della concorrenza ai sensi dell'art. 2596 c.c.; l'assenza del nesso di causa fra l'inadempimento lamentato e il danno;
l'assenza di prova del danno. Su tali basi il convenuto ha concluso, in comparsa di risposta, perché le domande formulate dall'attore siano tutte respinte.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18 settembre 2024, previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sulla giurisdizione del giudice italiano e sulla competenza del Tribunale di Milano.
Non vi è questione sulla giurisdizione del giudice italiano, tacitamente accettata dal convenuto straniero che, costituitosi, si è difeso nel merito.
L'eccezione di incompetenza per territorio è inammissibile e si ha per non proposta, come di seguito.
In primo luogo, occorre dissentire dall'affermazione del convenuto, il quale sostiene che, nel caso di controversia inerente contratti di vendita che presentano elementi di internazionalità, l'art. 20 c.p.c. - in tema di fori facoltativi per le cause relative a obbligazioni- risulterebbe inapplicabile, dovendosi dare semplice e diretta applicazione del Regolamento (UE) 12 dicembre 2012, n. 1215, in materia di giurisdizione.
L'affermazione è evidentemente fallace laddove essa sovrappone le regole volte a dare soluzione alla questione di giurisdizione (che, come visto, nel caso di specie nemmeno si pone) con quelle volte a risolvere la questione di competenza.
Piuttosto, è corretto affermare che, una volta positivamente risolta in favore del giudice italiano la questione di giurisdizione che eventualmente si ponga, spetta alle regole dell'ordinamento nazionale, alla lex fori, di individuare quale fra i diversi giudici italiani siano competenti per territorio a conoscere della controversia.
La questione di competenza va dunque affrontata e risolta alla stregua delle ordinarie regole
2 processuali della Repubblica, che, per il caso di incompetenza per territorio derogabile, vedono, fra l'altro, l'onere del convenuto di indicare il diverso giudice a suo dire competente, e ciò per ciascuno dei fori in astratto applicabili, sotto pena di nullità o inammissibilità dell'eccezione ai sensi dell'art. 38 c.p.c. («L'eccezione di incompetenza si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente»).
Nel caso di specie il convenuto ha mancato di spiegare l'eccezione con riferimento a ciascuno degli specifici fori applicabili (forum rei di cui all'art. 19 c.p.c.; forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c.), avendo egli argomentato soltanto con riferimento al forum destinatae solutionis, da lui peraltro fatto derivare dalla diretta applicazione in tema di competenza del disposto dell'art. 7 del Reg. Bruxelles Per_
sopra richiamato.
L'eccezione si ha dunque per non proposta e il Tribunale di Milano deve esaminare nel merito le domande dell'attore.
*
3. Sull'infondatezza, nel merito, delle domande dell'attore.
Nel merito, le domande sono infondate per le seguenti ragioni.
Secondo la prospettazione dell'attore, l'obbligazione “di esclusiva”, così come viene chiamata dalle parti in atti, trova fonte nei seguenti fatti (doc. 6 attore, nella traduzione asseverata prodotta):
- in data 24 marzo 2011, l'attore scrisse al convenuto, nel corso delle trattative volte alla formazione del contratto in forza del quale sarebbero stati realizzati gli “inserti” e venduti i tappi marchiati, ponendogli alcune domande fra cui la seguente: «l'esclusiva per il cliente a cui stiamo per creare l'incisione»;
- in data 25 marzo 2011 il convenuto rispose quanto segue a mezzo del proprio preposto
[...]
«per ogni incisione pagata, avete l'esclusiva per il vostro cliente». CP_2
Secondo l'interpretazione proposta dall'attore, il contenuto di tale patto sarebbe il seguente: il convenuto si obbligò a non vendere direttamente al “cliente” dell'attore (i.e., il terzo “Fra Ber”) i tappi realizzati con l'incisione pagata dall'attore, sì che la violazione di tale obbligo a partire dall'anno
2017 lo obbliga al risarcimento del danno, sub specie di mancato guadagno.
Come correttamente dedotto dall'attore, al contratto in essere fra le parti (qualificabile come vendita di beni mobili) si applica la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili, adottata a Vienna l'11 aprile 1980, ratificata in Italia con l. 11 dicembre 1985, n. 765.
A ciò non osta, in verità, che la convenzione non regoli in alcun modo l'eventuale pattuizione di una clausola “di esclusiva” quale quella per cui è causa (elemento ritenuto rilevante dalla difesa del medesimo attore, che, invece, in precedenza aveva invocato l'applicazione della Convenzione: pag.
5 conclusionale attore): difatti, la Convenzione prevede espressamente che «Le questioni riguardanti
3 le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i princìpi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali princìpi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato.»
Vengono dunque in rilievo i canoni interpretativi fissati dall'art. 8 della Convenzione: «
1. Ai fini della presente Convenzione, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quest'ultima quando l'altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione.
2. Se il paragrafo precedente non è applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole, di medesima qualità dell'altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato.
3. Al fine di stabilire l'intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovrà tener conto delle circostanze pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo comportamento.»
Nel contesto dei rapporti internazionali fra le parti, la promessa per cui «per ogni incisione pagata, avete l'esclusiva per il vostro cliente», quale accessoria a contratti di vendita di beni mobili, va dunque intesa come divieto a che il convenuto, in corso di rapporto fra le parti, offra in vendita i medesimi tappi, realizzati a mezzo degli inserti “pagati” dall'attore, al cliente dell'attore.
Nulla invece depone a favore dell'interpretazione propugnata dall'attore, secondo cui l'obbligazione negativa definita “di esclusiva” sopravvivrebbe al rapporto contrattuale fra le parti, per un ulteriore tempo indeterminato o, addirittura, in perpetuo, così andando eccessivamente a minare la libertà
d'impresa economica del convenuto.
Ciò assume rilievo nel caso di specie: l'attore lamenta l'inadempimento all'obbligazione “di esclusiva” nel periodo compreso fra gli anni 2017-2022, nulla lamentando per il periodo precedente
(pag. 9 citazione).
Sennonché, con dichiarazione non specificamente contestata dall'attore in giudizio, il convenuto ha affermato che il rapporto fra le parti venne meno già nei primi mesi dell'anno 2016 (ultima fattura n.
51107 del 18 febbraio 2016). Il dedotto inadempimento si situa dunque in un periodo in cui l'obbligazione che si assume violata non aveva più efficacia.
A ciò deve poi aggiungersi che, quanto al risarcimento dei danni-interessi ai sensi degli art. 74 e seguenti della Convenzione, l'attore ha mancato di dare prova del danno: egli si è infatti limitato a indicare il prezzo d'acquisto di ciascuno dei tappi e il prezzo di vendita al proprio cliente, pretendendo di imputare l'intera differenza a “guadagno”. È evidente, a parere del Tribunale, l'erroneità di siffatta pretesa: nel caso, come quello di specie, di bene mobile (speciale tappo a vite marchiato) destinato a
4 essere incorporato in un bene complesso destinato a vendita (imballaggio in materiale plastico realizzato tramite soffiaggio estrusione, le cui caratteristiche sono peraltro rimaste ignote in corso di giudizio), l'eventuale mancato guadagno non corrisponde certo alla semplice differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di vendita, essendo l'attore (acquirente del tappo e venditore dell'imballaggio) onerato dell'attività di ricezione del bene acquistato, disimballaggio dei colli contenenti i tappi acquistati, verifica di conformità e funzionamento, montaggio del componente sull'imballaggio da consegnare al terzo, garanzia sul componente acquistato e rivenduto. Trattasi di attività che, se svolte per milioni di tappi e imballaggi, come nel caso di specie, costituiscono certo un onere organizzativo ed economico per l'attore, di cui dovrebbe tenersi conto per verificare se e in che misura sussista un mancato guadagno per le vendite dei tappi omesse nei sei anni 2017-2022.
L'attore nulla ha dedotto in merito a ciò, rendendo dunque impossibile, per causa a lui imputabile, la quantificazione del mancato guadagno lamentato. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c., posto che solo a seguito della compiuta allegazione e prova di tutti gli elementi rilevanti da parte del danneggiato il Tribunale avrebbe potuto condurre una valutazione quanto all'impossibilità o eccessiva difficoltà, in concreto, della prova del pregiudizio, ciò che solo può dare ingresso alla valutazione equitativa giudiziale del danno.
Ritenuto in conclusione che
La domanda dell'attore è infondata e deve essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione portata alla notificazione il 17 novembre 2022, da nei confronti di Parte_3 Controparte_1
, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
1) respinge le domande dell'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
11.933,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 24 marzo 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CON PLAX NEW PAC S.P.A., CF/PI: , con gli avv. GAETANI ALESSANDRO e P.IVA_1
GAETANI GABRIELLA, indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
-attore-
CONTRO
, CF/PI: con gli avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIEBELMANN ANGELA e SALVONI GIEBELMANN MICHELE, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3
Email_4
-convenuto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 18 settembre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di essere impresa operante nel settore degli imballaggi industriali in plastica, aventi capacità da 1 l a 1.000 l, prodotti con la tecnica di estrusione soffiaggio; di essersi rivolta sin dall'anno 2011 al convenuto quale fornitore di tappi personalizzati per la chiusura degli imballaggi, marchiati con il logo dell'impresa cliente dell'attore
“Fra Ber”; di avere in tale contesto pattuito una clausola di esclusiva con il convenuto, conseguente all'avvenuto pagamento degli “inserti” necessari per la produzione in serie dei tappi da parte del convenuto;
di avere riscontrato che dal 2017 il proprio cliente “Fra Ber” interruppe l'acquisto dei tappi personalizzati fino a quel momento vendutigli in uno con gli imballaggi;
di avere scoperto
1 nell'anno 2021 che, in violazione della clausola di esclusiva, il convenuto vendette direttamente al terzo “Fra Ber” i Pt_1
Su tali basi l'attore ha concluso, in citazione, perché siano dichiarati l'inadempimento del convenuto rispetto alla clausola di esclusiva e l'indebito utilizzo degli “inserti” di proprietà dell'attore nel periodo 2017-2022, con condanna al risarcimento di € 54.491,00 per mancato guadagno.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, si è difeso eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Bergamo;
l'inefficacia del patto di esclusiva, concluso a mezzo del sig. che non aveva i poteri di rappresentare il Parte_2 convenuto, patto comunque da ritenersi limitato al solo periodo di efficacia del rapporto contrattuale fra le parti, e dunque sino, al più, all'anno 2016, quando fu emessa l'ultima fattura di vendita da parte del convenuto (fattura n. 51107 del 18 febbraio 2016); l'assenza di alcun patto di limitazione della concorrenza ai sensi dell'art. 2596 c.c.; l'assenza del nesso di causa fra l'inadempimento lamentato e il danno;
l'assenza di prova del danno. Su tali basi il convenuto ha concluso, in comparsa di risposta, perché le domande formulate dall'attore siano tutte respinte.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18 settembre 2024, previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sulla giurisdizione del giudice italiano e sulla competenza del Tribunale di Milano.
Non vi è questione sulla giurisdizione del giudice italiano, tacitamente accettata dal convenuto straniero che, costituitosi, si è difeso nel merito.
L'eccezione di incompetenza per territorio è inammissibile e si ha per non proposta, come di seguito.
In primo luogo, occorre dissentire dall'affermazione del convenuto, il quale sostiene che, nel caso di controversia inerente contratti di vendita che presentano elementi di internazionalità, l'art. 20 c.p.c. - in tema di fori facoltativi per le cause relative a obbligazioni- risulterebbe inapplicabile, dovendosi dare semplice e diretta applicazione del Regolamento (UE) 12 dicembre 2012, n. 1215, in materia di giurisdizione.
L'affermazione è evidentemente fallace laddove essa sovrappone le regole volte a dare soluzione alla questione di giurisdizione (che, come visto, nel caso di specie nemmeno si pone) con quelle volte a risolvere la questione di competenza.
Piuttosto, è corretto affermare che, una volta positivamente risolta in favore del giudice italiano la questione di giurisdizione che eventualmente si ponga, spetta alle regole dell'ordinamento nazionale, alla lex fori, di individuare quale fra i diversi giudici italiani siano competenti per territorio a conoscere della controversia.
La questione di competenza va dunque affrontata e risolta alla stregua delle ordinarie regole
2 processuali della Repubblica, che, per il caso di incompetenza per territorio derogabile, vedono, fra l'altro, l'onere del convenuto di indicare il diverso giudice a suo dire competente, e ciò per ciascuno dei fori in astratto applicabili, sotto pena di nullità o inammissibilità dell'eccezione ai sensi dell'art. 38 c.p.c. («L'eccezione di incompetenza si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente»).
Nel caso di specie il convenuto ha mancato di spiegare l'eccezione con riferimento a ciascuno degli specifici fori applicabili (forum rei di cui all'art. 19 c.p.c.; forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c.), avendo egli argomentato soltanto con riferimento al forum destinatae solutionis, da lui peraltro fatto derivare dalla diretta applicazione in tema di competenza del disposto dell'art. 7 del Reg. Bruxelles Per_
sopra richiamato.
L'eccezione si ha dunque per non proposta e il Tribunale di Milano deve esaminare nel merito le domande dell'attore.
*
3. Sull'infondatezza, nel merito, delle domande dell'attore.
Nel merito, le domande sono infondate per le seguenti ragioni.
Secondo la prospettazione dell'attore, l'obbligazione “di esclusiva”, così come viene chiamata dalle parti in atti, trova fonte nei seguenti fatti (doc. 6 attore, nella traduzione asseverata prodotta):
- in data 24 marzo 2011, l'attore scrisse al convenuto, nel corso delle trattative volte alla formazione del contratto in forza del quale sarebbero stati realizzati gli “inserti” e venduti i tappi marchiati, ponendogli alcune domande fra cui la seguente: «l'esclusiva per il cliente a cui stiamo per creare l'incisione»;
- in data 25 marzo 2011 il convenuto rispose quanto segue a mezzo del proprio preposto
[...]
«per ogni incisione pagata, avete l'esclusiva per il vostro cliente». CP_2
Secondo l'interpretazione proposta dall'attore, il contenuto di tale patto sarebbe il seguente: il convenuto si obbligò a non vendere direttamente al “cliente” dell'attore (i.e., il terzo “Fra Ber”) i tappi realizzati con l'incisione pagata dall'attore, sì che la violazione di tale obbligo a partire dall'anno
2017 lo obbliga al risarcimento del danno, sub specie di mancato guadagno.
Come correttamente dedotto dall'attore, al contratto in essere fra le parti (qualificabile come vendita di beni mobili) si applica la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili, adottata a Vienna l'11 aprile 1980, ratificata in Italia con l. 11 dicembre 1985, n. 765.
A ciò non osta, in verità, che la convenzione non regoli in alcun modo l'eventuale pattuizione di una clausola “di esclusiva” quale quella per cui è causa (elemento ritenuto rilevante dalla difesa del medesimo attore, che, invece, in precedenza aveva invocato l'applicazione della Convenzione: pag.
5 conclusionale attore): difatti, la Convenzione prevede espressamente che «Le questioni riguardanti
3 le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i princìpi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali princìpi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato.»
Vengono dunque in rilievo i canoni interpretativi fissati dall'art. 8 della Convenzione: «
1. Ai fini della presente Convenzione, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quest'ultima quando l'altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione.
2. Se il paragrafo precedente non è applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole, di medesima qualità dell'altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato.
3. Al fine di stabilire l'intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovrà tener conto delle circostanze pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo comportamento.»
Nel contesto dei rapporti internazionali fra le parti, la promessa per cui «per ogni incisione pagata, avete l'esclusiva per il vostro cliente», quale accessoria a contratti di vendita di beni mobili, va dunque intesa come divieto a che il convenuto, in corso di rapporto fra le parti, offra in vendita i medesimi tappi, realizzati a mezzo degli inserti “pagati” dall'attore, al cliente dell'attore.
Nulla invece depone a favore dell'interpretazione propugnata dall'attore, secondo cui l'obbligazione negativa definita “di esclusiva” sopravvivrebbe al rapporto contrattuale fra le parti, per un ulteriore tempo indeterminato o, addirittura, in perpetuo, così andando eccessivamente a minare la libertà
d'impresa economica del convenuto.
Ciò assume rilievo nel caso di specie: l'attore lamenta l'inadempimento all'obbligazione “di esclusiva” nel periodo compreso fra gli anni 2017-2022, nulla lamentando per il periodo precedente
(pag. 9 citazione).
Sennonché, con dichiarazione non specificamente contestata dall'attore in giudizio, il convenuto ha affermato che il rapporto fra le parti venne meno già nei primi mesi dell'anno 2016 (ultima fattura n.
51107 del 18 febbraio 2016). Il dedotto inadempimento si situa dunque in un periodo in cui l'obbligazione che si assume violata non aveva più efficacia.
A ciò deve poi aggiungersi che, quanto al risarcimento dei danni-interessi ai sensi degli art. 74 e seguenti della Convenzione, l'attore ha mancato di dare prova del danno: egli si è infatti limitato a indicare il prezzo d'acquisto di ciascuno dei tappi e il prezzo di vendita al proprio cliente, pretendendo di imputare l'intera differenza a “guadagno”. È evidente, a parere del Tribunale, l'erroneità di siffatta pretesa: nel caso, come quello di specie, di bene mobile (speciale tappo a vite marchiato) destinato a
4 essere incorporato in un bene complesso destinato a vendita (imballaggio in materiale plastico realizzato tramite soffiaggio estrusione, le cui caratteristiche sono peraltro rimaste ignote in corso di giudizio), l'eventuale mancato guadagno non corrisponde certo alla semplice differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di vendita, essendo l'attore (acquirente del tappo e venditore dell'imballaggio) onerato dell'attività di ricezione del bene acquistato, disimballaggio dei colli contenenti i tappi acquistati, verifica di conformità e funzionamento, montaggio del componente sull'imballaggio da consegnare al terzo, garanzia sul componente acquistato e rivenduto. Trattasi di attività che, se svolte per milioni di tappi e imballaggi, come nel caso di specie, costituiscono certo un onere organizzativo ed economico per l'attore, di cui dovrebbe tenersi conto per verificare se e in che misura sussista un mancato guadagno per le vendite dei tappi omesse nei sei anni 2017-2022.
L'attore nulla ha dedotto in merito a ciò, rendendo dunque impossibile, per causa a lui imputabile, la quantificazione del mancato guadagno lamentato. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c., posto che solo a seguito della compiuta allegazione e prova di tutti gli elementi rilevanti da parte del danneggiato il Tribunale avrebbe potuto condurre una valutazione quanto all'impossibilità o eccessiva difficoltà, in concreto, della prova del pregiudizio, ciò che solo può dare ingresso alla valutazione equitativa giudiziale del danno.
Ritenuto in conclusione che
La domanda dell'attore è infondata e deve essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione portata alla notificazione il 17 novembre 2022, da nei confronti di Parte_3 Controparte_1
, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
1) respinge le domande dell'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
11.933,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 24 marzo 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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