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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. RA AJ ha emesso la seguente S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al R.G. 15432/24 promosso DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e elettivamente domiciliati presso gli Avv. A.
[...] Parte_4
ON e L. IN che li rappresentano e difendono
- ricorrenti -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato CP_1 presso l'Avv. L. ALESII e che lo rappresentano e difendono CP_2
- resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto al Giudice di “Accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità (…) e comunque la disapplicazione, delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati. B) Accertare e dichiarare il diritto (…) a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: - “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016); - “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016; - “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35 Contratto Integrativo 2003); - “provvigioni per controlleria e vendita biglietti” (art.36.5 Contratto Integrativo FS 2012 e 2016; art.75.2 Ccnl 2003); calcolate sulla media dei compensi percepiti (…) nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo. C) (…) condannare a CP_1 corrispondere (…) un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per
1 ferie e quelle spettanti (…), nei seguenti importi lordi (…), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (…) D) Con vittoria di spese e compensi (…)”. A fondamento della domanda, lo si rileva in estrema sintesi, hanno riferito che: 1) sono dipendenti con qualifica e mansioni di capo treno;
2) la CP_1 retribuzione corrisposta nei periodi feriali goduti non è conforme alla normativa nazionale e sovranazionale in materia, nei termini di cui all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di cassazione. Hanno chiesto in questa sede l'accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione percepita nel periodo di ferie con inclusione: dell'indennità di utilizzazione professionale variabile, dell'indennità scorta vetture eccedenti, delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno e del compenso per assenza dalla residenza. Hanno puntualmente richiamato le disposizioni della contrattazione applicabile e la giurisprudenza di merito e di legittimità intervenuta in materia. Hanno allegato documentazioni e conteggi. Si è costituita in giudizio la società convenuta, che ha ampiamente contestato nel merito la fondatezza della domanda, che ha chiesto respingersi;
ha anche eccepito la prescrizione e sostenuto l'inesattezza dei calcoli predisposti da parte ricorrente. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta. Si ritiene di aderire integralmente alle numerose decisioni di merito che si sono pronunciate su questioni analoghe a quella oggi in esame (allegate dalla difesa ricorrente con note autorizzate), che si sono diffusamente pronunciate sulle stesse questioni giuridiche in questione con argomentazioni complete e convincenti, alle quali integralmente ci si riporta;
ciò, ai sensi di cui all'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. 17640/16, per cui la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di
2 gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione;
cfr. anche Cass. 18754/16 e 8053/12). In particolare, con decisione di questo Ufficio 8814/22 è stato osservato che
“(…) La questione che assume carattere centrale (…) è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie. Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”). Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Su tali disposizioni del diritto dell'Unione Europea, e con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ha chiarito che l'espressione “ferie annuali Parte_5 retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
“(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, UL e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto Parte_5
58, nonché UL e altri, punto 60). Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011, n.155 C155-10, Williams: “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
3 personale di volo nell'aviazione civile….. devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri”. A tale decisione deve attribuirsi particolare rilievo per le ulteriori precisazioni apportate in ordine alla interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti per il caso in esame, cosicché appare opportuno riportarne i seguenti passaggi salienti. “16 In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la formulazione dell'art. 3 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art. 7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo. Orbene, l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge. 17 La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54 e Persona_1 giurisprudenza citata). 18 Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati. 19 In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_2
e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto
[...] Persona_1
4 58). 20 Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze RO e a., punto 58, nonché UL e a., punto 60). 21 (…) da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. 22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. 23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. 24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”. Se si analizza l'intero contesto del ragionamento effettuato dalla Corte di giustizia in tale decisione, non si può non attribuire rilevanza a statuizioni (…) secondo cui “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta”,
o “in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, oppure ancora “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”. Se si esamina poi il testo in lingua inglese della medesima decisione, si può poi constatare che al punto 21 della stessa (…) è stata usata l'espressione secondo cui la retribuzione pagata durante le ferie annuali “must, in principle, be determined in such a way as to correspond to the normal remuneration received by the worker”, che si può tradurre in “deve in linea di principio essere
5 determinata in modo tale da corrispondere a quella normalmente ricevuta dal lavoratore”, ove il verbo inglese “to correspond” viene normalmente tradotto in “essere conforme a”, o “essere equivalente a”. Non è un caso quindi che nel testo italiano della decisione in parola al punto 21 cit. è stata usata l'espressione “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”. Sulla base di tali considerazioni deve allora ritenersi che, come già affermato spesso in giurisprudenza (v. oltre), vi deve essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in guisa tale che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio (“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”, secondo il testo in lingua inglese). Ciò che la Corte ha voluto mettere in particolare evidenza è che per determinare la retribuzione ordinaria, “e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali” (punto 22), è necessario innanzitutto svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, , su cui v. infra), Persona_3 durante i periodi di lavoro effettivo, e, in particolare, se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale “mobile” impiegato sui treni di linea. In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, “essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, laddove al punto 19 è stato enunciato, anzi ribadito, il principio secondo cui il lavoratore durante le ferie annuali deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. La paragonabilità della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (punto 21 della sentenza). In tal modo la Corte ha fissato due tipi di indicazione all'interprete, il quale dovrà tener conto da un lato della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, e dall'altro dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale
6 di alcuno di tali elementi. Sotto il primo profilo la Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punti 24 e 25). Nell'espletare una tale verifica, che è compito del giudice nazionale, occorre inoltre “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (così punto 26). I suddetti principi enunciati dalla Corte di giustizia sono stati successivamente ribaditi da altre decisioni dello stesso Consesso, come la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30), o come la recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , i quali sono stati recepiti poi anche dalla Per_4 giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 23-06-2022, n. 20216, ma v. già Cass. n. 22401/2020 e Cass. n. 13425/2019), nonché dalle numerose decisioni di merito (…) emesse in cause analoghe a quella in esame. Tali decisioni di merito hanno affermato tutte la necessità di includere nella retribuzione da corrispondere durante le ferie anche le parti variabili della retribuzione denominate “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS (ivi compresa anche l'“indennità di riserva” di cui al punto 5, del medesimo Contratto integrativo Gruppo FS), e “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL), in quanto esse rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status
7 personale e professionale”. Entrambe le voci retributive anzidette risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro (cfr. in proposito Trib. Roma sent. n. 58/2022 e Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n. 1470/2021). Le medesime voci retributive sono poi connesse in modo intrinseco allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi dunque obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali. Per quanto concerne l'anzidetta indennità di utilizzazione professionale, (…) parte resistente non ha contestato in maniera specifica le deduzioni di parte ricorrente, inerenti le specifiche attività del capo treno, articolate per sostenerne l'intrinseca connessione con il suo status professionale e con le mansioni svolte (il capotreno svolge la propria attività lavorativa in assoluta prevalenza a bordo del treno (cd. “scorta treno”), di cui ha la responsabilità e sul quale effettua tutte le operazioni sia tecniche (ove previste come prova freno, compilazione documenti di viaggio, aiuto al macchinista ove richiesto, interventi d'emergenza di sblocco porte o arresto del treno), che commerciali (assistenza ai passeggeri, controllo dei titoli di viaggio, emissione biglietti e incasso somme, redazione verbali di sanzione, eccetera), effettuando anche giornate cosiddette di “riserva”, ossia turni di servizio nei quali non gli sono assegnati in programmazione dei treni da scortare, ma resta nell'impianto di appartenenza a disposizione per effettuare eventuali servizi sui treni in caso di improvvisa necessità). Parte resistente ha infatti incentrato le sue difese sul fatto che il succedersi dei Contratti Collettivi intervenuti nel corso del tempo, e che hanno disciplinato in vario modo l'Indennità di utilizzazione professionale nella sua parte fissa e variabile unitamente al salario di produttività, dimostra che le parti sociali hanno attentamente ponderato il valore di tale indennità e le modalità con cui esso potesse incidere nelle giornate di ferie, tanto da aver mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto), manifestando così la consapevolezza e la loro volontà di “valutare con precisione entro quali limiti il computo della IUP potesse escludere ogni effetto dissuasivo o penalizzante per il lavoratore in ferie”, esprimendo in tal modo una valutazione che, anche secondo la giurisprudenza della CGUE, è di stretta competenza delle normative e delle prassi nazionali, e quindi della contrattazione collettiva, con l'unico limite che da una valutazione siffatta non deve derivare alcun effetto di dissuasione per la fruizione delle ferie. In tal modo, non sarebbe censurabile la
8 circostanza che la normativa contrattuale abbia previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie, limitandola ad una cifra fissa ben precisa, ed escluso il compenso per l'assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato e art. 77.2.4 ccnl della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016). Tali deduzioni non risultano condivisibili. Da un punto di vista generale deve tenersi conto infatti di quanto stabilito nella sentenza della CGUE 13.12.2018, C- 358/17 ( ), secondo cui “sebbene la direttiva 2003/88 non osti a che Persona_3 le parti sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare i limiti derivanti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Parte_5
EU:C:2006:177, punto 57). A tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima. Tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”. Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale quindi a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi. In consonanza con tali principi la giurisprudenza di merito (…) ha rilevato che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio… prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva - non già la misura solo parziale della decurtazione
9 - bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento (così Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021; v. pure la Sentenza n. 397/2022). Per quanto riguarda invece il compenso per assenza dalla residenza, la stessa giurisprudenza ha sottolineato come tale voce è “volta a compensare - non già una modalità temporanea o un esborso occasionale - bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.” (così ancora Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021, nonché Sentenza n. 397/2022). Tali considerazioni sono condivise da questo giudice, dovendosi al riguardo aggiungere che l'anzidetto art. 77 CCNL distingue in maniera espressa e molto netta l'indennità di trasferta dal compenso in discussione, specificamente previsto al punto 2 per il
“personale mobile” , il quale proprio perché è sempre “in viaggio”, è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1, disciplinante l'indennità di trasferta, e che contempla il riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della “assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL. Da tale definizione, oltre che dalla disciplina che lo riguarda, si può ricavare la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in esame, in quanto esso non risulta erogato a titolo di rimborso di spese occasionali e accessorie, essendo legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio, e non compensa alcuna spesa, giacché il personale mobile parte e fa ritorno nel suo impianto, venendogli comunque garantiti il cd buono pasto e l'eventuale pernottamento fuori sede (v. quanto previsto dall'art. 48 CCNL con riferimento al RFR - Riposo Fuori Residenza). Parte resistente ha specificamene contestato, inoltre, che vi fosse un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti e con la loro qualificazione professionale degli emolumenti
10 denominati “indennità scorta vetture eccedenti” e “Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”, deducendo che la loro corresponsione sarebbe del tutto occasionale, e tutt'altro che continuativa. (…) l'orientamento assolutamente prevalente assunto dalle già richiamate decisioni merito è nel senso opposto (…) essendosi affermato (…) che l'indennità anzidetta vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta, mentre le provvigioni surrichiamate consistono in un'indennità inerente a una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni, essendo volta a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo. L'aleatorietà o occasionalità riferita da CP_1
è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non
[...] prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del capotreno, cosicché entrambi tali voci, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, devono includersi nella retribuzione feriale (così Trib. Milano sent. n. 1008/2022; ma v. pure n. 124/2022, e n. 134/2022, nonché Trib. Venezia n. 430/2022), trovando tale variabilità adeguata considerazione nel conteggio secondo il criterio medio di calcolo da adottarsi (…). Gli emolumenti in questione presentano quindi i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali. Resta da verificare se le disposizioni collettive che li riguardano e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”. È questo il parametro con cui verificare quindi il rispetto del limite della “dissuasività” su cui parte resistente ha svolto ampie ed approfondite argomentazioni per escludere che le disposizioni collettive che regolano la materia de qua siano in contrasto con il diritto europeo. (…) deve rilevarsi in primo luogo che non possono essere valorizzate in tale senso argomentazioni basate sull'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E. Come ribadito più volte dalla Corte di giustizia U.e. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite
“deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_5 Per_6
11 EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, Per_7
EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, Per_8
EU:C:2018:799, punto 25), cosicché esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro. Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori i ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che (…) comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore. Come condivisibilmente evidenziato da Cass. 23-06-2022, n. 20216 cit., sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, causa C-514/20 (DS c/ e dalla precedente giurisprudenza dello stesso Consesso, Per_4
“il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, e Iccrea Controparte_3
Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., Persona_1
C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_9 giurisprudenza ivi citata)”. “Per questo motivo, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
12 (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e Per_3 la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della Cgue e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare ad indagare è che per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo. Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione secondo cui con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua. Un approccio siffatto non risulta però condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª) idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (così Trib. Roma sent. n. 4221 del 2022, ma v. pure le già citate Trib. Roma n. 58/2022 e App. Milano n. 1470/2021). Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un criterio di calcolo siffatto ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi inoltre disconoscere che dalle buste paga prodotte in giudizio si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi. Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in
13 linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Deve inoltre escludersi, da ultimo, Persona_3 che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande (…) la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole. La già citata sentenza 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che
“il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”. (…) le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza CGUE Williams è del 15.9.2011), e, come condivisibilmente evidenziato da Cass. n. 20216/22, al punto 35, “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative e la loro interpretazione vincolante da parte del giudice euro unitario in materia di composizione della retribuzione feriale. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dianzi richiamate, delle clausole contenute: nell'art. 31. 5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati Conseguentemente, va affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 32 (“indennità scorta vetture eccedenti”) e dall'art. 36.5 (“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”) dei medesimi Contratti, calcolate sulla
14 media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. Sulla base dei conteggi allegati al ricorso la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze retributive, per i titoli innanzi illustrati, specificamente indicate in dispositivo per ciascuna di esse. A diverse conclusioni non può condurre la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. (…) dalla documentazione fornita si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi sono stati sviluppati secondo tale numero. Per converso, non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti (…) deve poi ritenersi infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. L'art. 68, co. 6, CCNL, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano sent. n. 1008/22 del 20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021). Va infine disattesa l'eccezione di prescrizione (…) avuto riguardo al fatto che con la l. n. 92/2012 è stato fortemente ridimensionato l'ambito di operatività della tutela reintegratoria in guisa tale da rendere residuale l'applicazione di tale forma di tutela, l'unica idonea ad assicurare una stabilità del rapporto di lavoro paragonabile a quella propria del pubblico impiego o di altre fattispecie in cui essa è parimenti assicurata per legge o per contratto, tale da consentire il
15 decorso della prescrizione in corso di rapporto. A seguito dell'entrata in vigore di detta legge deve pertanto ritenersi che anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'art. 18 l. n. 300/70, la prescrizione dei crediti del lavoratore che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 non decorre in costanza di rapporto, ma solo a decorrere dalla sua cessazione. In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza del 6.9.2022 n. 26246, la quale merita di essere condivisa alla luce dell'insegnamento fornito da Corte Cost. n. 174/1972, secondo cui "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", nonché da Cass. S.U. sentenza n. 1268/1976, secondo cui può ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale…sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato sulle circostanze poste a fondamento del licenziamento e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
nella vigenza della l. n. 92/2012 la possibilità di rimuovere integralmente gli effetti del licenziamento è circoscritta ai soli casi di licenziamento nullo, mentre per gli altri casi essa o è parziale (art. 18, 4° comma, l. n. 300 cit.), o non sussiste proprio, limitandosi la tutela assicuratagli alla sola corresponsione di un'indennità che non può spingersi oltre un numero prefissato di mensilità di retribuzione. In una tale situazione, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo, il prestatore di lavoro, nel corso del rapporto, viene peraltro a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria “forte”, reintegratoria “debole”, o soltanto indennitaria) che gli può essere somministrata, accertabile solo ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, cosicché è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro (…)”. Deve altresì rilevarsi che, ancora in fattispecie analoghe a quella oggi in esame, sono recentemente intervenute più decisioni di legittimità, alle quali pure si aderisce integralmente. Tra queste, Cass. 13932/24 ha - tra l'altro - osservato quanto segue: “(…) Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la
16 retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz- Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). 14. In questo senso, si è Persona_3 precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . 15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel Per_4 periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale
17 con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio
18 particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è Persona_3 tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che
“occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status
19 personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza
- art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. 30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 31. Il nono motivo non è fondato. 32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità
20 reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso (…)” Si ritiene che nel corso del presente procedimento non siano emerse ragioni per discostarsi dalle statuizioni che precedono, che si sono diffusamente pronunciate sulle diverse questioni qui sollevate dalle parti;
anche nell'ipotesi in esame, in accoglimento del ricorso, va quindi dichiarata la nullità delle clausole contenute: nell'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art. 31.5 Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui si limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso;
nell'art. 72.2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003 e nell'art. 77.2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 25.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, nell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e nell'art. 30.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2016, laddove si limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi lì indicati;
e vada altresì dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste: A) dall'art. 72.2 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e dall'art. 77.2 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003 e dall'art. 31.4 tabella A e 31.5, e 31.4 tabella B e 31.5 dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”); C) dall'art. 35 Contratto Aziendale FS 2003 e dall'art. 32 CCA FS 2012-2016 (“indennità scorta vetture eccedenti”); D) dall'art. 75 CCNL AF 2003 integrato dall'accordo programmatico 15/05/2009, e successivamente dall'art. 36.5 CCA (“provvigioni
21 per vendita titoli di viaggio a bordo treno”); il tutto da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. La società convenuta va conseguentemente condannata alla corresponsione in favore dei ricorrenti dei seguenti importi -: € 2.696,02, Parte_1
€ 3.547,94, € Parte_2 Parte_3
2.973,18 e € 6.988,33, che risultano correttamente calcolati, Parte_4 oltre accessori dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art. 31.5 Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui si limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso;
nell'art. 72.2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003 e nell'art. 77.2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 25.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, nell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e nell'art. 30.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2016, laddove si limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi lì indicati;
dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste: A) dall'art. 72.2 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e dall'art. 77.2 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003 e dall'art. 31.4 tabella A e 31.5, e 31.4 tabella B e 31.5 Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”); C) dall'art. 35 Contratto Aziendale FS 2003 e dall'art. 32 CCA FS 2012-2016 (“indennità scorta vetture eccedenti”); D) dall'art. 75 CCNL AF 2003 integrato dall' accordo programmatico 15/05/2009, e successivamente dall'art. 36.5 CCA (“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”); il tutto da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condanna la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi - oltre accessori dalla maturazione al saldo -: € 2.696,02, Parte_1
€ 3.547,94, € Parte_2 Parte_3
2.973,18 e € 6.988,33; condanna la stessa resistente alle spese Parte_4 di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre contributo unificato e oneri di legge, da distrarsi.
Roma, 06/05/2025 Il Giudice
(RA AJ)
22
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e elettivamente domiciliati presso gli Avv. A.
[...] Parte_4
ON e L. IN che li rappresentano e difendono
- ricorrenti -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato CP_1 presso l'Avv. L. ALESII e che lo rappresentano e difendono CP_2
- resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto al Giudice di “Accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità (…) e comunque la disapplicazione, delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati. B) Accertare e dichiarare il diritto (…) a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: - “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016); - “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016; - “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35 Contratto Integrativo 2003); - “provvigioni per controlleria e vendita biglietti” (art.36.5 Contratto Integrativo FS 2012 e 2016; art.75.2 Ccnl 2003); calcolate sulla media dei compensi percepiti (…) nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo. C) (…) condannare a CP_1 corrispondere (…) un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per
1 ferie e quelle spettanti (…), nei seguenti importi lordi (…), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (…) D) Con vittoria di spese e compensi (…)”. A fondamento della domanda, lo si rileva in estrema sintesi, hanno riferito che: 1) sono dipendenti con qualifica e mansioni di capo treno;
2) la CP_1 retribuzione corrisposta nei periodi feriali goduti non è conforme alla normativa nazionale e sovranazionale in materia, nei termini di cui all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di cassazione. Hanno chiesto in questa sede l'accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione percepita nel periodo di ferie con inclusione: dell'indennità di utilizzazione professionale variabile, dell'indennità scorta vetture eccedenti, delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno e del compenso per assenza dalla residenza. Hanno puntualmente richiamato le disposizioni della contrattazione applicabile e la giurisprudenza di merito e di legittimità intervenuta in materia. Hanno allegato documentazioni e conteggi. Si è costituita in giudizio la società convenuta, che ha ampiamente contestato nel merito la fondatezza della domanda, che ha chiesto respingersi;
ha anche eccepito la prescrizione e sostenuto l'inesattezza dei calcoli predisposti da parte ricorrente. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta. Si ritiene di aderire integralmente alle numerose decisioni di merito che si sono pronunciate su questioni analoghe a quella oggi in esame (allegate dalla difesa ricorrente con note autorizzate), che si sono diffusamente pronunciate sulle stesse questioni giuridiche in questione con argomentazioni complete e convincenti, alle quali integralmente ci si riporta;
ciò, ai sensi di cui all'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. 17640/16, per cui la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di
2 gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione;
cfr. anche Cass. 18754/16 e 8053/12). In particolare, con decisione di questo Ufficio 8814/22 è stato osservato che
“(…) La questione che assume carattere centrale (…) è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie. Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”). Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Su tali disposizioni del diritto dell'Unione Europea, e con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ha chiarito che l'espressione “ferie annuali Parte_5 retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
“(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, UL e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto Parte_5
58, nonché UL e altri, punto 60). Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011, n.155 C155-10, Williams: “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
3 personale di volo nell'aviazione civile….. devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri”. A tale decisione deve attribuirsi particolare rilievo per le ulteriori precisazioni apportate in ordine alla interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti per il caso in esame, cosicché appare opportuno riportarne i seguenti passaggi salienti. “16 In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la formulazione dell'art. 3 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art. 7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo. Orbene, l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge. 17 La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54 e Persona_1 giurisprudenza citata). 18 Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati. 19 In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_2
e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto
[...] Persona_1
4 58). 20 Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze RO e a., punto 58, nonché UL e a., punto 60). 21 (…) da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. 22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. 23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. 24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”. Se si analizza l'intero contesto del ragionamento effettuato dalla Corte di giustizia in tale decisione, non si può non attribuire rilevanza a statuizioni (…) secondo cui “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta”,
o “in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, oppure ancora “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”. Se si esamina poi il testo in lingua inglese della medesima decisione, si può poi constatare che al punto 21 della stessa (…) è stata usata l'espressione secondo cui la retribuzione pagata durante le ferie annuali “must, in principle, be determined in such a way as to correspond to the normal remuneration received by the worker”, che si può tradurre in “deve in linea di principio essere
5 determinata in modo tale da corrispondere a quella normalmente ricevuta dal lavoratore”, ove il verbo inglese “to correspond” viene normalmente tradotto in “essere conforme a”, o “essere equivalente a”. Non è un caso quindi che nel testo italiano della decisione in parola al punto 21 cit. è stata usata l'espressione “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”. Sulla base di tali considerazioni deve allora ritenersi che, come già affermato spesso in giurisprudenza (v. oltre), vi deve essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in guisa tale che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio (“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”, secondo il testo in lingua inglese). Ciò che la Corte ha voluto mettere in particolare evidenza è che per determinare la retribuzione ordinaria, “e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali” (punto 22), è necessario innanzitutto svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, , su cui v. infra), Persona_3 durante i periodi di lavoro effettivo, e, in particolare, se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale “mobile” impiegato sui treni di linea. In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, “essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, laddove al punto 19 è stato enunciato, anzi ribadito, il principio secondo cui il lavoratore durante le ferie annuali deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. La paragonabilità della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (punto 21 della sentenza). In tal modo la Corte ha fissato due tipi di indicazione all'interprete, il quale dovrà tener conto da un lato della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, e dall'altro dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale
6 di alcuno di tali elementi. Sotto il primo profilo la Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punti 24 e 25). Nell'espletare una tale verifica, che è compito del giudice nazionale, occorre inoltre “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (così punto 26). I suddetti principi enunciati dalla Corte di giustizia sono stati successivamente ribaditi da altre decisioni dello stesso Consesso, come la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30), o come la recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , i quali sono stati recepiti poi anche dalla Per_4 giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 23-06-2022, n. 20216, ma v. già Cass. n. 22401/2020 e Cass. n. 13425/2019), nonché dalle numerose decisioni di merito (…) emesse in cause analoghe a quella in esame. Tali decisioni di merito hanno affermato tutte la necessità di includere nella retribuzione da corrispondere durante le ferie anche le parti variabili della retribuzione denominate “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS (ivi compresa anche l'“indennità di riserva” di cui al punto 5, del medesimo Contratto integrativo Gruppo FS), e “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL), in quanto esse rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status
7 personale e professionale”. Entrambe le voci retributive anzidette risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro (cfr. in proposito Trib. Roma sent. n. 58/2022 e Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n. 1470/2021). Le medesime voci retributive sono poi connesse in modo intrinseco allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi dunque obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali. Per quanto concerne l'anzidetta indennità di utilizzazione professionale, (…) parte resistente non ha contestato in maniera specifica le deduzioni di parte ricorrente, inerenti le specifiche attività del capo treno, articolate per sostenerne l'intrinseca connessione con il suo status professionale e con le mansioni svolte (il capotreno svolge la propria attività lavorativa in assoluta prevalenza a bordo del treno (cd. “scorta treno”), di cui ha la responsabilità e sul quale effettua tutte le operazioni sia tecniche (ove previste come prova freno, compilazione documenti di viaggio, aiuto al macchinista ove richiesto, interventi d'emergenza di sblocco porte o arresto del treno), che commerciali (assistenza ai passeggeri, controllo dei titoli di viaggio, emissione biglietti e incasso somme, redazione verbali di sanzione, eccetera), effettuando anche giornate cosiddette di “riserva”, ossia turni di servizio nei quali non gli sono assegnati in programmazione dei treni da scortare, ma resta nell'impianto di appartenenza a disposizione per effettuare eventuali servizi sui treni in caso di improvvisa necessità). Parte resistente ha infatti incentrato le sue difese sul fatto che il succedersi dei Contratti Collettivi intervenuti nel corso del tempo, e che hanno disciplinato in vario modo l'Indennità di utilizzazione professionale nella sua parte fissa e variabile unitamente al salario di produttività, dimostra che le parti sociali hanno attentamente ponderato il valore di tale indennità e le modalità con cui esso potesse incidere nelle giornate di ferie, tanto da aver mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto), manifestando così la consapevolezza e la loro volontà di “valutare con precisione entro quali limiti il computo della IUP potesse escludere ogni effetto dissuasivo o penalizzante per il lavoratore in ferie”, esprimendo in tal modo una valutazione che, anche secondo la giurisprudenza della CGUE, è di stretta competenza delle normative e delle prassi nazionali, e quindi della contrattazione collettiva, con l'unico limite che da una valutazione siffatta non deve derivare alcun effetto di dissuasione per la fruizione delle ferie. In tal modo, non sarebbe censurabile la
8 circostanza che la normativa contrattuale abbia previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie, limitandola ad una cifra fissa ben precisa, ed escluso il compenso per l'assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato e art. 77.2.4 ccnl della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016). Tali deduzioni non risultano condivisibili. Da un punto di vista generale deve tenersi conto infatti di quanto stabilito nella sentenza della CGUE 13.12.2018, C- 358/17 ( ), secondo cui “sebbene la direttiva 2003/88 non osti a che Persona_3 le parti sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare i limiti derivanti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Parte_5
EU:C:2006:177, punto 57). A tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima. Tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”. Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale quindi a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi. In consonanza con tali principi la giurisprudenza di merito (…) ha rilevato che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio… prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva - non già la misura solo parziale della decurtazione
9 - bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento (così Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021; v. pure la Sentenza n. 397/2022). Per quanto riguarda invece il compenso per assenza dalla residenza, la stessa giurisprudenza ha sottolineato come tale voce è “volta a compensare - non già una modalità temporanea o un esborso occasionale - bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.” (così ancora Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021, nonché Sentenza n. 397/2022). Tali considerazioni sono condivise da questo giudice, dovendosi al riguardo aggiungere che l'anzidetto art. 77 CCNL distingue in maniera espressa e molto netta l'indennità di trasferta dal compenso in discussione, specificamente previsto al punto 2 per il
“personale mobile” , il quale proprio perché è sempre “in viaggio”, è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1, disciplinante l'indennità di trasferta, e che contempla il riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della “assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL. Da tale definizione, oltre che dalla disciplina che lo riguarda, si può ricavare la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in esame, in quanto esso non risulta erogato a titolo di rimborso di spese occasionali e accessorie, essendo legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio, e non compensa alcuna spesa, giacché il personale mobile parte e fa ritorno nel suo impianto, venendogli comunque garantiti il cd buono pasto e l'eventuale pernottamento fuori sede (v. quanto previsto dall'art. 48 CCNL con riferimento al RFR - Riposo Fuori Residenza). Parte resistente ha specificamene contestato, inoltre, che vi fosse un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti e con la loro qualificazione professionale degli emolumenti
10 denominati “indennità scorta vetture eccedenti” e “Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”, deducendo che la loro corresponsione sarebbe del tutto occasionale, e tutt'altro che continuativa. (…) l'orientamento assolutamente prevalente assunto dalle già richiamate decisioni merito è nel senso opposto (…) essendosi affermato (…) che l'indennità anzidetta vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta, mentre le provvigioni surrichiamate consistono in un'indennità inerente a una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni, essendo volta a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo. L'aleatorietà o occasionalità riferita da CP_1
è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non
[...] prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del capotreno, cosicché entrambi tali voci, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, devono includersi nella retribuzione feriale (così Trib. Milano sent. n. 1008/2022; ma v. pure n. 124/2022, e n. 134/2022, nonché Trib. Venezia n. 430/2022), trovando tale variabilità adeguata considerazione nel conteggio secondo il criterio medio di calcolo da adottarsi (…). Gli emolumenti in questione presentano quindi i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali. Resta da verificare se le disposizioni collettive che li riguardano e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”. È questo il parametro con cui verificare quindi il rispetto del limite della “dissuasività” su cui parte resistente ha svolto ampie ed approfondite argomentazioni per escludere che le disposizioni collettive che regolano la materia de qua siano in contrasto con il diritto europeo. (…) deve rilevarsi in primo luogo che non possono essere valorizzate in tale senso argomentazioni basate sull'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E. Come ribadito più volte dalla Corte di giustizia U.e. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite
“deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_5 Per_6
11 EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, Per_7
EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, Per_8
EU:C:2018:799, punto 25), cosicché esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro. Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori i ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che (…) comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore. Come condivisibilmente evidenziato da Cass. 23-06-2022, n. 20216 cit., sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, causa C-514/20 (DS c/ e dalla precedente giurisprudenza dello stesso Consesso, Per_4
“il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, e Iccrea Controparte_3
Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., Persona_1
C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_9 giurisprudenza ivi citata)”. “Per questo motivo, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
12 (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e Per_3 la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della Cgue e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare ad indagare è che per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo. Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione secondo cui con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua. Un approccio siffatto non risulta però condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª) idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (così Trib. Roma sent. n. 4221 del 2022, ma v. pure le già citate Trib. Roma n. 58/2022 e App. Milano n. 1470/2021). Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un criterio di calcolo siffatto ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi inoltre disconoscere che dalle buste paga prodotte in giudizio si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi. Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in
13 linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Deve inoltre escludersi, da ultimo, Persona_3 che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande (…) la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole. La già citata sentenza 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che
“il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”. (…) le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza CGUE Williams è del 15.9.2011), e, come condivisibilmente evidenziato da Cass. n. 20216/22, al punto 35, “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative e la loro interpretazione vincolante da parte del giudice euro unitario in materia di composizione della retribuzione feriale. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dianzi richiamate, delle clausole contenute: nell'art. 31. 5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati Conseguentemente, va affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 32 (“indennità scorta vetture eccedenti”) e dall'art. 36.5 (“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”) dei medesimi Contratti, calcolate sulla
14 media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. Sulla base dei conteggi allegati al ricorso la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze retributive, per i titoli innanzi illustrati, specificamente indicate in dispositivo per ciascuna di esse. A diverse conclusioni non può condurre la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. (…) dalla documentazione fornita si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi sono stati sviluppati secondo tale numero. Per converso, non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti (…) deve poi ritenersi infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. L'art. 68, co. 6, CCNL, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano sent. n. 1008/22 del 20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021). Va infine disattesa l'eccezione di prescrizione (…) avuto riguardo al fatto che con la l. n. 92/2012 è stato fortemente ridimensionato l'ambito di operatività della tutela reintegratoria in guisa tale da rendere residuale l'applicazione di tale forma di tutela, l'unica idonea ad assicurare una stabilità del rapporto di lavoro paragonabile a quella propria del pubblico impiego o di altre fattispecie in cui essa è parimenti assicurata per legge o per contratto, tale da consentire il
15 decorso della prescrizione in corso di rapporto. A seguito dell'entrata in vigore di detta legge deve pertanto ritenersi che anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'art. 18 l. n. 300/70, la prescrizione dei crediti del lavoratore che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 non decorre in costanza di rapporto, ma solo a decorrere dalla sua cessazione. In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza del 6.9.2022 n. 26246, la quale merita di essere condivisa alla luce dell'insegnamento fornito da Corte Cost. n. 174/1972, secondo cui "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", nonché da Cass. S.U. sentenza n. 1268/1976, secondo cui può ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale…sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato sulle circostanze poste a fondamento del licenziamento e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
nella vigenza della l. n. 92/2012 la possibilità di rimuovere integralmente gli effetti del licenziamento è circoscritta ai soli casi di licenziamento nullo, mentre per gli altri casi essa o è parziale (art. 18, 4° comma, l. n. 300 cit.), o non sussiste proprio, limitandosi la tutela assicuratagli alla sola corresponsione di un'indennità che non può spingersi oltre un numero prefissato di mensilità di retribuzione. In una tale situazione, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo, il prestatore di lavoro, nel corso del rapporto, viene peraltro a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria “forte”, reintegratoria “debole”, o soltanto indennitaria) che gli può essere somministrata, accertabile solo ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, cosicché è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro (…)”. Deve altresì rilevarsi che, ancora in fattispecie analoghe a quella oggi in esame, sono recentemente intervenute più decisioni di legittimità, alle quali pure si aderisce integralmente. Tra queste, Cass. 13932/24 ha - tra l'altro - osservato quanto segue: “(…) Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la
16 retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz- Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). 14. In questo senso, si è Persona_3 precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . 15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel Per_4 periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale
17 con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio
18 particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è Persona_3 tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che
“occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status
19 personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza
- art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. 30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 31. Il nono motivo non è fondato. 32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità
20 reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso (…)” Si ritiene che nel corso del presente procedimento non siano emerse ragioni per discostarsi dalle statuizioni che precedono, che si sono diffusamente pronunciate sulle diverse questioni qui sollevate dalle parti;
anche nell'ipotesi in esame, in accoglimento del ricorso, va quindi dichiarata la nullità delle clausole contenute: nell'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art. 31.5 Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui si limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso;
nell'art. 72.2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003 e nell'art. 77.2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 25.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, nell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e nell'art. 30.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2016, laddove si limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi lì indicati;
e vada altresì dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste: A) dall'art. 72.2 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e dall'art. 77.2 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003 e dall'art. 31.4 tabella A e 31.5, e 31.4 tabella B e 31.5 dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”); C) dall'art. 35 Contratto Aziendale FS 2003 e dall'art. 32 CCA FS 2012-2016 (“indennità scorta vetture eccedenti”); D) dall'art. 75 CCNL AF 2003 integrato dall'accordo programmatico 15/05/2009, e successivamente dall'art. 36.5 CCA (“provvigioni
21 per vendita titoli di viaggio a bordo treno”); il tutto da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. La società convenuta va conseguentemente condannata alla corresponsione in favore dei ricorrenti dei seguenti importi -: € 2.696,02, Parte_1
€ 3.547,94, € Parte_2 Parte_3
2.973,18 e € 6.988,33, che risultano correttamente calcolati, Parte_4 oltre accessori dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art. 31.5 Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui si limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso;
nell'art. 72.2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003 e nell'art. 77.2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 25.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, nell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e nell'art. 30.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2016, laddove si limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi lì indicati;
dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste: A) dall'art. 72.2 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e dall'art. 77.2 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003 e dall'art. 31.4 tabella A e 31.5, e 31.4 tabella B e 31.5 Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”); C) dall'art. 35 Contratto Aziendale FS 2003 e dall'art. 32 CCA FS 2012-2016 (“indennità scorta vetture eccedenti”); D) dall'art. 75 CCNL AF 2003 integrato dall' accordo programmatico 15/05/2009, e successivamente dall'art. 36.5 CCA (“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”); il tutto da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condanna la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi - oltre accessori dalla maturazione al saldo -: € 2.696,02, Parte_1
€ 3.547,94, € Parte_2 Parte_3
2.973,18 e € 6.988,33; condanna la stessa resistente alle spese Parte_4 di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre contributo unificato e oneri di legge, da distrarsi.
Roma, 06/05/2025 Il Giudice
(RA AJ)
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