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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230 /2019
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 18.12.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta;
rilevato che la causa è di pronta decisione;
tenuto conto della contumacia della parte appellata;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 6 N. R.G. 1230 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1230 /2019 promossa da:
- C. F. - E Email_1 C.F._1
IDA - C. F.: - rappresentati e difesi CP_1 C.F._2
dall'Avv. Antimo Busico ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Pierantoni n. 24;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello sentenza del GDP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, gli Avv.ti e Parte_1
hanno impugnato la sentenza n. 6418/2018 resa dal Parte_2
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, nella parte in cui veniva così
pagina 2 di 6 deciso: “in accoglimento della domanda, annulla la cartella di pagamento n.
02820120021976747; - compensa tra le parti le spese e competenze di lite”.
Più nello specifico, gli appellanti hanno rappresentato che: a) - con atto di citazione ritualmente notificato, (proprio assistito) chiedeva Controparte_3
l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820120021976747; b) - la parte convenuta, , rimaneva contumace;
c) - il Controparte_4 procedimento si concludeva con l'emissione della sentenza n. 6418/2018 con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, pur accogliendo la domanda attorea, compensava le spese tra le parti.
Alla base del proposto gravame, gli istanti hanno dedotto un errore in diritto, atteso che, in applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., il giudice avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, in mancanza di soccombenza reciproca e non sussistendo altre gravi ed eccezionali ragioni.
L' è rimasta contumace anche nel presente Controparte_2
procedimento di appello.
La causa, istruita in via meramente documentale, dopo vari rinvii giustificati dal carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente soltanto in data
16.9.2024 e giunge all'odierna decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
L'appello non può essere accolto, in quanto proposto da parti prive di legittimazione ad impugnare.
Nello specifico gli odierni appellanti impugnano l'indicata sentenza, relativamente alla disposta compensazione, nella qualità di difensori della parte in primo grado. Controparte_3
A prescindere dalla circostanza preliminare che le parti non dimostrano di aver neppure chiesto la distrazione delle spese in primo grado, è dirimente la circostanza che ad essere impugnata non è la decisione in merito alla distrazione delle spese, bensì la valutazione del giudice in ordine alla stessa regolamentazione delle stesse (nello specifico compensazione anziché condanna pagina 3 di 6 della parte soccombente).
Ebbene, per principio consolidato, il difensore - che abbia chiesto la distrazione delle spese - può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, soltanto se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi soltanto l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (ex multis , Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23898 Anno 2024; Cass. Sez. 3, n. 3290 del
03/02/2022; Sez. L, n. 11919 del 09/06/2015).
Più specificamente, è stato precisato che “non sussiste la legittimazione diretta del distrattario in ordine alla contestazione della congruità o legittimità della liquidazione delle spese: in tali ipotesi l'unica legittimata a sollevare doglianze di merito è la parte rappresentata, quale soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese;
solo nel caso in cui sorgesse contestazione non sull'entità (o sulla compensazione) delle spese, ma sulla legittimità della disposta distrazione si instaurerebbe uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore potrebbe assumere la qualità di parte e l'impugnazione sarebbe proponibile anche da quest'ultimo ovvero contro lo stesso” (Corte appello
Lecce, 19/06/2019, n.34; Cassazione civile, sez. III, 03/05/2011, n. 9699) e che:
“in tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato esclusivamente dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a farlo soltanto ove sorga controversia sulla concessione, o meno, della distrazione, sicché, in mancanza del provvedimento corrispondente, non essendosi concretizzato il diritto del legale all'attribuzione delle stesse, non è possibile porre a suo carico il pagamento delle spese processuali del giudizio d'impugnazione” (ex plurimis:
Cassazione civile , sez. III , 20/10/2016 , n. 21248; Cassazione civile , sez. VI ,
11/12/2014 , n. 26089). pagina 4 di 6 Del resto, ciò si spiega in quanto l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Conseguentemente, l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento delle spese (o della differenza sulle spese) al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista (si v. sul punto: Cassazione civile , sez. VI , 09/03/2021 , n. 6481).
Nel caso specifico, non vi è dubbio che ad essere in contestazione non è
l'omessa considerazione dell'istanza di distrazione (neppure allegata dagli appellanti), né tantomeno il suo rigetto, quanto esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite nel senso della compensazione, in luogo della soccombenza, decisione, che per quanto innanzi evidenziato, è idonea a pregiudicare esclusivamente la parte e non il difensore che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale.
La domanda deve perciò essere rigetta perché senza alcuna statuizione sulle spese non avendo l' svolto difese. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello.
pagina 5 di 6 - Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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