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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1726/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1726 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ( ), entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Giugliano (Na) alla Via Marchesella 102, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Marano, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 01.05.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio in S. Antimo il 23.10.2003, in costanza del quale nascevano tre figli,
il 20.02.2004-, in Giugliano il 27.09.2006- e in Napoli il Persona_1 Per_2 CP_1
21.11.2009, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 25.09.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 18.09.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“-i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
-la casa coniugale resterà assegnata alla Sig. che continuerà a occuparla assieme ai figli. Il Sig. Pt_2
provvederà a trasferire la sua abitazione altrove presso i propri congiunti;
-Le Parte_1 parti non chiedono l'emissione di provvedimenti relativi all'assegno di mantenimento tra i coniugi;
-Riguardo ai figli il Sig. verserà alla moglie all'inizio di ogni mese la Parte_1 somma di euro 600,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli in ragione di 200,00 cadauno. Detta somma si aggiungerà all'assegno unico previsto per i figli che resterà interamente nella disponibilità della Sig. per il mantenimento dei figli. Le spese Pt_2 eventuali straordinarie come individuate nel protocollo d'intesa stipulato tra la Presidenza del Tribunale di Napoli Nord e l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord e che quivi deve intendersi per ripetuto e trascritto, verranno suddivise in ragione del 50% ciascuno;
-Le figlia minore resterà in affido condiviso tra entrambi i genitori con residenza presso la pagina 2 di 3 madre; -Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia due pomeriggi a settimana nel rispetto delle esigenze di vita quotidiana della minore e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, dalle 16.00 alle 20.00. Il padre potrà inoltre tenere con se la figlia un week-end ogni 15 giorni dalle 10.00 del sabato alle 21.00 della domenica. Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà i giorni festivi con ciascun genitore in maniera alternata di anno in anno ossia le feste natalizie con un genitore e quelle di fine anno con l'altro, e per le vacanze pasquali un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro. Trascorrerà con il padre
15 giorni di vacanza in estate, da concordare previamente ogni anno. Trascorrerà con il padre la festa del papà e le feste di compleanno e onomastico del predetto. Le feste di compleanno ed onomastico della minore saranno alternate di anno in anno (onomastico con un genitore e compleanno con l'altro)”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 10/08/1980 ( ), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al C.F._2 ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto
n. 157, Parte II– Serie A –Ufficio 1- Anno 2003);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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