Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo
- Presidente est. Dott.ssa
Dott. Alessandro Carra
- Giudice
- Giudice Michele Grande Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9552/2019 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Mangia, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difesa dall'avv. Carmela Palese e dell'avv. Giuseppe Bonsegna, Controparte 1 come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 26.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt 1 e il CP 1 contraevano matrimonio in data 3.9.1998, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Santa Cesarea Terme (Le) – atto n. 8 parte II serie A Anno 1998, dal quale nascevano due figli, rispettivamente, in data 8.12.2003 e in data 4.12.2012.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza del 26.2.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, riportate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 26.2.25, da intendersi parte integrante della presente statuizione, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene;
corre l'obbligo di precisare, tuttavia, come già indicato all'udienza suddetta, che non possa riconoscersi in questa sede portata vincolante alle manifestazioni di volontà delle parti inerenti l'instaurando giudizio di divorzio e la portata delle previsioni congiunte da prospettare in tal sede.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 3.9.1998 in
Santa Cesarea Terme (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 8 parte II serie
A ufficio 1 anno 1998, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 26.2.25, da intendersi parte integrante della presente statuizione, con le precisazioni indicate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 16.4.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)