Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1454/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza DE 4/02/2025
Alle ore 10: 04 innanzi al Giudice DE Lavoro è presente: per parte ricorrente, per DEega orale DEl'avv. Antonio Guerriero, l'avv. Antonio
Addeo il quale si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate che qui si hanno per ripetute e integralmente trascritte. In particolare, chiede preliminarmente la sospensione DEl'efficacia esecutiva DE provvedimento impugnato, e nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità DE provvedimento di revoca e coeva richiesta di restituzione somme e per l'effetto condannare l' alla corresponsione dei ratei DE reddito di cittadinanza maturati e non CP_1 corrisposti con decorrenza dall'emissione DE provvedimento di sospensione
(dal 17 ottobre 2022 ad oggi). Il tutto con vittoria di spesa, competenze DE giudizio, con attribuzione all'avvocato anticipatario. L'avv. Addeo impugna e contesta, sin d'ora, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto e insiste nell'accoglimento DEla propria richiesta e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. il giudice DE lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice DE lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice DE lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito DEl'udienza DE
4/2/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1454/2024 DE ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. GUERRIERO ANTONIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, (indirizzo PEC indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona DE l. r. p. t., CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 24/4/2024 e contestuale istanza di sospensione DEl'efficacia esecutiva DE provvedimento impugnato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Tribunale, in funzione di giudice DE lavoro, per sentire accogliere, nei confronti DEl' le seguenti CP_1 conclusioni: “preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva DE
Pag. 2 di 7 provvedimento impugnato;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità DE provvedimento di revoca e coeva richiesta di restituzione somme;
per effetto DEla superiore declaratoria condannare l' alla corresponsione dei ratei CP_1 DE reddito di cittadinanza maturati e non corrisposti con decorrenza dall'emissione DE prodromico provvedimento di sospensione (dal 17.10.2022 al
31.12.2023); con vittoria di spese e competenze DE giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
A fondamento DE ricorso esponeva che: dal mese di Maggio 2021, in possesso dei requisiti di legge, legittimamente percepiva reddito di cittadinanza a seguito di domanda inoltrata in data 21.4.2021, dichiarando il proprio nucleo familiare monocomponente e la residenza anagrafica nel comune di Sirignano alla Via
Vinella n. 7; in data 17.10.2022 la parte resistente comunicava la sospensione per non correttezza DE nucleo familiare monocomponente rispetto alla normativa ISEE;
successivamente l' di Avellino inoltrava al ricorrente, tra CP_1
l'altro notificandola presso l'indirizzo di residenza DE nonno paterno, suo omonimo, richiesta di restituzione somme per l'importo di € 8.500,00 per effetto DEla revoca dal reddito di cittadinanza per accertata non veridicità DE nucleo familiare dichiarato in DSU.
Lamentava la illegittimità DE provvedimento di sospensione e di quello di revoca DE beneficio in uno alla richiesta di restituzione, sostenendo che non ricorressero i presupposti DEla restituzione e, in particolare, deducendo che l'accertamento DEl' era fondato su presupposti di fatto erronei, in quanto la CP_1 dichiarazione in DSU circa il nucleo familiare monocomponente era veritiera come da certificati anagrafici versati in atti e che l'Ente aveva commesso un errore, presumibilmente derivante dall'omonimia DE ricorrente con il nonno paterno, stante la notifica DE provvedimento impugnato eseguita anche erroneamente presso l'indirizzo di residenza DE sig. AV (nonno) Pt_1 in GN DE IN alla via Montevergine.
Chiedeva, dunque, accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Denegata la sospensione DEl'efficacia esecutiva DE provvedimento impugnato, non risultando intraprese azioni volte ad ottenere coattivamente la restituzione
Pag. 3 di 7 di quanto l' pretendeva di avergli indebitamente corrisposto, la causa, CP_1 istruita solo documentalmente, all'esito DEla odierna udienza di discussione è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
2. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia DEl' che non CP_1 si è costituito in giudizio nonostante la regolare notificazione DE ricorso e DE decreto di fissazione DEl'udienza di discussione (notifica DE giorno 8/5/2024).
3. Venendo al merito DEla res controversa, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Innanzitutto, è opportuno richiamare i fatti di causa come risultanti dal ricorso e alla stregua DEla documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
ha convenuto in giudizio l' per ottenere l'annullamento Parte_1 CP_1 DEla richiesta di ripetizione di euro 8.500,00, liquidati in suo favore dall'Istituto a titolo di reddito di cittadinanza da maggio 2021 a settembre 2022, in accoglimento DEla domanda n. Protocollo n. INPS-RDC-2021- 4420348 presentata il 21/4/2021.
Il ricorrente ha allegato, in particolare, che con comunicazione datata
17/10/2022 l' aveva disposto la sospensione per non correttezza DE nucleo CP_1 familiare monocomponente rispetto alla normativa ISEE.
L'istante ha altresì prodotto la successiva comunicazione DE 7.3.2024, con cui l' “…in conseguenza DEla revoca DE reddito di cittadinanza per la CP_1 seguente motivazione: Accertata non veridicità DE nucleo dichiarato in DSU ai sensi DEl'art. 3 DE DPCM 159/2013”, ha provveduto a richiedere la restituzione DEla somma di € 8.500,00 (vedasi la comunicazione DE 7/3/2024 in produzione di parte ricorrente).
Ha dedotto, quindi, che nella DSU era stata correttamente indicata la composizione DE nucleo familiare monocomponente, offrendo, a sostegno DEla tesi, i certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia.
5. Ciò premesso vale ricordare che la Corte Costituzionale, con le sentenze n.
137/2021, n. 126/2021 e n. 7/2021, ha chiarito la natura DEla prestazione oggetto DE presente giudizio, rilevando che “Il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si
Pag. 4 di 7 risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario DEl'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva DE lavoro e di integrazione sociale” e che “[a] tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità DEla prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari”, il cui inadempimento implica la decadenza dal beneficio.
Ebbene, la natura ibrida DEla prestazione in esame consente di richiamare i costanti orientamenti DEla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto DEl'onere probatorio in tema di indebito.
Al riguardo la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo DE suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi DE diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 DE 04/08/2010; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2739 DE 11/02/2016).
Il principio in esame trova il suo fondamento nel rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione DEl'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo DEla insussistenza DE suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi DE diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, (cfr. in motivazione Cass., sez. Lav.,
Ord. 10.02.2022, n. 4319).
6. Nel caso di specie la revoca DE beneficio è stata disposta per “accertata non veridicità DE nucleo dichiarato in DSU ai sensi DEl'art. 3 DE DPCM 159/2013”, il quale, al comma 5, prevede che “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte DE nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori
Pag. 5 di 7 appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte DE nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
In materia di nuclei familiari, l'art. 2, comma 5, D.L. 4/2019 come modificato dalla L. 26/2019, nella formulazione vigente ratione temporis, disponeva che:
“Ai fini DE Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi DEl'articolo 3 DE decreto DE Presidente DE Consiglio dei ministri n. 159 DE 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini DEla definizione DE nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore DEle corrispondenti modifiche DE decreto DE Presidente DE Consiglio dei ministri n. 159 DE 2013: (…) b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte DE nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
La condizione di figlio a carico a fini IRPEF è disciplinata nel D.P.R. 917/1986 all'art. 12, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, il cui comma 2 - modificato dalla L. n. 205/2017, Legge di Bilancio di previsione DElo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020- dispone: “Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali DEla Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”.
Nella fattispecie all'attenzione il ricorrente, cittadino di età inferiore ai 26 anni, ha percepito il reddito di cittadinanza dichiarando il proprio nucleo familiare
“monocomponente”.
Sotto il profilo reddituale, dalla documentazione prodotta risulta che il reddito familiare dichiarato dal ricorrente è pari a zero, che il patrimonio mobiliare è pari a zero e che il patrimonio immobiliare è pari a zero (vedasi attestazioni
Pag. 6 di 7 ISEE anni 2020 e 2021).
Tali condizioni, sulla base DEla normativa citata, precludevano la possibilità di dichiarare un nucleo familiare “monocomponente”.
Il rilievo che precede non è superato dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, che si è limitata a fornire riscontro probatorio DE solo dato anagrafico, allegando la carta d'identità (da cui risulta la data di nascita) e i certificati di residenza e di stato di famiglia, dai quali risulta che dal 14/1/2020,
e cioè prima DEla presentazione DEla domanda DE 21/4/2021, ha trasferito la propria residenza da GN DE IN (Av) alla via Vinella 7 in Sirignano
(Av), senza fornire la prova, come era suo onere, DE proprio reddito complessivo necessario per non essere considerato a carico DEla famiglia d'origine.
7. In definitiva, il ricorrente non ha fornito la prova DEla sussistenza di uno dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione DE nucleo familiare monocomponente, di persona di età inferiore a ventisei anni, e per il relativo riconoscimento DE beneficio.
Ne conseguono la legittimità ed efficacia DE provvedimento di revoca e il rigetto DE ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
8. Le spese di lite non sono ripetibili stante la contumacia DEl' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino in funzione di Giudice DE Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta AV nei confronti Pt_1 DEl' con ricorso depositato in data 29/4/2024, ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
a) Dichiara la contumacia DEl' CP_1
b) Rigetta il ricorso;
c) Nulla per le spese.
Così deciso in Avellino, il 4/2/2025
Il giudice DE lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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