Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2025, proposto da:
IO LC, rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Campana per L'Edilizia Residenziale - A.C.E.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Viviana Cornacchia, Francesco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Polla, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. 0075613 del 24.4.2025, adottato dall'Agenzia Campania per l'Edilizia Residenziale (ACER), Dipartimento di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t. (All. 1) con cui ha disposto la decadenza dell'assegnazione, cod. 5551595850, dell'alloggio sito in Polla alla L.tà Casiola, scala U, piano 3, interno 6, in sfavore del ricorrente, comunicato a mezzo raccomandata ar in data 9.5.2025;
di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e, comunque, funzionalmente connesso, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Campana per L'Edilizia Residenziale - A.C.E.R.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa TA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è assegnatario, ex D.P.R. n. 1035/1972, dell’alloggio, cod. 5551595850, sito nel Comune di Polla. L’atto di assegnazione è giunto in seguito al bando n. 1/1987 ed alla formazione della graduatoria definitiva, pubblicata sul F.A.L. della Provincia di Salerno, al n. 96 del 30.11.1990. Il ricorrente è stato utilmente posizionato al sesto posto.
Con atto del 28.12.1990, n. 9204, si disponeva l’assegnazione definitiva dell’alloggio, in favore del ricorrente che, successivamente, sottoscriveva, con l’Istituto Autonomo per le Case Popolari (posizione n. 12/6446), il contratto di locazione.
Con il provvedimento, prot. n. 0075613 del 24.4.2025, si disponeva la decadenza dell’assegnazione.
Avverso l’atto de quo insorge la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nell’unico di ricorso e così di seguito sintetizzate:
VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 E, SEGNATAMENTE, DEGLI ARTT. 1. 2, 3 E 7 E SS., VIOLAZIONE DEL DPR N. 1035/1972 E DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA N. 11/2019. ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETÀ IN ATTI, ILLOGICITÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ, PERPLESSITÀ, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COERENZA, COMPATIBILITÀ, IMPARZIALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E MOTIVAZIONE ILLEGITTIMA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, ADEGUATEZZA E RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 14, 15 E 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU.
La parte ricorrente lamenta la violazione delle regole procedimentali, legalmente stabilite, atteso che, seppur l’atto impugnato è rubricato “avviso avvio procedimento ex art. 7 L. 241/90”, in realtà non è stata concessa la possibilità di contraddire in sede procedimentale, con evidente sacrificio dell’attività istruttoria e con l’impossibilità di svolgere la funzione contemperante degli interessi coinvolti.
Secondo l’assunto attoreo, poi, l’Ente avrebbe violato la regola del tempus regit actum, atteso che il principio della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti giuridici impone che il provvedimento finale, una volta adottato, non può più essere compromesso da sopravvenienze di fatto e di diritto.
La parte ricorrente si duole della carenza istruttoria che inficerebbe l’atto impugnato. A suo dire, l’amministrazione resistente avrebbe solo genericamente sollevato la violazione dell’art. 9, comma 1, lett. b) del regolamento n. 11/2019, asserendo che il ricorrente sarebbe proprietario di un immobile sito in Albanella senza, però, fornirne alcuna prova sulla circostanza se non una mera indicazione dei dati catastali del bene che, come è noto, non possono assurgere ad elemento di prova. La mancanza di una seria e scrupolosa indagine patrimoniale induce a ritenere illegittimo il provvedimento impugnato.
Resiste in giudizio l’Agenzia campana edilizia residenziale, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, eccepisce il difetto di giurisdizione e conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.
Appare, invero, meritevole di favorevole apprezzamento l'eccezione formulata dall'A.C.E.R.
Sul punto, è d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com'è noto, in materia di edilizia pubblica residenziale il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: la prima, attinente alla prenotazione e all'assegnazione dell'alloggio ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti; la seconda, relativa alla disciplina del rapporto così instaurato, nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo (Consiglio di Stato, sez, IV, 15 gennaio 2021, n. 621; Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 novembre 2012, n. 20727).
Dunque nella materia in esame, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, che si fonda sul cd. petitum sostanziale, trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della Pubblica Amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cassazione civile, Sezioni Unite, 24 maggio 2019 n. 14267; 8 marzo 2012, n. 3623; Cassazione civile, 20 aprile 2018, n. 9918).
Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che è strumentale all'assegnazione medesima ed è caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento; mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione (ex multis Cassazione civile, Sezioni Unite, 24 marzo 2023, n. 5157).
In altre parole, una volta stipulato il contratto sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del G.O. in ordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell'alloggio o lo sgombero (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 1 ottobre 2024, n. 5170; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 22 novembre 2023, n. 2702).
Stanti queste premesse, il gravame è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
TA AR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO