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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/10/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 978/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TABANELLI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da procura allegata al ricorso appellante e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
OR EA ed elettivamente come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2405/2023 pubblicata il 12 dicembre 2023
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“in riforma della sentenza n. 2406/2023 emessa in data 12.12.2023, non notificata, con la quale il Giudice presso il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza n. 2021/74 del 10 maggio 2022 emessa dal
Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato e Gestione Risorse Umane della C.C.I.A.A. di e condannava l'odierno appellante alla refusione CP_1
delle spese di lite pari ad € 1.000,00 oltre ad accessori, Voglia accogliere l'opposizione proposta da : Parte_2
disponendo la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo all'accertamento della sussistenza della violazione contestata a;
Parte_1
nel merito annullare l'ordinanza impugnata per le ragioni di cui al ricorso e presente atto d'appello”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. per parte appellata:
• Respingersi l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata e la legittimità dell'Ingiunzione n. 2021/73 del Dirigente Servizio
Regolazione Mercato e Gestione Risorse Umane della C.C.I.A.A. di CP_1
che ha irrogato a la sanzione di € 10.328,00; Parte_1
• Spese e compensi di causa integralmente rifusi.
Ragioni della Decisione
§1 Giudizio di primo grado
1.1.
Con ricorso ex rt.22 della L.689/81 presentava opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza n.2021/73 del 10.5.2022 notificatagli il 17 maggio 2022, pag. 2/15 con la quale il Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato e Gestione
Risorse Umane della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di applicava la sanzione di €10.328,00 oltre spese, per i CP_1
fatti contestati con il verbale n. 7000014836188 redatto in data 3.12.2021 ad opera di personale della Sezione di Polizia Stradale della Questura di CP_1
Con tale verbale a seguito di accesso nei locali siti in San Martino Buon
Albergo, loc.Guainetta 1, è stata contestata a la violazione Parte_1
dell'art.10 secondo comma della L.122/1992, per l'esercizio di attività abusiva di autoriparazione e carrozzeria senza previa iscrizione nella Camera di Commercio e senza dichiarazione presso il Comune competente. CP_2
L'opponente lamentava
- la nullità del verbale di accertamento notificato in quanto meramente ripetitivo della norma che sia assume violata, in assenza di una ricostruzione dei fatti che consenta di chiarire attraverso quali elementi si perviene ad affermare la sussistenza della violazione contestata;
- l'infondatezza della contestazione, non essendo fornita la prova che l'eventuale attività svolta all'interno dei locali ispezionati da parte della
Polizia stradale eccedesse i limiti di cui all'art.6 della L 122\1992. Tale norma secondo la prospettazione di parte ricorrente avrebbe infatti introdotto un criterio “quantitativo” ai fini di distinguere fra comportamenti sanzionabili e non, prevedendo una eccezione alla necessità di comunicazione dell'attività svolta per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.
1.2.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_3
rigetto dell'opposizione.
pag. 3/15 Contestava le ragioni addotte dall'opponente ed affermava la validità del provvedimento, in quanto congruamente motivato, con riferimento alla mancata iscrizione alla Camera di Commercio, alla mancanza di SCIA ed allo svolgimento di attività di autoriparazione. I verbali redatti dalla Polizia di
Stato infatti contengono una descrizione dello stato dei luoghi che consente di sostenere che il ricorrente avesse allestito una officina effettivamente operante e che nella stessa si eseguissero riparazioni eccedenti il limite dell'ordinaria e minuta manutenzione e riparazione e quindi estranei alle esenzioni di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 122/1992. Il materiale fotografico redatto in occasione dell'ispezione da parte della Polizia Stradale di facente CP_1
piena prova fino a querela di falso, mostra la presenza di una notevole quantità di attrezzature e strumentazioni nonché due vetture in evidente corso di lavorazione.
La Camera di Commercio sottolineava come il comportamento illecito del ricorrente fosse pericoloso in quanto pregiudizievole per la sicurezza delle persone e dei mezzi che circolano sulle strade oltre che gravemente nocivo per l'ambiente, a causa dello smaltimento abusivo e incontrollato di olii esausti e di altro materiale proveniente dall'esercizio dell'attività di autoriparazione.
Allegava inoltre, a supporto della particolare pericolosità del fatto, che la sanzione oggetto di opposizione era stata preceduta da altra ordinanza ingiunzione di pagamento (n.38/2018 prot.n.43993, doc.7) emanata in data 18 dicembre 2018 sempre per esercizio di attività di autofficina senza regolare iscrizione nel Registro delle Imprese. In tale occasione erano state rinvenute sette autovetture e un furgone, in fase di lavorazione e parzialmente smontati.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto dell'opposizione.
pag. 4/15 2.3.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Verona ha rigettato l'opposizione.
Ha ritenuto l'ordinanza – ingiunzione congruamente motivata per relationem con l'espresso richiamo al contenuto dei verbali di accertamento di violazione amministrativa e di sequestro e ha ritenuto a loro volta validi tali atti in quanto hanno descritto in modo specifico la condotta tenuta da . Parte_2
Infine, ha ritenuto che tale condotta sia assoggettata agli obblighi di iscrizione alla Camera di Commercio e di presentazione della Scia al Comune di competenza in quanto tale attività non si può qualificare come di “ordinaria e minuta riparazione” di natura occasionale ex art. 6 L 122/92.
Per effetto dell'accoglimento del ricorso, il Tribunale di Verona ha confermato il provvedimento impugnato e condannato parte ricorrente al rimborso delle spese.
§2. Sul giudizio di appello
2.1
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a tre motivi di gravame.
- Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'ordinanza ingiunzione correttamente motivata. L'appellante lamenta di non avere potuto accedere ai documenti ai quali si riferiva per relationem
l'amministrazione nel suo provvedimento, per essergli stato negato e/o non consentito l'accesso ai documenti stessi.
- Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure non abbia riscontrato la nullità del verbale di contestazione, pur se meramente ripetitivo della norma contestata, mancando la ricostruzione dei fatti. pag. 5/15 - Col terzo motivo si censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto fondata la contestazione mossa a contestando l'iter Parte_1
logico motivazionale seguito dal primo giudice.
2.2
Si è costituita in giudizio la di chiedendo il Controparte_3 CP_1
rigetto dell'impugnazione in quanto infondata e la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese legali sostenute.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.3.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 3. Sui motivi di impugnazione
3.1.
Parte appellante con il primo motivo di impugnazione lamenta la lesione del suo diritto di difesa con riferimento a “documenti e\o atti in ordine ai quali viene negato e\o non consentito l'accesso al privato”.
Tale doglianza è ai limiti dell'inammissibilità per la sua formulazione generica, che non consente di comprendere a quale documento faccia riferimento l'appellante né tantomeno di comprendere in qual modo risulti violato il diritto di difesa nella fase endo-procedimentale e quali elementi la parte privata avrebbe potuto apportare, nell'audizione, ai fini di evitare la sanzione. pag. 6/15 Secondo la prospettazione dell'appellante, l'ordinanza non sarebbe correttamente motivata, in quanto si sarebbe riferita a documenti ai quali non avrebbe avuto accesso, senza attribuire rilievo alla Parte_1
difesa dello stesso. L'appellante non contesta pertanto il principio - del resto consolidato in giurisprudenza - secondo cui la motivazione delle ordinanze ingiunzione può venire validamente redatta per relationem con altro documento, ma contesta l'inapplicabilità di tale principio al caso concreto, per il fatto che la documentazione richiamata non sarebbe stata accessibile alla parte ingiunta.
Nei fatti, il verbale di contestazione del 3 dicembre 2021 è stato consegnato direttamente all'appellante, mentre il provvedimento di sequestro è stato consegnato al figlio, , perché all'atto dell'accertamento del Parte_2
22 novembre 2021 si era reso irreperibile. Parte_1
Dirimente è la circostanza che, nonostante abbia proposto, Parte_1
tramite il patrocinio di legale, scritti difensivi ex art.18 L.69/1981, non risulta avere mai chiesto l'accesso agli atti. Non è prodotta alcuna prova documentale della circostanza – allegata dall'appellante e recisamente contestata dalla appellata – secondo cui tale accesso sarebbe stato impedito / negato dall'amministrazione.
non è personalmente comparso in sede di audizione, tenutasi Parte_1
in data 14 febbraio 2022, e l'avv,Tabanelli, presente giusta procura da parte dell'ingiunto, non ha formulato nemmeno in tale sede alcuna domanda di accesso agli atti.
Durante la fase endo-procedimentale la Polizia di Stato, settore Polizia
Stradale di aveva presentato controdeduzioni datate 4 febbraio 2022 CP_1
previ accertamenti di tipo documentale, analisi delle banche dati a pag. 7/15 disposizione dell'ufficio e raccogliendo ulteriori elementi a supporto della sussistenza della contestata violazione. Aveva inoltre redatto ulteriore fascicolo fotografico, allegato alle controdeduzioni, documenti tutti prodotti da parte convenuta in primo grado.
Ove parte appellante faccia riferimento a tali documenti per ritenere leso il suo diritto di difesa, il motivo non merita accoglimento anche in quanto non è chiarito, nel merito, quale sia la lesione sostanziale del diritto di difesa che si assume verificata.
Il verbale di accertamento e quello di sequestro erano infatti assolutamente sufficienti per consentire a di comprendere la contestazione Parte_1
a lui mossa, dando conto non solo della disposizione di legge della quale l'amministrazione contestava la violazione, ma anche del luogo ove la stessa si sarebbe concretata e del fatto che, sul posto, si sono rinvenuti macchinari oggetto di sequestro. Del resto per la medesima violazione era stata emessa analoga ordinanza ingiunzione pochi anni prima.
Nella presente sede giudiziale, nella quale la parte è a piena conoscenza della documentazione, non ha proposto significativi argomenti a Parte_1
propria difesa né ha richiesto indagini istruttorie rispetto alle circostanze più approfonditamente svolte nelle difese dall'Amministrazione.
Non ha, inoltre, dedotto alcuna circostanza che, ove presa in considerazione nella fase endoprocedimentale, avrebbe verosimilmente evitato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione de quo.
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
pag. 8/15 3.2.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce la nullità del verbale di accertamento in quanto meramente ripetitivo della norma assunta come violata.
Il motivo non merita accoglimento.
Nel verbale, notificato a , si legge che è contestata allo stesso Parte_1
la condotta di esercizio dell'attività di autoriparazione e carrozzeria in
S.Martino B/A, località Guainetta n.1, senza aver presentato denunzia inizio attività alla CC.I.AA e senza presso il Comune. Si dà anche avviso che CP_2
“con separato atto si è proceduto in data 22 novembre 2021 al sequestro amministrativo per la successiva confisca delle attrezzature meccaniche e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita a carico di Pt_2
locatario dell'immobile” si legge anche che la notifica è stata
[...]
effettuata a “in quanto all'atto Parte_2 Parte_1
dell'accertamento si rendeva irreperibile. Dichiarazioni: Nulla sa dichiarare”.
L'ingiunto è stato pertanto pienamente posto in grado di conoscere quale fosse il comportamento a lui contestato dall'amministrazione.
3.3.
L'appellante contesta la sussistenza della violazione, eccependo che non sarebbe stata fornita la prova che l'eventuale attività svolta all'interno dei locali ispezionati eccedesse i limiti quantitativi posto all'art.6 della L.
122/1992. Contesta, inoltre, l'assenza nel verbale di traccia dell'esistenza di lavori in essere al momento dell'accertamento e di verifica di tale attività presso eventuali beneficiari.
Il motivo è infondato.
pag. 9/15 Nel corso di un controllo amministrativo il 19 novembre 2021 la Polizia di
Stato, Sezione Polizia Stradale di accedeva all'interno di un CP_1
capannone di 210 metri quadri di proprietà dell'impresa BEE Briccio concesso in locazione, con regolare contratto di affitto, a Parte_2
(figlio di ) per “uso deposito”. Parte_1
All'esito dell'ispezione è stata posta sotto sequestro l'attrezzatura rinvenuta sul posto ed analiticamente elencata nel verbale di sequestro, con indicazione della tipologia e della marca, tra cui tre compressori, tre flessibili, saldatrice, levigatrice elettrica e pneumatica, pistola termica, generatore di corrente, seghetti elettrici set per fasatura motore, set per azzeramento pistoncini pinze freno, set di punte di foratura per metallo attrezzo per sollevamento da 1000 kg, cric, cerchioni, gomme e ruote. Dell'attrezzatura è stato contestualmente redatto fascicolo fotografico.
Le attrezzature e strumentazioni rinvenute corrispondono all'attrezzatura descritta nelle tabelle allegate al D.M. 16 marzo 1994 n.358, che definisce le attrezzature e strumentazioni minime di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione. Non rileva, a differenza di quanto eccepito dall'appellante, l'assenza di alcuni degli strumenti richiesti per un'officina professionale – quali il banco di lavoro e l'elevatore - non essendo tali attrezzature strettamente necessarie ad eseguire lavorazioni non minute, ed essendo gli attrezzi rinvenuti nel capannone oggettivamente idonei ad eseguire lavorazioni eccedenti la piccola manutenzione.
La sussistenza della violazione è confermata dalle ulteriori circostanze esposte dalla Polizia di Stato, settore Polizia Stradale di nelle CP_1
controdeduzioni al ricorso presentato da in sede endo- Parte_1
pag. 10/15 procedimentale, datate 4 febbraio 2022, a seguito di ulteriori accertamenti anche tramite le banche dati a disposizione dell'ufficio.
In particolare, non risulta avere posizioni imprenditoriali Parte_1
individuali e giuridiche di alcun genere al Registro Imprese della CC.I.AA. nazionale;
Il Comune di San Martino Buon Albergo, competente per territorio, ha rappresentato che non risulta presentata alcuna a nome di CP_2
per l'esercizio di attività di autoriparazione né risultano Parte_1
domande volte ad ottenerla;
L'immobile sito in Via Guainetta 1, San Martino
B/A, luogo materiale in cui è stata rilevata la violazione e sono state poste sotto sequestro le attrezzature, è censito come magazzino ad uso esclusivo di deposito ed è di rilevanti dimensioni (circa 210 mq), come riportato nel contratto di locazione tra l'impresa di costruzioni edili “BEE BRICCIO s.r.l. e
, figlio di;
attualmente Parte_2 Parte_1 Parte_1
non risulta svolga alcuna attività lecita lavorativa e non svolgeva in precedenza alcuna attività che potesse giustificare la detenzione degli strumenti rinvenuti nel capannone (in passato era iscritto come impresa individuale avente ad oggetto l'attività di commercio di veicoli, cancellata in data 31.1.2022 ed era dipendente fino al 2015 di Villevi Travel, impresa con attività prevalente di trasporto di persone, cancellata nel 2018).
La violazione contestata risulta inoltre confermata dalla descrizione dello stato dei luoghi come rinvenuto al momento dell'ispezione, che conferma la circostanza che l'attività di carrozzeria fosse in itinere. Erano infatti presenti un'auto su cavalletti, parzialmente smontata, un'auto sezionata e due veicoli in fase di riparazione di proprietà di terze persone, oltre a molteplici componenti meccaniche e di carrozzeria, componenti meccanici di pag. 11/15 provenienza illecita, pneumatici con cerchi smontati, ricambi nuovi, veicoli in piena fase di smontaggio, ed attrezzi disseminati in tutta l'area.
Le due vetture di proprietà di terzi sono individuate a verbale nel veicolo TG
EV301CK il cui proprietario, , sentito dalla Controparte_4
Polizia, affermava di avere consegnato il mezzo per effettuare delle riparazioni in quanto era stato coinvolto in un sinistro stradale. A carico del proprietario del mezzo veniva elevata sanzione ai sensi dell'art.6 e 10
L.122/1992. La seconda vettura rinvenuta, TG EP 83KM, intestata a
[...]
, veniva utilizzata dal padre dello stesso, il quale dichiarava ai CP_5
verbalizzanti di averla consegnata a per provvedere alla Parte_1
riparazione di un guasto in vista della sua vendita.
Alle controdeduzioni svolte dalla Polizia Stradale è allegato ulteriore fascicolo fotografico contenente fotografie scattate al momento dell'accertamento, dove è raffigurato un veicolo in fase di smontaggio
/riparazione sopraelevato, senza portiere e senza ruote, con l'intera parte anteriore smontata, per cui risulta evidente che non si trattasse di un mero intervento di piccola manutenzione.
Nel secondo fascicolo fotografico sono raffigurate innumerevoli parti di ricambio – alcune nuove e altre di seconda mano, di tutte le dimensioni (da minute a interi frontali di automobile), cerchi smontati di ruote e pneumatici.
Si notano anche attrezzature disseminate nel capannone che appare interamente dedicato all'attività di carrozzeria.
Alle controdeduzioni dell'Amministrazione sono allegati nota del Comune di
San Martino B/A, copia del contratto d'uso dell'immobile di via Guainetta 1 e
Verbale di sequestro e allegato fotografico.
pag. 12/15 A fronte dei puntuali accertamenti e rilievi mossi dall'amministrazione,
l'appellante ha formulato difese del tutto generiche e non convincenti, in particolare non ha documentato l'affermazione, sostenuta anche dal difensore in sede di audizione, secondo cui tutte le vetture e tutti i pezzi di ricambio presenti sarebbero riferibili ad autovetture a lui intestate. Inoltre, non ha rappresentato alcuna plausibile rappresentazione alternativa né ha indicato altre persone che avrebbero svolto attività di riparazione nel capannone.
La quantità, qualità e varietà delle attrezzature, dei pezzi di ricambio e delle vetture rinvenute in loco nonché lo stato della vettura raffigurata nella foto allegata alle controdeduzioni, le dimensioni del capannone (210 mq) ed il fatto che per lo stesso sia corrisposto canone di locazione, sono tutti elementi che nel loro complesso conducono senz'altro ad escludere che l'attività svolta dall' opponente rientrasse fra le attività esonerate dall'obbligo di iscrizione presso la CCIAA e di deposito della presso gli uffici comunali, CP_2
apparendo escluso che le attività si limitassero ad attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria , del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento , esonerate da tali obblighi.
E' infine significativo il fatto che la condotta fosse reiterata, essendo già stata emessa nei confronti di ordinanza n.38/2018 del 18/12/2018 Parte_1
prot.43993 divenuta esecutiva, sempre per violazione dell'art.10 secondo comma L n.122/1992.
E' pertanto esente da censure la contestazione sollevata dalla Polizia Stradale,
e l'applicazione della sanzione prevista all'art10 secondo comma L.122/92 che prevede che “l'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'art.2 è unito con la sanzione
pag. 13/15 amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”.
§4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione corrispondente al valore della controversia (da €5.201 a €26.000) nei valori medi e sulla base dell'attività effettivamente svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 7 giugno 2024 Parte_1
nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
[...]
2405/2023 del 12 dicembre 2023 così provvede:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di delle spese Controparte_6 CP_1
del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore pag. 14/15 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione, in data
07/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 978/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TABANELLI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da procura allegata al ricorso appellante e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
OR EA ed elettivamente come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2405/2023 pubblicata il 12 dicembre 2023
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“in riforma della sentenza n. 2406/2023 emessa in data 12.12.2023, non notificata, con la quale il Giudice presso il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza n. 2021/74 del 10 maggio 2022 emessa dal
Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato e Gestione Risorse Umane della C.C.I.A.A. di e condannava l'odierno appellante alla refusione CP_1
delle spese di lite pari ad € 1.000,00 oltre ad accessori, Voglia accogliere l'opposizione proposta da : Parte_2
disponendo la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo all'accertamento della sussistenza della violazione contestata a;
Parte_1
nel merito annullare l'ordinanza impugnata per le ragioni di cui al ricorso e presente atto d'appello”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. per parte appellata:
• Respingersi l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata e la legittimità dell'Ingiunzione n. 2021/73 del Dirigente Servizio
Regolazione Mercato e Gestione Risorse Umane della C.C.I.A.A. di CP_1
che ha irrogato a la sanzione di € 10.328,00; Parte_1
• Spese e compensi di causa integralmente rifusi.
Ragioni della Decisione
§1 Giudizio di primo grado
1.1.
Con ricorso ex rt.22 della L.689/81 presentava opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza n.2021/73 del 10.5.2022 notificatagli il 17 maggio 2022, pag. 2/15 con la quale il Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato e Gestione
Risorse Umane della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di applicava la sanzione di €10.328,00 oltre spese, per i CP_1
fatti contestati con il verbale n. 7000014836188 redatto in data 3.12.2021 ad opera di personale della Sezione di Polizia Stradale della Questura di CP_1
Con tale verbale a seguito di accesso nei locali siti in San Martino Buon
Albergo, loc.Guainetta 1, è stata contestata a la violazione Parte_1
dell'art.10 secondo comma della L.122/1992, per l'esercizio di attività abusiva di autoriparazione e carrozzeria senza previa iscrizione nella Camera di Commercio e senza dichiarazione presso il Comune competente. CP_2
L'opponente lamentava
- la nullità del verbale di accertamento notificato in quanto meramente ripetitivo della norma che sia assume violata, in assenza di una ricostruzione dei fatti che consenta di chiarire attraverso quali elementi si perviene ad affermare la sussistenza della violazione contestata;
- l'infondatezza della contestazione, non essendo fornita la prova che l'eventuale attività svolta all'interno dei locali ispezionati da parte della
Polizia stradale eccedesse i limiti di cui all'art.6 della L 122\1992. Tale norma secondo la prospettazione di parte ricorrente avrebbe infatti introdotto un criterio “quantitativo” ai fini di distinguere fra comportamenti sanzionabili e non, prevedendo una eccezione alla necessità di comunicazione dell'attività svolta per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.
1.2.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_3
rigetto dell'opposizione.
pag. 3/15 Contestava le ragioni addotte dall'opponente ed affermava la validità del provvedimento, in quanto congruamente motivato, con riferimento alla mancata iscrizione alla Camera di Commercio, alla mancanza di SCIA ed allo svolgimento di attività di autoriparazione. I verbali redatti dalla Polizia di
Stato infatti contengono una descrizione dello stato dei luoghi che consente di sostenere che il ricorrente avesse allestito una officina effettivamente operante e che nella stessa si eseguissero riparazioni eccedenti il limite dell'ordinaria e minuta manutenzione e riparazione e quindi estranei alle esenzioni di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 122/1992. Il materiale fotografico redatto in occasione dell'ispezione da parte della Polizia Stradale di facente CP_1
piena prova fino a querela di falso, mostra la presenza di una notevole quantità di attrezzature e strumentazioni nonché due vetture in evidente corso di lavorazione.
La Camera di Commercio sottolineava come il comportamento illecito del ricorrente fosse pericoloso in quanto pregiudizievole per la sicurezza delle persone e dei mezzi che circolano sulle strade oltre che gravemente nocivo per l'ambiente, a causa dello smaltimento abusivo e incontrollato di olii esausti e di altro materiale proveniente dall'esercizio dell'attività di autoriparazione.
Allegava inoltre, a supporto della particolare pericolosità del fatto, che la sanzione oggetto di opposizione era stata preceduta da altra ordinanza ingiunzione di pagamento (n.38/2018 prot.n.43993, doc.7) emanata in data 18 dicembre 2018 sempre per esercizio di attività di autofficina senza regolare iscrizione nel Registro delle Imprese. In tale occasione erano state rinvenute sette autovetture e un furgone, in fase di lavorazione e parzialmente smontati.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto dell'opposizione.
pag. 4/15 2.3.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Verona ha rigettato l'opposizione.
Ha ritenuto l'ordinanza – ingiunzione congruamente motivata per relationem con l'espresso richiamo al contenuto dei verbali di accertamento di violazione amministrativa e di sequestro e ha ritenuto a loro volta validi tali atti in quanto hanno descritto in modo specifico la condotta tenuta da . Parte_2
Infine, ha ritenuto che tale condotta sia assoggettata agli obblighi di iscrizione alla Camera di Commercio e di presentazione della Scia al Comune di competenza in quanto tale attività non si può qualificare come di “ordinaria e minuta riparazione” di natura occasionale ex art. 6 L 122/92.
Per effetto dell'accoglimento del ricorso, il Tribunale di Verona ha confermato il provvedimento impugnato e condannato parte ricorrente al rimborso delle spese.
§2. Sul giudizio di appello
2.1
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a tre motivi di gravame.
- Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'ordinanza ingiunzione correttamente motivata. L'appellante lamenta di non avere potuto accedere ai documenti ai quali si riferiva per relationem
l'amministrazione nel suo provvedimento, per essergli stato negato e/o non consentito l'accesso ai documenti stessi.
- Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure non abbia riscontrato la nullità del verbale di contestazione, pur se meramente ripetitivo della norma contestata, mancando la ricostruzione dei fatti. pag. 5/15 - Col terzo motivo si censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto fondata la contestazione mossa a contestando l'iter Parte_1
logico motivazionale seguito dal primo giudice.
2.2
Si è costituita in giudizio la di chiedendo il Controparte_3 CP_1
rigetto dell'impugnazione in quanto infondata e la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese legali sostenute.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.3.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 3. Sui motivi di impugnazione
3.1.
Parte appellante con il primo motivo di impugnazione lamenta la lesione del suo diritto di difesa con riferimento a “documenti e\o atti in ordine ai quali viene negato e\o non consentito l'accesso al privato”.
Tale doglianza è ai limiti dell'inammissibilità per la sua formulazione generica, che non consente di comprendere a quale documento faccia riferimento l'appellante né tantomeno di comprendere in qual modo risulti violato il diritto di difesa nella fase endo-procedimentale e quali elementi la parte privata avrebbe potuto apportare, nell'audizione, ai fini di evitare la sanzione. pag. 6/15 Secondo la prospettazione dell'appellante, l'ordinanza non sarebbe correttamente motivata, in quanto si sarebbe riferita a documenti ai quali non avrebbe avuto accesso, senza attribuire rilievo alla Parte_1
difesa dello stesso. L'appellante non contesta pertanto il principio - del resto consolidato in giurisprudenza - secondo cui la motivazione delle ordinanze ingiunzione può venire validamente redatta per relationem con altro documento, ma contesta l'inapplicabilità di tale principio al caso concreto, per il fatto che la documentazione richiamata non sarebbe stata accessibile alla parte ingiunta.
Nei fatti, il verbale di contestazione del 3 dicembre 2021 è stato consegnato direttamente all'appellante, mentre il provvedimento di sequestro è stato consegnato al figlio, , perché all'atto dell'accertamento del Parte_2
22 novembre 2021 si era reso irreperibile. Parte_1
Dirimente è la circostanza che, nonostante abbia proposto, Parte_1
tramite il patrocinio di legale, scritti difensivi ex art.18 L.69/1981, non risulta avere mai chiesto l'accesso agli atti. Non è prodotta alcuna prova documentale della circostanza – allegata dall'appellante e recisamente contestata dalla appellata – secondo cui tale accesso sarebbe stato impedito / negato dall'amministrazione.
non è personalmente comparso in sede di audizione, tenutasi Parte_1
in data 14 febbraio 2022, e l'avv,Tabanelli, presente giusta procura da parte dell'ingiunto, non ha formulato nemmeno in tale sede alcuna domanda di accesso agli atti.
Durante la fase endo-procedimentale la Polizia di Stato, settore Polizia
Stradale di aveva presentato controdeduzioni datate 4 febbraio 2022 CP_1
previ accertamenti di tipo documentale, analisi delle banche dati a pag. 7/15 disposizione dell'ufficio e raccogliendo ulteriori elementi a supporto della sussistenza della contestata violazione. Aveva inoltre redatto ulteriore fascicolo fotografico, allegato alle controdeduzioni, documenti tutti prodotti da parte convenuta in primo grado.
Ove parte appellante faccia riferimento a tali documenti per ritenere leso il suo diritto di difesa, il motivo non merita accoglimento anche in quanto non è chiarito, nel merito, quale sia la lesione sostanziale del diritto di difesa che si assume verificata.
Il verbale di accertamento e quello di sequestro erano infatti assolutamente sufficienti per consentire a di comprendere la contestazione Parte_1
a lui mossa, dando conto non solo della disposizione di legge della quale l'amministrazione contestava la violazione, ma anche del luogo ove la stessa si sarebbe concretata e del fatto che, sul posto, si sono rinvenuti macchinari oggetto di sequestro. Del resto per la medesima violazione era stata emessa analoga ordinanza ingiunzione pochi anni prima.
Nella presente sede giudiziale, nella quale la parte è a piena conoscenza della documentazione, non ha proposto significativi argomenti a Parte_1
propria difesa né ha richiesto indagini istruttorie rispetto alle circostanze più approfonditamente svolte nelle difese dall'Amministrazione.
Non ha, inoltre, dedotto alcuna circostanza che, ove presa in considerazione nella fase endoprocedimentale, avrebbe verosimilmente evitato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione de quo.
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
pag. 8/15 3.2.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce la nullità del verbale di accertamento in quanto meramente ripetitivo della norma assunta come violata.
Il motivo non merita accoglimento.
Nel verbale, notificato a , si legge che è contestata allo stesso Parte_1
la condotta di esercizio dell'attività di autoriparazione e carrozzeria in
S.Martino B/A, località Guainetta n.1, senza aver presentato denunzia inizio attività alla CC.I.AA e senza presso il Comune. Si dà anche avviso che CP_2
“con separato atto si è proceduto in data 22 novembre 2021 al sequestro amministrativo per la successiva confisca delle attrezzature meccaniche e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita a carico di Pt_2
locatario dell'immobile” si legge anche che la notifica è stata
[...]
effettuata a “in quanto all'atto Parte_2 Parte_1
dell'accertamento si rendeva irreperibile. Dichiarazioni: Nulla sa dichiarare”.
L'ingiunto è stato pertanto pienamente posto in grado di conoscere quale fosse il comportamento a lui contestato dall'amministrazione.
3.3.
L'appellante contesta la sussistenza della violazione, eccependo che non sarebbe stata fornita la prova che l'eventuale attività svolta all'interno dei locali ispezionati eccedesse i limiti quantitativi posto all'art.6 della L.
122/1992. Contesta, inoltre, l'assenza nel verbale di traccia dell'esistenza di lavori in essere al momento dell'accertamento e di verifica di tale attività presso eventuali beneficiari.
Il motivo è infondato.
pag. 9/15 Nel corso di un controllo amministrativo il 19 novembre 2021 la Polizia di
Stato, Sezione Polizia Stradale di accedeva all'interno di un CP_1
capannone di 210 metri quadri di proprietà dell'impresa BEE Briccio concesso in locazione, con regolare contratto di affitto, a Parte_2
(figlio di ) per “uso deposito”. Parte_1
All'esito dell'ispezione è stata posta sotto sequestro l'attrezzatura rinvenuta sul posto ed analiticamente elencata nel verbale di sequestro, con indicazione della tipologia e della marca, tra cui tre compressori, tre flessibili, saldatrice, levigatrice elettrica e pneumatica, pistola termica, generatore di corrente, seghetti elettrici set per fasatura motore, set per azzeramento pistoncini pinze freno, set di punte di foratura per metallo attrezzo per sollevamento da 1000 kg, cric, cerchioni, gomme e ruote. Dell'attrezzatura è stato contestualmente redatto fascicolo fotografico.
Le attrezzature e strumentazioni rinvenute corrispondono all'attrezzatura descritta nelle tabelle allegate al D.M. 16 marzo 1994 n.358, che definisce le attrezzature e strumentazioni minime di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione. Non rileva, a differenza di quanto eccepito dall'appellante, l'assenza di alcuni degli strumenti richiesti per un'officina professionale – quali il banco di lavoro e l'elevatore - non essendo tali attrezzature strettamente necessarie ad eseguire lavorazioni non minute, ed essendo gli attrezzi rinvenuti nel capannone oggettivamente idonei ad eseguire lavorazioni eccedenti la piccola manutenzione.
La sussistenza della violazione è confermata dalle ulteriori circostanze esposte dalla Polizia di Stato, settore Polizia Stradale di nelle CP_1
controdeduzioni al ricorso presentato da in sede endo- Parte_1
pag. 10/15 procedimentale, datate 4 febbraio 2022, a seguito di ulteriori accertamenti anche tramite le banche dati a disposizione dell'ufficio.
In particolare, non risulta avere posizioni imprenditoriali Parte_1
individuali e giuridiche di alcun genere al Registro Imprese della CC.I.AA. nazionale;
Il Comune di San Martino Buon Albergo, competente per territorio, ha rappresentato che non risulta presentata alcuna a nome di CP_2
per l'esercizio di attività di autoriparazione né risultano Parte_1
domande volte ad ottenerla;
L'immobile sito in Via Guainetta 1, San Martino
B/A, luogo materiale in cui è stata rilevata la violazione e sono state poste sotto sequestro le attrezzature, è censito come magazzino ad uso esclusivo di deposito ed è di rilevanti dimensioni (circa 210 mq), come riportato nel contratto di locazione tra l'impresa di costruzioni edili “BEE BRICCIO s.r.l. e
, figlio di;
attualmente Parte_2 Parte_1 Parte_1
non risulta svolga alcuna attività lecita lavorativa e non svolgeva in precedenza alcuna attività che potesse giustificare la detenzione degli strumenti rinvenuti nel capannone (in passato era iscritto come impresa individuale avente ad oggetto l'attività di commercio di veicoli, cancellata in data 31.1.2022 ed era dipendente fino al 2015 di Villevi Travel, impresa con attività prevalente di trasporto di persone, cancellata nel 2018).
La violazione contestata risulta inoltre confermata dalla descrizione dello stato dei luoghi come rinvenuto al momento dell'ispezione, che conferma la circostanza che l'attività di carrozzeria fosse in itinere. Erano infatti presenti un'auto su cavalletti, parzialmente smontata, un'auto sezionata e due veicoli in fase di riparazione di proprietà di terze persone, oltre a molteplici componenti meccaniche e di carrozzeria, componenti meccanici di pag. 11/15 provenienza illecita, pneumatici con cerchi smontati, ricambi nuovi, veicoli in piena fase di smontaggio, ed attrezzi disseminati in tutta l'area.
Le due vetture di proprietà di terzi sono individuate a verbale nel veicolo TG
EV301CK il cui proprietario, , sentito dalla Controparte_4
Polizia, affermava di avere consegnato il mezzo per effettuare delle riparazioni in quanto era stato coinvolto in un sinistro stradale. A carico del proprietario del mezzo veniva elevata sanzione ai sensi dell'art.6 e 10
L.122/1992. La seconda vettura rinvenuta, TG EP 83KM, intestata a
[...]
, veniva utilizzata dal padre dello stesso, il quale dichiarava ai CP_5
verbalizzanti di averla consegnata a per provvedere alla Parte_1
riparazione di un guasto in vista della sua vendita.
Alle controdeduzioni svolte dalla Polizia Stradale è allegato ulteriore fascicolo fotografico contenente fotografie scattate al momento dell'accertamento, dove è raffigurato un veicolo in fase di smontaggio
/riparazione sopraelevato, senza portiere e senza ruote, con l'intera parte anteriore smontata, per cui risulta evidente che non si trattasse di un mero intervento di piccola manutenzione.
Nel secondo fascicolo fotografico sono raffigurate innumerevoli parti di ricambio – alcune nuove e altre di seconda mano, di tutte le dimensioni (da minute a interi frontali di automobile), cerchi smontati di ruote e pneumatici.
Si notano anche attrezzature disseminate nel capannone che appare interamente dedicato all'attività di carrozzeria.
Alle controdeduzioni dell'Amministrazione sono allegati nota del Comune di
San Martino B/A, copia del contratto d'uso dell'immobile di via Guainetta 1 e
Verbale di sequestro e allegato fotografico.
pag. 12/15 A fronte dei puntuali accertamenti e rilievi mossi dall'amministrazione,
l'appellante ha formulato difese del tutto generiche e non convincenti, in particolare non ha documentato l'affermazione, sostenuta anche dal difensore in sede di audizione, secondo cui tutte le vetture e tutti i pezzi di ricambio presenti sarebbero riferibili ad autovetture a lui intestate. Inoltre, non ha rappresentato alcuna plausibile rappresentazione alternativa né ha indicato altre persone che avrebbero svolto attività di riparazione nel capannone.
La quantità, qualità e varietà delle attrezzature, dei pezzi di ricambio e delle vetture rinvenute in loco nonché lo stato della vettura raffigurata nella foto allegata alle controdeduzioni, le dimensioni del capannone (210 mq) ed il fatto che per lo stesso sia corrisposto canone di locazione, sono tutti elementi che nel loro complesso conducono senz'altro ad escludere che l'attività svolta dall' opponente rientrasse fra le attività esonerate dall'obbligo di iscrizione presso la CCIAA e di deposito della presso gli uffici comunali, CP_2
apparendo escluso che le attività si limitassero ad attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria , del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento , esonerate da tali obblighi.
E' infine significativo il fatto che la condotta fosse reiterata, essendo già stata emessa nei confronti di ordinanza n.38/2018 del 18/12/2018 Parte_1
prot.43993 divenuta esecutiva, sempre per violazione dell'art.10 secondo comma L n.122/1992.
E' pertanto esente da censure la contestazione sollevata dalla Polizia Stradale,
e l'applicazione della sanzione prevista all'art10 secondo comma L.122/92 che prevede che “l'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'art.2 è unito con la sanzione
pag. 13/15 amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”.
§4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione corrispondente al valore della controversia (da €5.201 a €26.000) nei valori medi e sulla base dell'attività effettivamente svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 7 giugno 2024 Parte_1
nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
[...]
2405/2023 del 12 dicembre 2023 così provvede:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di delle spese Controparte_6 CP_1
del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore pag. 14/15 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione, in data
07/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 15/15