Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02000/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2025, proposto da AN RO, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Fatta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 377 del /2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Presidente AU TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione della sentenza indicata in epigrafe con cui è stato accertato il suo diritto a percepire, ai fini del trattamento di fine servizio (TFS), dei benefici di cui all’art. 6-bis, del d.l. n. 387 del 1987 (c.d. sei scatti).
Lamenta il ricorrente che, allo stato, nonostante la notificazione della sentenza di cognizione di cui trattasi, non sia intervenuto alcun pagamento in suo favore.
2. Si è costituito in giudizio l’INPS che, con memoria, ha rilevato come la corresponsione del TFS al ricorrente sarebbe sottoposta alla rateazione prevista dalla legge, con prima rata erogabile il 1° ottobre 2025, la quale è risultata pari a zero in considerazione dell’erogazione, da parte della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di un finanziamento con cessione pro solvendo, e seconda rata da versare il 1° ottobre 2026.
In sostanza, non vi sarebbe alcun interesse alla proposizione dell’odierna domanda giudiziale che dovrebbe, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
3. Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui, precisato che “la necessità, sostenuta dall’Ente, di dovere effettuare conguagli è mera illazione”, ha insistito nelle proprie richieste.
4. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è inammissibile, così come eccepito dall’Istituto resistente che ha richiamato la condivisa sentenza della sezione n. 3286 del 21 novembre 2025, a cui il Collegio intende dare continuità.
Va, in particolare, come la sentenza in epigrafe ha (soltanto) accertato il diritto di parte ricorrente a ottenere i sei scatti aggiuntivi ai fini del trattamento di fine servizio, non essendovi alcuna statuizione di condanna della p.a. a procedere al pagamento dell’emolumento in questione entro un determinato periodo di tempo.
In assenza di una pronuncia di tal fatta, fermo restando il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio de quo, per effetto del giudicato di cui trattasi, il pagamento del TFS, comprensivo dei sei scatti, dovrà essere effettuato dall’INPS salvo conguagli e nei termini di legge previsti.
Ne deriva che, a fronte dei non contestati recuperi conseguenti all’anticipazione del fondo crediti (quantificati, come da documentazione in atti, in € 67.761,07), la prima rata, erogabile il 1° ottobre 2025, è risultata pari a zero, mentre la seconda rata prevista per il 1° ottobre 2026, al momento della proposizione del ricorso, così come a quello della decisione sulla causa, non risulta dovuta.
Ne consegue che non esiste alcun interesse di parte ricorrente a proporre l’odierno giudizio in ottemperanza, con conseguente inammissibilità del gravame.
5. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse.
6. Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le pari tenuto conto dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU TO |
IL SEGRETARIO