Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, nell'udienza del 07/01/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 29030 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
, in persona del procuratore speciale Parte_1
(C.F. ) con gli avv.ti Stefano Giove Parte_2 C.F._1
(C.F. e Michele Sprovieri (C.F. C.F._2
) – PEC e C.F._3 Email_1
;, presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliata in V.LE REGINA MARGHERITA, 278 00198 ROMA
attore e
in persona ex lege , rappresentato e difeso – giusta CP_1 procura in atti – dall'avv. GOLISANO PIETRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato Convenuto Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 18.04.2024, la locatrice Parte_1
chiedeva la convalida dello sfratto per morosità della convenuta
[...]
relativamente al locale identificato come S40, ubicato al piano CP_1 interrato della Stazione di Roma Termini, della superficie di mq. 388 circa, come individuato nella planimetria allegata sub a) al contratto di locazione denominato T 14-2023, prodotto quale allegato 1 dell'atto di citazione, e la emissione del decreto monitorio per il pagamento dell'importo di euro 70.821,00 (o il diverso importo precisato in udienza), di cui euro 53.923,98 per canoni scaduti, oltre successivi importi a scadere sino al rilascio, comprensivi di interessi dalle date di scadenza dei singoli pagamenti;
l'intimante formulava, inoltre, richiesta di ordinanza di rilascio in caso di opposizione e, nel caso di prosecuzione del giudizio, domanda di
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risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, anche in considerazione della mancata consegna della fideiussione bancaria di cui all'art. 11 del contratto di locazione;
chiedeva, poi, la condanna al pagamento delle somme sopra indicate e quelle maturande in corso di causa, sino al momento della decisione, nonché condanna della conduttrice ex art. 614 bis, c.p.c., al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio, con istanza di determinazione dell'importo tenendo conto del valore della controversia, del vantaggio per l'obbligata derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile alla quantificazione;
e reclamava, infine, il favore delle spese del giudizio. A tale riguardo, la parte attrice deduceva che il locale sopracitato veniva concesso in locazione da a con Parte_1 CP_1 contratto decorrente dall'1.1.2024 denominato T 14-2023, debitamente registrato, per la prevalente attività di vendita di prodotti di informatica, gaming, telefonia, elettrodomestici, video, foto, droni, mobilità elettrica, smart home, identificati da diversi marchi (“prodotti autorizzati”) ed a insegna Euronics; che, peraltro, dal 14.11.2012 l'immobile era già nella detenzione della conduttrice in forza di precedente contratto di CP_1 locazione T 18-2012 del 7.9.2012, consensualmente risolto dalle parti con effetto alla data del 31.12.2023; che, in particolare, l'articolo 9 del contratto T 14-2023 prevedeva un canone annuo di locazione di euro 260.000,00 oltre IVA come canone base, nonché un conguaglio, se positivo, rapportato alle seguenti percentuali del fatturato, al netto dell'IVA, a qualunque titolo realizzato nell'esercizio commerciale nel periodo di rifermento: 4% dell'intero fatturato annuo, al netto dell'IVA, qualora lo stesso sia compreso tra euro 4.000.000,00 ed euro 5.000.000,00; 7% dell'intero fatturato annuo, al netto dell'IVA, qualora lo stesso sia superiore ad euro 5.000.000,00; che, tuttavia, a parziale deroga di tali previsioni, le parti concordavano, sempre nel predetto articolo 9, per il periodo intercorrente tra l'1.1.2024 ed il 7.11.2024 (incluso) il canone base, su base annua, pari all'importo di euro 176.800,00 (IVA esclusa), aggiornato applicando il 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata dall'1.1.2022 al 31.12.2023; che, per giunta, il citato articolo 9 prevedeva che, oltre al canone, la conduttrice era tenuta a spese per i servizi come definiti nell'allegato sub c) del contratto per un importo annuo stimato di euro 46.560,00 oltre IVA, oltre conguaglio delle spese in relazione ad eventuali maggiori costi sostenuti per la loro erogazione, con ripartizione dei costi tra i diversi utilizzatori degli spazi di stazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 392.1978 in base ai criteri stabiliti e descritti nel “Regolamento per la ripartizione degli oneri condominiali”, allegato sub c2) al contratto;
che, inoltre, l'articolo 10 del contratto prevedeva un canone base e le spese per i servizi corrisposto mensilmente in rate anticipate entro il giorno 1° di ogni
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mese per ciascun anno, con interessi di mora da calcolare ad un saggio pari allo 0,5% al mese per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di scadenza del pagamento e sino alla data di esecuzione;
che, poi, l'articolo 14 del contratto prevedeva come dovuto dalla conduttrice un contributo forfettario per le attività promozionali curate da GSR e le spese promozionali dalla stessa sostenute determinato – per ciascun anno civile – in misura pari al 5% del canone base con conguaglio, da versarsi con le modalità di pagamento previste dall'art.10 per il pagamento del canone e delle spese per i servizi;
che, infine, l'articolo 11 del contratto prevedeva l'impegno della società conduttrice a consegnare a GSR, entro e non oltre il 31.12.2023, una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta per un importo pari ad euro 107.848,00 a presidio dell'esatto e puntale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società conduttrice, con ulteriore impegno di consegnare, entro il 7.11.2024, una nuova garanzia bancaria autonoma a prima richiesta per l'importo pari ad euro 158.600,00, ovvero un atto integrativo della garanzia bancaria da consegnare entro il 31.12.2023, entrambe con validità sino a 180 giorni successivi alla scadenza del contratto, da ricostituire in caso di escussione totale o parziale;
che, tuttavia, a fronte di ciò, l'intimata si rendeva inadempiente agli obblighi nascenti dal nuovo contratto T 14-2023, maturando una morosità di euro 70.821,00 (alla data di redazione dell'atto di citazione), risultante dalla sommatoria degli importi lordi riportati nel prospetto prodotto quale doc. 04; che, pertanto, GSR Spa richiamava al rispetto delle CP_1 pattuizioni contrattuali e al rientro dello scoperto senza sortire altro effetto se non il tardivo pagamento della mensilità di gennaio 2024, benché fossero già maturati gli importi dovuti al 1° febbraio 2024, e nonostante la presa d'atto della morosità da parte della conduttrice ed il manifestato impegno al pagamento, sicché l'istante rendeva nota la propria volontà di agire per il recupero del credito e dell'immobile; che, infine, la CP_1 risultava inadempiente anche rispetto all'obbligo assunto nel richiamato art. 11 relativo alla consegna di fideiussione bancaria dell'importo di euro 107.848,00 a garanzia dell'esatto e puntale adempimento di tutte le obbligazioni assunte. Con comparsa di risposta del 17.05.2024 si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione CP_1 in ragione dell'omessa indicazione di tutti gli elementi indispensabili per comprendere, incontrovertibilmente, quale fosse il locale oggetto della pretesa di controparte (a titolo esemplificativo: particella, esatto posizionamento), posto che il medesimo risultava situato all'interno di un complesso immobiliare comprendente molteplici spazi commerciali;
che, inoltre, l'intimante aveva omesso di assolvere all'onere probatorio sancito dall'art. 2697, c.c., poiché dall'esame della documentazione prodotta non era riscontrabile nessun elemento in grado di dimostrare il lamentato debito maturato dalla che, quindi, espressamente si contestava, CP_1 anche perché le due comunicazioni inviate dall'intimante alla convenuta
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erano riferite all'asserito mancato pagamento del solo canone di gennaio 2024 ovvero, nel punto concernente il contratto in esame, alle mere «obbligazioni di pagamento dei corrispettivi da Voi contrattualmente assunte», senza tuttavia specificare le mensilità e gli importi dovuti da CP_1
L'intimata, quindi, concludeva per il rigetto della richiesta di convalida dello sfratto ovvero in subordine di emissione di ordinanza non impugnabile di rilascio;
nonché, per il rigetto dell'istanza di ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 70.821,00, di cui euro 53.923,98 per canoni asseritamente scaduti, e di ogni pretesa avanzata dalla controparte in quanto infondata e comunque non provata. Con ordinanza dell'11.07.2024 veniva ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito. Con memoria ex art. 426 c.p.c., depositata per l'udienza del 15.10.2024, l'intimante rappresentava di aver Parte_1 depositato, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, istanza di mediazione avanti all'organismo ADR Center sede di Roma per avviare il relativo procedimento anche ai fini della procedibilità della domanda, precisando che il primo incontro tra le parti, con adesione di si era svolto il CP_1
13.09.24, e depositava, quindi, il correlato verbale;
affermava, inoltre, che prima dell'avvio della mediazione si verificava il deposito da parte di in data 28.06.24 avanti al Tribunale di Roma di ricorso ex artt. 40 CP_1
e 44, c.c.i.i., rubricato al numero di procedimento unitario R.G. n. 929- 2/2024, accolto con provvedimento del 10-11 luglio 2024 mediante assegnazione di un termine di 60 giorni dal deposito della domanda per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti con nomina dei commissari giudiziali;
precisava, al riguardo, che, con ogni probabilità, tale procedura si trovava nella fase c.d. “prenotativa”, giacché il piano e la proposta depositati da risultavano ancora in CP_1 corso di valutazione e approfondimento da parte degli organi della procedura;
sottolineava, poi, che oggetto del giudizio in corso si identificava nell'accertamento dell'inadempimento della conduttrice e nella sua importanza, al fine della pronuncia di risoluzione del contratto di locazione in essere, e che, peraltro, l'ammissione dell'intimata alla procedura di concordato non determinava alcuna variazione in ordine agli organi della società ed agli obblighi assunti nei confronti dei creditori;
rilevava, quindi, che le somme contrattualmente dovute a GSR dal mese di luglio 2024 (prima mensilità successiva al deposito del ricorso 28.6.2024), erano da considerare, piuttosto, crediti prededucibili, perché sorti, ai sensi degli artt. 9, 10 e 14 del contratto T 14-22023, in costanza del procedimento unitario e dovevano essere soddisfatti alle scadenze previste da tale contratto;
riteneva, pertanto, che, allo stato, l'unico effetto rilevante del procedimento unitario in corso era l'impossibilità per GSR di porre in esecuzione l'ordinanza di rilascio, stante la conferma da parte del Tribunale della istanza per la concessione delle misure protettive ex art. 4 5
54, c.c.i.i., per una durata di 120 giorni dalla data di pubblicazione della domanda ex art. 40 e 44, c.c.i.i., nel Registro delle Imprese;
rilevava, dunque, la permanenza dell'inadempimento dell'intimata e forniva l'indicazione riassuntiva delle somme dovute al momento della redazione della memoria, come da prospetto aggiornato che depositava, quale doc. 10, per un debito complessivo pari ad euro 212.463,00, precisando che dalla data di decorrenza contrattuale l'intimata aveva corrisposto con ritardo i soli importi (canone base, acconto spese comuni e spese promozionali) mensilmente dovuti per gennaio 2024; ribadiva, poi, quale ulteriore profilo di grave inadempimento di una obbligazione contrattualmente assunta, l'omessa costituzione da parte di CP_1 della garanzia bancaria autonoma a prima richiesta per un importo pari ad euro 107.848,00 a presidio dell'esatto e puntale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società conduttrice, prevista all'art. 11 del contratto (con ulteriore impegno a consegnare entro il 7.11.2024 nuova garanzia bancaria per un importo pari ad euro 158.600,00, ovvero atto integrativo della prima garanzia bancaria da consegnare entro il 31.12.2023, entrambe con validità sino a 180 giorni successivi alla scadenza del contratto, da ricostituire in caso di escussione totale o parziale); precisava, infine, che l'intimata era inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dal contratto T 14-2023 con particolare riguardo alle previsioni degli articoli, 9, 10, 11 e 14, e che la natura della causa non necessitava, per la deducente, l'ammissione di mezzi di prova orale, risultando provato l'inadempimento e quindi la domanda di risoluzione e di condanna della conduttrice al versamento di quanto contrattualmente dovuto sino al rilascio. Con memoria ex art. 426 c.p.c., depositata per l'udienza del 15.10.2024, l'intimata nel riportarsi a quanto narrato, dedotto e CP_1 prodotto in occasione della costituzione in giudizio, precisava ulteriormente che in data 28.06.2024 la medesima società aveva depositato, ai sensi degli artt. 40 e 44 c.c.i.i., presso il Tribunale Ordinario di Roma ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, iscritto al Proc. Un. 929-2/24, con contestuale istanza di concessione delle misure protettive e cautelari ex artt. 54 e 55, c.c.i.i.; che, in data 02.07.2024, tale domanda veniva pubblicata nel registro delle imprese;
che, successivamente, in data 11.07.2024, il Tribunale Civile di Roma, Sez. XIV, in persona del giudice delegato dott.ssa Francesca Vitale emetteva, nell'ambito della suddetta procedura concordataria numero 929-2/24, decreto con il quale, ai sensi degli artt. 54, c. 2, e 55, c. 3, c.c.i.i., accoglieva la suddetta domanda di conferma delle misure protettive presentata da precisando testualmente che «[…] il citato articolo CP_1
55 comma 3 debba essere interpretato nel senso di ritenere che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che da parte del giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che quest'ultimi debbano essere preventivamente notiziati
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della domanda e che ciò, conseguentemente, autorizza l'adozione di una misura con efficacia “erga omnes”, ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che vengano inibite […]letti gli articoli 54 co. 2 e 55 co. 3 del codice della crisi, accoglie la domanda di conferma delle misure protettive presentata dal e, per l'effetto: conferma che dalla data CP_1 della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa né possono proseguire le azioni per il rilascio di ramo di azienda e di immobile […]»; che, pertanto, sussisteva per l'intimante il divieto di agire esecutivamente nei confronti di che, per giunta, ometteva CP_1 Parte_1 illegittimamente di indicare nell'atto di citazione elementi specifici per configurare il locale oggetto dello sfratto, determinando con ciò la nullità della citazione;
che, poi, l'atto di citazione presentava anche un generico e confusionario specchietto o tabella riferita alle morosità di ove CP_1 erano «mescolati» le mensilità non pagate, acconti spese comuni e acconti spese promo, in modo da determinare un ulteriore motivo di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
che, inoltre, l'intimante, all'udienza del 20.05.2024, non specificava con esattezza l'importo definitivamente dovuto dall'intimata; che, infine, risultava l'omesso invio da parte di di un preavviso Parte_1 di pagamento, inteso nella tecnica bancaria «come la comunicazione, verbale o scritta, che un contraente dà all'altro, di procedere entro un termine convenuto all'esecuzione di un'operazione oppure alla liquidazione di un conto o di un rapporto di credito», mentre nella comunicazione del 19.02.2024 (doc. 5 dell'atto di citazione) vi era soltanto un generico richiamo al rispetto delle pattuizioni contrattuali assunte da sicché anche tale vizio CP_1 comportava la nullità dell'intimazione di sfratto per morosità. La causa veniva decisa all'udienza del 07.01.2025
*** Prima di esaminare il merito del giudizio, deve essere esclusa, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione eccepita dall'intimata in ragione dell'asserita indeterminatezza dell'immobile oggetto della domanda. Ciò in quanto, come già precisato nell'ordinanza di rilascio dell'11.07.2024, dal contenuto dell'atto di citazione si evince chiaramente ed in modo univoco il locale commerciale oggetto della domanda, indicato sia mediante il codice identificativo S40, la sua ubicazione al piano interrato della Stazione di Roma Termini e la sua superficie di circa mq 388; sia mediante la chiara planimetria allegata al contratto T 14-2023, che fornisce ampio riscontro al riguardo (cfr. p. 51, all. 1, atto di citazione). Senza dire, poi, che l'immobile in questione risulta ben noto alla parte convenuta, giacché nella disponibilità della medesima sin dal 14.11.2012, in forza di un precedente contratto di locazione consensualmente risolto tra le parti alla data del 31.12.2023.
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Nel merito, la domanda di risoluzione per inadempimento è fondata e va accolta nei limiti della presente decisione. La parte attrice ha dimostrato nel presente giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria mediante la produzione documentale del contratto di locazione denominato T 14-2023 stipulato con la parte convenuta, e, nel contempo, ha allegato la circostanza dell'inadempimento della sia rispetto agli obblighi negoziali di pagamento previsti CP_1 dagli artt. 9, 10 e 14 del citato contratto, sia riguardo alla costituzione della fideiussione bancaria prevista dall'art. 11 del negozio medesimo. Come noto, infatti, nei giudizi in materia di responsabilità contrattuale, l'attore ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva, sicché grava sul convenuto dimostrare l'esattezza e la completezza dell'adempimento posto in essere. Ciò in conformità ai principi espressi da tempo, in relazione al riparto dell'onere probatorio, dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: «in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento» (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. II, 27.01.2023, n. 2554). A tale specifico riguardo, tuttavia, la Società convenuta nel presente giudizio nulla ha dimostrato: né in ordine al pagamento degli importi dedotti dall'attrice come non corrisposti, né riguardo alla fideiussione bancaria omessa. Pertanto, deve ritenersi provato il grave inadempimento di in ragione della ripetuta violazione dell'obbligazione CP_1 primaria ed essenziale del conduttore relativa al pagamento del canone di locazione, già di per sé sufficiente ad integrare il parametro della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 del Codice civile. Sul punto, infatti, è opportuno ricordare che «in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1455 del c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento, riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti. L'omesso pagamento dei canoni alle scadenze, costituendo la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, rende perciò inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto» (cfr. Tribunale Roma sez. VI, 19.07.2021, n. 12529). Ciò a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, l'inadempimento di CP_1 perdura dalla mensilità di febbraio 2024 e, secondo principi ormai
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consolidati, «in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza» (cfr. Cassazione civile sez. III, 20.01.2017, n. 1428). Dall'accertato grave inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Società convenuta ne discende, quindi, la risoluzione del contratto di locazione T 14-2023 stipulato tra e Parte_1 CP_1 con decorrenza 01.01.2024 in relazione al locale commerciale S40 ubicato a piano interrato della Stazione Termini di Roma, con correlata condanna della parte convenuta al pagamento delle somme dovute, così come precisate nelle note conclusive per una esposizione complessiva di € 275.367,83. Infatti, dall'8/11/2024 l'importo del canone è divenuto quello pieno previsto dall'art. 9 del contratto, ovvero € 260.000 annui oltre iva, suddiviso in rate mensili, essendo terminato il periodo di iniziale riduzione, limitata temporalmente dall'1/1/2024 al 7/11/2204). La condanna al rilascio dell'immobile contenuta nell'ordinanza ex art. 665, c.p.c., dell'11.07.2024 deve essere, pertanto, confermata, benché la sua esecuzione risulti, allo stato, inibita dalla vigenza delle misure di protezione di cui all'art. 54, c. 2, c.c.i.i., indicate nel decreto emesso, anch'esso in data 11.07.2024, dal Giudice delegato del Tribunale Civile di Roma, Sez. XIV, nell'ambito del procedimento unitario numero 929- 2/2024, sino alla permanenza della loro efficacia anche eventualmente prorogata. Sul punto, infatti, è opportuno precisare che le misure di protezione di cui all'art. 54, c. 2, c.c.i.i., così come confermate nel citato decreto del Giudice delegato, attengono alle sole azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 54, c. 2, c.c.i.i., primo periodo) sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa: esse, pertanto, non impediscono la decisione dell'odierno giudizio e la pronuncia delle relative statuizioni di merito. Tale conclusione, aderente al dettato normativo, trova, per giunta, ulteriore riscontro anche nella specificazione contenuta nel medesimo decreto confermativo, nella parte in cui circoscrive, solo nei confronti di alcuni punti vendita diversi da quello oggetto della presente decisione, le ulteriori misure (cfr. art. 54, c. 2, c.c.i.i., ultimo periodo, nel testo vigente all'11.07.24) concernenti il divieto di azioni giudiziali dirette alla risoluzione dei contratti aziendali, precisando, a tal fine, che: «né possono essere proseguite le azioni stragiudiziali ovvero intraprese le azioni giudiziali per ottenere la risoluzione dei contratti di affitto di azienda e la disponibilità dei locali di cui ai punti vendita , e preannunciate Pt_3 CP_2 CP_3 rispettivamente da Gestar s.a.s di Autopolis srl e C., da TR Italy spa e da IGD Immobiliare Grande Distribuzione Controparte_4
(cfr. p.5 del Decreto del Tribunale Civile di Roma, Sez. XIV,
[...]
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proc. un. 929-2/2024, quale all. 3 della memoria integrativa di parte convenuta). La attuale vigenza delle misure di protezione di cui all'art. 54, c. 2, c.c.i.i., ch procrastinano l'esecuzione del rilascio sconsigliano allo stato la emissione di un provvedimento ex art.614 bis c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, possono essere liquidate in favore di parte attrice come da dispositivo, secondo i valori dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale parametrati allo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma. Sezione VI^ civile, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto dichiara il contratto di locazione denominato T 14-2023, relativo al locale commerciale identificato come S40 ubicato al piano interrato della Stazione di Roma Termini, risolto per inadempimento del conduttore CP_1
2) conferma l'ordinanza di rilascio;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore della parte CP_1 attrice della somma di euro € 275.367,83 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna la convenuta alla refusione in favore della parte CP_1 attrice delle spese di lite che liquida in euro 11.000,00 per compensi oltre Iva, Cpa, contributo per spese generali al 15%, ed in euro 406,50 per esborsi. Roma, 7 gennaio 2025 Il Giudice Dott.ssa Roberta Nardone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dott. Paolo Paolucci
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