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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 14884/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 12.11.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 3.2.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Francesco Ucci Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16059/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' esponendo di aver ricevuto in data 5.4.2022 la notifica Controparte_2 dell'ingiunzione di pagamento n. 097 2021 9033230680 000, recante intimazione al pagamento dell'importo di euro 310,26 di cui alla cartella n. 097 2016 0048604992 000 (emessa per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche, anno 2013), presuntivamente notificata in data 27.6.2016.
Ha dedotto che, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, era trascorso il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 5 L . n. 53/1983 previsto per le tasse automobilistiche, e che la fattispecie estintiva si era perfezionata dopo la data di presunta notifica della cartella, in ciò fondandosi la giurisdizione del GO. In subordine, ove la dedotta prescrizione non fosse stata ritenuta fondata, ha evidenziato la nullità degli atti in contestazione per difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo con conseguente difetto di motivazione dell'atto, e comunque dedotto la nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento.
1 1.2 L ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione a favore Controparte_2
della Commissione Tributaria, e l'inammissibilità della domanda, a fronte del difetto di legittimazione passiva dell'agenzia, essendo unico contraddittore l'ente impositore (Regione Lazio).
1.3 Con la sentenza n. 16059/2022 il Giudice di Pace ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore delle commissioni tributarie.
1.4 Il Sig. ha appellato la sentenza, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario, Parte_1
essendo in rilievo la prescrizione maturatasi dopo la notifica della cartella di pagamento, ed ha concluso chiedendo di “accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA, e decidere nel merito senza rinvio (Cass. 18050/17). Nel merito, si chiede dichiararsi, in accoglimento dell'appello, in via preliminare ed assorbente, la intervenuta prescrizione del credito, ex. art. 5 legge
53/1983 e, da qui, la fondatezza della domanda proposta in primo grado”.
1.5 L ha chiesto di respingere l'appello. Controparte_2
1.6 Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sui motivi di appello.
La parte chiede la riforma della sentenza di primo grado, sul presupposto della giurisdizione del GO, essendo argomentata la prescrizione verificatasi dopo la data di supposta notifica della cartella di pagamento.
Orbene, il credito di cui alla cartella n. 09720160048604992000 riguarda pretese tributarie della
Regione Lazio, e segnatamente, la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2013.
Quanto alla giurisdizione deve rilevarsi che:
- ai sensi dell'art. 2 D. Lgs n. 546/1992, “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- quanto alla questione della prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento – pur dando atto di alcuni precedenti difformi di legittimità, cfr. Cass. Ord. 13767/2021 – è ormai consolidato il seguente principio: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di
2 ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass.
SSUU ord. n. 16986/2022; il principio ha poi trovato continuità nelle successive pronunce, cfr. Cass. ord. 32539/2024);
- l'appello deve quindi essere respinto, confermandosi la giurisdizione del giudice tributario.
3 Sulla regolamentazione delle spese del grado
Le spese del grado devono essere compensate, atteso che l'orientamento giurisprudenziale posto a base della decisione si è stabilizzato solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello e compensa le spese del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 6.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 14884/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 12.11.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 3.2.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Francesco Ucci Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16059/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' esponendo di aver ricevuto in data 5.4.2022 la notifica Controparte_2 dell'ingiunzione di pagamento n. 097 2021 9033230680 000, recante intimazione al pagamento dell'importo di euro 310,26 di cui alla cartella n. 097 2016 0048604992 000 (emessa per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche, anno 2013), presuntivamente notificata in data 27.6.2016.
Ha dedotto che, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, era trascorso il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 5 L . n. 53/1983 previsto per le tasse automobilistiche, e che la fattispecie estintiva si era perfezionata dopo la data di presunta notifica della cartella, in ciò fondandosi la giurisdizione del GO. In subordine, ove la dedotta prescrizione non fosse stata ritenuta fondata, ha evidenziato la nullità degli atti in contestazione per difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo con conseguente difetto di motivazione dell'atto, e comunque dedotto la nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento.
1 1.2 L ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione a favore Controparte_2
della Commissione Tributaria, e l'inammissibilità della domanda, a fronte del difetto di legittimazione passiva dell'agenzia, essendo unico contraddittore l'ente impositore (Regione Lazio).
1.3 Con la sentenza n. 16059/2022 il Giudice di Pace ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore delle commissioni tributarie.
1.4 Il Sig. ha appellato la sentenza, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario, Parte_1
essendo in rilievo la prescrizione maturatasi dopo la notifica della cartella di pagamento, ed ha concluso chiedendo di “accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA, e decidere nel merito senza rinvio (Cass. 18050/17). Nel merito, si chiede dichiararsi, in accoglimento dell'appello, in via preliminare ed assorbente, la intervenuta prescrizione del credito, ex. art. 5 legge
53/1983 e, da qui, la fondatezza della domanda proposta in primo grado”.
1.5 L ha chiesto di respingere l'appello. Controparte_2
1.6 Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sui motivi di appello.
La parte chiede la riforma della sentenza di primo grado, sul presupposto della giurisdizione del GO, essendo argomentata la prescrizione verificatasi dopo la data di supposta notifica della cartella di pagamento.
Orbene, il credito di cui alla cartella n. 09720160048604992000 riguarda pretese tributarie della
Regione Lazio, e segnatamente, la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2013.
Quanto alla giurisdizione deve rilevarsi che:
- ai sensi dell'art. 2 D. Lgs n. 546/1992, “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- quanto alla questione della prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento – pur dando atto di alcuni precedenti difformi di legittimità, cfr. Cass. Ord. 13767/2021 – è ormai consolidato il seguente principio: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di
2 ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass.
SSUU ord. n. 16986/2022; il principio ha poi trovato continuità nelle successive pronunce, cfr. Cass. ord. 32539/2024);
- l'appello deve quindi essere respinto, confermandosi la giurisdizione del giudice tributario.
3 Sulla regolamentazione delle spese del grado
Le spese del grado devono essere compensate, atteso che l'orientamento giurisprudenziale posto a base della decisione si è stabilizzato solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello e compensa le spese del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 6.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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