Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7954/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 17.9.2024 tra:
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. e la C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...] con sede in Colleferro, Via Marconi n. 16, C.F. , Parte_4 P.IVA_1 rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppina Caterino (C.F. ) giusta C.F._4 procura in calce al presente atto
- APPELLANTI -
CONTRO
Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Controparte_1 [...] iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia, società Controparte_2 soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico B.N.P. Paribas S.A.-
n. 30, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma quale conferitaria di P.IVA_2 tutte le attività e passività della già (cod. fisc. , Part. IVA CP_3 P.IVA_3
) giusta atto di conferimento a rogito Notaio Dott. di Roma del P.IVA_4 Persona_1
20 settembre 2007, Rep. 150845, Racc. 32823, in persona del legale rappresentante pro- tempore Dott. , nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato per la carica, Persona_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Dott. di Roma del 22 ottobre 2007, Rep. Persona_1
n.151287, Racc. n.33023 (registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 2 il successivo 31 ottobre 2007 al n.37213/1T), procura che si allega al presente atto (all. n.2) ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n.123/2001, dall'Avvocato Claudio Trinchi del Foro di Rieti (C.F.
[...]
), ed elettivamente domiciliata nel suo studio di Roma, Corso Trieste n.37 C.F._5
- APPELLATA –
e per essa la in persona del Dott. Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(CF. ), nella qualità di nuova cessionaria dei crediti, come
[...] P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli come da procura notarile in atti
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 2117/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 Pt_3
e la nella loro qualità di fideiussori della
[...] Parte_5 hanno impugnato la sentenza n. 2177/19 con cui il Tribunale di Velletri Controparte_7 ha respinto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per l'importo di
€ 1.740.781,35 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
pag. 2/8 A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
A) Fideiussioni omnibus redatte su schema ABI che violano la normativa antitrust – nullità – rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio. Errore, difetto di motivazione. Riproposizione.
B) Errore manifesto nella conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte – difformità tra risultanze del processo, dell'istruttoria e delle domande di ambedue le parti e statuizione finale.
C) Errata valutazione dei documenti di causa e degli elementi probatori del credito – quietanze di pagamento rateale del mutuo agli atti.
D) Grave, colpevole ed ingiustificato ritardo nella proposizione dell'azione da parte dell'opposto. Violazione dei canoni di buona fede.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adita Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le motivazioni esposte nei su estesi motivi di appello, in riforma della sentenza n. 2117/2019, pubblicata il 22.11.2019, NON notificata R.G. n. 3138/2017 del Tribunale di Velletri
Dott.ssa Amelia Pellettieri:
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere l'esecutività della Sentenza n. 2117/2019, pubblicata il 22.11.2019, NON notificata R.G. n. 3138/2017 del Tribunale di Velletri Dott.ssa Amelia Pellettieri, per tutti i motivi su esposti.
NEL MERITO
In via principale
- accertare e dichiarare la nullità della Fideiussione di tipo “omnibus” e, quindi, l'inesistenza Contr del diritto creditorio di nei confronti degli odierni appellanti nonché della pretesa creditoria avanzata e, per l'effetto, revocare il Decreto Ing.vo n. 715/2017 ed ogni ulteriore richiesta economica di controparte connessa, pedissequa consequenziale o solo vicaria al suddetto rapporto tra esse parti.
In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di superamento delle circostanze esposte ai fini dell'annullamento di ogni pretesa creditoria per nullità della fideiussione pag. 3/8 Contr
- accertare e dichiarare che l'importo effettivamente erogato da corrisponda ad €
1.470.000,00 come risultante dalle quietanze agli atti e, stante l'avvenuto e non contestato Contr incasso da parte di della somma di Euro 603.045,95, disporre la revoca del Decreto Contr Ing.vo n. 715/2017 e ridurre la pretesa creditoria di al minor importo di € 866.954,05, Contr frutto della sottrazione delle somme già incassate dalla pari ad € 603.045,95 all'importo effettivamente erogato di € 1.470.000,00 risultante dalle quietanze agli atti, revocando anche la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambedue i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso atto di appello con eccezione CP_3 del secondo motivo in relazione alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non
è stato dal Tribunale revocato il decreto ingiuntivo in conseguenza dell'avvenuto pagamento da parte del Fallimento della società debitrice della somma di € 603.945,95, ne ha chiesto comunque nel resto il rigetto, con vittoria delle spese e competenze del grado.
E' intervenuta, quale cessionaria del credito, e per essa la Controparte_4 [...] la quale si è associata alle conclusioni della Controparte_5 CP_3
Accolta la invocata inibitoria limitatamente al minor importo risultato incassato dall'Istituto di credito nel corso del giudizio, alla udienza a trattazione scritta del 17.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Il primo motivo della impugnazione deve essere respinto.
Va infatti evidenziato, che se è ben vero che la nullità delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI siccome violative della normativa antitrust sono rilevabili dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, è altrettanto vero che tale rilievo è possibile solo “là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (Cass. 4867/2024).
Nel caso di specie, a parte la circostanza che il profilo della nullità delle fideiussione, come
è stato opportunamente rilevato dal Giudice di prime cure, è stato rilevato solo in sede di deposito degli scritti finali, in ogni caso non sono stati indicate ed allegate circostanze di pag. 4/8 fatto che potessero consentire al giudice di operare ex officio il rilievo di tale nullità, tanto più che non è stato prodotto neanche lo schema ABI che potesse consentire la verifica circa la corrispondenza della garanzia specifica rilasciata in uno con il contratto di finanziamento al modello ABI censurato, né la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti, e nello specifico dell'istituto di credito opposto, all'epoca della sottoscrizione del finanziamento medesimo.
Peraltro, in ogni caso, anche a voler opinare diversamente, non si verterebbe certamente in una fattispecie di nullità integrale del contratto ma solo di nullità delle clausole 2,6 e 8, ferma restando la validità ed efficacia per il resto del contratto, sicchè le obbligazioni assunte dai fideiussori non ne sarebbero in alcun modo intaccate.
Inoltre, è pacifico che sarebbe stato onere degli appellanti fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e che gli appellanti in primo grado non hanno adempiuto al citato onere di allegazione e prova non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche anche in considerazione della circostanza ulteriore che il mutuo risulta essere stato sottoscritto ben oltre il periodo fatto oggetto del provvedimento della Banca d'Italia.
Contr Il secondo motivo merita invece accoglimento e la stessa e la terza intervenuta hanno aderito alla impugnazione in parte qua.
Non è in contestazione, infatti, che nel corso del giudizio sia stata versata dalla procedura fallimentare della la somma di € 603.045,95, per cui erroneamente il CP_7
Tribunale ha provveduto a confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto pur essendo stata acquisita tale prova.
Sarebbe stato necessario, pertanto, che si revocasse il decreto ingiuntivo con la condanna degli opponenti al pagamento in favore della opposta del minor importo derivante dalla operata decurtazione dal dovuto della suddetta somma incassata.
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano la erroneità della statuizione in ordine alla Contr quantificazione della somma dovuta alla (ora alla terza intervenuta quale cessionaria).
Premesso che con la opposizione a decreto ingiuntivo è ben noto che si instaura un giudizio a cognizione piena, nel quale parte sostanziale attrice resta pur sempre il creditore pag. 5/8 che, quindi, è onerato di fornire la prova del proprio credito, nel caso di specie la documentazione prodotta in giudizio è rappresentata dal contratto di finanziamento del
2008 per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, atto di quietanza di finanziamento per l'importo complessivo di € 1.470.000,00 , saldaconto della banca ex art. 50 TUB e domanda di insinuazione al passivo della procedura del fallimento della debitrice principale.
Orbene, è pacifico che “l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.L.vo 385/93 riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall'Istituto bancario… In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicchè spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. 23.1.2023 n. 1892).
Nel caso di specie, di prova certa c'è che la somma effettivamente erogata dalla banca a favore della società, come da quietanze, è pari all'importo complessivo di € 1.470,00,00. E Contr del resto, la tessa ha ammesso di non aver mai erogato il residuo importo di €
400.000,00 proprio per evitare l'aggravarsi del danno subito per l'inadempimento della mutuataria.
Dunque, operando il semplice calcolo aritmetico, ne consegue che il credito complessivo Contr della e ora della cessionaria è pari ad € 866.954,05 oltre interessi convenzionali come pattuiti.
In parte qua, pertanto, il motivo deve essere accolto.
Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano il comportamento gravemente scorretto della banca, per avere la stessa con notevole ritardo provveduto ad agire nei loro confronti così di fatto aggravando la situazione anche in termini di mora. Contr La censura non è condivisibile, atteso che al contrario la si è immediatamente attivata provvedendo ad insinuarsi nel passivo della procedura della debitrice CP_7 principale, proprio al fine di procedere al recupero in detta sede della somma dovutale e così salvaguardare i fideiussori, salvo poi essere costretta ad agire una volta verificato che per la differenza del credito alcun'altra strada era più praticabile.
Nel consegue il rigetto del motivo.
pag. 6/8 La sentenza impugnata va, pertanto, riformata come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno Contr poste a carico della e della terza intervenuta in solido.
Quelle del primo grado vanno, invece, confermate come da sentenza attesa la sostanziale fondatezza del credito.
Recita infatti al riguardo la S.C. : “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 secondo comma c.p.c. (Cass. SS.UU. 32061/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 2117/19 del Tribunale di Velletri, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello e a parziale riforma della sentenza appellata, accerta e Contr dichiara che l'importo effettivamente erogato da corrisponde ad € 1.470.000,00 come Contr risultante dalle quietanze agli atti e, stante l'avvenuto incasso da parte di della somma di Euro 603.045,95, revoca il Decreto Ing.vo n. 715/2017 e condanna gli appellanti al pagamento in favore della terza intervenuta al minor importo di € Controparte_4
866.954,05, oltre interessi convenzionali come pattuiti.
Compensa per il resto la sentenza impugnata quanto alle spese liquidate.
Condanna la appellata e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli appellanti e per essi del loro difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e competenze del presente grado che si liquidano in € 2.529,00 per C.U. ed € 26.155,00,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 7/8 Così deciso alla camera di consiglio del 14.1.2025.
pag. 8/8
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini