Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2011, n. 11961
CASS
Sentenza 31 maggio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini della disapplicazione dell'atto amministrativo d'imposizione del sovracanone, relativo a concessione di derivazione di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 53 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il giudice ordinario può rilevarne la carenza assoluta di istruttoria e motivazione, trattandosi di vizio di legittimità e non di merito.

In tema di procedimento di determinazione del sovracanone dovuto da parte del concessionario di piccole derivazioni d'acqua, la necessaria comunicazione al predetto obbligato dell'avviso di avvio del detto procedimento non necessariamente deve avvenire da parte dell'ente impositore, legittimato alla citata imposizione, essendo equipollenti a quell'avviso, posto in generale dall'art. 8 della legge n. 241 n. 1990, anche altri atti che comunque, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al Tribunale Superiore delle Acque, abbiano idoneamente svolto la funzione cui è preordinato l'avviso stesso, e cioè consentire agli interessati di interloquire nello svolgimento del procedimento finalizzato alla adozione della determinazione provvedimentale. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza del T.S.A.P. che aveva negato l'illegittimità dell'atto impositivo preceduto dall'invio al concessionario ricorrente della mera richiesta dell'ente locale, indirizzata all'amministrazione statale, di determinare i sovracanoni ai sensi dell'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933, avendo mancato detto ricorrente, del resto, di prospettare come l'invio di detta comunicazione, in quanto non proveniente dall'autorità che aveva emesso l'atto impugnato, gli avesse consentito di esercitare il diritto di partecipazione al procedimento, a tutela dei propri interessi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2011, n. 11961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11961
    Data del deposito : 31 maggio 2011

    Testo completo