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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1323/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e ivi residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Calogero Dimino ( ed Email_1
elettivamente domiciliata a Palermo, in Corso C. F. Aprile n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonino Tramuta appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 ivi residente in Vicolo Imbornone n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo La
Torre , presso il cui studio, sito in via Orti Email_2
Mori n. 3, CC (AG), è elettivamente domiciliato appellato/appellante incidentale
1 con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
****
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa reietta, in accoglimento del presente appello ed in riforma dei capi sopra indicati della sentenza impugnata:
- Condannare (e non “ ” come riportato nella sentenza Controparte_1 CP_2 di primo grado) a corrispondere alla SI.ra , entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, un assegno divorzile mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), ovvero in quell'altra diversa somma che sarà ritenuta di
Giustizia, il tutto da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
- Condannare alle spese di lite in favore della SI.ra Controparte_1 [...]
relative al procedimento di reclamo n. 284/2022 R.G. VG avanti Parte_1 la Corte di Appello-Sez. I Civ. di Palermo.
- Condannare alle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1
favore della SI.ra . Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi di Avvocato del presente procedimento di appello, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, ove ritenuto necessario per la prova in ordine al diritto all'assegno divorzile in favore della SI.ra nella misura Parte_1
non inferiore ad € 250,00 mensili:
Ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
a) “Vero è che la SI.ra dal matrimonio con Parte_1 CP_1
e fino al mese di aprile 2016, si è dedicata esclusivamente alla cura della casa
[...] familiare e della famiglia, ed in particolare alla crescita ed educazione dei figli e Per_1
. Per_2
2 b) “Vero è che in costanza di matrimonio il SI. era contrario a che la Controparte_1
SI.ra svolgesse una propria attività lavorativa, poiché, a Parte_1 suo dire, il proprio stipendio di era bastevole per vivere dignitosamente e CP_3 perché diceva di essere molto geloso della moglie”.
Si indicano a testimoni sulle superiori circostanze a) e b) i SIg.:
1) residente in [...]; 2) Testimone_1 [...]
residente in [...]; 3) Tes_2 Testimone_3
residente in [...].
c) “Vero è che nel mese di aprile 2016 ho chiesto a mio cognato di CP_4
assumere nella propria attività in CC sotto l'insegna “Pizzeria Steripinto” mia RE
, stante che il marito era intenzionato a separarsi e Parte_1 Controparte_1 non contribuiva più economicamente al mantenimento della moglie”.
Si indica a testimone sulla superiore circostanza c) la SI.ra , Testimone_2
residente in [...].
Con memoria di replica ex art. 473bis.32 c.p.c.:
- dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. la domanda preliminare di riforma della sentenza di primo grado proposta dal CP_1
Conclusioni per l'appellato/appellante incidentale:
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, adversis rejectis
In via preliminare:
- Riformare la sentenza n. 141/2024 pubblicata dal Tribunale di CC in data 15 marzo 2024 siccome resa nel procedimento civile già portante il n. 871/2021 R.G., nella parte in cui ha riconosciuto in favore della SI.ra Parte_1
l'assegno divorzile, nell'ammontare ivi disposto, revocandone l'obbligo per mancanza rectius inesistenza delle ritenute condizioni di specie, per i motivi ut supra dedotti e allegati, con ogni declaratoria del caso e con condanna della parte appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio;
Nel merito e subordinatamente:
- Confermare la sentenza n. 141/2024 del 13-15 marzo 2024 emessa dal Tribunale
Civile di CC nell'ambito del giudizio di primo grado portante il n. 871/2021
3 R.G. e le statuizioni in essa contenute e, per l'effetto, rigettare in maniera integrale tutte le domande della parte appellante perché prive di pregio giuridico e fattuale, con condanna della SI.ra alla refusione delle spese e Parte_1 dei compensi del gravame;
- Ritenere inammissibili le richieste istruttorie della parte appellante e, conseguentemente, rigettarle in maniera integrale;
In ulteriore subordine:
Disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 141/2024 dei giorni 13 - 15 marzo 2024, il Tribunale di
CC, su ricorso di proposto nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 27.08.1992 a CC;
- ha posto a carico del 'obbligo di corrispondere in favore della CP_1
un assegno divorzile dell'importo mensile di € 150,00 da Pt_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.
2. Proposto appello dalla , affidato a due motivi, nel contraddittorio con Pt_1
il quale, costituitosi, ha proposto appello incidentale, e col P.G., Controparte_1
il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato rimesso all'udienza del 13 dicembre 2024 e successivamente assunto in deliberazione giusta ordinanza del 17 dicembre 2024, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito.
***
4 3. Con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla , in Pt_1
seno alle memorie di replica depositate il 22.11.24, in punto di ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rilevato che costituisce jus receptum che nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello (rectius appello incidentale), ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 18932/2016).
E tuttavia, l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente,
l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass.
n. 20124 /2015 e Cass. Sez. Un. n. 27199/2017).
Alla stregua di tale indirizzo, che è senz'altro da condividere, la predetta 5 eccezione di inammissibilità si rivela senza fondamento, poiché nell'appello incidentale proposto dal come appresso sarà analiticamente CP_1
evidenziato, si scorgono rilievi critici sufficientemente specifici tali da determinare un esame nel merito delle doglianze proposte.
4. Orbene, con il primo motivo di gravame, la ha criticato il Pt_1
provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice di prime cure ha riduttivamente determinato l'ammontare dell'assegno divorzile riconosciutole, chiedendone, l'innalzamento alla somma di € 250,00.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale, pur avendo effettuato una corretta ricostruzione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e avendo tenuto conto del contribuito fornito dalla alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del Pt_1 patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, anche in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, non avrebbe poi correttamente applicato al caso concreto i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, riduttivamente valutando il predetto contributo nell'opera di determinazione della misura dell'assegno divorzile, nelle sue componenti assistenziale e perequativo-compensativa.
Invero, secondo l'appellante, in virtù dell'effettiva sperequazione economica sussistente tra le parti, nonché dell'impossibilità per la stessa di reperire agevolmente un'altra attività lavorativa che sia maggiormente remunerativa rispetto a quella attuale e considerando il contributo fornito in via prevalentemente esclusiva alla cura della casa e della famiglia, oltreché alla formazione del patrimonio familiare e professionale del coniuge - il quale in costanza di matrimonio ha conseguito la laurea in Scienze dell'investigazione – il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto determinare la consistenza dell'assegno divorzile in misura non inferiore ad € 250,00 mensili.
A tal fine, laddove le prove documentali in atti non dovessero essere ritenute sufficienti a sostegno delle ragioni avanzate, la ha reiterato la richiesta Pt_1 di ammissione dei mezzi di prova già articolati in primo grado.
6 4.1 Con riguardo al medesimo capo della sentenza il a proposto CP_1
appello incidentale, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico.
In particolare, l'appellante incidentale ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del predetto assegno, pur in assenza di un'idonea prova da parte della dei presupposti a tal fine richiesti, essendosi la stessa sottratta Pt_1
all'onere probatorio su di essa gravante, con specifico riferimento alle effettive rinunzie alle aspirazioni lato sensu lavorative ovvero alle concrete possibilità di carriera, non essendo sufficiente, a tal fine, l'esistenza di uno squilibrio reddituale e la semplice affermazione, da parte dell'ex coniuge, di essersi dedicata ai figli e alla gestione della vita domestica.
Al contrario, il avrebbe dato prova dell'autosufficienza CP_1 economica dell'ex coniuge, la quale sarebbe percettrice di un congruo reddito derivante dal lavoro da essa svolto presso la pizzeria del cognato (€ 800,00 mensili), avendo la stessa beneficiato, peraltro, del corrispettivo di € 70.000,00 derivante dalla vendita dell'immobile sito in Contrada Montagna, a CC, attribuitole in seguito allo scioglimento e alla divisione dei beni in comunione fra gli ex coniugi, nonché dell'ulteriore circostanza data dal recente acquisto di un nuovo veicolo (FIAT Panda).
4.2 Il primo motivo d'appello, proposto in via principale, risulta essere parzialmente fondato e va, pertanto, accolto;
l'appello incidentale, al contrario, deve essere integralmente rigettato.
In materia di scioglimento del matrimonio, l'art. 5, comma 6, della legge n.
898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987 (d'ora in poi l. div.), stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
7 dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
È noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5 comma 6 l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa, che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n. 11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa, e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 citato più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari
(fattori valorizzati dall'art. 5 comma 6 prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello
8 di ciascuno dei due), “anche in relazione alle potenzialità future”.
In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5 comma 6 prima parte l. div.).
D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dall'adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico-reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell'assegno.
Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, anche con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole.
Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6, l'entità dell'assegno non va rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale
9 da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
Sulla scorta di tali premesse in diritto, attualizzate dai condivisibili criteri interpretativi della Corte di nomofilachia, la pronunzia impugnata merita, sul punto, di essere confermata, dovendosi però procedere alla modifica del quantum dell'assegno riconosciuto.
Deve rilevarsi, infatti, che nel caso di specie, sussiste effettivamente un'evidente sperequazione economico-reddituale tra i coniugi, risultante, in ultimo, dalle più recenti dichiarazioni dei redditi allegate dalle parti, in base alle quali il godrebbe di un reddito lordo annuo di circa € 42.000,00 CP_1
(media dell'ultimo triennio), quale sottufficiale della Polizia di Stato in quiescenza, di gran lunga superiore rispetto a quello prodotto, invece, dalla , pari Pt_1
a circa € 12.000,00 lordi annui (media dell'ultimo triennio), quale impiegata presso la pizzeria di proprietà del cognato.
Il è, inoltre, proprietario di diversi immobili (3 fabbricati e 2 CP_1
terreni) e di tre autoveicoli (cfr. doc. all.), a differenza della ex coniuge, intestataria di un unico autoveicolo e di un immobile, della cui vendita e del relativo corrispettivo (€ 70.000) non è stata fornita prova.
Nell'arco della lunga vita matrimoniale trascorsa (25 anni) la si è Pt_1
dedicata in via esclusiva alla cura della casa e della prole, non svolgendo alcuna attività lavorativa, se non a partire dal 2016, anno in cui è stato proposto ricorso per separazione, a riprova del fatto che fino ad allora l'inattività professionale della stessa era stata frutto del comune accordo dei coniugi.
A fronte di ciò il anche grazie al contributo così fornito dalla CP_1
coniuge, ha invece avuto la possibilità di progredire professionalmente ed economicamente, avendo conseguito la laurea in Scienze dell'Investigazione presso l'Università degli Studi dell'Aquila ed aver il grado di sottufficiale della
Polizia di Stato.
10 Non potrà, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal non CP_1
considerarsi il rilevante contributo prestato dalla alla realizzazione Pt_1
del patrimonio personale e professionale dell'appellato, essendosi la stessa fatta carico della gestione del ménage familiare e consentendo così al di CP_1
conseguire i risultati professionali prefissati ed effettivamente conseguiti.
È proprio con riguardo a tale aspetto che risulta, allora, pregnante la funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, la quale dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, tale da ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito dalla richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Sulla scorta di tali elementi, complessivamente valutati, ritenendosi a tal fine superflui i mezzi di prova richiesti dall'appellante, non può che ritenersi che la disparità reddituale esistente tra le parti e, segnatamente, la posizione economicamente più debole della , derivi dalle scelte condivise Pt_1
assunte dai coniugi in costanza di matrimonio.
Per tali ragioni, tenuto conto dell'età dell'avente diritto (54 anni), della durata del matrimonio (contratto nel 1992), nonché delle condizioni patrimoniali delle parti, non può che ritenersi congruo e ragionevole confermare la spettanza dell'assegno divorzile e, in parziale accoglimento dell'appello proposto, innalzarlo alla misura di € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI.
5. Con il secondo ed ultimo motivo di impugnazione, la ha, altresì, Pt_1
censurato il capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado, ritenendo che il Giudice abbia erroneamente dichiarato l'integrale compensazione delle stesse tra le parti in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., nonché per l'ulteriore circostanza data dalla mancata statuizione inerente la refusione delle spese di lite relative al procedimento di reclamo instaurato innanzi la Corte di Appello di Palermo, la quale, in accoglimento delle domande della , aveva così disposto: “rilevato che nulla va statuito in Pt_1 punto di spese del procedimento, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in
11 pendenza della lite, sicché la regolamentazione delle stesse spetta al Tribunale con la sentenza che concluderà il giudizio (Cass. n. 10195/21)”.
L'appellante ha, pertanto, richiesto, nell'assenza dei presupposti necessari alla dichiarazione di compensazione delle spese del giudizio e, in virtù della soccombenza del che quest'ultimo venga condannato al pagamento CP_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, comprensive di quelle relative al procedimento di reclamo.
5.1 Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
In tema di spese processuali la Suprema Corte di Cassazione ha da ultimo rimarcato, con particolare riferimento al giudizio cautelare in corso di causa, che le spese vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (cfr. Cass. n. 9785/22).
In applicazione dei principi summenzionati, correttamente il Giudice di prime cure ha, allora, provveduto all'integrale compensazione delle spese del giudizio di merito, tenendo conto della finale parziale soccombenza della
[...]
, la quale aveva sì ottenuto il riconoscimento dell'assegno divorzile, ma in Pt_1
una misura inferiore a quella richiesta, di tal guisa che l'esito favorevole della sola fase cautelare endoprocessuale non può avere autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese nel giudizio di merito, tenuto conto del fatto che il criterio della soccombenza (in questo caso parziale) va riferito unitariamente alla decisione finale della lite.
Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere sul punto confermata e, per la restante parte, va riformata nel senso testé indicato.
6. Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca le spese del giudizio vanno compensate.
12 7. Respinta l'impugnazione incidentale, segue di diritto il pagamento del cosiddetto “doppio contributo unificato”, rammentandosi, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità 2013), “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”, con obbligo, per il giudice, di dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, dovendosi di conseguenza provvedere in tal senso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti ed il P.G., definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
141/2024 del Tribunale di CC dei giorni 13 - 15 marzo 2024, appellata da
[...] nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato il 22 novembre 2024 e da quest'ultimo con appello incidentale depositato il 12 novembre 2024, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa:
- eleva fino alla concorrenza di € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat,
l'assegno divorzile che è tenuto a versare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, in favore di Parte_1
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 19 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
13 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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