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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/09/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2326/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2326/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: naturopata reddito: euro 10.000,00 all'anno circa
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: informatore farmaceutico reddito: euro 30.000,00 all'anno circa entrambi con l'Avv. Luigi Russo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 10-9-2019 (anno 2019, Numero 46, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione non sono nati figli.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Rovigo in Viale Trieste n. 57, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà posta in vendita e il ricavato sarà utilizzato per estinguere il mutuo residuo;
il ricavato della vendita che dovesse residuare dopo l'estinzione del mutuo verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
questi ultimi trasferiranno altrove le proprie rispettive residenze una volta ultimate le operazioni di vendita.
3. Dato atto che i coniugi risultano entrambi stabilmente occupati e autosufficienti economicamente, non si darà corso ad alcun assegno di mantenimento.
4. I coniugi, essendo proprietari in comunione di automezzi utilizzati in via esclusiva da ciascuno di essi, concordano di assegnare, all'esito della separazione, gli stessi al coniuge che utilizza in via esclusiva ogni singolo automezzo, e in particolare l'auto Volkswagen Golf tg. EP781CL verrà assegnata in proprietà esclusiva alla moglie, mentre l'auto Fiat Panda tg. GT064RF verrà assegnata in proprietà esclusiva al marito.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
2 Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2326/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 10-9-2019, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 3 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2326/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: naturopata reddito: euro 10.000,00 all'anno circa
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: informatore farmaceutico reddito: euro 30.000,00 all'anno circa entrambi con l'Avv. Luigi Russo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 10-9-2019 (anno 2019, Numero 46, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione non sono nati figli.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Rovigo in Viale Trieste n. 57, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà posta in vendita e il ricavato sarà utilizzato per estinguere il mutuo residuo;
il ricavato della vendita che dovesse residuare dopo l'estinzione del mutuo verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
questi ultimi trasferiranno altrove le proprie rispettive residenze una volta ultimate le operazioni di vendita.
3. Dato atto che i coniugi risultano entrambi stabilmente occupati e autosufficienti economicamente, non si darà corso ad alcun assegno di mantenimento.
4. I coniugi, essendo proprietari in comunione di automezzi utilizzati in via esclusiva da ciascuno di essi, concordano di assegnare, all'esito della separazione, gli stessi al coniuge che utilizza in via esclusiva ogni singolo automezzo, e in particolare l'auto Volkswagen Golf tg. EP781CL verrà assegnata in proprietà esclusiva alla moglie, mentre l'auto Fiat Panda tg. GT064RF verrà assegnata in proprietà esclusiva al marito.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
2 Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2326/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 10-9-2019, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 3 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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