TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/09/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15080 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15080/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. LA GATTA CARMELINA CP_1 Resistente
Oggetto: Revoca/decadenza reddito di cittadinanza;
indebito;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 10.12.2024, la parte istante in epigrafe indicata si doleva della illegittimità della richiesta di indebita percezione del reddito di cittadinanza per i mesi di luglio ed agosto 2023, per la 1 somma di € 1.438,99, di cui al provvedimento del 24.04.2024, adottato per la seguente CP_1 motivazione “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3, co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”. Al riguardo, l'istante sosteneva di avere ottemperato all'obbligo della comunicazione all' CP_1 dell'inizio dell'attività lavorativa, con apposito modello RdC/Pdc - Com Esteso inoltrato in data 22 maggio 2023, con cui la ricorrente aveva comunicato che “il marito, , avrebbe svolto Persona_1
“attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato, intermittente, con un reddito previsto per l'anno in corso (2023) pari ad euro 6.000,00” (cfr. pag. 2 del ricorso). Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'indebito e, in ogni caso, per la declaratoria di irripetibilità delle somme erogate dall' , con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi. CP_1
Costituendosi, l' difendeva la legittimità del proprio operato, evidenziando, in particolare, che CP_1
“Dall'analisi delle comunicazioni obbligatorie degli archivi Unilav è difatti emerso (vedi anche estratto contributivo allegato) che il sig. , successivamente all'invio del modello Persona_1
RDC -COM esteso in parola, abbia intrapreso altre due attività lavorative, rispettivamente in data 30.05.2023 e 09.06.2023, per le quali operava dunque l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 co. 8 del DL 4/2019” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva). Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
In premessa, è utile richiamare la normativa applicabile alla fattispecie.
L'art. 2 del D.L. 4/2019 e ss.mm. in merito ai beneficiari della misura stabilisce: “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000
2 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE,
o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli. 11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 2), e lettera c) . Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione (6) .
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l. cit., il relativo beneficio economico consiste in una integrazione del reddito familiare.
Dal combinato disposto di tali norme di evince che il beneficio in questione spetta al nucleo familiare, e quindi può essere percepito da un solo componente per conto di esso.
Segnatamente, l'art. 3 del d.l. cit., rubricato “Beneficio economico”, per quel che maggiormente interessa nel caso che ci occupa, prevede che:
“1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
3 a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare ((, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo)). Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso ((per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5)), comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. ((L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo CP_1 modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1)).
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal CP_1 beneficio, ((secondo modalità definite dall , che mette l'informazione a disposizione delle CP_2 piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1)). Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo ((non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4)), il beneficiario fruisce
4 senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.
11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti ((di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione)).
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.((La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3)).”.
A sua volta, l'art. 7 del D.L. n. 4/2019, rubricato “Sanzioni”, dispone:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e ((per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo)), nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma 10. Il beneficio non può CP_1 essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del
5 patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e
6 ((, anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà)), ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9; 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e in costanza della successiva erogazione. La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base CP_1 della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Orbene, nella specie, tenuto conto della motivazione posta a base della richiesta di restituzione del 24.04.2024 avanzata dall' [cfr. “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg CP_1 (art. 3, co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”], dagli atti di causa ritualmente acquisiti al processo vi è evidenza della circostanza che la parte ricorrente ha provveduto a presentare all' (v. estratto CP_1 contributivo previdenziale relativo alla parte ricorrente), un (unico) modello RDC com esteso del 22.05.2023 (v. all. fascicolo parte ricorrente). Tuttavia, tale modello, con ogni evidenza, non può che riferirsi alla attività di lavoro intrapresa dal coniuge della ricorrente, sig. , alle dipendenze della ditta SA PP, in quanto Persona_1 inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 c. 8 D. L. 4/2019, decorrente dalla data di inizio della predetta attività lavorativa dipendente dell'11.05.2023.
6 L' , al riguardo, ha idoneamente supportato la propria prospettazione - in relazione alla quale CP_1 parte ricorrente non ha inteso assumere alcuna specifica posizione, né formulare precise controdeduzioni - secondo cui “Dall'analisi delle comunicazioni obbligatorie degli archivi Unilav è difatti emerso (vedi anche estratto contributivo allegato) che il sig. , Persona_1 successivamente all'invio del modello RDC -COM esteso in parola, abbia intrapreso altre due attività lavorative, rispettivamente in data 30.05.2023 e 09.06.2023, per le quali operava dunque l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 co. 8 del DL 4/2019” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva).
Difatti, dall'esame delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro, per quanto maggiormente rileva ai fini che ci occupano, risulta che il coniuge della ricorrente, sig. , Persona_1 abbia successivamente lavorato alle dipendenze di altre due ditte, tali e IR LI, CP_3 con attività avviate rispettivamente in data 30.05.2023 e 09.06.2023 (v. all. fascicolo di parte ). CP_1
In proposito, a fronte di tali elementi, vale pure la pena di evidenziare come la parte ricorrente non abbia specificamente avversato la ricostruzione fornita e documentata dall'ente previdenziale.
Allora, giova nuovamente richiamare il disposto di cui al comma 8 dell'art. 3 del d.l. cit.: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' CP_1 secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.”.
Pertanto, nell'ipotesi in esame, risultano ritualmente acquisiti elementi che hanno determinato ulteriori variazioni occupazionali relative al nucleo familiare della ricorrente, ipoteticamente incidenti sulla prestazione goduta, essendovi, dunque, prova dell'omissione in cui è incorsa la parte ricorrente ex art. 3, co. 8 del D.L. n. 4/2019.
Per i motivi suesposti, il ricorso non merita accoglimento.
Cionondimeno, essendo in atti idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c., parte ricorrente va dichiarata esente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 10.12.2024, così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso.
- Spese irripetibili. Bari, lì 18.09.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15080/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. LA GATTA CARMELINA CP_1 Resistente
Oggetto: Revoca/decadenza reddito di cittadinanza;
indebito;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 10.12.2024, la parte istante in epigrafe indicata si doleva della illegittimità della richiesta di indebita percezione del reddito di cittadinanza per i mesi di luglio ed agosto 2023, per la 1 somma di € 1.438,99, di cui al provvedimento del 24.04.2024, adottato per la seguente CP_1 motivazione “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3, co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”. Al riguardo, l'istante sosteneva di avere ottemperato all'obbligo della comunicazione all' CP_1 dell'inizio dell'attività lavorativa, con apposito modello RdC/Pdc - Com Esteso inoltrato in data 22 maggio 2023, con cui la ricorrente aveva comunicato che “il marito, , avrebbe svolto Persona_1
“attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato, intermittente, con un reddito previsto per l'anno in corso (2023) pari ad euro 6.000,00” (cfr. pag. 2 del ricorso). Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'indebito e, in ogni caso, per la declaratoria di irripetibilità delle somme erogate dall' , con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi. CP_1
Costituendosi, l' difendeva la legittimità del proprio operato, evidenziando, in particolare, che CP_1
“Dall'analisi delle comunicazioni obbligatorie degli archivi Unilav è difatti emerso (vedi anche estratto contributivo allegato) che il sig. , successivamente all'invio del modello Persona_1
RDC -COM esteso in parola, abbia intrapreso altre due attività lavorative, rispettivamente in data 30.05.2023 e 09.06.2023, per le quali operava dunque l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 co. 8 del DL 4/2019” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva). Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
In premessa, è utile richiamare la normativa applicabile alla fattispecie.
L'art. 2 del D.L. 4/2019 e ss.mm. in merito ai beneficiari della misura stabilisce: “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000
2 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE,
o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli. 11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 2), e lettera c) . Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione (6) .
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l. cit., il relativo beneficio economico consiste in una integrazione del reddito familiare.
Dal combinato disposto di tali norme di evince che il beneficio in questione spetta al nucleo familiare, e quindi può essere percepito da un solo componente per conto di esso.
Segnatamente, l'art. 3 del d.l. cit., rubricato “Beneficio economico”, per quel che maggiormente interessa nel caso che ci occupa, prevede che:
“1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
3 a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare ((, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo)). Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso ((per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5)), comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. ((L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo CP_1 modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1)).
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal CP_1 beneficio, ((secondo modalità definite dall , che mette l'informazione a disposizione delle CP_2 piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1)). Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo ((non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4)), il beneficiario fruisce
4 senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.
11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti ((di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione)).
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.((La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3)).”.
A sua volta, l'art. 7 del D.L. n. 4/2019, rubricato “Sanzioni”, dispone:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e ((per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo)), nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma 10. Il beneficio non può CP_1 essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del
5 patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e
6 ((, anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà)), ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9; 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e in costanza della successiva erogazione. La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base CP_1 della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Orbene, nella specie, tenuto conto della motivazione posta a base della richiesta di restituzione del 24.04.2024 avanzata dall' [cfr. “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg CP_1 (art. 3, co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”], dagli atti di causa ritualmente acquisiti al processo vi è evidenza della circostanza che la parte ricorrente ha provveduto a presentare all' (v. estratto CP_1 contributivo previdenziale relativo alla parte ricorrente), un (unico) modello RDC com esteso del 22.05.2023 (v. all. fascicolo parte ricorrente). Tuttavia, tale modello, con ogni evidenza, non può che riferirsi alla attività di lavoro intrapresa dal coniuge della ricorrente, sig. , alle dipendenze della ditta SA PP, in quanto Persona_1 inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 c. 8 D. L. 4/2019, decorrente dalla data di inizio della predetta attività lavorativa dipendente dell'11.05.2023.
6 L' , al riguardo, ha idoneamente supportato la propria prospettazione - in relazione alla quale CP_1 parte ricorrente non ha inteso assumere alcuna specifica posizione, né formulare precise controdeduzioni - secondo cui “Dall'analisi delle comunicazioni obbligatorie degli archivi Unilav è difatti emerso (vedi anche estratto contributivo allegato) che il sig. , Persona_1 successivamente all'invio del modello RDC -COM esteso in parola, abbia intrapreso altre due attività lavorative, rispettivamente in data 30.05.2023 e 09.06.2023, per le quali operava dunque l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 co. 8 del DL 4/2019” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva).
Difatti, dall'esame delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro, per quanto maggiormente rileva ai fini che ci occupano, risulta che il coniuge della ricorrente, sig. , Persona_1 abbia successivamente lavorato alle dipendenze di altre due ditte, tali e IR LI, CP_3 con attività avviate rispettivamente in data 30.05.2023 e 09.06.2023 (v. all. fascicolo di parte ). CP_1
In proposito, a fronte di tali elementi, vale pure la pena di evidenziare come la parte ricorrente non abbia specificamente avversato la ricostruzione fornita e documentata dall'ente previdenziale.
Allora, giova nuovamente richiamare il disposto di cui al comma 8 dell'art. 3 del d.l. cit.: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' CP_1 secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.”.
Pertanto, nell'ipotesi in esame, risultano ritualmente acquisiti elementi che hanno determinato ulteriori variazioni occupazionali relative al nucleo familiare della ricorrente, ipoteticamente incidenti sulla prestazione goduta, essendovi, dunque, prova dell'omissione in cui è incorsa la parte ricorrente ex art. 3, co. 8 del D.L. n. 4/2019.
Per i motivi suesposti, il ricorso non merita accoglimento.
Cionondimeno, essendo in atti idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c., parte ricorrente va dichiarata esente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 10.12.2024, così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso.
- Spese irripetibili. Bari, lì 18.09.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
7