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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5168-2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., rapp. e dif. giusta procura in atti dagli avv. Matteo Feccia
e LU Medugno.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna
, (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede al P.IVA_1
Corso Giuseppe Garibaldi, 142/D, c.a.p. 84123, Salerno, indirizzo p.e.c.
t (Contumace) Email_1
RESISTENTI
OGGETTO: azione di accertamento negativo – Verbale ispettivo – evasione contributiva.
Acquisita documentazione, escussi i testi ammessi, all'esito di discussione orale la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
La parte ricorrente ha proposto domanda di accertamento negativo del verbale unico di accertamento n. 2023001416/DDL/T01 del 20/5/2024, notificato il successivo 4/6/2024, e della conseguente diffida ad adempiere prot. n. CP_1
7200.20/05/2024.0300076.
Con tale accertamento è stata contestata una rilevane evasione contributiva, per essere stata riscontrata dagli Ispettori la sistematica discrasia tra Il numero di ore effettivamente svolte dagli operai agricoli (8 ore al giorno) così come documentate dalle scritture contabili obbligatorie (LUL) e confermate dalle dichiarazioni rese da ben 18 lavoratori sentiti dagli Ispettori, e le denunce contributive inoltrate dal datore di lavoro invece su un numero di ore lavorative giornaliere inferiori (6,5 ore).
L'accertamento svolto in maniera analitica, contiene copiosi riscontri probatori
(ivi compresa la documentazione contabile formata dallo stesso datore di lavoro) e non può ritenersi smentito dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in questa sede giudiziale, (due dei quali operai OTD per 151 gg. l'anno e, l'altro, un mero collaboratore del consulente del lavoro esterno all'azienda). Il primo teste era addetto al trasporto, così come riferito dallo Testimone_1
stesso anche agli Ispettori, ed ha reso anch'egli dichiarazioni in sede ispettiva con cui ha affermato di occuparsi del trasporto. Il teste ha Testimone_2
contraddetto, nella dichiarazione testimoniale, quanto diversamente riferito agli
Ispettori (v. dichiarazioni allegate dall ). CP_1
Detti testi si ritengono, perciò, scarsamente attendibili.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Le spese, in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio, sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore 6.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., rapp. e dif. giusta procura in atti dagli avv. Matteo Feccia
e LU Medugno.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna
, (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede al P.IVA_1
Corso Giuseppe Garibaldi, 142/D, c.a.p. 84123, Salerno, indirizzo p.e.c.
t (Contumace) Email_1
RESISTENTI
OGGETTO: azione di accertamento negativo – Verbale ispettivo – evasione contributiva.
Acquisita documentazione, escussi i testi ammessi, all'esito di discussione orale la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
La parte ricorrente ha proposto domanda di accertamento negativo del verbale unico di accertamento n. 2023001416/DDL/T01 del 20/5/2024, notificato il successivo 4/6/2024, e della conseguente diffida ad adempiere prot. n. CP_1
7200.20/05/2024.0300076.
Con tale accertamento è stata contestata una rilevane evasione contributiva, per essere stata riscontrata dagli Ispettori la sistematica discrasia tra Il numero di ore effettivamente svolte dagli operai agricoli (8 ore al giorno) così come documentate dalle scritture contabili obbligatorie (LUL) e confermate dalle dichiarazioni rese da ben 18 lavoratori sentiti dagli Ispettori, e le denunce contributive inoltrate dal datore di lavoro invece su un numero di ore lavorative giornaliere inferiori (6,5 ore).
L'accertamento svolto in maniera analitica, contiene copiosi riscontri probatori
(ivi compresa la documentazione contabile formata dallo stesso datore di lavoro) e non può ritenersi smentito dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in questa sede giudiziale, (due dei quali operai OTD per 151 gg. l'anno e, l'altro, un mero collaboratore del consulente del lavoro esterno all'azienda). Il primo teste era addetto al trasporto, così come riferito dallo Testimone_1
stesso anche agli Ispettori, ed ha reso anch'egli dichiarazioni in sede ispettiva con cui ha affermato di occuparsi del trasporto. Il teste ha Testimone_2
contraddetto, nella dichiarazione testimoniale, quanto diversamente riferito agli
Ispettori (v. dichiarazioni allegate dall ). CP_1
Detti testi si ritengono, perciò, scarsamente attendibili.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Le spese, in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio, sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore 6.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)