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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6608/2024 R.G. LAVORO
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PONTICIELLO DEBORA e dall'avv. FUSCO TERESA
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti, dall'avv. Emanuela Calamia
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 22/05/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2
preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP ( ). Persona_2
All'esito della trattazione scritta del 3.4.2025, la causa veniva decisa sulle note di trattazione scritta delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
1 Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente seguito quanto Persona_1 imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagnamento nemmeno durante il periodo della chemioterapia.
Ha scritto, invero, il CTU: “il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono il ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultimo di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che il sig. il quale, come già evidenziato in precedenza, presentando Pt_1
capacità statico-deambulatorie e mnesico-cognitive integre è da ritenersi in grado di espletare gli atti quotidiani della vita in autonomia. Per quanto riguarda l'“indennità di accompagnamento” in relazione all'attuazione dei cicli di chemioterapia e/o di radioterapia vorrei, preliminarmente, far presente alla S.V.I. come condizioni di inabilità iatrogena temporanea non possono essere in ambito medico-legale confuse con condizioni di inabilità permanente, anche iatrogena. In tal senso si vuole sottolineare come la giurisprudenza di merito abbia avuto origine da un riconoscimento di “indennità di frequenza” ad un minore affetto da “malattia neoplastica” (sentenza n° 1705/1999 della
Corte di Cassazione) che assume connotati assolutamente diversi e specifici rispetto a quelli che sono i requisiti relativi alla “indennità di accompagnamento”, in particolare in relazione agli atti quotidiani della vita. Come a dire che la “perdita di autonomia” da parte dell'istante deve avere il requisito – con “criterio di elevata probabilità” prossimo alla
“certezza tecnica” – della “permanenza” che, di contro, non si può riconoscere in una situazione terapeutica (e, quindi, temporanea) che potrebbe essere presente anche per tutta una serie di altre patologie (ad esempio patologie traumatiche per le quali il paziente ha necessità di assistenza continuativa in quanto portatore di apparecchio gessato o con divieto di carico) con un totale stravolgimento dei concetti dottrinari di “temporaneo” e di
“permanente”. In proposito, quindi, si ritiene di dover escludere il riconoscimento dei
2 requisiti per l'indennità di accompagnamento solo per la chemioterapia e/o radioterapia tranne che per i casi di terapie antitumorali praticate a scopo palliativo e/o di salvataggio in pazienti con prognosi quoad vitam severamente compromessa così come stabilito dalla
Sentenza n° 7179/1999 della Corte di Cassazione per la quale “la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da far ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all'indennità di accompagnamento finché l'evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. L'indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani … ma a fronteggiare una emergenza terapeutica”. Dunque, è da ribadire come si debba escludere il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento solo per la chemioterapia e/o radioterapia
(tranne che per i casi innanzi citati), non discendendo, essa indennità, in via automatica dall'effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma derivando sempre essa dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ovvero l'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita. Nel caso specifico, non risulta dalla documentazione sanitaria in Atti, né risulta deducibile seguendo il criterio della comune esperienza clinica, che Egli abbia o abbia avuto difficoltà deambulatorie, né disturbi neurosensoriali di rilievo, né alterazioni dell'orientamento temporo-spaziale, né segni gravi di deterioramento psicointellettivo. Si precisa che la presenza del PICC, come affermato dal CTP dottor realizza difficoltà gravi, ma bisogna aggiungere che tali Persona_3
difficoltà non sono tali da renderLO impossibilitato allo svolgimento degli atti quotidiani. In definitiva, è da ritenersi un soggetto “INVALIDO CIVILE” in quanto Parte_1 ultrasessantacinquenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” di grado grave, (100%) dalla domanda amministrativa (27.02.2023)”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
3 Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 04/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6608/2024 R.G. LAVORO
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PONTICIELLO DEBORA e dall'avv. FUSCO TERESA
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti, dall'avv. Emanuela Calamia
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 22/05/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2
preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP ( ). Persona_2
All'esito della trattazione scritta del 3.4.2025, la causa veniva decisa sulle note di trattazione scritta delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
1 Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente seguito quanto Persona_1 imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagnamento nemmeno durante il periodo della chemioterapia.
Ha scritto, invero, il CTU: “il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono il ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultimo di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che il sig. il quale, come già evidenziato in precedenza, presentando Pt_1
capacità statico-deambulatorie e mnesico-cognitive integre è da ritenersi in grado di espletare gli atti quotidiani della vita in autonomia. Per quanto riguarda l'“indennità di accompagnamento” in relazione all'attuazione dei cicli di chemioterapia e/o di radioterapia vorrei, preliminarmente, far presente alla S.V.I. come condizioni di inabilità iatrogena temporanea non possono essere in ambito medico-legale confuse con condizioni di inabilità permanente, anche iatrogena. In tal senso si vuole sottolineare come la giurisprudenza di merito abbia avuto origine da un riconoscimento di “indennità di frequenza” ad un minore affetto da “malattia neoplastica” (sentenza n° 1705/1999 della
Corte di Cassazione) che assume connotati assolutamente diversi e specifici rispetto a quelli che sono i requisiti relativi alla “indennità di accompagnamento”, in particolare in relazione agli atti quotidiani della vita. Come a dire che la “perdita di autonomia” da parte dell'istante deve avere il requisito – con “criterio di elevata probabilità” prossimo alla
“certezza tecnica” – della “permanenza” che, di contro, non si può riconoscere in una situazione terapeutica (e, quindi, temporanea) che potrebbe essere presente anche per tutta una serie di altre patologie (ad esempio patologie traumatiche per le quali il paziente ha necessità di assistenza continuativa in quanto portatore di apparecchio gessato o con divieto di carico) con un totale stravolgimento dei concetti dottrinari di “temporaneo” e di
“permanente”. In proposito, quindi, si ritiene di dover escludere il riconoscimento dei
2 requisiti per l'indennità di accompagnamento solo per la chemioterapia e/o radioterapia tranne che per i casi di terapie antitumorali praticate a scopo palliativo e/o di salvataggio in pazienti con prognosi quoad vitam severamente compromessa così come stabilito dalla
Sentenza n° 7179/1999 della Corte di Cassazione per la quale “la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da far ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all'indennità di accompagnamento finché l'evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. L'indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani … ma a fronteggiare una emergenza terapeutica”. Dunque, è da ribadire come si debba escludere il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento solo per la chemioterapia e/o radioterapia
(tranne che per i casi innanzi citati), non discendendo, essa indennità, in via automatica dall'effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma derivando sempre essa dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ovvero l'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita. Nel caso specifico, non risulta dalla documentazione sanitaria in Atti, né risulta deducibile seguendo il criterio della comune esperienza clinica, che Egli abbia o abbia avuto difficoltà deambulatorie, né disturbi neurosensoriali di rilievo, né alterazioni dell'orientamento temporo-spaziale, né segni gravi di deterioramento psicointellettivo. Si precisa che la presenza del PICC, come affermato dal CTP dottor realizza difficoltà gravi, ma bisogna aggiungere che tali Persona_3
difficoltà non sono tali da renderLO impossibilitato allo svolgimento degli atti quotidiani. In definitiva, è da ritenersi un soggetto “INVALIDO CIVILE” in quanto Parte_1 ultrasessantacinquenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” di grado grave, (100%) dalla domanda amministrativa (27.02.2023)”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
3 Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 04/04/2025
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