Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG 5622 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5622 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARONNA ELISABETTA presso C.F._1
laa quale elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARONNA ELISABETTA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024 le parti e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 25/04/2002 (atto n. 24, P. II, S. A, sez. W, anno 2002).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 2/12/2002, ad oggi maggiorenne Per_1
economicamente autosufficiente, il 06/10/2005, ad oggi maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente e l'1/12/2008, minorenne. Per_3
1
Le parti chiedevano che la separazione avvenisse con trasferimento immobiliare con effetti reali in funzione solutoria della crisi familiare, avente ad oggetto cespite acquisito in costanza di matrimonio, al fine di regolare definitivamente le rispettive posizioni economico-patrimoniali.
A tal fine depositavano tutta la documentazione richiesta in conformità al Protocollo n. 19020/2022 stipulato tra il Presidente del Tribunale di Napoli ed il locale ConSIlio dell'ordine in data 20.7.2022.
Le parti comparivano all'udienza del 11/3/2025, davanti al Presidente relatore, ribadendo la loro volontà di accoglimento del ricorso con trasferimento immobiliare con effetti reali.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_4
sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione coniugale, sita in Napoli alla via Comunale Cannavino n.24, ove vivranno con gli ulteriori figli
, maggiorenne economicamente autosufficiente e, Persona_5 Persona_6
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
per l'effetto dell'affido condiviso sopra indicato le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno Per_3
assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
la casa coniugale, sita in Napoli alla via Comunale Cannavino n.24, è assegnata alla SI.ra che la abiterà unitamente ai figli e con tutti gli Parte_1 Persona_7 Per_3
arredi; in ragione della non più tenera età della figlia e del figlio , lasciano così Per_1 Per_2
piena libertà agli stessi di scegliere tempi e modalità degli incontri, in modo autonomo;
In ordine ai tempi di permanenza di con il padre le parti concordano che il SI. Per_3 CP_1
durante l'anno scolastico, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio il lunedi, il
[...] Per_3
2 mercoledi e il venerdi dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 nonché a settimane alterne dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 20.00
Le festività e particolari ricorrenze saranno regolate facendo riferimento al criterio dell'alternanza. Si precisa che trascorrerà le festività natalizie ovvero i giorni 24,25,26 Per_3
dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio nonché le festività di Pasqua e Pasquetta un anno presso la madre e l'anno dopo presso il padre, dunque ad anni alterni.
Nella stagione estiva, il padre potrà tenere il figlio per 15 giorni consecutivi in qualsiasi località, con l'unico obbligo di comunicare l'indirizzo alla moglie. Tale periodo sarà concordato anno per anno, e, in ogni caso, dovrà essere comunicato entro il 30 giugno il SI. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2
verserà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Per_3 Parte_1
mensile di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione, lo stesso contribuirà al 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.N.N., sportive adeguatamente documentate;
i coniugi hanno concordato che per quanto riguarda le spese relative alle tasse universitarie, i libri e altro inerente al corso di laurea saranno corrisposte dal SI. CP_1
[...]
i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
a definitivo regolamento economico i coniugi convengono inoltre che:
• il SI. si allontanerà dalla casa coniugale il giorno della data di Controparte_1
omologazione delle presenti condizioni di separazione o comunque, anche anticipatamente, in ragione delle preminenti eSIenze della tutela del benessere psicofisico dei figli;
• le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti hanno anche concordato con effetti reali trasferimento immobiliare come da verbale che si riporta integralmente
“I coniugi SI.ra , c.f. e, il SI. Parte_1 C.F._1 CP_1
c.f. , volendo provvedere alla definizione di tutti i rapporti
[...] C.F._2
patrimoniali ed economici, convengono di effettuare la seguente attribuzione: il SI. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa Controparte_1
l'evizione, franchi liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla SInora , che accetta, la quota pari al 50% di Parte_1
3 proprietà dell'immobile sito nel Comune di Napoli alla via Comunale Cannavino, n.24, e precisamente casa per abitazione su due livelli, piano terra e primo piano e sovrastante terrazzo, resi comunicanti da una scala interna cosi composta: una stanza ed accessori al primo piano;
una stanza, piccolo stanzino cucina e bagno al primo piano;
sovrastante terrazzo;
confinante con detta via, cortile interno, proprietà , eredi;
in catasto sez. PIA, Controparte_2 Persona_8
foglio 7, p.lla 169, sub 5, via Comunale Cannavino n.24, piano T-1-2 cat. A/2, cl. 5, vani 5, R.C.
632,66 (ex sub 102 a seguito di variazione del 03/05/2013, n.35787.1/2013 in atti dal 03/05/2013 protocollo n. NA018118 ampliamento per annessione terrazzo);
1. il su detto cespite è pervenuto al SI. (ed alla SInora Controparte_1 Parte_1
che l'acquistavano in regime di comunione legale) in forza del seguente atto: -
[...]
Compravendita di immobile da parte del SI. nato il [...] a [...], ai Persona_9
sensi della Legge 891/80 e R.D.29 aprile 1938 a rogito Notaio dr. in Napoli, con Persona_10
studio alla via Giuseppe Recco, n.23, repertorio n.112039, raccolta n.6976 in data 31/07/2013, registrato presso l'Ufficio del Registro di Napoli 2 al n. 7616/4T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 13/08/2013 registro generale n.24873, registro particolare 19720;
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n.52, la parte cedente dichiara e, la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale come si evince anche dalla relazione redatta dal Notaio , che si allega al presente verbale e Persona_11
che parte cedente fa propria;
le parti dichiarano (come anche Parte_2
attestato dalla relazione allegata del geometra ) che la costruzione Controparte_3 dell'immobile risulta realizzata in data anteriore al 1967 e che lo stesso non è stato oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione d'uso, tali da richiedere ulteriori titoli edilizi, né è stato assoggettato ad alcun provvedimento sanzionatorio che possa limitarne la commerciabilità.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D.LGS. 19 agosto 2005 n.192 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo Decreto Legislativo 10/06/2020 n.48, la SI.ra Parte_1
dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica che si allega al presente verbale;
4. le parti dichiarano di essere consapevoli che i trasferimenti immobiliari adottati rimangono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale;
il Cancelliere attesta a verbale che le parti hanno prodotto agli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare di cui all'art. 29, comma 1 bis L. 52 del 1985; in proposito il Cancelliere non assume alcuna responsabilità in
4 relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica;
le parti si dichiarano consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non daranno luogo al diritto di correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità; le parti e con essi il difensore si impegnano a curare nel modo più celere la trascrizione e voltura del verbale con gli accordi di trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio- Agenzia del
Territorio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere della relativa responsabilità; le parti e il difensore si impegnano altresì a depositare in via telematica agli atti del procedimento la richiesta di trascrizione degli accordi presentata nonché a depositare – successivamente e appena ottenuta – la copia della trascrizione rilasciata dall'Ufficio – Agenzia del Territorio competente;
le parti dichiarano di non essersi avvalsi di agenti di mediazione e di non aver sostenuto alcun esborso a tale titolo;
le parti dichiarano che il trasferimento così operato è deciso ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti si rileva che essi non contrastano con norme imperative e pertanto possono essere integralmente recepiti.
In ordine al trasferimento immobiliare concordato, il Collegio rileva che esso risponde alla volontà ed interesse delle parti di soluzione della crisi familiare ai fini della definitiva definizione dei rapporti tra loro intercorrenti, prende atto del trasferimento operato ovvero dell'effetto traslativo conseguente ai medesimi accordi, e recepisce le condizioni concordate provvedendo in conformità (Cassazione
SSUU 21761/21) ..
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
5 • pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 24, P. II, S. A, sez.
W, anno 2002);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 14/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
6