Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 21/01/2025
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 10046/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SPANO SALVATORE e l'avv. NUTRICATI MAURO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. DE NITTO PERSONE' PA [...]
con l'avv. GIOSA GIAMPAOLO Controparte_2
, con l'avv. LOLLI CINZIA CP_3
Resistenti
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: Dichiarare che il ha prestato attività lavorativa subordinata alle Parte_1 dipendenze della tra il 2018 ed il 2021 nei periodi in narrativa individuati con PA
l'assolvimento delle mansioni di custode/guardiano e con collocazione esclusivamente notturna del suo impegno;
Dichiarare che la è obbligata in solido con la Controparte_2 PA in ragione del contratto di appalto di servizi tra esse intercorso negli anni che qui interessano;
[...]
Dichiarare il diritto dell'istante a riceversi dalla e della in PA Controparte_2 solido, il pagamento del complessivo importo di € 21.789,68 da imputarsi alle distinte causali indicate nel prospetto contabile che forma parte integrante del presente atto, oltre accessori di legge;
Condannare conseguentemente le suddette società, sempre in solido, alla corresponsione in favore del medesimo di detto importo - o del differente, maggiore o minore che emergerà in corso di causa - maggiorato di interessi legali e rivalutazioni monetarie come per legge ed al versamento CP_ in favore dell' della contribuzione ad esso dovuta, derivata dal riconoscimento in favore del ricorrente degli importi di sua pertinenza per le causali azionate. Gradatamente: nella non creduta ipotesi che sia ritenuta insussistente la invocata solidarietà, pronunciare le antescritte domandate condanne nei soli confronti della PA
1
- accertare che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private stipulato nel
2013 tra l'Associazione l' , Controparte_4 Controparte_5
L' ( Controparte_6 Controparte_7
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9
) è l'unico applicabile alla fattispecie.
[...] CP_10 ha chiesto: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta Controparte_2 decadenza del sig. dall'azione esperibile nei confronti della Parte_1 [...] committente/obbligata solidale con la società appaltatrice del servizio CP_2 PA relativamente a tutte le rivendicazioni, siano esse di natura retributiva o contributiva, riferite
[...] all'attività lavorativa prestata dal sig. alle dipendenze della nell'ambito Parte_1 PA dell'appalto del servizio di portierato presso il camping della dell'anno 2018, Controparte_2 nell'ambito dell'appalto del servizio di portierato presso il camping della Controparte_2 dell'anno 2019 e nell'ambito dell'appalto del servizio di portierato presso il camping della
[...] dell'anno 2020; tanto per essere stata l'azione proposta ben oltre il termine di CP_2 decadenza di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003 decorrente dalla cessazione di ogni singolo appalto/rapporto; b) ferma ed impregiudicata la domanda di cui sub a), ma sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che dal “perimetro” della responsabilità solidale della
[...] esulano certamente le voci, richieste dal sig. indennità CP_2 PA1 per ferie e permessi non goduti, maggiorazioni per lavoro domenicale, per lavoro festivo, per lavoro notturno, per straordinario, quindi accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rispetto alla rivendicazione di tali voci;
c) comunque rigettare le Controparte_2 domande di cui al ricorso introduttivo laddove riferite/riferibili alla . Controparte_2
L' ha chiesto: ove ritenuta la sussistenza dell'obbligazione contributiva, condannare il datore CP_3 di lavoro al pagamento dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti, eventualmente da quantificare anche a mezzo CTU, nei limiti della prescrizione quinquennale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della
[...] con contratti a tempo determinato nei seguenti periodi: Dal 12.5.2018 al 14.10.2018; PA
Dal 18.5.2019 al 30.9.2019, con proroga al 10.10.2019; Dal 27.5.2020 al 30.9.2020, con proroga al
9.10.2020; Dal 22.5.2021 al 30.9.2021, con proroga al 2.10.2021.
Tali periodi risultano dalla documentazione in atti e non sono contestati.
2 Il ricorrente deduce poi di avere lavorato presso il campeggio di nella veste Controparte_2 di dipendente della assegnatario del 5° livello del CCNL di cat. Vigilanza PA CP_6 ed impegnato a tempo pieno per l'espletamento delle mansioni di custode / guardiano.
Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti e non sono contestate dalla resistente con riferimento allo svolgimento delle mansioni di custode/guardiano e all'inquadramento al 5° livello;
come si è già visto nelle conclusioni, le contestazioni della attengono PA invece al CCNL applicabile (che, secondo la resistente, sarebbe il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private stipulato nel 2013 tra l'Associazione Nazionale Imprese Servizi
Integrati (ANISI), l'Associazione , l' CP_5 Controparte_7 Controparte_8
, ).
[...] Controparte_9 CP_10
La tesi di parte resistente è infondata e deve essere superata.
Aldilà delle deduzioni svolte dal ricorrente circa il fatto che la non ha dato PA alcuna prova della sua iscrizione alle associazioni datoriali firmatarie del CCNL Servizi Ausiliari
Fiduciari Integrati, la correttezza del CCNL invocato in ricorso si ricava dalle denunce effettuate dalla stessa resistente (datrice di lavoro) all' , come si evince dai Modelli UNILAV allegati al CP_3 fascicolo dell'istituto, da cui risulta che il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro con il ricorrente era il CCNL per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata (cod. 092).
In tal senso si è espresso anche l' , che nella memoria di costituzione ha dedotto che “Il sig. CP_3
a seguito di subentro di attività da parte di altra azienda è stato Parte_1 assunto presso la ditta ( come Personale non qualificato CP_1 C.F._1 P.IVA_1 addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni liv. 5 (C.c.n.l. per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata) •dal 12/05/2018 al 14/10/2018 •dal 18/05/2019 al 10/10/2019 •dal
27/05/2020 al 09/10/2020 •dal 22/05/2021 al 02/10/2021 con contratto di lavoro a tempo determinato
e tempo pieno con orario contrattuale di 40 ore settimanali. L'azienda ha proceduto a trasmettere regolarmente i flussi Uniemens e ad aggiornare l'estratto conto del lavoratore e non ha usufruito di agevolazioni per sgravi sugli oneri sociali e contributivi”.
Tali dati sono ricavati dalle denunce inviate all'Istituto dal datore di lavoro, che ha provveduto a versare all' i contributi dovuti sulla base delle retribuzioni indicate nei Modelli Uniemens in CP_3 atti, quantificate sulla base del CCNL per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata, in conformità all'art. 1 d.l. 338/1989, convertito in l. 389/1989 (in base al quale “
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”).
3 Come correttamente dedotto dal ricorrente nelle note scritte, ulteriore elemento a sostegno della tesi della non applicabilità del CCNL Servizi Ausiliari Fiduciari Integrati è costituito dal fatto che nelle buste paga del 2018 viene indicata la sistematica erogazione dei ratei di 14^ mensilità, istituto contrattuale non previsto dal contratto collettivo invocato dalla resistente.
La resistente ha inoltre richiamato una deroga al CCNL, che il sig. ha accettato ed era per Parte_1 un compenso NETTO di €.900,00 oltre tredicesima e TFR da erogare mensilmente. Tale importo, tra l'altro, non è peggiorativo rispetto al CCNL (vedasi tabella paghe basi pari ad €.1.070,00, Pt_2 eventualmente da ridurre di una percentuale pari al 2% per lavoratori ultracinquantenni).
Tale tesi – fondata sul tenore letterale della lettera di assunzione relativa all'anno 2018 (unica prodotta dalla resistente) – è parzialmente smentita dalle buste paga relative a tale anno, dalle quali risulta il riconoscimento di una retribuzione netta superiore ai 900 euro innanzi indicati e della 14^ mensilità; in ogni caso, si tratterebbe di una previsione nulla ex art. 36 Cost.
Quanto all'orario, al punto 5) del ricorso si deduce che “Il in ciascuno dei distinti periodi Parte_1 nel cui corso ha reso attività nell'interesse della quale società appaltatrice del PA servizio di custodia affidatole dalla ha quotidianamente dovuto osservare - Controparte_2 in via esclusiva e senza deroga alcuna - un orario di lavoro collocato nottetempo subentrando ad altra unità e a sua volta essendo sostituito nell'andar via da ulteriore unità (queste ultime di regola individuate nelle persone di e ) - circostanza pure comprovata dagli Persona_1 Persona_2 screenshot reperiti soltanto per gli anni 2019 e 2021 e che si producono”.
Si rimanda all'elenco contenuto al successivo punto 6) del ricorso (pagg. 2-20) per l'indicazione dei turni (tutti notturni) che il ricorrente ha osservato nell'arco del periodo oggetto di causa, con l'indicazione dell'orario di inizio e fine lavoro per ogni singola giornata e dei giorni di riposo.
La fondatezza della tesi di parte ricorrente si ricava – quantomeno con riferimento al 2018 - dal contenuto delle buste paga in atti (redatte dal datore di lavoro e aventi efficacia probatoria contro l'imprenditore a norma dell'art. 2709 c.c.), le quali coincidono pienamente con il ricorso in relazione ai giorni di lavoro, alle ore prestate giornalmente e ai giorni di riposo.
A titolo esemplificativo, si veda la busta paga di maggio 2018, dalla quale risulta che il ricorrente ha lavorato ininterrottamente dal 12 al 23 per 12 ore giornaliere (11 ore il giorno 23), con 8 ore di lavoro ordinario e 4 ore di lavoro straordinario ogni giorno (3 ore di straordinario il giorno 23), ha poi goduto di un giorno di riposo il 24 e ha ripreso a lavorare dal 25 al 28 per 8 ore al giorno
(senza lavoro straordinario), ha avuto un altro giorno di riposo il 29 e ha lavorato per 8 ore al giorno il 30 e il 31; tali dati coincidono pienamente con quelli analiticamente indicati in ricorso.
Identico discorso vale anche per le buste paga relative ai mesi successivi del 2018.
Per gli anni 2019 e 2021, la tesi di parte ricorrente trova conferma negli screenshot allegati.
4 Tali circostanze non sono smentite dagli esiti della prova orale;
i testi hanno infatti dichiarato che il ricorrente osservava turni notturni di 8 ore (dalle 22:00 alle 06:00 o dalle 23:00 alle 07:00,
a seconda dei periodi) e l'unica discordanza è relativa al fatto se i turni fossero strutturati con un sistema 5+1 o 6+1 (ovvero, se il giorno di riposo fosse previsto dopo 5 o 6 giorni di lavoro).
Si tratta di circostanze che non sono in contrasto con la tesi del ricorrente, il quale ha dedotto di avere osservato turni di 8 ore per cinque giorni consecutivi, con riposo al sesto giorno, per la maggior parte dei giorni indicati nel prospetto analitico;
le uniche eccezioni (relative a turni di più di 8 ore o a giorni di riposo intervenuti oltre i cinque giorni di lavoro consecutivi) si fondano sulle risultanze delle buste paga in atti del 2018 (che, come si è visto, hanno valore confessorio nei confronti dell'imprenditore che le ha redatte) e degli screenshot dei turni del 2019 e 2021.
Per quanto innanzi esposto, l'orario di lavoro indicato in ricorso deve ritenersi provato.
Ne consegue il diritto del ricorrente alle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario, notturno domenicale e festivo, come da conteggi analitici allegati al ricorso.
In senso contrario, la resistente ha dedotto che “la disposizione dell'orario di lavoro era stabilita settimanalmente in base alle esigenze aziendali, compresa la presenza al lavoro nei giorni di domenica e festivi con riposo in altro giorno. Pertanto, tali giorni (domenica e festivi) sono da ritenersi lavoro ordinario e non straordinario. E ciò non poteva essere altrimenti essendo, il CP_ contratto con di , relativo proprio al periodo estivo (che solitamente, per altri tipi di CP_2 lavoro non stagionali, è di ferie)” e che “come indicato nel CCNL allegato al presente atto (doc. 2), sono da considerarsi lavoro normale (Titolo VII Orario di Lavoro Articolo 32 – Orario di lavoro settimanale “… è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato a giornata o in turni regolari di servizio del personale inquadrato nel CCNL”),
e, quindi, non possono essere valutati come lavoro supplementare quello notturno o festivo”.
La tesi di parte resistente è infondata, in quanto – per le ragioni già innanzi evidenziate - il CCNL
Servizi Ausiliari Fiduciari Integrati non è applicabile al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Peraltro, la stessa resistente – quantomeno nell'anno 2018 – aveva regolarmente riconosciuto al ricorrente maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno domenicale e festivo (con ciò contraddicendo la tesi sostenuta nella memoria di costituzione), anche se in misura inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
pertanto, il ricorrente ha diritto alle suddette maggiorazioni nella misura corretta per il 2018 e in misura integrale per gli anni successivi.
Al riguardo, si deve fare riferimento al CCNL per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata (sezione servizi fiduciari, titolo VI); in particolare, in base all'art. 10, “La durata dell'orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 40 ore settimanali di effettivo lavoro distribuite su
5 o 6 giornate lavorative”; in base all'art. 11, “Si considera straordinaria, ai fini retributivi la prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale di lavoro… Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino”.
5 In conformità alle previsioni contenute nell'art. 11, nei conteggi analitici allegati al ricorso sono state applicate le seguenti maggiorazioni: La retribuzione oraria per straordinario notturno +35%
= € 9,917. La retribuzione oraria domenicale/festiva +35% = € 9,917 La retribuzione oraria per straordinario domenicale/festivo notturno +50% = € 11,019. Indennità per turno notturno € 12,39.
Tali maggiorazioni sono conformi alle previsioni del CCNL ed appaiono quindi corrette.
Dall'esame dei conteggi risulta che la maggiorazione per lavoro notturno è stata applicata solo per le ore di straordinario (eccedenti le 40 ore settimanali); devono pertanto essere superate le contestazioni sollevate dalla resistente circa l'ordinarietà dei turni notturni.
In assenza di contestazioni specifiche rispetto ai calcoli contenuti in tali conteggi (come si è già visto, le contestazioni riguardavano solo il CCNL applicabile e le circostanze di fatto dedotte in ricorso, non i conteggi effettuati sulla base di tali parametri), spettava al ricorrente la somma di
€ 44.970,85 per l'intero periodo lavorativo;
la resistente ha contestato i conteggi di controparte quanto alla determinazione del percepito, deducendo che sarebbero stati detratti importi netti e non lordi;
dal raffronto con le buste paga risulta che tali contestazioni sono fondate, almeno in misura parziale;
ai fini della decisione, per il percepito si è quindi fatto riferimento agli importi denunciati dal datore di lavoro e risultanti dall'estratto contributivo prodotto dall , pari a CP_3 complessivi € 26.691,00 lordi (in luogo del minore importo di € 23.181,17 indicato in ricorso).
La deve essere quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente della PA differenza, pari a € 18.279,85 lordi (in luogo dell'importo di € 21.789,68 indicato in ricorso), oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo e oltre al versamento dei maggiori contributi dovuti all' . CP_3
Con riferimento alla posizione della è fondata l'eccezione di decadenza ex Controparte_2 art. 29 D.Lgs. 276/2003 in relazione agli anni 2018, 2019 e 2020, essendo trascorsi, al momento del deposito del ricorso, oltre due anni dalla cessazione dei relativi contratti di appalto.
La responsabilità solidale della committente può quindi essere riconosciuta solo in relazione al
2021 (per l'importo di € 4386,69 lordi, pari alla differenza tra l'importo dovuto di € 10.402,69 indicato nei conteggi di parte e il percepito di € 6016,00 risultante dall'estratto contributivo per tale anno), oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Tale responsabilità solidale non può essere invece estesa agli obblighi contributivi, in quanto l' – titolare del credito – nelle conclusioni ha chiesto la condanna solo del datore di lavoro, CP_3 senza formulare alcuna richiesta nei confronti della committente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, ciò in particolare con riferimento alla posizione di nei cui confronti il valore della causa è stato determinato in base alla Controparte_2 somma riconosciuta in sentenza e non in base a quella oggetto di domanda.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 15/09/2023 da nei confronti di Parte_1 PA Controparte_2
e , così provvede:
[...] CP_3
1. Accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della PA svolgendo mansioni di custode/guardiano di 5° livello CCNL per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata, nei periodi e con gli orari di lavoro indicati in ricorso.
2. Per l'effetto, condanna la (in solido con nei limiti PA Controparte_2 indicati al successivo punto 3 del dispositivo) al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 18.279,85 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo e oltre al versamento dei maggiori contributi dovuti all' . CP_3
3. Accerta e dichiara la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 di Controparte_2 limitatamente alle differenze retributive dovute per l'anno 2021, pari all'importo di
[...]
€ 4386,69 lordi, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
4. Rigetta per il resto ricorso.
5. Condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 2800,00 a carico di e in € 1400,00 a carico di PA Controparte_2 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi innanzi liquidati.
Lecce, lì 21/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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