Sentenza 18 ottobre 1985
Massime • 1
A norma dell'art. 38 disp. Att. Cod. civ. (nel testo modificato prima con l'art. 221 della legge 19 maggio 1975 n. 151 e poi con l'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184), i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei minori, figli di coniugi separati in forza di separazione giudiziale o consensuale omologata, rientrano nella Competenza del tribunale per i minorenni nei soli casi in cui si chieda un intervento ablativo o limitativo della potestà dei genitori, a norma degli artt. 330 e 333 cod. civ., mentre in ogni altra ipotesi, sono devoluti alla Competenza del tribunale ordinario. ( Conf 1551/83, mass n 426380).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/10/1985, n. 5137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5137 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1985 |
Testo completo
A norma dell'art. 38 disp. Att. Cod. civ. (nel testo modificato prima con l'art. 221 della legge 19 maggio 1975 n. 151 e poi con l'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184), i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei minori, figli di coniugi separati in forza di separazione giudiziale o consensuale omologata, rientrano nella Competenza del tribunale per i minorenni nei soli casi in cui si chieda un intervento ablativo o limitativo della potestà dei genitori, a norma degli artt. 330 e 333 cod. civ., mentre in ogni altra ipotesi, sono devoluti alla Competenza del tribunale ordinario. ( Conf 1551/83, mass n 426380).*