Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 393/2025
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Alessandra Piliego - Presidente
2) dott. Oronzo Putignano - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da
[...] nei confronti di , e , iscritto innanzi a questa Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2
Corte con il n. di R.G. 393/2025, avverso l'ordinanza del 10.02.2025 emessa dal Giudice Delegato della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G.
3700/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalla sola parte reclamante;
sciolta la riserva assunta all'udienza dell'8.04.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, in via temporanea ed urgente modificava le condizioni di divorzio già valevoli inter partes e, per l'effetto, revocava l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni CP_1 [...]
e (rispettivamente di anni 36 e 35), con decorrenza dall'adozione della censurata CP_2 Pt_2 decisione, avverso la quale la IG.ra proponeva reclamo ai sensi dell'art. 473- Parte_1 bis.24 c.p.c..
All'uopo, si doleva dell'avvenuto accoglimento –in via provvisoria ed urgente- della domanda formulata dall'ex consorte, volta all'elisione del suo contributo per il mantenimento dei figli, di cui era stato gravato in ragione del provvedimento divorzile, sebbene entrambi fossero affetti da patologie psichiatriche
(psicosi schizoaffettiva cronica e schizofrenia cronica) che impedivano loro di divenire autosufficienti dal pagina 1 di 7
E tale elisione, secondo quanto prospettato dalla reclamante, sarebbe stata decisa sul presupposto dell'assenza di compendi probatori su tali condizioni di salute, con la conseguenza che la stessa risultava stridente con la disposizione di cui all'art. 337-septiees c.c., trattandosi di figli maggiorenni e non autosufficienti perché portatori di handicap grave.
La NC, peraltro, chiariva di aver prodotto in prime cure documentazione medica risalente all'anno
2019 e relativa al secondogenito , il quale era stato ricoverato presso il DSM di Manfredonia in Pt_2 preda ai chiari sintomi della sua patologia.
E dunque, al fine di superare tale carenza documentale, aveva depositato nel fascicolo del reclamo nuove certificazioni mediche rilasciata dal CSM di Foggia in data 21.02.2025, non ponderate dal Giudice
Delegato perché all'epoca erano inesistenti, con le quali venivano confermate le diagnosi a carico dei due figli.
Precisava poi che la produzione di tali documenti nuovi non soggiacesse ad alcuna preclusione istruttoria, vertendosi sul mantenimento di figli portatori di handicap e che, in ogni caso, il Giudice Delegato avesse CP_ inteso invertire l'onere della prova giacché sarebbe dovuto essere il a dimostrare il venir meno delle condizioni oggettive e soggettive sottese alla precedente erogazione dell'assegno per la prole, e non già la
NC a dimostrare la permanenza dei relativi requisiti.
In secondo luogo, il Giudice Delegato aveva rigettato la richiesta di CTU volta ad accertare le patologie nei due giovani, ritenendo trattarsi di consulenza meramente esplorativa e pertanto inammissibile, tenuto conto che, quanto alla posizione del figlio , alcuna documentazione medica era stata CP_2 depositata in prime cure, ancorché risalente nel tempo.
Purtuttavia, la CTU avrebbe consentito al Giudice di appurare tecnicamente l'impossibilità dei due figli di affrancarsi dalla dipendenza economica dai loro genitori.
A motivo di quanto innanzi, nell'invocare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza in questione, perché ella è priva di risorse e malata oncologica, concludeva affinché la Corte, previo conferimento di un incarico ad un consulente ai fini degli accertamenti disattesi in prime cure, volesse revocare il gravato provvedimento e condannare il reclamato al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Alberto Ciuffreda, dichiaratosi antistatario.
Il IG. si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata l'8.04.2025 e, in primo CP_1 luogo, eccepiva l'improcedibilità del reclamo, proposto –a suo dire- quando erano ormai decorsi i 10 giorni dalla relativa comunicazione ad opera della competente cancelleria.
Eccepiva altresì l'inammissibilità del gravame per difetto di procura alle liti;
la , infatti, aveva Pt_1
pagina 2 di 7 rilasciato il mandato difensivo per il giudizio celebratosi innanzi al Tribunale e per ogni sua fase e grado, anche di appello, senza perciò menzionare espressamente il reclamo.
Il gravame, peraltro, doveva essere respinto anche per le ulteriori ragioni procedurali e di merito atteso che la NC aveva riproposto le medesime questioni già scrutinate in prime cure, insistendo peraltro con la richiesta di CTU che non poteva essere ammessa dalla Corte in ragione della precipuità del rito novellato.
In secondo luogo, si appalesava irricevibile la produzione di documenti nuovi che, al più, la reclamante avrebbe dovuto depositare in Tribunale, innanzi al quale la donna si era costituita tardivamente e i due figli maggiorenni, ormai adulti, erano persino risultati contumaci, rinunciando così a formulare in proprio la richiesta tesa a beneficiare all'assegno di mantenimento e a fornire un adeguato supporto istruttorio a tale scopo.
Il reclamo doveva pertanto essere dichiarato inammissibile e in ogni caso infondato nel merito, con condanna della reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
L'udienza dell'8.04.2025 veniva celebrata in modalità cartolare e la sola reclamante provvedeva al deposito delle sue note ex art. 127 ter cp.c., con le quali insisteva per l'accoglimento del reclamo;
all'esito della relativa camera di consiglio, il procedimento veniva riservato per la decisione con la conseguenza che la disamina dell'istanza di inibitoria è da ritenersi superata.
Riepilogate le deduzioni, eccezioni e conclusioni delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la
Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale
o dal Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Ciò posto, esaminando preliminarmente le eccezioni procedurali sollevate dal reclamato, è opportuno evidenziare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 473-bis.24 co. 2 c.p.c., il reclamo avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia di essi in udienza ovvero dalla loro comunicazione o, infine, dalla notificazione su istanza di parte, se anteriore.
Nel caso di specie l'ordinanza reclamata è stata comunicata dalla cancelleria alle parti in data 12.02.2025, mentre il reclamo è stato iscritto a ruolo dalla NC il 24.02.2025.
E tuttavia, il decimo giorno per la proposizione del gravame coincideva con la giornata di sabato
22.02.2025 con la conseguenza che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c., detto pagina 3 di 7 termine perentorio era da intendersi prorogato al lunedì 24.02.2025, con quanto da ciò consegue in termini d'irricevibilità di detta eccezione. CP_ Parimenti infondate sole le deduzioni sollevate dal in ordine alla presunta carenza di mandato in capo al patrocinatore della reclamante.
Ed invero, posto che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 182 c.p.c. impone al Giudice, ove rilevi la mancanza di procura al difensore, ovvero un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che determini la nullità degli atti, di assegnare alla parte un termine perentorio per colmare tale lacuna, nel caso di specie l'Avv. Alberto Ciuffreda ha formalmente ricevuto il mandato dalla
[...] di rappresentarla e difenderla dinanzi al Tribunale di Foggia nel procedimento promosso dal Parte_1
, nominando detto difensore suo procuratore speciale “in ogni fase e grado, anche Parte_3 di appello, nelle fasi di esecuzione, opposizione…….omissis”.
Ebbene, trattasi di sintagmi aventi valenza omnicomprensiva, tenuto conto che il reclamo ex art. 473- bis.24 c.p.c. è pacificamente da considerarsi una fase processuale che s'incunea nel procedimento pendente in primo grado, la cui funzione, come innanzi già chiarito, è volta ad emendare gli errori manifesti eventualmente sussistenti nell'ordinanza contenente le decisioni provvisorie ed urgenti adottate dal Presidente del Tribunale o dal Giudice Delegato.
Anche tale eccezione si appalesa pertanto infondata.
Quanto poi alle questioni di merito sollevate dalle parti, in punto di rito giova osservare come le decisioni adottate in materia di famiglia, ad eccezione di quelle riguardanti lo status, siano valevoli rebus sic stantibus, con la conseguenza che, su richiesta delle parti formulata al Giudice competente, potranno essere modificate per renderle aderenti alla naturale mutevolezza delle vicende umane.
E nel giudizio revisionale l'onere della prova circa la sopravvenienza di fatti nuovi, dalla rilevanza tale da giustificare la revisione dei precedenti assetti, è astrattamente da porsi a carico del richiedente.
Orbene, il ha fatto ricorso al Tribunale di Foggia per ottenere l'elisione del Parte_3 contributo versato per il mantenimento dei due figli sul presupposto del raggiungimento dell'età adulta di costoro (circostanza incontestabile) e della necessità che si attivassero per reperire una sistemazione lavorativa atta ad affrancarli dalla dipendenza dai genitori.
In secondo luogo, deduceva di aver subito un peggioramento delle sue condizione economiche atteso che aveva ormai smesso di esercitare la professione di medico e viveva del solo trattamento pensionistico erogatogli dall'Istituto previdenziale di riferimento, da cui doveva detrarre il canone di locazione dell'alloggio nel quale si era trasferito.
Si costituiva in prime cure la la quale, opponendosi all'avversa istanza, evidenziava come i figli Pt_1
pagina 4 di 7 fossero entrambi affetti da dette patologie psichiatriche e, per sostanziare le proprie attività assertive, CP_ produceva il decreto di rigetto nel quale era esitato altro giudizio revisionale esperito dal (cron. n.
2129/2016 del 7.06.2016, R.G. 1848/2015), emesso dal Tribunale di Foggia sul presupposto dell'assenza di prova circa l'arretramento delle condizioni economiche del ricorrente e dell'età dei due ragazzi
(all'epoca, rispettivamente, di 26 e 27 anni), nonché una lettera di dimissioni del figlio dal reparto Pt_2 di psichiatria dell'Ospedale de Lellis di Manfredonia, risalente al 2019, in cui era stato ricoverato a causa delle disfunzionali condotte gemmate dalla in lui diagnosticata psicosi schizoaffettiva cronica con esacerbazione acuta.
Nulla invece la produceva per dimostrare la patologia del figlio primogenito , Pt_1 CP_2 sicché chiedeva al Tribunale di ammettere la CTU per accertare le patologie di entrambi i figli.
Le parti, peraltro, non producevano alcuna ulteriore memoria mirante a cristallizzare il thema decidendum
e il thema probandum sicché, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 3.02.2025, il
Giudice Delegato adottata la censurata decisione e contestualmente rigettava la richiesta di approfondimento ufficioso testé indicato.
Tale decisione è da ritenersi pienamente condivisibile atteso che la richiesta sul punto aveva un fine evidentemente esplorativo, ossia era volta a colmare le lacune probatorie sulla sussistenza di tali patologie e sui loro effetti invalidanti sui figli;
senza sottacere che la CTU non è affatto un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze tecniche.
Corollario di ciò è che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa qualora la parte richiedente tenda a supplire con essa alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine mirante alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza n. 26048 del 7.09.2023).
D'altro canto, solo in questa fase del procedimento la IG.ra si è premurata di fornire documenti Pt_1 sanitari a sostegno delle sue allegazioni difensive, dando così contezza di non averle adeguatamente supportate in prime cure, sostenendo che potessero essere ponderati dalla Corte perché ritenuti “nuovi” -o per meglio dire sopravvenuti- sebbene la ben avrebbe potuto e dovuto procurarseli prima e Pt_1 versarli in atti innanzi al Tribunale.
L'utilizzabilità di tali documenti ai fini del decidere, così come invocata dalla reclamante, non appare in ogni caso condivisibile per il seguente ordine di ragioni: 1) è ormai ben chiaro che il reclamo ex art. 473- bis.24, a differenza di quello ex art. 708 c.p.c., non sia un mero strumento di controllo ab estrinseco della pagina 5 di 7 statuizione censurata, ma costituisca un vero e proprio gravame strumentale ad un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato;
2) ciò è ancor più vero se si rifletta su quanto sancito dal comma 3 di tale norma del codice novellato, nella parte in cui prevede la possibilità per la Corte di disporre una integrazione istruttoria laddove risulti indispensabile all'adozione della decisione, e non già meramente opportuna o necessaria, sia pure mediante l'assunzione di sommarie informazioni e di null'altro.
Chiarificatrice, sul punto, Cass. Civ., Sezione I, Ordinanza n. 1486 del 21.01.2025.
Ed allora, valutati in senso sistemico tali aspetti fattuali e giuridici della controversia e ponderata la ripartizione dell'onere della prova a carico delle parti, non potranno sottacersi i seguenti principi cristallizzati dalla Suprema Corte: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di aver il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'autoresponsabiltà, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. Civ. n.
26875/2023).
E dunque, i presupposti che giustificano l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente – la cui prova è a carico del genitore che si oppone alla domanda di revoca- sono integrati dall'età del figlio, “destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del conseguimento del mantenimento, e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, otre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass. Civ. n. 38366/2021, Cass.
Civ. Ordinanza n. 24391/2024).
Nel caso di specie, ha 36 anni e 35 sicché, trattandosi di soggetti adulti e in difetto CP_2 Pt_2 di prova sulla sussistenza del diritto di entrambi a continuare a beneficiare dell'assegno paterno, la decisione adottata dal Giudice Delegato del Tribunale di Foggia è ossequiosa dei richiamati principi.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato e, quanto alle spese, la IG.ra deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle stesse, che si liquidano in favore del reclamato, in €.1.923,00, oltre pagina 6 di 7 rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, se dovute.
Di contro, non sussistono le condizioni oggettive e soggettive per dar corso alla chiesta condanna della reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile , disattesa ogni ulteriore e contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta il reclamo proposto dalla IG.ra iscritto innanzi a questa Corte con il Parte_1
n. di R.G. 393/2025 e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione l'ordinanza emessa in data
10.02.2025 dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 3700/2024.
2. Condanna la reclamante al pagamento delle spese per questa fase del Parte_1 procedimento che si liquidano, in favore del , in €.1.923,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, se dovute.
Così deciso in Bari l'11.04.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 7 di 7