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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 9 gennaio 2025 R.G.152/2022
Oggi 9 gennaio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attrice l'avv. Gonaria Manca la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo. e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 152/2022 di R.G. promossa da
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]n. 5, Parte_1
c.f.: , rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce all'atto di C.F._1 citazione dall'avv. Gonaria Manca ( ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Nuoro Piazza Melis 3, presso e nello studio del medesimo avvocato
ATTRICE
CONTRO
OB Morandi, residente in [...],
[...]
residente in [...], , CP_1 Controparte_2 residente in [...], residente in CP_3
Villagrande Strisaili, via Attilio Deffenu n.19; residente in [...], Controparte_4
Borgata Traversa – via Nazionale n. 38; residente in [...]
Rospigliosi n. 1; residente in [...]
Nazionale; , residente in [...] CP_7
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Veneto n. 5, c.f.: ha acquistato per intervenuta usucapione C.F._1 ultraventennale la proprietà della unità immobiliare abitativa ubicata in Torpè (NU), via
Vittorio Veneto n. 5, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 42, Particella 972 sub 15,
Categoria A/4, classe 2, Consistenza 4,5 vani, Rendita Catastale € 158,04 (già distinta al Catasto al Foglio 42, Particella 504 sub 2) nonché dell'immobile ubicato in Torpè (NU), via Vittorio
Veneto n. 5, adibito a locale magazzino, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 42, Particella 972 sub 14, Categoria C/1, classe 1, Rendita Catastale € 223,11 (già distinto al Catasto al Foglio 42,
Particella 504, sub 1)
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa attrice dei beni indicati in dispositivo. L'attrice ha esposto che possiede da oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico, esclusivo, continuo e ininterrotto i seguenti beni:
a)-unità immobiliare abitativa ubicata in Torpè (NU), via Vittorio Veneto n. 5, identificata al
Catasto Fabbricati al Foglio 42, Particella 972 sub 15, Categoria A/4, classe 2, Consistenza 4,5 vani, Rendita Catastale € 158,04 (già distinta al Catasto al Foglio 42, Particella 504 sub 2);
b)-immobile ubicato in Torpè (NU), via Vittorio Veneto n. 5, adibito a locale magazzino, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 42, Particella 972 sub 14, Categoria C/1, classe 1, Rendita
Catastale € 223,11 (già distinto al Catasto al Foglio 42, Particella 504, sub 1); che i suddetti immobili risultano formalmente intestati ai sigg.ri: Persona_1
(deceduta il 08.11.1993); (deceduto il 25.05.2021 al quale gli succede la Persona_2 moglie 1) OB Morandi); (deceduto il 10.11.2017, gli succedono la moglie Persona_3
2) ed i figli 3) e 4) ; (deceduta il Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_4
02.10.2011, come pure il coniuge , le succedono i figli: 5) Controparte_8 Controparte_4
6) e 7) ; (deceduta il Controparte_5 Controparte_6 Persona_5
01.11.1975, nubile);- 8) ; (ovvero l'odierna attrice); CP_7 Parte_1 L'attrice ha posseduto in modo esclusivo, pubblico e pacifico gli immobili sopra indicati, dei quali possiede in modo esclusivo le chiavi, avendo provveduto a sostituire la serratura, senza che gli altri intestatari catastali o altri soggetti abbiano mai eccepito alcunché o contestato in alcun modo il suo possesso che si è estrinsecato nella manutenzione ordinaria e straordinaria, quali la tinteggiatura della facciata, il rifacimento del bagno e la ristrutturazione degli infissi, provvedendo a tutte le spese e tasse;
dai registri immobiliari non risultano trascrizioni di domande contro la ricorrente o i suoi danti causa dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sui beni de quo, come risulta dalla certificazione dell'Agenzia del Territori
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 9.1.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dall'attrice da oltre vent'anni: la stessa ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, in particolare ha realizzato migliorie, ha rifatto la tinteggiatura della facciata, si è occupata del rifacimento del bagno e della ristrutturazione degli infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 4.11.2024 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in
Cancelleria
Così deciso in Nuoro, addì 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 9 gennaio 2025 R.G.152/2022
Oggi 9 gennaio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attrice l'avv. Gonaria Manca la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo. e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 152/2022 di R.G. promossa da
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]n. 5, Parte_1
c.f.: , rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce all'atto di C.F._1 citazione dall'avv. Gonaria Manca ( ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Nuoro Piazza Melis 3, presso e nello studio del medesimo avvocato
ATTRICE
CONTRO
OB Morandi, residente in [...],
[...]
residente in [...], , CP_1 Controparte_2 residente in [...], residente in CP_3
Villagrande Strisaili, via Attilio Deffenu n.19; residente in [...], Controparte_4
Borgata Traversa – via Nazionale n. 38; residente in [...]
Rospigliosi n. 1; residente in [...]
Nazionale; , residente in [...] CP_7
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Veneto n. 5, c.f.: ha acquistato per intervenuta usucapione C.F._1 ultraventennale la proprietà della unità immobiliare abitativa ubicata in Torpè (NU), via
Vittorio Veneto n. 5, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 42, Particella 972 sub 15,
Categoria A/4, classe 2, Consistenza 4,5 vani, Rendita Catastale € 158,04 (già distinta al Catasto al Foglio 42, Particella 504 sub 2) nonché dell'immobile ubicato in Torpè (NU), via Vittorio
Veneto n. 5, adibito a locale magazzino, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 42, Particella 972 sub 14, Categoria C/1, classe 1, Rendita Catastale € 223,11 (già distinto al Catasto al Foglio 42,
Particella 504, sub 1)
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa attrice dei beni indicati in dispositivo. L'attrice ha esposto che possiede da oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico, esclusivo, continuo e ininterrotto i seguenti beni:
a)-unità immobiliare abitativa ubicata in Torpè (NU), via Vittorio Veneto n. 5, identificata al
Catasto Fabbricati al Foglio 42, Particella 972 sub 15, Categoria A/4, classe 2, Consistenza 4,5 vani, Rendita Catastale € 158,04 (già distinta al Catasto al Foglio 42, Particella 504 sub 2);
b)-immobile ubicato in Torpè (NU), via Vittorio Veneto n. 5, adibito a locale magazzino, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 42, Particella 972 sub 14, Categoria C/1, classe 1, Rendita
Catastale € 223,11 (già distinto al Catasto al Foglio 42, Particella 504, sub 1); che i suddetti immobili risultano formalmente intestati ai sigg.ri: Persona_1
(deceduta il 08.11.1993); (deceduto il 25.05.2021 al quale gli succede la Persona_2 moglie 1) OB Morandi); (deceduto il 10.11.2017, gli succedono la moglie Persona_3
2) ed i figli 3) e 4) ; (deceduta il Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_4
02.10.2011, come pure il coniuge , le succedono i figli: 5) Controparte_8 Controparte_4
6) e 7) ; (deceduta il Controparte_5 Controparte_6 Persona_5
01.11.1975, nubile);- 8) ; (ovvero l'odierna attrice); CP_7 Parte_1 L'attrice ha posseduto in modo esclusivo, pubblico e pacifico gli immobili sopra indicati, dei quali possiede in modo esclusivo le chiavi, avendo provveduto a sostituire la serratura, senza che gli altri intestatari catastali o altri soggetti abbiano mai eccepito alcunché o contestato in alcun modo il suo possesso che si è estrinsecato nella manutenzione ordinaria e straordinaria, quali la tinteggiatura della facciata, il rifacimento del bagno e la ristrutturazione degli infissi, provvedendo a tutte le spese e tasse;
dai registri immobiliari non risultano trascrizioni di domande contro la ricorrente o i suoi danti causa dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sui beni de quo, come risulta dalla certificazione dell'Agenzia del Territori
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 9.1.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dall'attrice da oltre vent'anni: la stessa ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, in particolare ha realizzato migliorie, ha rifatto la tinteggiatura della facciata, si è occupata del rifacimento del bagno e della ristrutturazione degli infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 4.11.2024 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in
Cancelleria
Così deciso in Nuoro, addì 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna