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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 700/2024; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Alba Passaro e Stefania Romoli, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessata materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare la cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 adito il Tribunale di Avellino, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R. G. n. 3790/2022), al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Rappresentava che, espletata la C.T.U., era stata accertata la sussistenza del requisito
1 sanitario.
Riferiva che il decreto di omologa era stato emesso in data 27.10.2023 ed in data
30.10.2023 era stato trasmesso il modello AP70 al fine di ottenere il pagamento della prestazione spettante.
Lamentava la mancata corresponsione da parte dell' dell'indennità. CP_1
Quantificava il proprio credito in € 8.445,36.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentirlo condannare al pagamento della somma detta, a titolo di ratei di accompagnamento maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento del danno;
con vittoria di spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In specie, dichiarava di aver liquidato in favore della ricorrente la prestazione addì
6.3.2024, ossia prima della notificazione degli atti introduttivi del giudizio, e di aver provveduto al relativo pagamento con la rata di aprile 2024. Concludeva ut supra.
Con note sostitutive d'udienza, parte ricorrente aderiva alla richiesta declaratoria di cessazione del contendere, insistendo però per il riconoscimento delle spese di lite, all'uopo evidenziando la violazione del termine di legge di 120 giorni per il pagamento.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004,
n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cass.
08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass.
21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dal pagamento dell'indennità in controversia con la rata di aprile 2024, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, come pacificamente ammesso dalle parti.
Tali pagamenti sono avvenuti successivamente all'instaurazione del giudizio, la cui pendenza va individuata nella data di deposito del ricorso.
È evidente, pertanto, che né la ricorrente né il resistente abbiano più alcun interesse a che il giudice accerti ed eventualmente pronunci in merito alla corresponsione dei ratei di accompagnamento, stante l'adempimento spontaneo da parte del resistente.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi estinto.
2. In ordine alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia
3 del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Si riscontra la soccombenza dell' , in quanto il pagamento dei ratei da parte del CP_2 resistente è avvenuto oltre il termine di 120 giorni ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., caduto addì 27.2.2024 a fronte dell'inoltro del modello AP70 addì 30.10.2023, nonché, in ogni caso, dopo il deposito del ricorso introduttivo, che determina la litispendenza, e, quindi, in corso di causa, il che corrisponde ad un adempimento spontaneo dell'obbligazione dedotta in controversia.
Tuttavia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
In specie, si reputa che la condotta del resistente, il quale, in corso di causa, adempia spontaneamente alle obbligazioni addotte a suo carico, agevolando la definizione della controversia, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, per contro, resista in giudizio fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in applicazione del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori della parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Presidente p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 935,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 700/2024; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Alba Passaro e Stefania Romoli, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessata materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare la cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 adito il Tribunale di Avellino, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R. G. n. 3790/2022), al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Rappresentava che, espletata la C.T.U., era stata accertata la sussistenza del requisito
1 sanitario.
Riferiva che il decreto di omologa era stato emesso in data 27.10.2023 ed in data
30.10.2023 era stato trasmesso il modello AP70 al fine di ottenere il pagamento della prestazione spettante.
Lamentava la mancata corresponsione da parte dell' dell'indennità. CP_1
Quantificava il proprio credito in € 8.445,36.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentirlo condannare al pagamento della somma detta, a titolo di ratei di accompagnamento maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento del danno;
con vittoria di spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In specie, dichiarava di aver liquidato in favore della ricorrente la prestazione addì
6.3.2024, ossia prima della notificazione degli atti introduttivi del giudizio, e di aver provveduto al relativo pagamento con la rata di aprile 2024. Concludeva ut supra.
Con note sostitutive d'udienza, parte ricorrente aderiva alla richiesta declaratoria di cessazione del contendere, insistendo però per il riconoscimento delle spese di lite, all'uopo evidenziando la violazione del termine di legge di 120 giorni per il pagamento.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004,
n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cass.
08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass.
21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dal pagamento dell'indennità in controversia con la rata di aprile 2024, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, come pacificamente ammesso dalle parti.
Tali pagamenti sono avvenuti successivamente all'instaurazione del giudizio, la cui pendenza va individuata nella data di deposito del ricorso.
È evidente, pertanto, che né la ricorrente né il resistente abbiano più alcun interesse a che il giudice accerti ed eventualmente pronunci in merito alla corresponsione dei ratei di accompagnamento, stante l'adempimento spontaneo da parte del resistente.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi estinto.
2. In ordine alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia
3 del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Si riscontra la soccombenza dell' , in quanto il pagamento dei ratei da parte del CP_2 resistente è avvenuto oltre il termine di 120 giorni ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., caduto addì 27.2.2024 a fronte dell'inoltro del modello AP70 addì 30.10.2023, nonché, in ogni caso, dopo il deposito del ricorso introduttivo, che determina la litispendenza, e, quindi, in corso di causa, il che corrisponde ad un adempimento spontaneo dell'obbligazione dedotta in controversia.
Tuttavia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
In specie, si reputa che la condotta del resistente, il quale, in corso di causa, adempia spontaneamente alle obbligazioni addotte a suo carico, agevolando la definizione della controversia, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, per contro, resista in giudizio fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in applicazione del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori della parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Presidente p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 935,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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