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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 10.4.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. P. Celeste Parte_1
Ricorrente
C O N T R O n persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
, contumace CP_2
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02420249002075818/000, notificata in data 12.6.2024, limitatamente alla pretesa contributiva trasfusa nei richiamati avvisi di addebito (dettagliatamente indicati a pag. 1 e 2 del ricorso). A fondamento del ricorso, eccepiva l'infondatezza della pretesa atteso che, a decorrere dal 31.8.2010, l'impresa era stata cancellata, come anche confermato dalla nota del 6.4.2024. Parte_1 CP_1 Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnato relativamente al credito di cui agli avvisi di addebito ivi richiamati.
, costituendosi in giudizio, rappresentava di aver provveduto allo sgravio dei titoli in CP_1 contestazione.
Nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. CP_2 All'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che abbia disposto lo CP_1 sgravio di tutti gli avvisi di addebito di cui all'impugnata intimazione di pagamento. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, reputa il Tribunale che le stesse possano essere compensate nella misura di 1/2 in ragione del fatto che ha prontamente ed unilateralmente CP_1 disposto lo sgravio dei titoli, dando seguito alla nota del 6.4.2024 con la quale l'Ente – nel riscontrare la comunicazione del 20.2.2024 – ha confermato l'avvenuta cancellazione dell'impresa a decorrere dal 31.8.2010.
Costituisce altresì grave ragione per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, nella suindicata misura, la circostanza che non risulta proposta alcuna opposizione avverso la pretesa trasfusa negli avvisi di addebito indicati in ricorso (la cui regolare notifica non è stata oggetto di contestazione), concernente il mancato pagamento dei contributi IVS per gli anni dal 2011 al 2021
(lett. b del ricorso), nonostante già “in data 05.07.2010” la ricorrente, come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, avesse comunicato la cessazione dell'attività e stante altresì quanto rappresentato al punto h) del ricorso.
La residua parte – liquidata come in dispositivo in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria – va posta a carico dell' , CP_1 poiché quale ente creditore avrebbe dovuto comunicare ad che ha provveduto a notificare CP_2
l'intimazione impugnata in data 12.6.2024, l'avvenuto sgravio degli avvisi: circostanza non allegata né emergente dalla documentazione in atti.
Non ravvisandosi profili di illegittimità addebitali all , tenuto conto Controparte_3 peraltro che i motivi di opposizioni attengono al merito della pretesa, le spese tra la ricorrente ed si compensano integralmente. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato da nei confronti Parte_1 CP_ dell' e di così provvede: CP_2
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite e condanna l' al pagamento della residua parte che CP_1 liquida, per compensi, in € 2000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Compensa integralmente le spese tra la ricorrente ed CP_2
Brindisi, 10.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere